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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 giugno 2025

Cassazione n. 24225/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/09/2024 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa nei suoi confronti dalla Corte di appello di Roma, in accoglimento della richiesta di concordato ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., con contestuale rinuncia a tutti i motivi di appello, fatta eccezione per quelli inerenti alla quantificazione della pena; - che l'unico motivo proposto - con il quale viene contestata la congruità della pena inflitta al Pietrobattista rispetto a quella applicata agli altri imputati - è inammissibile alla luce della modalitàà definitoria prescelta, poiché l'imputato non può porre in discussione la misura della pena liberamente concordata con la pub- blica accusa (pena comunque legale) e ritenuta congrua dal giudice di appello nel procedimento ex art. 599-bis cod. proc. pen., nel cui ambito, peraltro, l'accordo sulla pena avviene all'esito di un accertamento a cognizione piena sulla responsa- bilitàà dell'imputato, effettuato dal giudice di primo grado; - che la declaratoria di inammissibilità del ricorso, scrutinato de plano ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., comporta la condanna del ricorrente al paga- mento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 4 giugno 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/09/2024 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa nei suoi confronti dalla Corte di appello di Roma, in accoglimento della richiesta di concordato ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., con contestuale rinuncia a tutti i motivi di appello, fatta eccezione per quelli inerenti alla quantificazione della pena; - che l'unico motivo proposto - con il quale viene contestata la congruità della pena inflitta al Pietrobattista rispetto a quella applicata agli altri imputati - è inammissibile alla luce della modalitàà definitoria prescelta, poiché l'imputato non può porre in discussione la misura della pena liberamente concordata con la pub- blica accusa (pena comunque legale) e ritenuta congrua dal giudice di appello nel procedimento ex art. 599-bis cod. proc. pen., nel cui ambito, peraltro, l'accordo sulla pena avviene all'esito di un accertamento a cognizione piena sulla responsa- bilitàà dell'imputato, effettuato dal giudice di primo grado; - che la declaratoria di inammissibilità del ricorso, scrutinato de plano ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., comporta la condanna del ricorrente al paga- mento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 4 giugno 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 24225/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris