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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 6 febbraio 2023

Cassazione n. 11370/2023

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.14068/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] e YVETTE , legalmente domiciliati in ROMA, alla Piazza CAVOUR,presso la Cancelleria della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliata in ROMA , alla via BERTOLONI n. 35, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende -controricorrente – nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliat a in ROMA , al P iazzale [OSCURATO:PERSONA] n. 1, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende -controricorrente – nonchécontro Ad.6/02/2023 CC Rg. n. 14068 del 2022; estensore: C. Valle AGENTE dellaRISCOSSIONE per le P rovince di BOLZANO e TRENTO -AGENZIA delle ENTRATE, [OSCURATO:PERSONA] -intimati - avverso l’ ORDINANZA d el TRIBUNALE di TRENTO n. 428/2022 depositata il30/03/2022.

Udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 6/02/2023 , dal Consigliere relatore, [OSCURATO:PERSONA], osserva quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, con atto affidato a un unico motivo, avverso l’ordinanza emanata dal Tribunale di Trento, in composizione collegiale, in fase di reclamo avverso l’ordinanza del Giudice dell’esecuzione immobiliare, delegata a professionista, nel procedimento recante r.g. n. 428 dell’anno 2022.

Resistono, con separati controricorsi, [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. e la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Procuratore Generale non ha presentato conclusioni.

I ricorrenti e la [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. hanno depositato memorie,nel termine di legge. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è proposto per violazione e falsa applicazione degli artt. 571, 576 e 580 cod. proc. civ., in ordine al vizio del provvedimento di aggiudicazione del 17/12/2021 emesso nella procedura esecutiva rg. es. n. 132/2017 Tribunale di Trento, per mancanza della cauzione sul conto corrente della procedura esecutiva, in combinato disposto degli art. 41 e 111 costituzione.

Nell’ambito di procedura esecutiva immobiliare nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con delega a professionista, venne emanato un provvedimento di aggiudicazione che fu reclamato ai sensi dell’art. 591-ter c od . p roc . c iv . e il G iudice dell’esecuzione lo confermò; il relativo reclamo al C ollegio del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:DATA_NASCITA] CC Rg. n. 14068 del 2022; estensore: C. Valle venne pure rigettato, con ordinanza, avverso la quale ricorrono i debitori con detto motivo.

Il ricorso è inammissibile, dovendosi ribadire in questa sede l’orientamento secondo il quale l’ordinanza collegiale pronunciata, all’esito del reclamo ai sensi dell’art. 591-ter c od . p roc . c iv . , avverso gli atti pronunciati dal giudice dell’esecuzione nel corso delle operazioni di vendita per espropriazione di immobili delegate al professionista, ai sensi dell’ art. 591 bis c od . p roc . c iv . , non ha natura né decisoria, né definitiva e, come tale, non è suscettibile di passare in giudicato, sicché non è impugnabile con ricorso per cassazione, né ordinario, né straordinario ai sensi dell'art. 111, settimo comma, della Costituzione ( Cass. n. 12 238 del 09/05/2019 Rv. 653893 -01, Cass. n. 15441 del 21/07/2020 Rv. 658512 - 01 ).

Il ricorso, pertanto,è dichiarato inammissibile.

Le spese di lite seguono la soccombenza e, valutata l’attività processuale espletata, in relazione al valore della controversia, sono liquidate come da dispositivo in favore di ciascuna delle controparti costituite.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, stante l’inammissibilità del l’impugnazione , deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte deiricorrenti, dell’ulteriore importo per contributo unificato, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna i ricorrent i al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro

4. 200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della Ad.6/02/2023 CC Rg. n. 14068 del 2022; estensore: C. Valle sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrent i , dell’ulteriore importo a tito lo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma nella Camera di consiglio della Sezione Terza C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.14068/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] e YVETTE , legalmente domiciliati in ROMA, alla Piazza CAVOUR,presso la Cancelleria della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliata in ROMA , alla via BERTOLONI n. 35, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende -controricorrente – nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliat a in ROMA , al P iazzale [OSCURATO:PERSONA] n. 1, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende -controricorrente – nonchécontro Ad.6/02/2023 CC Rg. n. 14068 del 2022; estensore: C. Valle AGENTE dellaRISCOSSIONE per le P rovince di BOLZANO e TRENTO -AGENZIA delle ENTRATE, [OSCURATO:PERSONA] -intimati - avverso l’ ORDINANZA d el TRIBUNALE di TRENTO n. 428/2022 depositata il30/03/2022. Udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 6/02/2023 , dal Consigliere relatore, [OSCURATO:PERSONA], osserva quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, con atto affidato a un unico motivo, avverso l’ordinanza emanata dal Tribunale di Trento, in composizione collegiale, in fase di reclamo avverso l’ordinanza del Giudice dell’esecuzione immobiliare, delegata a professionista, nel procedimento recante r.g. n. 428 dell’anno 2022. Resistono, con separati controricorsi, [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. e la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Procuratore Generale non ha presentato conclusioni. I ricorrenti e la [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. hanno depositato memorie,nel termine di legge. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è proposto per violazione e falsa applicazione degli artt. 571, 576 e 580 cod. proc. civ., in ordine al vizio del provvedimento di aggiudicazione del 17/12/2021 emesso nella procedura esecutiva rg. es. n. 132/2017 Tribunale di Trento, per mancanza della cauzione sul conto corrente della procedura esecutiva, in combinato disposto degli art. 41 e 111 costituzione. Nell’ambito di procedura esecutiva immobiliare nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con delega a professionista, venne emanato un provvedimento di aggiudicazione che fu reclamato ai sensi dell’art. 591-ter c od . p roc . c iv . e il G iudice dell’esecuzione lo confermò; il relativo reclamo al C ollegio del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:DATA_NASCITA] CC Rg. n. 14068 del 2022; estensore: C. Valle venne pure rigettato, con ordinanza, avverso la quale ricorrono i debitori con detto motivo. Il ricorso è inammissibile, dovendosi ribadire in questa sede l’orientamento secondo il quale l’ordinanza collegiale pronunciata, all’esito del reclamo ai sensi dell’art. 591-ter c od . p roc . c iv . , avverso gli atti pronunciati dal giudice dell’esecuzione nel corso delle operazioni di vendita per espropriazione di immobili delegate al professionista, ai sensi dell’ art. 591 bis c od . p roc . c iv . , non ha natura né decisoria, né definitiva e, come tale, non è suscettibile di passare in giudicato, sicché non è impugnabile con ricorso per cassazione, né ordinario, né straordinario ai sensi dell'art. 111, settimo comma, della Costituzione ( Cass. n. 12 238 del 09/05/2019 Rv. 653893 -01, Cass. n. 15441 del 21/07/2020 Rv. 658512 - 01 ). Il ricorso, pertanto,è dichiarato inammissibile. Le spese di lite seguono la soccombenza e, valutata l’attività processuale espletata, in relazione al valore della controversia, sono liquidate come da dispositivo in favore di ciascuna delle controparti costituite. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, stante l’inammissibilità del l’impugnazione , deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte deiricorrenti, dell’ulteriore importo per contributo unificato, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna i ricorrent i al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4. 200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della Ad.6/02/2023 CC Rg. n. 14068 del 2022; estensore: C. Valle sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrent i , dell’ulteriore importo a tito lo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma nella Camera di consiglio della Sezione Terza C
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