CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 38147/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del Riesame di [OSCURATO:PERSONA]. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Procuratore Generale Giuseppina CASELLA che ha concluso, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; uditi i difensori del ricorrente che hanno concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con ordinanza del 22 aprile 2021 ha rigettato il riesame proposto da [OSCURATO:PERSONA] e per l'effetto confermato il sequestro preventivo delle quote sociali e del patrimonio sociale della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., disposto in data 15 marzo 2021 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Il procedimento penale nell'ambito del quale è stato adottato il predetto sequestro preventivo trae origine da una articolata attività investigativa che ha ricostruito le infiltrazioni della cosca Piromalli nel settore della sanità pubblica calabrese, per il tramite della famiglia Tripodi, legata alla cosca da consolida t' \ i vincoli parentali e criminali. Il provvedimento genetico ha ricostruito, in particolare, l'operatività della cosca nel settore delle forniture medicali, per il tramite dell'indagato [OSCURATO:PERSONA] TRIPODI, nonché con il contributo, dell'indagato [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e di altri soggetti organici al sodalizio ndranghetistico ([OSCURATO:PERSONA] RIEFOLO, Franco MADAFFARI, Antonino MADAFFARI). All'odierno ricorrente è stata contestata: a) la partecipazione ad un'associazione criminosa finalizzata alla commissione di una serie di reati di corruzione per acquisire commesse di forniture medicali dall'[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e dalle strutture pubbliche ospedaliere del medesimo territorio, reati commessi per il tramite della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., che otteneva commesse e pagamenti; b) il concorso esterno nella associazione mafiosa oggetto di indagine, stante il fatto che la società, gestita de facto dal ricorrente, ha assunto un ruolo essenziale nel permettere alla cosca Piromalli di ingerirsi, con le predette modalità corruttive, nel settore delle forniture medicali, evitando il coinvolgimento diretto della società M.C.T. s.r.I., nella cui compagine erano presenti soggetti direttamente collegati alla cosca. Il Tribunale, dopo aver evidenziato come «proprio [OSCURATO:PERSONA] fosse il reale dominus della Lewis, interfacciandosi con lui gli altri indagati nell'instaurazione dei rapporti commerciali con le varie aziende ospedaliere» a dispetto della formale intestazione della società a [OSCURATO:PERSONA] Lina; ha rappresentato, che le conversazioni intercettate nel corso delle indagini «hanno dimostrato come la [OSCURATO:PERSONA] svolgesse un ruolo determinante nella buona riuscita del meccanismo criminale perseguito dai membri della MCT, risultando evidente come, senza la partecipazione della stessa, non sarebbe stata possibile l'ingerenza della cosca Piromalli nel settore delle forniture di prodotti sanitari, ragion per cui deve ritenersi che il contributo dell'indagato [OSCURATO:PERSONA] mediante la messa a disposizione dell'azienda di cui era il reale dominus non fosse limitato a singoli episodi ma avesse attitudine a essere replicato anche in occasione di futuri rapporti della MCT con le pubbliche amministrazioni, dovendo per tale motivo ritenersi che la Lewis sia cosa pertinente ai reati di cui agli artt. 416 c.p. e 416 bis c.p., trattandosi di condotte dotate del carattere della stabilità e della non occasionalità». Quanto al periculum in mora, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha evidenziato come le indagini avessero «dimostrato che la situazione di infiltrazione mafiosa / nel settore delle forniture medicali perdura da anni ed appare fondata sul compimento di atti di concorrenza sleale, realizzati con periodiche intimidazioni e minacce implicite, attraverso le quali ven[ivano] condizionate le sorti e l'andamento delle imprese coinvolte, nonché mediante pratiche corruttive, con conseguente agevolazione della cosca di riferimento».Di conseguenza il provvedimento impugnato qualifica il sequestro oggetto di riesame come sequestro disposto, ai sensi dell'art. 321, comma 1, cod. proc. pen., al fine di impedire che la perdurante disponibilità di patrimonio aziendale e sulle quote sociali della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. consentisse all'indagato di continuare a fornire il proprio rilevante contributo alla cosca Piromalli. 3. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale del Riesame e lamenta, in un unico motivo di impugnazione la violazione degli artt. 321 cod. proc. pen., 810 e 813 cod. civ., e 104 bis, comma 1 bis disp. att. cod. proc. pen. e 416 bis cod. pen. I giudici del riesame non hanno valutato le doglianze contenute nella memoria prodotta dalla difesa nel procedimento di riesame inerente l'«impossibilità del sequestro delle quote sociali» con conseguente carenza motivazionale. Il Tribunale ha erroneamente sottoposto a sequestro le quote sociali senza tener conto del contrario orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale le singole quote sociali non possono esser oggetto di sequestro preventivo. L'ordinanza impugnata non ha motivato in modo adeguato in ordine al nesso di pertinenza tra la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e l'ipotizzata associazione mafiosa ed in relazione all'attualità e concretezza del periculum in mora, pericolo non ravvisabile in considerazione del fatto che le condotte contestate alla lettera A) dell'imputazione sono avvenute tra le fine del 2017 ed il marzo 2018 e quelle indicate alla lettera B) sono terminate nel 2017. La motivazione è carente in quanto manca la dimostrazione di uno stabile asservimento della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. alla commissione di atti illeciti. L'[OSCURATO:PERSONA] lamenta che i giudici del riesame non hanno tenuto in alcun conto la documentazione allegata alla memoria difensiva da cui emergeva che la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. è una società florida che gode di credito finanziario e che non è soggetta a condizionamenti esterni da parte di sodalizi delinquenziali ovvero strutturalmente asservita alla commissione di illeciti. La documentazione prodotta ha comprovato la legittimità dei rapporti commerciali esistenti tra la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e la società MCT s.r.I., anche in considerazione del fatto che quest'ultima compagine societaria è stata, in più occasioni, diretta aggiudicataria di gare nel settore delle forniture medicali, senza ricorrere all'intermediazione della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. 4. In data 24 maggio 2022 il difensore dell'[OSCURATO:PERSONA] ha depositato motivi nuovi.Il primo motivo lamenta che la motivazione impugnata ha omesso di riferire l'avvenuto annullamento per carenza indiziaria del provvedimento cautelare in relazione al capo di incolpazione M) avente ad oggetto la partecipazione dell'[OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:SOCIETA]. quale socio occulto. Il Tribunale del Riesame ha erroneamente affermato che il decreto di sequestro è stato emesso dal giudice per le indagini preliminari sulla scorta dell'art. 321 comma 1, cod. proc. pen. mentre dalla lettura del provvedimento emerge che il sequestro è stato disposto «ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 321 co. 2 e 416 bis co. 7, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca obbligatoria dei beni che ne costituiscono il prodotto, il profitto o comunque l'oggetto dell'impiego del delitto associativo contestato al capo A) della provvisoria rubrica» con conseguente violazione di legge e di motivazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato per le ragioni di seguito indicate. 2. Appare necessario, preliminarmente, ricordare che avverso le ordinanze emesse a norma dell'art. 324 cod. proc. pen. in materia di sequestro preventivo il ricorso in cassazione è ammesso solo per violazione di legge, per censurare, cioè, errores in iudicando o errores in procedendo (art. 606, lett. b) e c), cod. proc. pen.) commessi dal giudice di merito, la cui decisione risulti di conseguenza radicalmente viziata. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, peraltro, il difetto di motivazione integra gli estremi della violazione di legge solo quando l'apparato argomentativo che dovrebbe giustificare il provvedimento o manchi del tutto o risulti privo dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di ragionevolezza, in guisa da apparire assolutamente inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dall'organo investito del procedimento (vedi Sez. U. n. 5876 del 13/02/2004, Ferazzi, Rv. 226710- 01 e Sez. U. n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224611- 01), inidoneità sicuramente non ravvisabile nel caso oggetto di scrutino. 3. La questione dell'asserita non sequestrabilità delle quote di società, pur non esaminata dai giudici del riesame, è manifestamente infondata. Va premesso che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, l'omesso esame di una memoria difensiva da parte del Tribunale del riesame in materia di misure cautelari reali può essere dedotto in sede di ricorso per cassazione soltanto quando con la memoria sia stato introdotto un tema potenzialmente decisivo e il provvedimento impugnato sia rimasto sul punto del tutto silente (Sez. 2, n. 38834 del 07/06/2019, Forzini, Rv. 277220-01, citata dalla ricorrente), presupposti non ravvisabili nel caso di specie. Deve esser, inoltre, ribadito l'univoco e consolidato orientamento di questa Corte secondo cui è legittimo il sequestro preventivo delle quote di una società appartenenti a persona estranea al reato, qualora sussista, come nel caso di specie, un nesso di strumentalità tra le quote ed il reato contestato ed a condizione che il vincolo cautelare sia destinato a impedire, sia pure in modo mediato e indiretto, la protrazione dell'ipotizzata attività criminosa, ovvero la commissione di altri fatti penalmente rilevanti, attraverso l'utilizzo delle strutture societarie (ex multis Sez. 5, n. 16583 del 22/01/2010, Carlone, Rv. 246864). Va ricordato, infatti, che, essendo le quote o azioni rappresentative della misura della partecipazione di ciascun socio alle assemblee e, quindi, alla formazione della volontà della compagine sociale, chiara ne risulta la idoneità del vincolo reale ad impedire, sia pure in modo mediato e indiretto, la consumazione di altri reati attraverso l'utilizzazione delle strutture societarie (vedi Sez. 2, n. 31914 del 09/07/2015, Cosentino, Rv. 264473-01). Inconferente è il richiamo del ricorrente alla sentenza n. 5883 del 08/01/2021, Luca, Rv. 280792-01; tale sentenza ha affermato, infatti, il principio secondo cui, in tema di sequestro preventivo di quote di società a responsabilità limitata, sussiste la legittimazione del socio a proporre appello avverso il provvedimento di diniego dell'istanza di dissequestro delle quote in titolarità del medesimo, costituendo esse oggetto di suoi autonomi diritti patrimoniali. Tale pronuncia, pertanto, non individua alcun divieto generale di sequestro delle quote di una società, ma ribadisce l'interesse del socio ad agire per il dissequestro della quota di sua proprietà e a proporre l'impugnazione cautelare avverso il diniego dell'istanza di dissequestro, sull'opposto presupposto, perciò, della sequestrabilità delle quote sociali. 4. E' manifestamente infondata anche la doglianza inerente l'asserita erroneità della motivazione impugnata nella parte in cui afferma che il sequestro deve esser considerato disposto nel provvedimento genetico per entrambi i casi; il Tribunale del Riesame, nell'esercizio dei propri poteri conseguenti all'effetto devolutivo dell'impugnazione, ha ritenuto, con motivazione priva di vizi logici, la natura impeditiva del sequestro «ravvisandosi la finalità di impedire che la disponibilità dell'azienda in capo all'indagato [OSCURATO:PERSONA] consenta a quest'ultimo di continuare a fornire un contributo rilevante alla cosca Piromalli» (pag. 42 i dell'ordinanza impugnata). A proposito del vincolo reale adottato ai sensi dell'art. 321, comma 1 cod. proc. pen., questa Corte ha affermato che il sequestro preventivo impeditivo implica esclusivamente l'esistenza di un collegamento tra il reato e la cosa e non tra il reato e il suo autore, sicché possono essere oggetto del provvedimento anche beni di un terzo, estraneo all'illecito e in buona fede, a condizione che la libera disponibilità dei beni sia idonea a costituire pericolo di aggravamento o di protrazione delle conseguenze del reato ovvero di agevolazione della commissione di ulteriori fatti penalmente rilevanti (Sez. 3, n. 57595 del 25/10/2018, Cervino, Rv. 274691-01). In motivazione la Corte ha precisato che lo stato di buona fede del terzo estraneo al reato rileva soltanto ove il sequestro sia stato disposto esclusivamente ai sensi dell'art. 321, comma 2, cod. proc. pen. in quanto funzionale alla confisca. Tale principio - che il Collegio condivide - può ritenersi ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità (ex plurimis Sez. 3, n. 40480 del 27/10/2010, Orlando, Rv. 248741-01; Sez. 4, n. 32964 del 01/07/2009, Duranti, Rv. 244797-01; Sez. 3, n. 1806 del 04/11/2008, Pepe, Rv. 242262-01) ed è sicuramente applicabile al caso oggetto di scrutinio. 5. L'ulteriore questione inerente la mancanza di nesso di pertinenza tra quanto sottoposto sequestro ed i reati contestati al ricorrente, è anche essa manifestamente infondata in considerazione della natura impeditiva del disposto sequestro. La Corte di cassazione ha affermato, sul punto, che, ai fini dell'adozione del sequestro preventivo di cose «pertinenti al reato» finalizzato a evitare la protrazione del reato, non è necessario accertare, a differenza di quanto richiesto per il sequestro ai fini di confisca, l'esistenza di un collegamento strutturale fra il bene da sequestrare e il reato commesso, in quanto la «pertinenza» richiesta dal comma 1, dell'art. 321 cod. proc. pen. comprende non solo le cose sulle quali o a mezzo delle quali il reato fu commesso o che ne costituiscono il prezzo, il prodotto o il profitto, ma anche quelle legate solo indirettamente alla fattispecie criminosa (Sez. 3, n. 9149 del 17/11/2015, dep. 2016, Plaka, Rv. 266454), dovendosi, peraltro, escludere la suddetta «pertinenza» esclusivamente allorquando il rapporto tra res e illecito penale sia meramente occasionale (Sez. 3, n. 42129 del 08/04/2019, M., Rv. 277173-01; Sez. 5, n. 52251 del 30/10/2014, Bianchi, Rv. 262164-01; Sez. 5, n. 26444 del 28/05/2014, Denaro, Rv. 259850-01). 6. Anche le doglianze inerenti il fumus commissi delicti ed in ordine all'attualità e la concretezza del periculum in mora, sono manifestamente infondate. 7. Ciò detto, occorre prendere atto che il ricorrente, pur lamentando formalmente violazione di legge e motivazione apparente, contesta in realtà la concreta ricostruzione della vicenda resa dal Tribunale del Riesame sui predetti punti. E ciò a fronte di un completo iter argomentativo, coerente con le emergenze investigative e scevro da vizi logici, il quale valorizza una serie di elementi logico-fattuali che hanno indotto i giudici del Riesame a confermare l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari. Ne consegue che il ricorso proposto dall'[OSCURATO:PERSONA] deve essere depurato delle considerazioni di merito, che lo gravano riguardo a diversi punti della pronuncia impugnata ed, in particolare, dei rilievi riferibili a presunte carenze della motivazione sviluppata dal Tribunale del riesame, segnatamente in tema di sussistenza del fumus commissi delicti e periculum in mora, considerato che le censure indicate nel ricorso sono dirette a contestare la valutazione effettuata dai giudici di merito rispetto alla quale non si segnala alcuna assenza fisica di motivazione ma si oppongono argomenti di diverso segno valutativo e come tali inammissibili in questa sede. 8. Il Tribunale del riesame ha argomentato, con motivazione coerente con le emergenze processuali e priva di vizi logici manifesti, l'esistenza del vincolo di pertinenzialità tra la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ed i rubricati reati di associazione per delinquere e di concorso esterno in associazione mafiosa. I giudici del riesame hanno affermato che le conversazioni intercettate nel corso delle indagini dimostrano che l'[OSCURATO:PERSONA] era l'effettivo dominus della società, interfacciandosi costantemente con gli altri indagati nelle interlocuzioni aventi ad oggetto i rapporti tra la Lewis medica s.r.l. e le strutture sanitarie pubbliche. Il Tribunale ha, inoltre, sottolineato che la società sottoposta a sequestro aveva un ruolo decisivo e stabile nel meccanismo di illecita infiltrazione della cosca Piromalli nel comparto delle forniture medicali alle strutture sanitarie pubbliche operanti nella provincia di [OSCURATO:PERSONA]; garantendo una sorta di «copertura formale» alle forniture effettuate da [OSCURATO:SOCIETA]. ed agevolando la corretta prosecuzione del meccanismo criminale oggetto di indagine; tale ricostruzione non viene messa in discussione dalla contemporanea insufficienza indiziaria riscontrata dal Tribunale in ordine alla partecipazione dell'[OSCURATO:PERSONA] alla gestione di fatto della società [OSCURATO:SOCIETA]. in considerazione della compatibilità logica delle distinte valutazioni svolte dai giudici del riesame. Non è affatto vero, quindi, che non sia stato provato il nesso di strumentalità fra i beni sequestrati ed i reati associativi contestati all'[OSCURATO:PERSONA], proprio perché i suddetti reati erano commessi tramite la società sequestrata che rappresentava il punto di coagulo e di finalizzazione dei reati contestati, come ha ribadito il Tribunale del Riesame. In altri termini, le società [OSCURATO:PERSONA] ed M.C.T. costituivano lo strumento attraverso il quale la cosca Piromalli, avvalendosi della sua forza economica, camorristica e politica, tendeva ad acquisire il monopolio nel settore della distribuzione delle forniture medicali nel reggino. Una simile ricostruzione del fumus del reato e del nesso di pertinenzialità dei beni sequestrati rispetto alla notitia criminis è del tutto corretta e legittima e si sottrae a censure in sede di legittimità. Sul punto, integrante la attestazione di una ricostruzione di fatto compiuto dai giudici del merito, la censura del ricorrente è del tutto generica e consiste in una mera negatoria della circostanza stessa sicché è da escluderne la ammissibilità anche sotto il profilo della sua genericità e della sua connotazione in fatto. La coerente motivazione adottata dal Tribunale non può ritenersi svalutata - come affermato in ricorso- dalla mancata considerazione, da parte dei giudici del riesame, della documentazione prodotta dalla difesa atteso che il ricorso, nell'invocare genericamente tale documentazione, omette di indicare quali specifici elementi, avrebbero potuto decisivamente orientare nel senso dell'insussistenza della predetta strutturale strumentalità, emersa dalle indagini, di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. rispetto ai reati contestati all'odierno ricorrente. L'[OSCURATO:PERSONA], a fronte delle argomentazioni, logiche e coerenti, formulate dai giudici del riesame invoca una rilettura degli elementi, posti a fondamento della decisione e l'adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione, richiesta inammissibile perché fondata su motivi di merito non censurabili in questa sede. 9. Infine anche la doglianza relativa alla sussistenza del periculum in mora è manifestamente infondata. Il Tribunale del riesame ha, infatti, adeguatamente motivato in ordine alla concretezza ed attualità del pericolo di reiterazione criminosa in caso di mancata sottoposizione a vincolo reale delle quote e del patrimonio sociale della Lewis s.r.I., coerentemente all'indirizzo ermeneutico seguito da questa Corte (Sez. 6, n. 56446 del 07/11/2018, Deodati, Rv. 274778- 01; Sez. 6, n. 18183 del 22/11/2017, dep. 2018, Polifroni, Rv. 272928-01). La strutturale strumentalità di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. rispetto alla commissione dei reati associativi di cui alla rubrica e la stabile e pluriennale infiltrazione mafiosa nel comparto delle forniture medicali, fondata su pratiche corruttive ed atti di concorrenza sleale, desumibili dal compendio indiziario valorizzato dal Tribunale del riesame, costituiscono corretto fondamento di una motivazione adeguata in ordine alla concreta, imminente ed elevata probabilità che i beni sequestrati assumessero, se non sottoposti a vincolo reale, carattere strumentale rispetto all'aggravamento o alla protrazione delle conseguenze del reato ipotizzato ovvero all'agevolazione della commissione di altri reati, e, quindi, alla sussistenza di un periculum in mora concreto ed attuale.10. All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.