CassazionesentenzaSezione LDecisione del 10 maggio 2023
Cassazione n. 20002/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4061/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 8 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29 presso l’[OSCURATO:PERSONA] dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], MANUELA MASSAe [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la SENTENZAdel TRIBUNALE di ROMA n. 7301/2021 pubblicata i l 17/09/2021, R.G. n. 11573/2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 7301, il Tribunale di Roma ha rigettato l’opposizione di [OSCURATO:PERSONA] proposta nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] avverso la CTU espletata in sede di accertamento tecnico preventivo, ex art. 445bis c.p.c., per il riconoscimento della condizione di invalidità per accedere ai benefici di cui all’art. 3, comma 3, legge n. 104 del 1992. 2. Il Tribunale ha ritenuto che le conclusioni elaborate dal CTU nell’atto peritale fossero basate sugli opportuni accertamenti diagnostici, condotti con i corretti criteri tecnici, e motivate logicamente. 3. Avverso la sentenza propone ricorso [OSCURATO:PERSONA], con tre motivi; l’[OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 445-bis, comma 6, c.p.c., non avendo il Tribunale rinnovato la consulenza medico-legale nonostante l’adempimento dell’onere di specificità ex art. 445-bis c.p.c. 2. Con il secondo motivo di ricorso ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. si deduce la nullità della sentenza per motivazione apparente, avendo il Tribunale aderito alle conclusioni peritali della CTU non avvedendosi dell’erroneità di esse. 3. Con il terzo motivo di ricorso ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, si deduce violazione falsa e applicazione dell’art. 152 disp. att. c.p.c., non avendo il Tribunale compensato le spese di giudizio, giacché il menzionato articolo non imporrebbe al giudice di condannare alle spese ogni qualvolta la parte si trovi in una situazione reddituale superiore a quella prevista dalla legge per l’esonero. 4. Il ricorso è inammissibile. In forza di quanto disposto dall’art. 366, n. 3, c.p.c., il ricorso per cassazione, a pena di inammissibilità, deve contenere la sommaria esposizione dei fatti di causa. Non rispetta il dettato di tale disposizione normativa il ricorso per cassazione c.d. “assemblato”, ossia redatto tramite l’integrale riproduzione di documenti, in quanto implica una esposizione dei fatti non sommaria, salvo che, espunti i documenti, in quanto facilmente individuabili ed isolabili, l’atto processuale, ricondotto al canone di sinteticità, rispetti il principio di autosufficienza (Cass. n. 8245 del 2018; Cass. n. 18363 del 2015), il quale è volto ad agevolare la comprensione dell’oggetto della controversia e del tenore della sentenza impugnata, da evincersi unitamente ai motivi, al fine di consentire alla Corte di cassazione –la quale non è tenuta a ricercare gli atti o a stabilire essa stessa se e quali parti rilevino – di verificare la fondatezza delle censure (Cass. n. 24340 del 2018). Sul punto anche le Sezioni Unite di questa Corte, in più occasioni, hanno precisato che la pedissequa riproduzione dell’intero, letterale contenuto degli atti processuali è, per un verso, del tutto superflua, non essendo affatto richiesto che si dia meticoloso conto di tutti i momenti nei quali la vicenda processuale si è articolata; per altro verso, è inidonea a soddisfare la necessità della sintetica esposizione dei fatti, in quanto equivale ad affidare alla Corte, dopo averla costretta a leggere tutto (anche quello di cui non occorre sia informata), la scelta di quanto effettivamente rileva in ordine ai motivi del ricorso (Cass., Sez. un., n. 2689 del 2012; Cass., Sez. un., n. 19255 del 2010; Cass., Sez. un., n. 16628 del 2009). Nel caso di specie all’onere dell’esposizione sommaria dei fatti parte ricorrente ha ritenuto di adempiere tramite il copioso assemblaggio di tutti gli atti di giudizio (specificamente: il ricorso per accertamento tecnico preventivo innanzi al Tribunale di Roma, riportato dapprima testualmente relativamente alla parte delle conclusioni, e poi spillato integralmente al seguito; nella medesima maniera venivano prodotti l’accertamento tecnico preventivo, la contestazione ex art. 445-bis, comma 4, c.p.c., il ricorso ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c. con allegazione delle note critiche tramite riproduzione integrale di esse, nonché infine la sentenza impugnata). Né risulta che, espunti tali documenti,residui una parte del ricorso in cui sia rinvenibile un’organica e sintetica esposizione dei fatti di causa. Tale assemblaggio non risulta, dunque, ai sensi dei menzionati principi di diritto consolidati nella giurisprudenza di questa Corte, idoneo a soddisfare il requisito di cui all’art. 366 n. 3 c.p.c., dovendosi quindi statuire l’inammissibilità del ricorso. 5. Tutti i motivi sono, inoltre, inammissibili per ulteriori, plurimi, profili in quanto errano nella scelta dell’archetipo legale: quanto al primo motivo, non ponendo –la censura - un vizio di violazione di legge consistente nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge, né proponendo alcun problema interpretativo della disposizione ritenuta violata; quanto al secondo motivo perché non pone un profilo di error in procedendo, bensì –a detta della stessa ricorrente –un vizio motivazionale relativo a lamentati errori e lacune della consulenza d’ufficio, vizio veicolabile in sede di legittimità nei limiti previsti dall’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. e, nel caso di specie, non consistenti in una palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica; quanto al terzo motivo, essendo limitato, il sindacato della Corte di cassazione, ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese di lite non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, per cui vi esula, rientrando nel poterediscrezionale del giudice di mer ito, la valutazione dell'opportunità di compensarle in tutto o in parte. 6. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo. 7. Sussistono le condizioni di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.P.R.115 del 2002. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in euro 200,00 per esborsi e in euro 1.100,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il rico