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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 aprile 1984

Cassazione n. 23876/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 01/04/1984 avverso la sentenza del 30/09/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con il primo motivo, il ricorrente deduce l'erronea applicazione dell'art. 337 cod. pen. e il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell'elemento oggettivo del delitto in contestazione, in quanto la sentenza impugnata non avrebbe motivato sulla dinamica della fuga posta in essere dall'imputato e sulla sua idoneità a mettere in pericolo l'incolumità di terzi; Considerato che, tuttavia, la censura si rivela manifestamente infondata, in quanto la Corte di appello di Milano, a pag. 3 della sentenza impugnata, ha diffusamente motivato sul carattere pericoloso, per i pedoni e per gli automobilisti, della fuga posta in essere dall'imputato in bicicletta a gran velocità e senza rispettare le norme del codice della strada; Rilevato che il motivo, relativo alla carenza della motivazione in ordine al diniego delle generiche, è parimenti manifestamente infondato, in quanto la Corte di appello ha negato la concessione delle attenuanti generiche in ragione della gravità del fatto e dei numerosi precedenti dell'imputato; Considerato che, secondo il costante orientamento di questa Corte, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (ex plurimis: Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01); Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M,.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13 maggio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 01/04/1984 avverso la sentenza del 30/09/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con il primo motivo, il ricorrente deduce l'erronea applicazione dell'art. 337 cod. pen. e il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell'elemento oggettivo del delitto in contestazione, in quanto la sentenza impugnata non avrebbe motivato sulla dinamica della fuga posta in essere dall'imputato e sulla sua idoneità a mettere in pericolo l'incolumità di terzi; Considerato che, tuttavia, la censura si rivela manifestamente infondata, in quanto la Corte di appello di Milano, a pag. 3 della sentenza impugnata, ha diffusamente motivato sul carattere pericoloso, per i pedoni e per gli automobilisti, della fuga posta in essere dall'imputato in bicicletta a gran velocità e senza rispettare le norme del codice della strada; Rilevato che il motivo, relativo alla carenza della motivazione in ordine al diniego delle generiche, è parimenti manifestamente infondato, in quanto la Corte di appello ha negato la concessione delle attenuanti generiche in ragione della gravità del fatto e dei numerosi precedenti dell'imputato; Considerato che, secondo il costante orientamento di questa Corte, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (ex plurimis: Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01); Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M,. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 maggio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 23876/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris