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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 2019/2021

ECLI:EU:T:2021:172
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62020TO0484_INF

Ordinanza del Tribunale (Ottava Sezione) del 26 marzo 2021 – SATSE/Commissione (causa T‑484/20) «Ricorso di annullamento – Sanità – Allegato III della direttiva 2000/54/CE – Elenco degli agenti biologici di cui è noto che possono causare malattie infettive nell’uomo – Direttiva (UE) 2020/739 – Inserimento del SARS-CoV-2 – Inclusione nel gruppo di rischio 3 degli agenti biologici di cui è noto che possono causare malattie infettive nell’uomo – Atto regolamentare che comporta misure di esecuzione – Insussistenza di incidenza individuale – Irricevibilità»

1. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti regolamentari che comportano misure di esecuzione – Nozione – Criteri di valutazione (Art. 263, comma 4, TFUE) (v. punti 39‑42)

2. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Incidenza individuale di un atto a carattere generale – Presupposti (Art. 263, comma 4, TFUE) (v. punti 52, 53)

3. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Ricorso di un’associazione di categoria per la tutela e la rappresentanza dei suoi membri – Ricevibilità – Presupposti (Art. 263, comma 4, TFUE) (v. punti 54, 57, 58)

4. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Interpretazione contra legem del requisito dell’incidenza individuale – Inammissibilità (Art. 263, comma 4, TFUE) (v. punto 70) [OSCURATO:PERSONA] fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della direttiva (UE) 2020/739 della Commissione, del 3 giugno 2020, che modifica l’allegato III della direttiva 2000/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’inserimento del SARS-CoV-2 nell’elenco degli agenti biologici di cui è noto che possono causare malattie infettive nell’uomo e che modifica la direttiva (UE) 2019/1833 della Commissione ( GU 2020, L 175, pag. 11 ).

Dispositivo 1) Il ricorso è respinto in quanto irricevibile. 2) Non vi è luogo a statuire sull’istanza di intervento presentata dalla Repubblica federale di Germania. 3) [OSCURATO:PERSONA] de Enfermería (SATSE) è condannato alle spese sostenute dalla Commissione europea, ad eccezione di quelle relative all’istanza di intervento. 4) Il SATSE, la Commissione e la Repubblica federale di Germania si faranno carico delle proprie spese relative all’istanza di intervento.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62020TO0484_INF Ordinanza del Tribunale (Ottava Sezione) del 26 marzo 2021 – SATSE/Commissione (causa T‑484/20) «Ricorso di annullamento – Sanità – Allegato III della direttiva 2000/54/CE – Elenco degli agenti biologici di cui è noto che possono causare malattie infettive nell’uomo – Direttiva (UE) 2020/739 – Inserimento del SARS-CoV-2 – Inclusione nel gruppo di rischio 3 degli agenti biologici di cui è noto che possono causare malattie infettive nell’uomo – Atto regolamentare che comporta misure di esecuzione – Insussistenza di incidenza individuale – Irricevibilità» 1. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti regolamentari che comportano misure di esecuzione – Nozione – Criteri di valutazione (Art. 263, comma 4, TFUE) (v. punti 39‑42) 2. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Incidenza individuale di un atto a carattere generale – Presupposti (Art. 263, comma 4, TFUE) (v. punti 52, 53) 3. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Ricorso di un’associazione di categoria per la tutela e la rappresentanza dei suoi membri – Ricevibilità – Presupposti (Art. 263, comma 4, TFUE) (v. punti 54, 57, 58) 4. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Interpretazione contra legem del requisito dell’incidenza individuale – Inammissibilità (Art. 263, comma 4, TFUE) (v. punto 70) [OSCURATO:PERSONA] fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della direttiva (UE) 2020/739 della Commissione, del 3 giugno 2020, che modifica l’allegato III della direttiva 2000/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’inserimento del SARS-CoV-2 nell’elenco degli agenti biologici di cui è noto che possono causare malattie infettive nell’uomo e che modifica la direttiva (UE) 2019/1833 della Commissione ( GU 2020, L 175, pag. 11 ). Dispositivo 1) Il ricorso è respinto in quanto irricevibile. 2) Non vi è luogo a statuire sull’istanza di intervento presentata dalla Repubblica federale di Germania. 3) [OSCURATO:PERSONA] de Enfermería (SATSE) è condannato alle spese sostenute dalla Commissione europea, ad eccezione di quelle relative all’istanza di intervento. 4) Il SATSE, la Commissione e la Repubblica federale di Germania si faranno carico delle proprie spese relative all’istanza di intervento.
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