CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 marzo 2026
Cassazione n. 23244/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
della Corte d'appello di Romadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTOEsaminato il ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] avverso lasentenza con cui il 4.7.2025 la Corte d’appello di Roma ha confermato lasentenza del Tribunale di Tivoli in data 26.2.2019 di condanna alla pena di unanno e tre mesi di reclusione per il reato di cui all’art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159del 2011;[OSCURATO:PERSONA] che il ricorso sia manifestamente infondato, sia quando contesta nelprimo motivo l’affermazione di responsabilità, sulla base dell’argomento chel’imputato non aveva compreso – dopo sette mesi - che la misura dellasorveglianza con obbligo di soggiorno non gli consentisse di uscire dal comune diresidenza, sia quando contesta genericamente nel secondo motivo il diniego dellaprevalenza delle riconosciute attenuanti generiche, che la Corte d’appello hainvece confermato in modo congruo, trattandosi di pluripregiudicato cui eracontestata anche la recidiva reiterata;[OSCURATO:PERSONA], quindi, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quantomuove critiche prive di consistenza al provvedimento impugnato, con laconseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 26/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidentePAOLO [OSCURATO:PERSONA]