CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 4 febbraio 2021
Cassazione n. 46071/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Napoli udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Il G.u.p. del Tribunale di Napoli, decidendo sull'istanza volta alla declaratoria di perdita di efficacia della misura cautelare disposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. rigettava la richiesta con ordinanza del 26 novembre 2020. L'istanza era stata formulata nel presupposto della decorrenza del termine di fase di durata della custodia cautelare, applicata con ordinanza del 15 aprile 2020 al Visconti per la partecipazione al sodalizio di stampo mafioso denominato [OSCURATO:PERSONA], nel periodo compreso tra l'anno 2013 e l'agosto 2015, previo computo ai sensi dell'art. 297 cod. proc. pen. del periodo compreso tra il 18 aprile 2017 ed il 10 novembre 2017, periodo riferito all'applicazione di una precedente ordinanza avente ad oggetto altra misura cautelare, emessa nell'anno 2017, relativamente alla partecipazione del Visconti al "clan Orlando", dall'agosto 2015 in poi, ordinanza emessa valutando il dato del riconosciuto passaggio del ricorrente da un'associazione criminale all'altra. 2. Proposta impugnazione al Tribunale del riesame di Napoli, il collegio confermava il provvedimento del G.i.p. con ordinanza del 4 febbraio 2021, avverso la quale veniva proposto ricorso in cassazione; con sentenza del 6 maggio 2021, la Corte di Cassazione annullava il provvedimento del Collegio partenopeo, in ragione del vizio motivazionale riguardante l'omesso esame delle censure difensive che avevano segnalato come gli elementi già presenti al momento dell'adozione della prima ordinanza (condivisi dalla seconda ordinanza, e costituiti dalle intercettazioni ambientali che documentavano un summit, cui aveva preso parte il Visconti e nel corso del quale era maturato il passaggio del ricorrente dal precedente [OSCURATO:PERSONA] al nuovo clan egemone sullo stesso territorio, il clan Orlando) fossero di per sé rappresentativi dell'appartenenza del ricorrente al clan Polverino e che quelli ulteriormente valorizzati nella seconda ordinanza fossero già disponibili, o non incidessero in modo decisivo, risultando confermativi di pregresse risultanze. 3. Il Tribunale di Napoli, in sede di rinvio, ha rivalutato l'intero compendio indiziario posto a fondamento dell'ordinanza impugnata, valutando la decisività degli atti di indagine successivi all'emissione della prima ordinanza nella prospettiva della valutazione della gravità indiziaria, sia quanto alla partecipazione del Visconti, sia per ciò che riguardava l'esatta ricostruzione delle caratteristiche del sodalizio. 4. Ha proposto ricorso per cassazione la difesa del ricorrente deducendo con unico articolato motivo la violazione della legge penale e di norme processuali, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. B) e C) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 297, comma 3, 303, lett. A) n. 3, cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione, in quanto mancante e apparente; il giudice di rinvio d'un lato aveva ignorato che la prima delle ordinanze aveva compiutamente descritto gli elementi indiziari che avevano già consentito di delineare i componenti del sodalizio denominato clan Polverino, le relative dinamiche e il passaggio di alcuni suoi componenti, tra cui il ricorrente, nel clan Orlando, circostanza che quindi attestava la sicura desumibilità dagli atti degli indizi poi posti a base della successiva ordinanza; dall'altro, il provvedimento aveva apparentemente motivato in ordine al carattere necessario degli ulteriori elementi di indagine acquisiti, considerata la scarsa 2 + portata del materiale acquisito attraverso le intercettazioni (sia ambientali, che presso istituti penitenziari) e la genericità delle indicazioni fornite dai collaboratori di giustizia, che erano state considerate solo in ragione dei riscontri conseguiti attraverso le intercettazioni già nella disponibilità dell'ufficio del P.M. 5. La Corte ha proceduto all'esame del ricorso con le forme previste dall'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 37. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 1.1. La censura che il ricorrente muove all'ordinanza del Tribunale del riesame fa leva, ripetutamente e con diversi livelli di approfondimento, sul contenuto della prima ordinanza applicativa della misura cautelare e sulla circostanza storica del passaggio del Visconti dall'uno all'altro clan, documentato da intercettazioni ambientali avvenute in occasione di un summit del 31 agosto 2015, che sarebbero poi state utilizzate anche a sostegno della valutazione del quadro indiziario posto a fondamento della seconda ordinanza. Tale rilievo, apparentemente risolutivo per l'accertamento della desumibilità dagli atti del dato della provenienza del Visconti, nell'agosto 2015, da un differente gruppo criminale organizzato, coglie in realtà solo un apprezzamento di circostanze fattuali che non può dirsi sufficiente ai fini dell'accertamento, richiesto dall'art. 297 cod. proc. pen. e che la precedente decisione della Corte aveva demandato al giudice di rinvio. Punto centrale della questione prospettata è quello concernente la nozione della "desumibilità dagli atti" e dell'oggetto concreto della conoscenza desumibile dagli atti. Se, infatti, si tiene conto della sola desumibilità di una circostanza fattuale o di un evento storico, si fraintende il contenuto della norma che, come delineato già dalla giurisprudenza costituzionale, mira ad evitare che la parte pubblica eserciti in modo arbitrario e selettivo il potere di richiedere l'applicazione di misure cautelari rispetto a condotte di reato già emerse nell'attività di indagine (facendo dipendere la durata della custodia cautelare «da un'imponderabile valutazione soggettiva degli organi titolari del «potere cautelare»: Corte cost., n. 408 del 3/11/2005; n. 96 del 28/3/1996). L'esercizio dell'indicato "potere cautelare", infatti, è condizionato dai requisiti normativi imposti per l'applicazione delle misure cautelari (ossia, «l'acquisizione di elementi idonei e sufficienti per adottare i diversi provvedimenti cautelari": Corte cost., n. 408/2005, cit.), sicché solo l'apprezzamento di elementi indiziari dotati della necessaria gravità, e non il dato della conoscenza di un evento storico corrispondente alla commissione di un reato, deve costituire l'oggetto della "desumibilità dagli atti", che rileva quale causa impeditiva dell'esercizio di una autonoma e successiva applicazione di misure cautelari, pena la retrodatazione dei relativi effetti (Sez. 3, n. 48034 del 25/10/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277351 - 0; Sez. 6, n. 54452 del 06/11/2018, Tedde, Rv. 274752 - 0; Sez. 2, n. 13834 del 16/12/2016, dep. 2017, Valerioti, Rv. 269680 - 0). 1.2. Trasponendo questi principi al caso in esame, è certo che la formulazione della contestazione cautelare contenuta nella prima ordinanza presupponeva l'inserimento del Visconti in un diverso gruppo criminale, prima del passaggio nell'associazione di stampo mafioso denominata [OSCURATO:PERSONA]; ma la dimostrazione dell'esistenza di quel precedente sodalizio, dell'oggetto dell'attività illecita e della forma della partecipazione del Visconti a quel distinto e diverso gruppo criminale necessitava di un quadro indiziario grave, che il Tribunale del riesame ha ritenuto che non potesse essere fondato esclusivamente sul contenuto delle sole intercettazioni del summit del 31 agosto 2015; sicché correttamente il Tribunale ha considerato la valenza degli ulteriori apporti costituiti sia dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, sia di altre e diverse captazioni mediante le quali sono stati raccolti gli elementi indiziari che, per la convergenza e la rispettiva portata, sono stati apprezzati in termini di necessaria gravità consentendo la formulazione della richiesta applicativa della misura. 1.3. Quanto alle censure che riguardano, poi, il termine per valutare al desunnibilità delle nuove emergenze delle indagini, è errato il richiamo al momento dell'emissione del decreto di rinvio a giudizio per i fatti oggetto della prima ordinanza, poiché tale termine rileva esclusivamente per le ipotesi in cui risulti la connessione qualificata tra i fatti di reato oggetto delle distinte ordinanze, ipotesi che non ricorreva nella specie. Per ciò che concerne la valutazione della portata indiziaria delle singole fonti acquisite nelle indagini, è pacifico che si tratta di valutazione di merito che il TDL ha condotto con ricorso ad argomenti privi di vizi logici, sicché le censure formulate al riguardo dal ricorrente non possano formare oggetto di scrutinio in sede di legittimità (trattandosi di accertamenti che richiedono l'esame e la valutazione degli atti ed una ricostruzione dei fatti, attività precluse al giudice di legittimità: Sez. 4, n. 9990 del 18/01/2010, Napolitano, Rv. 246798 - 01). 2. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 3. Copia del presente provvedimento deve essere trasmesso al direttore dell'istituto penitenziario ove è custodito il ricorrente, affinché provveda a quanto previsto dall'art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 t