CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 17879/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 11158-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, V. A. GRAMSCI 54, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - resistente - avverso la sentenza n. 5338/16/2019 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata il 24/09/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 11158 sez. MT - ud. 27-04-2022 -2- r.g. 11158/2020 Agenzia delle entrate C/ [OSCURATO:PERSONA] che: L'Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio, che in controversia su impugnazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] di avviso di accertamento per estimi catastali per la rideterminazione della classe e rendita catastale di immobile sito in Roma, nella microzona 19 Parioli, ex art. 1 comma 335 I. 311/2004, ha dichiarato inammissibile l'appello dell'Agenzia delle entrate. La ctp aveva accolto il ricorso della contribuente per carenza di motivazione dell'atto impositivo; la ctr ha dichiarato inammissibile l'appello per avere l'ufficio "erroneamente impugnato la sentenza di primo grado mediante la notifica telematica dell'appello, laddove tale modalità non era ancora prevista dal regolamento che disciplina l'uso di strumenti telematici nel processo tributario con riferimento alla Regione Lazio", essendo stato il giudizio di primo grado introdotto il 25.4.2015, in epoca ben antecedente alla data del 15.4.2017. Il contribuente si costituisce ai soli fini della trattazione orale della controversia. La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'articolo 380-bis cod. proc. civ.. Considerato che: 1. Con il primo motivo del ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art.16 bis del D.Lgs. 546/1992 e dell'art.112 c.p.c., in relazione all'art.360, comma 1, n.4 c.p.c. non essendo precluso, nel caso di instaurazione del giudizio di primo grado in modalità cartacea, la proposizione dell'appello in via telematica, posto che la normativa in vigore al momento della proposizione dell'appello prevedeva tale possibilità. 2. Con il secondo motivo, in via subordinata, si deduce violazione e falsa applicazione dell'art.156 c.p.c. in relazione all'art.360, comma 1, n.3, c.p.c., avendo la notifica raggiunto il suo scopo, trattandosi di eventuale nullità e non di inesistenza. 3. Il primo motivo è fondato e va accolto, con assorbimento del secondo. 4. Riguardo alla notificazione per via telematica di atti tra le parti, l'art. 16 bis, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, è stato modificato dall'art. 16, comma 1, lett. a), num. 4, del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, il quale lo ha novellato, rendendo obbligatoria, salvo deroghe, e non più facoltativa, la notifica telematica. Lo stesso art. 16 del d.l. 23 ottobre 2018 contiene, al comma 2, la norma d'interpretazione autentica secondo la quale «L'articolo 16-bis, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, nel testo vigente antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, si interpreta nel senso che le parti possono utilizzare in ogni grado di giudizio la modalità prevista dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e dai relativi decreti attuativi, indipendentemente dalla modalità prescelta da controparte nonché' dall'avvenuto svolgimento del giudizio di primo grado con modalità analogiche.». 5.Come è stato rilevato dalla circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 1/DF del 4 luglio 2019, al paragrafo 3, che viene qui condivisa, l'interpretazione autentica della normativa previgente tende ad evitare che, nel regime anteriore all'obbligatorietà del processo tributario telematico, « la scelta operata dal ricorrente/appellante in ordine alla modalità di notifica e deposito degli atti processuali possa vincolare la modalità di costituzione della controparte in qualsiasi grado di giudizio. Pertanto, l'opzione telematica può essere esercitata per la prima volta anche in appello a prescindere dalle modalità in cui il ricorrente ha instaurato il giudizio di primo grado.». 6.La sentenza impugnata si pone in contrasto con gli indicati 1 floti per cui il ricorso va accolto, con riferimento al primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, e la sentenza cassata con rinvio alla CTR del Lazio, con riferimento al motivo accolto, anche per le spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. Accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata con riferimento al motivo accolto, e rinvia alla Le' CTR del Lazickal-iche pe le spese del presente giudizio di legittimità. Roma, 27