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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 26 giugno 2019

Cassazione n. 10419/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 28691-2020 proposto da: G.A.B.A.C. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], quale titolare della ditta [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, P.[OSCURATO:PERSONA], 14, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - et..k\ avverso la sentenza n. 2687/2019 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 26/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 30/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Considerato che: tra l'adunanza camerale e il deposito del presente provvedimento, con le ordinanze interlocutorie relative ai ricorsi RG nn. 8149 e 20381 del 2019, pubblicate con i nn. 6946 e 6947 del 2022, sono stati trasmessi gli atti al [OSCURATO:PERSONA] Presidente affinché valuti l'opportunità della rimessione, alle Sezioni Unite, stante le difformità tra gli orientamenti giurisprudenziali esaminati nelle

0.1. menzionate e in considerazione della evidente rilevanza di massima, della questione relativa alla specialità della procura nel giudizio di cassazione ed in particolare perché:

1. «a) in primo luogo, sia valutata l'attualità e l'effettiva portata del principio secondo cui la specialità della procura difensiva per il giudizio di legittimità può essere soddisfatta in virtù di un criterio non relativo al suo contenuto ma anche solo di carattere meramente "topografico";

2. b) laddove si ritenesse di confermare il suddetto principio, siano chiaramente individuate le ipotesi in cui esso opera e, in particolare, se ad esso debba attribuirsi la medesima portata, sia in caso di procura rilasciata a margine o in calce al ricorso cartaceo, sia in caso di procura su foglio o altro supporto autonomo, che sia materialmente, o mediante modalità informatiche, congiunto al ricorso stesso o, comunque, ad esso allegato secondo la disciplina anche regolamentare vigente in tema di atti telematici;

3. c) in ogni caso, siano precisamente definiti (anche eventualmente in relazione alle diverse ipotesi di "collocazione topografica" della Ric. 2020 n. 28691 sez.

M3 - ud. 30-11-2021 -2- procura, se a tale collocazione si intenda ancora attribuire rilevanza) i casi in cui, eventualmente, il contenuto testuale della procura per il giudizio di cassazione stessa debba ritenersi incompatibile con la specialità richiesta dall'art. 365 c.p.c.»; la questione rimessa all'esame delle S.U. ha indubbiamente rilevanza nel caso in scrutinio; appare, pertanto, necessario disporre il rinvio a nuovo ruolo della presente causa in attesa della decisione delle Sezioni Unite di questa Corte sulla predetta questione.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo.

Si comunichi.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della VI-3 Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, in data 17 marzo 2022, in seguito a riconvocazione. ente [OSCURATO:PERSONA] o

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 28691-2020 proposto da: G.A.B.A.C. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], quale titolare della ditta [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, P.[OSCURATO:PERSONA], 14, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - et..k\ avverso la sentenza n. 2687/2019 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 26/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 30/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Considerato che: tra l'adunanza camerale e il deposito del presente provvedimento, con le ordinanze interlocutorie relative ai ricorsi RG nn. 8149 e 20381 del 2019, pubblicate con i nn. 6946 e 6947 del 2022, sono stati trasmessi gli atti al [OSCURATO:PERSONA] Presidente affinché valuti l'opportunità della rimessione, alle Sezioni Unite, stante le difformità tra gli orientamenti giurisprudenziali esaminati nelle 0.1. menzionate e in considerazione della evidente rilevanza di massima, della questione relativa alla specialità della procura nel giudizio di cassazione ed in particolare perché: 1. «a) in primo luogo, sia valutata l'attualità e l'effettiva portata del principio secondo cui la specialità della procura difensiva per il giudizio di legittimità può essere soddisfatta in virtù di un criterio non relativo al suo contenuto ma anche solo di carattere meramente "topografico"; 2. b) laddove si ritenesse di confermare il suddetto principio, siano chiaramente individuate le ipotesi in cui esso opera e, in particolare, se ad esso debba attribuirsi la medesima portata, sia in caso di procura rilasciata a margine o in calce al ricorso cartaceo, sia in caso di procura su foglio o altro supporto autonomo, che sia materialmente, o mediante modalità informatiche, congiunto al ricorso stesso o, comunque, ad esso allegato secondo la disciplina anche regolamentare vigente in tema di atti telematici; 3. c) in ogni caso, siano precisamente definiti (anche eventualmente in relazione alle diverse ipotesi di "collocazione topografica" della Ric. 2020 n. 28691 sez. M3 - ud. 30-11-2021 -2- procura, se a tale collocazione si intenda ancora attribuire rilevanza) i casi in cui, eventualmente, il contenuto testuale della procura per il giudizio di cassazione stessa debba ritenersi incompatibile con la specialità richiesta dall'art. 365 c.p.c.»; la questione rimessa all'esame delle S.U. ha indubbiamente rilevanza nel caso in scrutinio; appare, pertanto, necessario disporre il rinvio a nuovo ruolo della presente causa in attesa della decisione delle Sezioni Unite di questa Corte sulla predetta questione. P.Q.M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo. Si comunichi. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della VI-3 Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, in data 17 marzo 2022, in seguito a riconvocazione. ente [OSCURATO:PERSONA] o
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