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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 11 febbraio 2022

Cassazione n. 49732/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da

1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

3. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.c.p.a. avverso il decreto dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Potenza visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il decreto in epigrafe, adottato in riforma dell'anteriore decisione del Tribunale di Matera, la Corte di appello di Potenza: - incidentalmente ribadiva la pericolosità sociale qualificata, ex art. 4, comma 1, lett. a), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, del proposto [OSCURATO:PERSONA]; - accertava la significativa sproporzione tra i redditi e le attività economiche del medesimo, e del suo nucleo familiare, da un lato, e determinati beni immobili, intestati per fittizia interposizione al coniuge [OSCURATO:PERSONA], e disponibilità di natura finanziaria loro distintamente pertinenti, dall'altro; - disponeva la confisca di prevenzione di tali cespiti, di cui riteneva non dimostrata la legittima provenienza, fatte salve, quanto al rapporto finanziario facente capo a Tudisco, le successive verifiche sulla natura previdenziale del medesimo e sull'importo di esso conseguentemente passibile di ablazione.

Gli immobili risultavano gravati da ipoteca, iscritta in favore della [OSCURATO:PERSONA] dell'Emilia-Romagna (in giudizio rappresentata dalla mandataria, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.c.p.a.), a garanzia del mutuo erogato a Tudisco.

La Corte di appello, dopo aver integrato il contraddittorio, disconosceva tuttavia il credito ipotecario, ritenendolo obiettivamente strumentale all'attività illecita e ritenendo non configurabili la buona fede dell'Istituto e l'inconsapevole affidamento.

2. Ricorrono per cassazione il proposto e la terza intestataria, mediante unico atto, sottoscritto dal comune difensore di fiducia.

I ricorrenti deducono, nell'unico motivo, violazione di legge e apparenza di motivazione.

La pericolosità sociale qualificata del proposto sarebbe conclamata solo sino al 2006 (epoca di cessazione della permanenza del reato ex art. 416-bis cod. pen., irrevocabilmente accertato).

La Corte di appello avrebbe mancato di verificare se detta pericolosità potesse estendersi a periodi temporali di gran lunga successivi, tenuto conto del fatto che il deposito di risparmio, di cui era titolare [OSCURATO:PERSONA], sarebbe stato aperto solo nell'aprile 2019, mentre il fondo previdenziale di Tudisco sarebbe stato istituito nell'agosto 2017.

Sarebbe poi mancato qualunque approfondimento in ordine all'effettiva provenienza non giustificabile delle anzidette somme, e in ordine alla riferibilità a [OSCURATO:PERSONA] di quelle appartenenti alla consorte.

Sarebbe stata inoltre illegittima la decisione di confiscare l'intera disponibilità del rapporto finanziario pensionistico, con riserva di valutare solo in prosieguo l'esistenza di eventuali limiti al potere ablatorio ai sensi dell'art. 545 cod. proc. civ.Quanto agli immobili, la Corte di appello avrebbe basato il giudizio di sproporzione reddituale sulla nuova perizia contabile da essa disposta, irragionevolmente discostatasi, tuttavia, dai puntuali elaborati tecnici di ufficio, acquisiti nel giudizio di primo grado.

Il ribaltamento radicale di valutazione sarebbe privo di convincente spiegazione.

Il perito, nominato dalla Corte di appello, avrebbe, tra l'altro, sottostimato sia le entrate del nucleo familiare, fornendo un quadro solo parzialmente rappresentativo dell'effettiva capacità patrimoniale di cui i ricorrenti disponevano pro-tempore, sia il valore delle plusvalenze immobiliari, da Tudisco realizzate grazie all'andamento in allora fortemente speculativo del mercato, che, unite ai finanziamenti bancari ottenuti (poco importa se assistiti da sufficiente garanzia), avrebbero viceversa integrato una provvista utile e adeguata agli acquisti in contestazione.

Risalendo questi ultimi ad epoca assai precedente la formulazione della proposta di misura di prevenzione patrimoniale, nessuna presunzione di intestazione fittizia dei beni al coniuge avrebbe, infine, potuto operare.

3. Ricorre altresì per cassazione, tramite il difensore munito di procura speciale, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.c.p.a., mandataria dell'istituto bancario titolare del credito ipotecario.

La società ricorrente deduce, con il primo motivo, violazione della legge processuale. [OSCURATO:PERSONA], benché titolare di diritto reale di garanzia sui beni da confiscare, sin dall'origine pacificamente risultante dagli atti, sarebbe stata pretermessa nel primo grado del procedimento di prevenzione.

Il difetto genetico di contraddittorio, eccepito dinanzi alla Corte di appello, si tradurrebbe nell'insanabile invalidità della decisione.

Deduce, con il secondo motivo, vizio di motivazione, con riferimento all'omessa menzione e valutazione delle memorie difensive depositate nel secondo grado del procedimento di prevenzione.

Deduce, con il terzo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento alla mancata analitica dimostrazione della strumentalità del credito all'esercizio delle attività illecite del proposto, o di quelle che ne costituiscono il frutto o il reimpiego.

Deduce, con il quarto motivo, violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento alla mancata rilevazione della buona fede della Banca e dell'inconsapevole affidamento.

4. La società ricorrente ha presentato rituale memoria, replicando alle conclusioni del Procuratore generale e insistendo per l'accoglimento del proprio ricorso.[OSCURATO:PERSONA]

1. Occorre anzitutto premettere che, nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, sostanziale o processuale, secondo il disposto degli artt. 10 e 27 d.lgs. n. 159 del 2011.

Nella seconda nozione rientra l'evenienza della motivazione formalmente inesistente o meramente apparente.

E scrutinabile quindi dinanzi alla Corte di legittimità quella carenza del percorso di giustificazione della decisione, che sia tale da tradursi in un apparato argomentativo privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità o, ancora, di un testo del tutto inidoneo a far comprendere lo svolgimento del ragionamento seguito dal giudice (tra le altre: Sez.

U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246-01; Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020, Noviello, Rv. 279435-01; Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Caliendo, Rv. 270080-01; Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, Pandico, Rv. 266365-01).

2. I ricorsi del proposto e della terza intestataria, collocati in tale corretta prospettiva di definizione, sono fondati quanto alla disposta confisca delle disponibilità finanziarie.

Il decreto impugnato omette, anzitutto, di correlare ad esse, emerse solo in anni recenti, la pericolosità sociale del proposto.

Tale pericolosità, oltre ad essere presupposto ineludibile della confisca di prevenzione, è anche misura temporale del suo ambito applicativo, come insegna la giurisprudenza di questa Corte; con la conseguenza che, con riferimento alla pericolosità qualificata, quale quella emergente a carico del proposto con riferimento al tempo della sua accertata partecipazione associativa, il giudice deve verificare se la medesima pericolosità investa, come ordinariamente accade, l'intero suo percorso esistenziale, o se sia intervenuto un momento risolutivo, oltre il quale i beni acquisiti non siano ulteriormente suscettibili di ablazione (Sez.

U, n. 4880 del 26/06/2014, dep. 2015, Spinellí, Rv. 262605-01).

Il decreto impugnato, oltre a ciò, difetta totalmente di motivazione in ordine alla illegittima provenienza, anche per via derivativa, delle risorse giacenti sui fondi e depositi di natura finanziaria, di più recente istituzione, e in ordine alla loro sproporzione rispetto alle fonti lecite di reddito pro-tempore a disposizione del nucleo familiare.

Una volta previamente individuato il preciso periodo di manifestazione della pericolosità sociale qualificata del proposto, e il correlato ingiustificato arricchimento, sarebbe stato infatti compito del giudice quello di procedere all'ulteriore valutazione, attinente le modalità di acquisizione dei beni e l'eventuale asimmetria degli acquisti rispetto alle entrate lecite, al fine di sottoporre ad ablazione i beni il cui valore fosse apparso incongruo (Sez. 2, n. 23000 del 20/05/2021, Oleszewska, Rv. 281457-01).

In ultimo, non avrebbe potuto il giudice a quo procedere alla confisca delle somme giacenti sul rapporto finanziario della terza intestataria, senza argomentare sull'indiretta riferibilità al proposto di tali somme e senza esattamente individuare, già in fase genetica, i limiti del prelievo coattivo, eventualmente derivanti dalla natura parzialmente indisponibile di esse a norma delle leggi civili.

Dalle considerazioni che precedono discende l'annullamento del decreto impugnato, nei termini esattamente individuati in dispositivo, con rinvio alla Corte di appello di Potenza per nuovo giudizio sui punti corrispondenti.

3. Quanto alla confisca dei cespiti immobiliari, le censure dei ricorrenti sono viceversa insuscettibili di accoglimento.

In questa parte, vi è adeguata correlazione tra gli acquisti oggetto di ablazione e il tempo di manifestazione della pericolosità sociale qualificata del proposto.

Circa la sproporzione reddituale, il decreto impugnato è saldamente ancorato agli esiti della perizia disposta nel corrispondente grado di giudizio, che poggia su solide basi illustrative e argomentative.

L'indiretta riferibilità dei beni al proposto è stata logicamente derivata, al di là di meccanismi presuntivi, dalla riscontrata assenza, in capo al coniuge, di una distinta ed effettiva capacità economica e reddituale, che potesse rappresentare il presupposto di un'intestazione non meramente formale.

Le contestazioni, riguardo all'uno e all'altro aspetto, debordano nel merito, o sono da riportare all'ambito della mera adeguatezza motivazionale, non sconfinante nell'assenza o apparenza della motivazione stessa.

Si tratta di contestazioni non ammesse in questa sede, secondo quanto osservato in premessa.

I ricorsi in esame debbono pertanto respinti nella loro rimanente parte.

4. Deve essere parimenti respinto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.c.p.a., perché sono infondati tutti i motivi che lo sostanziano.

5. Quanto al primo motivo, la partecipazione al procedimento di prevenzione dei terzi, titolari di diritti reali di garanzia sui beni passibili di confisca, è stata esplicitamente prevista, in verità, solo dall'art. 23, comma 4, d.lgs. n. 159 del 2011, nel testo integrato dall'art. 5, comma 7, legge 17 ottobre 2017, n. 161, entrato in vigore allorché la proposta di applicazione di misura patrimoniale era stata già avanzata e notificata ai suoi diretti destinatari, e il procedimento di primo grado dunque pendeva.

Anche ammesso, tuttavia, che un tale diritto di partecipazione potesse considerarsi immanente nel sistema. anche anteriormente alla novellazione legislativa (in tal senso, v.

Sez. 2, n. 33538 del 31/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270715-01, § 7 del Considerato in diritto), va in primo luogo notato che la decisione di primo grado negava l'esistenza dei presupposti della confisca di prevenzione, e non la accordò.

La posizione del creditore ipotecario, e le sue argomentazioni, non sarebbero giammai venute, dinanzi al Tribunale, concretamente in rilievo.

Nessun pregiudizio effettivo può la società ricorrente lamentare, in ragione della sua esclusione da tale momento processuale.

Nel secondo grado del procedimento, instaurato dietro appello del Pubblico ministero, la società mandataria della Banca creditrice è stata ritualmente citata, si è costituita e ha svolto ampie difese a sostegno del suo diritto sui beni oggetto della confisca, in detta sede invece disposta.

Le sue ragioni, poi, sono ritualmente rappresentate anche in questa sede di legittimità.

Il diritto di difesa e il contraddittorio risultano, per l'effetto, perfettamente rispettati.

Il ripristino del giusto litisconsorzio sarebbe, in ogni caso, potuto e dovuto avvenire in appello, senza alcuna retrocessione al grado precedente di giudizio, non prevista, per lo specifico procedimento, da alcuna disposizione di legge.

Il principio del doppio grado di giurisdizione, sancito dagli artt. 6 CEDU, 2 Protocollo addizionale n. 7 CEDU e 14 Patto internazionale sui diritti civili e politici, concerne, del resto, il solo giudizio sulla responsabilità penale; e, inoltre, il principio può considerarsi soddisfatto con la previsione del ricorso per cassazione, in quanto le modalità di esplicazione del diritto al riesame delle decisioni possono essere limitate alla proposizione delle questioni di diritto e di logicità della motivazione (da ultimo, Sez. 6, n. 30059 del 05/06/2014, Bertucca, Rv. 262397- 01).

6. Quanto al secondo motivo, secondo costante giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 26536 del 24/06/2020, Cilio, Rv. 279578-01; Sez. 4, n. 18385 del 09/01/2018, Mascaro, Rv. 272739-01; Sez. 3, n. 5075 del 13/12/2017, dep. 2018, Buglísi, Rv. 272009-01) l'omessa valutazione di memorie difensive non può essere fatta valere in sé, in sede di impugnazione, come vizio del provvedimento impugnato, potendo solo la circostanza influire sulla congruità e correttezza logico- giuridica della motivazione del provvedimento medesimo.

Perché quest'ultima possa dirsi compromessa, in rapporto alla censura di mancata risposta alle argomentazioni difensive, è comunque necessario che il motivo di ricorso per cassazione prospetti, e la Suprema Corte riscontri, che gli elementi trascurati o disattesi abbiano un chiaro ed inequivocabile carattere di decisività, nel senso che una loro adeguata valutazione avrebbe dovuto necessariamente portare, salvo intervento di ulteriori e diversi elementi di giudizio, ad una decisione più favorevole di quella adottata (Sez. 6, n. 3724 del 25/11/2015, dep. 2016, Perna, Rv. 267723-01; Sez. 2, n. 37709 del 26/09/2012, Giarri, Rv. 253445-01; Sez. 1, n. 6922 del 11/05/1992, Cannarozzo, Rv. 190572-01).

L'obbligo giudiziale di motivazione non richiede, infatti, che sia fornita specifica ed espressa risposta a ciascuno dei singoli rilievi od osservazioni di matrice difensiva, una volta che il discorso giustificativo indichi le ragioni poste a fondamento della decisione e dimostri di aver tenuto presenti i fatti a tal fine determinanti (ricorrendo tale condizione, le argomentazioni addotte dalla difesa, incompatibili con il ragionamento giudiziale, devono ritenersi, anche implicitamente, esaminate e disattese: Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera, Rv. 260841-01).

Osserva alla luce di ciò il Collegio che i temi difensivi, su cui le memorie si incentravano, si risolvono nella dibattuta ricorrenza dei presupposti, regolati dall'art. 52 d.lgs. n. 159 del 2011, perché le ragioni creditorie potessero sopravvivere alla disposta confisca; temi che il provvedimento impugnato in ogni caso affronta, dimostrando di aver tenuto in considerazione, esplicita o implicita, le osservazioni della Banca.

Il decreto impugnato non è dunque eccepibile sotto l'aspetto considerato.

7. Quanto al terzo e quarto motivo, connessi e congiuntamente esaminabili, il decreto stesso si sottrae a censura perché aderente al dato normativo e assistito da motivazione congrua e plausibile e, per ciò solo, nient'affatto apparente.

In tema di misure di prevenzione patrimoniali, qualora venga presentata domanda di riconoscimento del suo diritto da parte del terzo creditore, il giudice della prevenzione è tenuto, in ordine logico, a verificare il nesso di strumentalità del credito rispetto all'attività illecita del proposto e, all'esito, a valutare gli elementi dimostrativi di buona fede e inconsapevole affidamento, addotti dal creditore stesso alla luce dei parametri indicati dal comma 3 dell'art. 52 d.lgs. n. 159 del 2011 (da ultimo, Sez. 6, n. 12510 del 02/02/2022, Vieni, Rv. 283108-01).

La Corte di appello al riguardo adeguatamente argomenta, facendo documentalmente risaltare, da un lato, come l'erogazione del mutuo in favore di Tudisco abbia rappresentato elemento, almeno concorrente, di indebita accumulazione patrimoniale da parte del nucleo familiare, e sia stata oggettivamente funzionale al perseguimento del relativo illecito disegno, e come, d'altra parte, tale erogazione sia avvenuta senza alcuna considerazione dell'effettivo merito creditizio dei soggetti oggi ablati e rappresenti, in quanto non assistita da capiente garanzia ipotecaria, e nemmeno dal necessario rapporto di proporzione tra la rata e il reddito dei debitori, un nitido esempio di cattiva condotta bancaria, incompatibile con lo stato soggettivo postulato dal menzionato art. 52 d.lgs. n. 159 del 2011, che avrebbe permesso di far salve le ragioni creditorie.

8. La reiezione del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.c.p.a. ne determina la condanna, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Annulla il decreto impugnato da Vincenzo di Muro e [OSCURATO:PERSONA], limitatamente alla confisca delle somme giacenti rispettivamente sul deposito di risparmio intestato a [OSCURATO:PERSONA], n.

DR000049812090, e sul rapporto n. 119206 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] intestato a [OSCURATO:PERSONA], con rinvio per nuovo giudizio su tali punti alla Corte di appel

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.c.p.a. avverso il decreto dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Potenza visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il decreto in epigrafe, adottato in riforma dell'anteriore decisione del Tribunale di Matera, la Corte di appello di Potenza: - incidentalmente ribadiva la pericolosità sociale qualificata, ex art. 4, comma 1, lett. a), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, del proposto [OSCURATO:PERSONA]; - accertava la significativa sproporzione tra i redditi e le attività economiche del medesimo, e del suo nucleo familiare, da un lato, e determinati beni immobili, intestati per fittizia interposizione al coniuge [OSCURATO:PERSONA], e disponibilità di natura finanziaria loro distintamente pertinenti, dall'altro; - disponeva la confisca di prevenzione di tali cespiti, di cui riteneva non dimostrata la legittima provenienza, fatte salve, quanto al rapporto finanziario facente capo a Tudisco, le successive verifiche sulla natura previdenziale del medesimo e sull'importo di esso conseguentemente passibile di ablazione. Gli immobili risultavano gravati da ipoteca, iscritta in favore della [OSCURATO:PERSONA] dell'Emilia-Romagna (in giudizio rappresentata dalla mandataria, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.c.p.a.), a garanzia del mutuo erogato a Tudisco. La Corte di appello, dopo aver integrato il contraddittorio, disconosceva tuttavia il credito ipotecario, ritenendolo obiettivamente strumentale all'attività illecita e ritenendo non configurabili la buona fede dell'Istituto e l'inconsapevole affidamento. 2. Ricorrono per cassazione il proposto e la terza intestataria, mediante unico atto, sottoscritto dal comune difensore di fiducia. I ricorrenti deducono, nell'unico motivo, violazione di legge e apparenza di motivazione. La pericolosità sociale qualificata del proposto sarebbe conclamata solo sino al 2006 (epoca di cessazione della permanenza del reato ex art. 416-bis cod. pen., irrevocabilmente accertato). La Corte di appello avrebbe mancato di verificare se detta pericolosità potesse estendersi a periodi temporali di gran lunga successivi, tenuto conto del fatto che il deposito di risparmio, di cui era titolare [OSCURATO:PERSONA], sarebbe stato aperto solo nell'aprile 2019, mentre il fondo previdenziale di Tudisco sarebbe stato istituito nell'agosto 2017. Sarebbe poi mancato qualunque approfondimento in ordine all'effettiva provenienza non giustificabile delle anzidette somme, e in ordine alla riferibilità a [OSCURATO:PERSONA] di quelle appartenenti alla consorte. Sarebbe stata inoltre illegittima la decisione di confiscare l'intera disponibilità del rapporto finanziario pensionistico, con riserva di valutare solo in prosieguo l'esistenza di eventuali limiti al potere ablatorio ai sensi dell'art. 545 cod. proc. civ.Quanto agli immobili, la Corte di appello avrebbe basato il giudizio di sproporzione reddituale sulla nuova perizia contabile da essa disposta, irragionevolmente discostatasi, tuttavia, dai puntuali elaborati tecnici di ufficio, acquisiti nel giudizio di primo grado. Il ribaltamento radicale di valutazione sarebbe privo di convincente spiegazione. Il perito, nominato dalla Corte di appello, avrebbe, tra l'altro, sottostimato sia le entrate del nucleo familiare, fornendo un quadro solo parzialmente rappresentativo dell'effettiva capacità patrimoniale di cui i ricorrenti disponevano pro-tempore, sia il valore delle plusvalenze immobiliari, da Tudisco realizzate grazie all'andamento in allora fortemente speculativo del mercato, che, unite ai finanziamenti bancari ottenuti (poco importa se assistiti da sufficiente garanzia), avrebbero viceversa integrato una provvista utile e adeguata agli acquisti in contestazione. Risalendo questi ultimi ad epoca assai precedente la formulazione della proposta di misura di prevenzione patrimoniale, nessuna presunzione di intestazione fittizia dei beni al coniuge avrebbe, infine, potuto operare. 3. Ricorre altresì per cassazione, tramite il difensore munito di procura speciale, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.c.p.a., mandataria dell'istituto bancario titolare del credito ipotecario. La società ricorrente deduce, con il primo motivo, violazione della legge processuale. [OSCURATO:PERSONA], benché titolare di diritto reale di garanzia sui beni da confiscare, sin dall'origine pacificamente risultante dagli atti, sarebbe stata pretermessa nel primo grado del procedimento di prevenzione. Il difetto genetico di contraddittorio, eccepito dinanzi alla Corte di appello, si tradurrebbe nell'insanabile invalidità della decisione. Deduce, con il secondo motivo, vizio di motivazione, con riferimento all'omessa menzione e valutazione delle memorie difensive depositate nel secondo grado del procedimento di prevenzione. Deduce, con il terzo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento alla mancata analitica dimostrazione della strumentalità del credito all'esercizio delle attività illecite del proposto, o di quelle che ne costituiscono il frutto o il reimpiego. Deduce, con il quarto motivo, violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento alla mancata rilevazione della buona fede della Banca e dell'inconsapevole affidamento. 4. La società ricorrente ha presentato rituale memoria, replicando alle conclusioni del Procuratore generale e insistendo per l'accoglimento del proprio ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Occorre anzitutto premettere che, nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, sostanziale o processuale, secondo il disposto degli artt. 10 e 27 d.lgs. n. 159 del 2011. Nella seconda nozione rientra l'evenienza della motivazione formalmente inesistente o meramente apparente. E scrutinabile quindi dinanzi alla Corte di legittimità quella carenza del percorso di giustificazione della decisione, che sia tale da tradursi in un apparato argomentativo privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità o, ancora, di un testo del tutto inidoneo a far comprendere lo svolgimento del ragionamento seguito dal giudice (tra le altre: Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246-01; Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020, Noviello, Rv. 279435-01; Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Caliendo, Rv. 270080-01; Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, Pandico, Rv. 266365-01). 2. I ricorsi del proposto e della terza intestataria, collocati in tale corretta prospettiva di definizione, sono fondati quanto alla disposta confisca delle disponibilità finanziarie. Il decreto impugnato omette, anzitutto, di correlare ad esse, emerse solo in anni recenti, la pericolosità sociale del proposto. Tale pericolosità, oltre ad essere presupposto ineludibile della confisca di prevenzione, è anche misura temporale del suo ambito applicativo, come insegna la giurisprudenza di questa Corte; con la conseguenza che, con riferimento alla pericolosità qualificata, quale quella emergente a carico del proposto con riferimento al tempo della sua accertata partecipazione associativa, il giudice deve verificare se la medesima pericolosità investa, come ordinariamente accade, l'intero suo percorso esistenziale, o se sia intervenuto un momento risolutivo, oltre il quale i beni acquisiti non siano ulteriormente suscettibili di ablazione (Sez. U, n. 4880 del 26/06/2014, dep. 2015, Spinellí, Rv. 262605-01). Il decreto impugnato, oltre a ciò, difetta totalmente di motivazione in ordine alla illegittima provenienza, anche per via derivativa, delle risorse giacenti sui fondi e depositi di natura finanziaria, di più recente istituzione, e in ordine alla loro sproporzione rispetto alle fonti lecite di reddito pro-tempore a disposizione del nucleo familiare. Una volta previamente individuato il preciso periodo di manifestazione della pericolosità sociale qualificata del proposto, e il correlato ingiustificato arricchimento, sarebbe stato infatti compito del giudice quello di procedere all'ulteriore valutazione, attinente le modalità di acquisizione dei beni e l'eventuale asimmetria degli acquisti rispetto alle entrate lecite, al fine di sottoporre ad ablazione i beni il cui valore fosse apparso incongruo (Sez. 2, n. 23000 del 20/05/2021, Oleszewska, Rv. 281457-01). In ultimo, non avrebbe potuto il giudice a quo procedere alla confisca delle somme giacenti sul rapporto finanziario della terza intestataria, senza argomentare sull'indiretta riferibilità al proposto di tali somme e senza esattamente individuare, già in fase genetica, i limiti del prelievo coattivo, eventualmente derivanti dalla natura parzialmente indisponibile di esse a norma delle leggi civili. Dalle considerazioni che precedono discende l'annullamento del decreto impugnato, nei termini esattamente individuati in dispositivo, con rinvio alla Corte di appello di Potenza per nuovo giudizio sui punti corrispondenti. 3. Quanto alla confisca dei cespiti immobiliari, le censure dei ricorrenti sono viceversa insuscettibili di accoglimento. In questa parte, vi è adeguata correlazione tra gli acquisti oggetto di ablazione e il tempo di manifestazione della pericolosità sociale qualificata del proposto. Circa la sproporzione reddituale, il decreto impugnato è saldamente ancorato agli esiti della perizia disposta nel corrispondente grado di giudizio, che poggia su solide basi illustrative e argomentative. L'indiretta riferibilità dei beni al proposto è stata logicamente derivata, al di là di meccanismi presuntivi, dalla riscontrata assenza, in capo al coniuge, di una distinta ed effettiva capacità economica e reddituale, che potesse rappresentare il presupposto di un'intestazione non meramente formale. Le contestazioni, riguardo all'uno e all'altro aspetto, debordano nel merito, o sono da riportare all'ambito della mera adeguatezza motivazionale, non sconfinante nell'assenza o apparenza della motivazione stessa. Si tratta di contestazioni non ammesse in questa sede, secondo quanto osservato in premessa. I ricorsi in esame debbono pertanto respinti nella loro rimanente parte. 4. Deve essere parimenti respinto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.c.p.a., perché sono infondati tutti i motivi che lo sostanziano. 5. Quanto al primo motivo, la partecipazione al procedimento di prevenzione dei terzi, titolari di diritti reali di garanzia sui beni passibili di confisca, è stata esplicitamente prevista, in verità, solo dall'art. 23, comma 4, d.lgs. n. 159 del 2011, nel testo integrato dall'art. 5, comma 7, legge 17 ottobre 2017, n. 161, entrato in vigore allorché la proposta di applicazione di misura patrimoniale era stata già avanzata e notificata ai suoi diretti destinatari, e il procedimento di primo grado dunque pendeva. Anche ammesso, tuttavia, che un tale diritto di partecipazione potesse considerarsi immanente nel sistema. anche anteriormente alla novellazione legislativa (in tal senso, v. Sez. 2, n. 33538 del 31/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270715-01, § 7 del Considerato in diritto), va in primo luogo notato che la decisione di primo grado negava l'esistenza dei presupposti della confisca di prevenzione, e non la accordò. La posizione del creditore ipotecario, e le sue argomentazioni, non sarebbero giammai venute, dinanzi al Tribunale, concretamente in rilievo. Nessun pregiudizio effettivo può la società ricorrente lamentare, in ragione della sua esclusione da tale momento processuale. Nel secondo grado del procedimento, instaurato dietro appello del Pubblico ministero, la società mandataria della Banca creditrice è stata ritualmente citata, si è costituita e ha svolto ampie difese a sostegno del suo diritto sui beni oggetto della confisca, in detta sede invece disposta. Le sue ragioni, poi, sono ritualmente rappresentate anche in questa sede di legittimità. Il diritto di difesa e il contraddittorio risultano, per l'effetto, perfettamente rispettati. Il ripristino del giusto litisconsorzio sarebbe, in ogni caso, potuto e dovuto avvenire in appello, senza alcuna retrocessione al grado precedente di giudizio, non prevista, per lo specifico procedimento, da alcuna disposizione di legge. Il principio del doppio grado di giurisdizione, sancito dagli artt. 6 CEDU, 2 Protocollo addizionale n. 7 CEDU e 14 Patto internazionale sui diritti civili e politici, concerne, del resto, il solo giudizio sulla responsabilità penale; e, inoltre, il principio può considerarsi soddisfatto con la previsione del ricorso per cassazione, in quanto le modalità di esplicazione del diritto al riesame delle decisioni possono essere limitate alla proposizione delle questioni di diritto e di logicità della motivazione (da ultimo, Sez. 6, n. 30059 del 05/06/2014, Bertucca, Rv. 262397- 01). 6. Quanto al secondo motivo, secondo costante giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 26536 del 24/06/2020, Cilio, Rv. 279578-01; Sez. 4, n. 18385 del 09/01/2018, Mascaro, Rv. 272739-01; Sez. 3, n. 5075 del 13/12/2017, dep. 2018, Buglísi, Rv. 272009-01) l'omessa valutazione di memorie difensive non può essere fatta valere in sé, in sede di impugnazione, come vizio del provvedimento impugnato, potendo solo la circostanza influire sulla congruità e correttezza logico- giuridica della motivazione del provvedimento medesimo. Perché quest'ultima possa dirsi compromessa, in rapporto alla censura di mancata risposta alle argomentazioni difensive, è comunque necessario che il motivo di ricorso per cassazione prospetti, e la Suprema Corte riscontri, che gli elementi trascurati o disattesi abbiano un chiaro ed inequivocabile carattere di decisività, nel senso che una loro adeguata valutazione avrebbe dovuto necessariamente portare, salvo intervento di ulteriori e diversi elementi di giudizio, ad una decisione più favorevole di quella adottata (Sez. 6, n. 3724 del 25/11/2015, dep. 2016, Perna, Rv. 267723-01; Sez. 2, n. 37709 del 26/09/2012, Giarri, Rv. 253445-01; Sez. 1, n. 6922 del 11/05/1992, Cannarozzo, Rv. 190572-01). L'obbligo giudiziale di motivazione non richiede, infatti, che sia fornita specifica ed espressa risposta a ciascuno dei singoli rilievi od osservazioni di matrice difensiva, una volta che il discorso giustificativo indichi le ragioni poste a fondamento della decisione e dimostri di aver tenuto presenti i fatti a tal fine determinanti (ricorrendo tale condizione, le argomentazioni addotte dalla difesa, incompatibili con il ragionamento giudiziale, devono ritenersi, anche implicitamente, esaminate e disattese: Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera, Rv. 260841-01). Osserva alla luce di ciò il Collegio che i temi difensivi, su cui le memorie si incentravano, si risolvono nella dibattuta ricorrenza dei presupposti, regolati dall'art. 52 d.lgs. n. 159 del 2011, perché le ragioni creditorie potessero sopravvivere alla disposta confisca; temi che il provvedimento impugnato in ogni caso affronta, dimostrando di aver tenuto in considerazione, esplicita o implicita, le osservazioni della Banca. Il decreto impugnato non è dunque eccepibile sotto l'aspetto considerato. 7. Quanto al terzo e quarto motivo, connessi e congiuntamente esaminabili, il decreto stesso si sottrae a censura perché aderente al dato normativo e assistito da motivazione congrua e plausibile e, per ciò solo, nient'affatto apparente. In tema di misure di prevenzione patrimoniali, qualora venga presentata domanda di riconoscimento del suo diritto da parte del terzo creditore, il giudice della prevenzione è tenuto, in ordine logico, a verificare il nesso di strumentalità del credito rispetto all'attività illecita del proposto e, all'esito, a valutare gli elementi dimostrativi di buona fede e inconsapevole affidamento, addotti dal creditore stesso alla luce dei parametri indicati dal comma 3 dell'art. 52 d.lgs. n. 159 del 2011 (da ultimo, Sez. 6, n. 12510 del 02/02/2022, Vieni, Rv. 283108-01). La Corte di appello al riguardo adeguatamente argomenta, facendo documentalmente risaltare, da un lato, come l'erogazione del mutuo in favore di Tudisco abbia rappresentato elemento, almeno concorrente, di indebita accumulazione patrimoniale da parte del nucleo familiare, e sia stata oggettivamente funzionale al perseguimento del relativo illecito disegno, e come, d'altra parte, tale erogazione sia avvenuta senza alcuna considerazione dell'effettivo merito creditizio dei soggetti oggi ablati e rappresenti, in quanto non assistita da capiente garanzia ipotecaria, e nemmeno dal necessario rapporto di proporzione tra la rata e il reddito dei debitori, un nitido esempio di cattiva condotta bancaria, incompatibile con lo stato soggettivo postulato dal menzionato art. 52 d.lgs. n. 159 del 2011, che avrebbe permesso di far salve le ragioni creditorie. 8. La reiezione del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.c.p.a. ne determina la condanna, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Annulla il decreto impugnato da Vincenzo di Muro e [OSCURATO:PERSONA], limitatamente alla confisca delle somme giacenti rispettivamente sul deposito di risparmio intestato a [OSCURATO:PERSONA], n. DR000049812090, e sul rapporto n. 119206 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] intestato a [OSCURATO:PERSONA], con rinvio per nuovo giudizio su tali punti alla Corte di appel
Decreto Cassazione n. 49732/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris