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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 27 marzo 2026

Cassazione n. 27077/2026

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[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso riportandosi alla requisitoria in atti e chiedendo il rigetto; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato memoria con la quale chiede l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 27 marzo 2026 il Tribunale di Firenze, in sede di riesame, rigettava l'istanza presentata da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di ispezione di luoghi, cose e di perquisizione locale, personale ed informatica emesso dal pubblico ministero presso il Tribunale di Firenze in data 9 marzo 2026 in relazione al reato di cui agli artt. 81 cod. pen. e 18 d.lgs. n. 221 del 2017, in relazione alle disposizioni ex art. 2 e 2 -bis di cui al Regolamento del Consiglio UE n. 833 del 2014. 2 Propone ricorso per cassazione il difensore dell'indagato, affidandosi a due motivi. 2.1 Con il primo motivo lamenta vizio di violazione di legge e di motivazione per erronea applicazione della legge penale e processuale in relazione alla nozionedi fumus commissi delicti e per motivazione contraddittoria, illogica e meramente apparente.

Si censura che il Tribunale abbia aderito ad una concezione restrittiva e superata del proprio sindacato, laddove ha affermato che la verifica si limita al controllo dell'astratta configurabilità del reato e che le argomentazioni difensive relative alla buona fede dell'indagato e alla sua totale estraneità debbano essere prospettate nella fase del merito.

In particolare, la difesa aveva dedotto la buona fede dell'indagato, che aveva presentato plurime denunce preventive, ancora prima dell'avvio delle indagini e deve ritenersi del tutto fantasioso quanto afferma il riesame nella parte in cui sostiene che le denunce contro il Salvadori siano state sporte per "coprirsi".

Era stata dedotta anche l'estraneità del ricorrente alle condotte del coindagato Salvadori, che era il direttore commerciale estero.

Anche l'evidenza documentale non era stata tenuta in debita considerazione posto che non tutti i macchinari FAGIMA sono o posso essere qualificati come macchinari "dual use", qualità, questa, che dipende da una opzione software, posto che i macchinari in questione sono in via ordinaria non dual use e lo possono diventare solo se modificati.

Ne consegue che i macchinari, se non dual-use possono essere liberamente commercializzati sia in ambito unionale, sia al di fuori della UE, senza alcuna autorizzazione preventiva; se dual-use possono circolare liberamente all'interno dell'unione europea, mentre necessitano di un previo rilascio di autorizzazione se extra UE (e in questa ipotesi soltanto, viene in rilievo il reato contestato all'indagato).

Viene quindi chiarito, tipologia per tipologia di macchinari, tenuto conto delle imputazioni ascritte, quali sono dual-use e quali no e si evidenzia che quelli dual-use sono stati venduti all'interno dell'Unione europea, a soggetti di primissimo piano, e non già a soggetti russi, società fittizie o comunque operanti con il mercato russo.

Quanto alla vicenda commerciale turca e alle successive vendite unionali si evidenzia che manca un collegamento tra le stesse, così come manca la prova in ordine alla destinazione finale dei beni, in quanto le vendite erano state tutte effettuate a società con sede nell'Unione europea, per le quali non era richiesta alcuna preventiva autorizzazione, né emerge la consapevolezza, ma neanche la conoscenza, in capo alla società o al suo legale rappresentante della successiva triangolazione verso la Russia.

Sempre con riferimento all'esportazione in Turchia e all'asserito diniego a tale esportazione si ribadisce che è stata la società a rinunciare spontaneamente all'esportazione. 2Si evidenzia inoltre che il sequestro è stato disposto nonostante il materiale fosse stato già acquisito ed approfonditamente esaminato per anni dalla Guardia di finanza nell'ambito di un controllo fiscale. 2.2 Con il secondo motivo si lamenta vizio di violazione di legge e di motivazione con riferimento all'art. 253 cod. proc. pen. e ai principi di proporzionalità, adeguatezza e necessità in relazione al sequestro di dati e sistemi informatici.

Si censura la natura indiscriminata ed esplorativa del sequestro, disposto autorizzando la copia forense della integrale totalità dei dati contenuti nei dispositivi informatici e caselle di posta elettronica, senza definire ex ante alcun criterio selettivo e si richiama la giurisprudenza di questa Corte che onera di individuare le ragioni, i criteri di selezione e i tempi ragionevoli entro cui effettuare la selezione, non sanati dall'indicazione del termine di trenta giorni. 3 II Sost.

Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso

4. Il difensore ha depositato memoria di replica, in cui ha ripreso gli argomenti a sostegno del ricorso e ha insistito nell'annullamento dell'ordinanza. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso proposto è inammissibile per le ragioni di seguito esplicitate. 1.1 A fronte di un decreto di sequestro probatorio e di un'ordinanza del Tribunale, in funzione di giudice del riesame, che motiva compiutamente sui presupposti legittimanti il vincolo cautelare reale, la parte censura la sussistenza del fumus commissi delicti in relazione al reato di cui all'art. 18 d.lgs. n. 221 del 2017, che sanziona l'esportazione di macchinari listati senza la prescritta autorizzazione, ossia di macchinari dual -use, suscettibili anche di uso militare, chiedendo valutazioni di merito, non solo già adeguatamente sviluppate dal giudice dell'impugnazione incidentale, ma in ogni caso precluse al sindacato di legittimità della Corte di cassazione, limitato alla violazione di legge dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., sia avverso le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo, che in quelle relative a sequestro probatorio (cfr, da ultimo, Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Mannolo, Rv. 285608-01). 1.3 Le asserzioni difensive propongono, infatti, una ricostruzione fattuale, già dedotta dal ricorrente in sede di riesame, che il Tribunale ha ritenuto, alla luce delle risultanze probatorie, delle emergenze della documentazione e dei rilievi effettuati, non accoglibile, avendo affermato, in termini logici e coerenti, che nel caso in esame sussiste il fumus del reato contestato per aver la FAGIMA, di cui l'odierno ricorrente è il legale rappresentante, coadiuvato dal direttore commerciale, anch'egli coindagato, svolto una attività di esportazione illecita, 3perché effettuata verso i paesi extra UE, nella specie verso la Russia, senza la prescritta autorizzazione dell'UAMA.

Nel caso in esame è contestata la violazione della disciplina sulle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso, civile e militare, nonché di applicazione delle sanzioni in materia di embarghi commerciali e con ampia ed approfondita analisi degli elementi acquisiti dalla Guardia di finanza, il provvedimento impugnato ha evidenziato una serie di elementi da cui è dato desumere che la società del ricorrente mediante triangolazioni con soggetti economici dell'Unione europea e paesi extra UE non interessati, però, dalle restrizioni all'esportazione dei beni a duplice utilizzo, civile e militare, ha effettuato forme di esportazioni indirette verso la Russia.

Di qui, la necessità di proseguire nelle indagini per acquisire, attraverso il sequestro di dati e strumenti informatici, le prove certe o ulteriori del fatto in contestazione. 1.4 Rispetto a tale apparato argomentativo, le deduzioni difensive oltre a proporre una diversa ricostruzione del fatto, denunciano vizi che non integrano neanche quello di violazione di legge, nel quale vanno ricompresi sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (cfr., ex multis, Sez.

U., n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 e, tra le tante, Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv.254893; Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656).

Nel caso in esame la motivazione dell'ordinanza impugnata non è certamente apparente, in quanto con essa è stata giustificata, tra l'altro in modo non manifestamente illogico, la necessità della acquisizione probatoria, e le censure del ricorrente sono volte, oltre che a sindacare l'adeguatezza e la logicità di tale motivazione, anche a censurare la valutazione delle risultanze istruttorie, tra l'altro riproponendo le medesime doglianze già sottoposte al Tribunale e motivatamente disattese, dunque formulando censure non consentite nel giudizio di legittimità, tantomeno nella materia dei sequestri o comunque della acquisizione di dati.

2. Generico è il secondo motivo di ricorso, che si risolve per altro in una censura sulla motivazione del provvedimento adottato. 2.1 Nel caso in esame, il pubblico ministero ha fatto buon governo dei principi espressi da questa Corte, secondo cui, venendo in rilievo un sequestro probatorio di dati contenuti in dispositivi informatici o telematici, il decreto del pubblico ministero, al fine di consentire una adeguata valutazione della proporzionalità della misura sia nella fase genetica che in quella esecutiva, deve illustrare le ragioni per 4cui è necessario disporre un sequestro esteso e omnicomprensivo o, in alternativa, le specifiche informazioni oggetto di ricerca, i criteri di selezione del materiale informatico archiviato nel dispositivo, con la giustificazione dell'eventuale perimetrazione temporale dei dati di interesse in termini sensibilmente difformi rispetto ai confini temporali dell'imputazione provvisoria e i tempi entro cui verrà effettuata tale selezione, con conseguente restituzione anche della copia informatica dei dati non rilevanti (Sez. 6, n. 17677 del 29/01/2025, Donadini, Rv. 288139 - 01).

Sul punto va altresì evidenziato che, secondo il condivisibile principio espresso da questa Corte, in tema di sequestro probatorio, non trovano applicazione, nel caso in cui il vincolo afferisca a dati informatici, criteri rigidi predeterminati in funzione della selezione del materiale da acquisire, dovendo essere individuate modalità idonee a garantire la selezione mirata e non eccedente rispetto alla finalità probatoria perseguita, che tengano conto delle peculiarità del caso concreto, onde evitare acquisizioni indiscriminate o meramente esplorative (Sez. 6, n. 15409 del 10/02/2026, Siracusa, Rv. 289892 - 01) e va inoltre rammentato che, ove il vincolo abbia ad oggetto dati contenuti in dispositivi informatici o telematici, la necessità di garantirne la proporzionalità non impone che sia indicato, già nel decreto dispositivo, il termine esatto della sua durata o che siano prefissati, in modo determinato e inderogabile, i tempi per il compimento delle operazioni di estrapolazione e di analisi dei dati informatici, non essendo il pubblico ministero in grado di prevederli nella fase genetica, sussistendo il rischio di penalizzare, in modo eccessivo, l'accertamento dei reati e potendo il titolare dei beni contestare, anche successivamente, l'eccessiva durata del termine fissato mediante istanza di restituzione ex art. 262 cod. proc. pen., oltre che impugnare il decreto di rigetto davanti all'autorità giudiziaria (Sez. 6, n. 543 del 03/12/2025, dep. 2026, Pmt, Rv. 289205 - 01). 2.2 Diversamente da quanto affermato nel ricorso, il Tribunale del riesame ha evidenziato che il pubblico ministero si è fatto carico di disporre, in luogo del sequestro che costituisce extrema ratio, l'estrazione della copia forense dei dispositivi informatici e telematici di interesse, con perimetrazione dell'oggetto della ricerca, così evitando una apprensione indiscriminata dell'intero patrimonio, anche attraverso la nomina di più consulenti, con un assetto organizzativo tale da impiegare il minor tempo possibile, individuato dal pubblico ministero in trenta giorni, salvo giustificate proroghe.

Appare evidente che tanto il decreto, quanto il provvedimento impugnato si sono attenuti ai principi espressi da questa Corte, e con questo assetto il ricorrente non si confronta, muovendo doglianze generiche, con conseguente inammissibilità anche di questo motivo. 53 Alla declaratoria di inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere per il ricorrente del pagamento delle spese del procedimento nonché, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

Il collegio intende in tal modo esercitare la facoltà, introdotta dall'art. 1, comma 64, legge n. 103 del 2017, di aumentare, oltre il massimo edittale, la sanzione prevista all'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni della inammissibilità stessa come sopraindicate.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso riportandosi alla requisitoria in atti e chiedendo il rigetto; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato memoria con la quale chiede l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 27 marzo 2026 il Tribunale di Firenze, in sede di riesame, rigettava l'istanza presentata da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di ispezione di luoghi, cose e di perquisizione locale, personale ed informatica emesso dal pubblico ministero presso il Tribunale di Firenze in data 9 marzo 2026 in relazione al reato di cui agli artt. 81 cod. pen. e 18 d.lgs. n. 221 del 2017, in relazione alle disposizioni ex art. 2 e 2 -bis di cui al Regolamento del Consiglio UE n. 833 del 2014. 2 Propone ricorso per cassazione il difensore dell'indagato, affidandosi a due motivi. 2.1 Con il primo motivo lamenta vizio di violazione di legge e di motivazione per erronea applicazione della legge penale e processuale in relazione alla nozionedi fumus commissi delicti e per motivazione contraddittoria, illogica e meramente apparente. Si censura che il Tribunale abbia aderito ad una concezione restrittiva e superata del proprio sindacato, laddove ha affermato che la verifica si limita al controllo dell'astratta configurabilità del reato e che le argomentazioni difensive relative alla buona fede dell'indagato e alla sua totale estraneità debbano essere prospettate nella fase del merito. In particolare, la difesa aveva dedotto la buona fede dell'indagato, che aveva presentato plurime denunce preventive, ancora prima dell'avvio delle indagini e deve ritenersi del tutto fantasioso quanto afferma il riesame nella parte in cui sostiene che le denunce contro il Salvadori siano state sporte per "coprirsi". Era stata dedotta anche l'estraneità del ricorrente alle condotte del coindagato Salvadori, che era il direttore commerciale estero. Anche l'evidenza documentale non era stata tenuta in debita considerazione posto che non tutti i macchinari FAGIMA sono o posso essere qualificati come macchinari "dual use", qualità, questa, che dipende da una opzione software, posto che i macchinari in questione sono in via ordinaria non dual use e lo possono diventare solo se modificati. Ne consegue che i macchinari, se non dual-use possono essere liberamente commercializzati sia in ambito unionale, sia al di fuori della UE, senza alcuna autorizzazione preventiva; se dual-use possono circolare liberamente all'interno dell'unione europea, mentre necessitano di un previo rilascio di autorizzazione se extra UE (e in questa ipotesi soltanto, viene in rilievo il reato contestato all'indagato). Viene quindi chiarito, tipologia per tipologia di macchinari, tenuto conto delle imputazioni ascritte, quali sono dual-use e quali no e si evidenzia che quelli dual-use sono stati venduti all'interno dell'Unione europea, a soggetti di primissimo piano, e non già a soggetti russi, società fittizie o comunque operanti con il mercato russo. Quanto alla vicenda commerciale turca e alle successive vendite unionali si evidenzia che manca un collegamento tra le stesse, così come manca la prova in ordine alla destinazione finale dei beni, in quanto le vendite erano state tutte effettuate a società con sede nell'Unione europea, per le quali non era richiesta alcuna preventiva autorizzazione, né emerge la consapevolezza, ma neanche la conoscenza, in capo alla società o al suo legale rappresentante della successiva triangolazione verso la Russia. Sempre con riferimento all'esportazione in Turchia e all'asserito diniego a tale esportazione si ribadisce che è stata la società a rinunciare spontaneamente all'esportazione. 2Si evidenzia inoltre che il sequestro è stato disposto nonostante il materiale fosse stato già acquisito ed approfonditamente esaminato per anni dalla Guardia di finanza nell'ambito di un controllo fiscale. 2.2 Con il secondo motivo si lamenta vizio di violazione di legge e di motivazione con riferimento all'art. 253 cod. proc. pen. e ai principi di proporzionalità, adeguatezza e necessità in relazione al sequestro di dati e sistemi informatici. Si censura la natura indiscriminata ed esplorativa del sequestro, disposto autorizzando la copia forense della integrale totalità dei dati contenuti nei dispositivi informatici e caselle di posta elettronica, senza definire ex ante alcun criterio selettivo e si richiama la giurisprudenza di questa Corte che onera di individuare le ragioni, i criteri di selezione e i tempi ragionevoli entro cui effettuare la selezione, non sanati dall'indicazione del termine di trenta giorni. 3 II Sost. Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso 4. Il difensore ha depositato memoria di replica, in cui ha ripreso gli argomenti a sostegno del ricorso e ha insistito nell'annullamento dell'ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto è inammissibile per le ragioni di seguito esplicitate. 1.1 A fronte di un decreto di sequestro probatorio e di un'ordinanza del Tribunale, in funzione di giudice del riesame, che motiva compiutamente sui presupposti legittimanti il vincolo cautelare reale, la parte censura la sussistenza del fumus commissi delicti in relazione al reato di cui all'art. 18 d.lgs. n. 221 del 2017, che sanziona l'esportazione di macchinari listati senza la prescritta autorizzazione, ossia di macchinari dual -use, suscettibili anche di uso militare, chiedendo valutazioni di merito, non solo già adeguatamente sviluppate dal giudice dell'impugnazione incidentale, ma in ogni caso precluse al sindacato di legittimità della Corte di cassazione, limitato alla violazione di legge dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., sia avverso le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo, che in quelle relative a sequestro probatorio (cfr, da ultimo, Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Mannolo, Rv. 285608-01). 1.3 Le asserzioni difensive propongono, infatti, una ricostruzione fattuale, già dedotta dal ricorrente in sede di riesame, che il Tribunale ha ritenuto, alla luce delle risultanze probatorie, delle emergenze della documentazione e dei rilievi effettuati, non accoglibile, avendo affermato, in termini logici e coerenti, che nel caso in esame sussiste il fumus del reato contestato per aver la FAGIMA, di cui l'odierno ricorrente è il legale rappresentante, coadiuvato dal direttore commerciale, anch'egli coindagato, svolto una attività di esportazione illecita, 3perché effettuata verso i paesi extra UE, nella specie verso la Russia, senza la prescritta autorizzazione dell'UAMA. Nel caso in esame è contestata la violazione della disciplina sulle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso, civile e militare, nonché di applicazione delle sanzioni in materia di embarghi commerciali e con ampia ed approfondita analisi degli elementi acquisiti dalla Guardia di finanza, il provvedimento impugnato ha evidenziato una serie di elementi da cui è dato desumere che la società del ricorrente mediante triangolazioni con soggetti economici dell'Unione europea e paesi extra UE non interessati, però, dalle restrizioni all'esportazione dei beni a duplice utilizzo, civile e militare, ha effettuato forme di esportazioni indirette verso la Russia. Di qui, la necessità di proseguire nelle indagini per acquisire, attraverso il sequestro di dati e strumenti informatici, le prove certe o ulteriori del fatto in contestazione. 1.4 Rispetto a tale apparato argomentativo, le deduzioni difensive oltre a proporre una diversa ricostruzione del fatto, denunciano vizi che non integrano neanche quello di violazione di legge, nel quale vanno ricompresi sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (cfr., ex multis, Sez. U., n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 e, tra le tante, Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv.254893; Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656). Nel caso in esame la motivazione dell'ordinanza impugnata non è certamente apparente, in quanto con essa è stata giustificata, tra l'altro in modo non manifestamente illogico, la necessità della acquisizione probatoria, e le censure del ricorrente sono volte, oltre che a sindacare l'adeguatezza e la logicità di tale motivazione, anche a censurare la valutazione delle risultanze istruttorie, tra l'altro riproponendo le medesime doglianze già sottoposte al Tribunale e motivatamente disattese, dunque formulando censure non consentite nel giudizio di legittimità, tantomeno nella materia dei sequestri o comunque della acquisizione di dati. 2. Generico è il secondo motivo di ricorso, che si risolve per altro in una censura sulla motivazione del provvedimento adottato. 2.1 Nel caso in esame, il pubblico ministero ha fatto buon governo dei principi espressi da questa Corte, secondo cui, venendo in rilievo un sequestro probatorio di dati contenuti in dispositivi informatici o telematici, il decreto del pubblico ministero, al fine di consentire una adeguata valutazione della proporzionalità della misura sia nella fase genetica che in quella esecutiva, deve illustrare le ragioni per 4cui è necessario disporre un sequestro esteso e omnicomprensivo o, in alternativa, le specifiche informazioni oggetto di ricerca, i criteri di selezione del materiale informatico archiviato nel dispositivo, con la giustificazione dell'eventuale perimetrazione temporale dei dati di interesse in termini sensibilmente difformi rispetto ai confini temporali dell'imputazione provvisoria e i tempi entro cui verrà effettuata tale selezione, con conseguente restituzione anche della copia informatica dei dati non rilevanti (Sez. 6, n. 17677 del 29/01/2025, Donadini, Rv. 288139 - 01). Sul punto va altresì evidenziato che, secondo il condivisibile principio espresso da questa Corte, in tema di sequestro probatorio, non trovano applicazione, nel caso in cui il vincolo afferisca a dati informatici, criteri rigidi predeterminati in funzione della selezione del materiale da acquisire, dovendo essere individuate modalità idonee a garantire la selezione mirata e non eccedente rispetto alla finalità probatoria perseguita, che tengano conto delle peculiarità del caso concreto, onde evitare acquisizioni indiscriminate o meramente esplorative (Sez. 6, n. 15409 del 10/02/2026, Siracusa, Rv. 289892 - 01) e va inoltre rammentato che, ove il vincolo abbia ad oggetto dati contenuti in dispositivi informatici o telematici, la necessità di garantirne la proporzionalità non impone che sia indicato, già nel decreto dispositivo, il termine esatto della sua durata o che siano prefissati, in modo determinato e inderogabile, i tempi per il compimento delle operazioni di estrapolazione e di analisi dei dati informatici, non essendo il pubblico ministero in grado di prevederli nella fase genetica, sussistendo il rischio di penalizzare, in modo eccessivo, l'accertamento dei reati e potendo il titolare dei beni contestare, anche successivamente, l'eccessiva durata del termine fissato mediante istanza di restituzione ex art. 262 cod. proc. pen., oltre che impugnare il decreto di rigetto davanti all'autorità giudiziaria (Sez. 6, n. 543 del 03/12/2025, dep. 2026, Pmt, Rv. 289205 - 01). 2.2 Diversamente da quanto affermato nel ricorso, il Tribunale del riesame ha evidenziato che il pubblico ministero si è fatto carico di disporre, in luogo del sequestro che costituisce extrema ratio, l'estrazione della copia forense dei dispositivi informatici e telematici di interesse, con perimetrazione dell'oggetto della ricerca, così evitando una apprensione indiscriminata dell'intero patrimonio, anche attraverso la nomina di più consulenti, con un assetto organizzativo tale da impiegare il minor tempo possibile, individuato dal pubblico ministero in trenta giorni, salvo giustificate proroghe. Appare evidente che tanto il decreto, quanto il provvedimento impugnato si sono attenuti ai principi espressi da questa Corte, e con questo assetto il ricorrente non si confronta, muovendo doglianze generiche, con conseguente inammissibilità anche di questo motivo. 53 Alla declaratoria di inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere per il ricorrente del pagamento delle spese del procedimento nonché, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. Il collegio intende in tal modo esercitare la facoltà, introdotta dall'art. 1, comma 64, legge n. 103 del 2017, di aumentare, oltre il massimo edittale, la sanzione prevista all'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni della inammissibilità stessa come sopraindicate. P.Q.M