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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 gennaio 1994

Cassazione n. 40940/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 17/01/1994 avverso la sentenza del 30/06/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza del Tribunale della stessa città del 25 maggio 2018, ha qualificato il fatto ascritto a [OSCURATO:PERSONA] nei termini del delitto di tentato furto pluriaggravato, lasciando inalterato I quantum di pena inflitta (anni uno di reclusione e Euro 900,00 di multa), in quanto correttamente determinata, e confermando nel resto la decisione appellata.

2. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, perché affidato a cinque motivi (I° vizio di motivazione quanto alla prova del fatto e alla riconducibilità dello stesso all'imputata; II° vizio di motivazione quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche; III° vizio di motivazione quanto al diniego della circostanza ex art. 62 n. 4 cod.pen.; IV° violazione dell'art. 625, comma 1, n. 7 cod.pen.; V° violazione di legge e vizio di motivazione in punto di commisurazione della pena) assolutamente generici, in quanto, per il loro essere meramente riproduttivi dei corrispondenti motivi di gravame, si risolvono nella mera reiterazione di censure già adeguatamente vagliate e correttamente disattese anche in diritto (ciò con particolare riguardo alla mancata esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7 cod.pen. e al diniego di concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod.pen., di cui al 3°e 4°motivo): in tale guisa risultano sviluppate in assenza di confronto con le ragioni sottese alla decisione impugnata (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596) e si appalesano, del pari, manifestamente infondate.

Il primo motivo è, oltretutto, declinato in spregio al principio di diritto secondo cui l'illogicità della motivazione, come vizio denunciabíle in Cassazione, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu ()culi", dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez.

U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794); completezza e plausibilità che certamente connotano la motivazione che correda la decisione impugnata.

Il secondo motivo, poi, non tiene conto della consolidata linea ermeneutica di questa Corte, che ha affermato che la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai fini dell'art. 62-bis cod.pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purché non contraddittoria e congruamente motivata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv 242419) e che, pertanto «ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod.pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente in tal senso» (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv 249163).

Oltretutto, nel caso in cui la richiesta dell'imputato di riconoscimento delle attenuanti generiche non specifichi le circostanze di fatto che fondano l'istanza, l'onere di motivazione del diniego dell'attenuante è soddisfatto anche con il mero richiamo da parte dei giudice alla assenza di elementi positivi che possono giustificare la concessione del beneficio (Sez. 3, n. 54179 del 17/07/2018, D, Rv. 275440).

Il quinto motivo è, infine, generico, perché omette persino di indicare specificamente quali sarebbero gli errori di calcolo nel quale il giudice censurato sarebbe incorso nella commisurazione della pena irrogata all'imputata: errori che, invero, questa Corte non rileva, posto che dalla pena base di anni tre di reclusione prevista per il furto pluriaggravato ex art. 625, comma 3, cod.pen. sono stati decurtati due terzi per il tentativo e che anche la multa è stata congruamente determinata, tenendo conto della forbice di riduzione prevista dall'art. 56 cod.pen..

3. S'impone, pertanto, la declaratoria d'inammissibilità del ricorso, cui consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso 1'11 ottobre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 17/01/1994 avverso la sentenza del 30/06/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza del Tribunale della stessa città del 25 maggio 2018, ha qualificato il fatto ascritto a [OSCURATO:PERSONA] nei termini del delitto di tentato furto pluriaggravato, lasciando inalterato I quantum di pena inflitta (anni uno di reclusione e Euro 900,00 di multa), in quanto correttamente determinata, e confermando nel resto la decisione appellata. 2. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, perché affidato a cinque motivi (I° vizio di motivazione quanto alla prova del fatto e alla riconducibilità dello stesso all'imputata; II° vizio di motivazione quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche; III° vizio di motivazione quanto al diniego della circostanza ex art. 62 n. 4 cod.pen.; IV° violazione dell'art. 625, comma 1, n. 7 cod.pen.; V° violazione di legge e vizio di motivazione in punto di commisurazione della pena) assolutamente generici, in quanto, per il loro essere meramente riproduttivi dei corrispondenti motivi di gravame, si risolvono nella mera reiterazione di censure già adeguatamente vagliate e correttamente disattese anche in diritto (ciò con particolare riguardo alla mancata esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7 cod.pen. e al diniego di concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod.pen., di cui al 3°e 4°motivo): in tale guisa risultano sviluppate in assenza di confronto con le ragioni sottese alla decisione impugnata (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596) e si appalesano, del pari, manifestamente infondate. Il primo motivo è, oltretutto, declinato in spregio al principio di diritto secondo cui l'illogicità della motivazione, come vizio denunciabíle in Cassazione, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu ()culi", dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794); completezza e plausibilità che certamente connotano la motivazione che correda la decisione impugnata. Il secondo motivo, poi, non tiene conto della consolidata linea ermeneutica di questa Corte, che ha affermato che la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai fini dell'art. 62-bis cod.pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purché non contraddittoria e congruamente motivata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv 242419) e che, pertanto «ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod.pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente in tal senso» (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv 249163). Oltretutto, nel caso in cui la richiesta dell'imputato di riconoscimento delle attenuanti generiche non specifichi le circostanze di fatto che fondano l'istanza, l'onere di motivazione del diniego dell'attenuante è soddisfatto anche con il mero richiamo da parte dei giudice alla assenza di elementi positivi che possono giustificare la concessione del beneficio (Sez. 3, n. 54179 del 17/07/2018, D, Rv. 275440). Il quinto motivo è, infine, generico, perché omette persino di indicare specificamente quali sarebbero gli errori di calcolo nel quale il giudice censurato sarebbe incorso nella commisurazione della pena irrogata all'imputata: errori che, invero, questa Corte non rileva, posto che dalla pena base di anni tre di reclusione prevista per il furto pluriaggravato ex art. 625, comma 3, cod.pen. sono stati decurtati due terzi per il tentativo e che anche la multa è stata congruamente determinata, tenendo conto della forbice di riduzione prevista dall'art. 56 cod.pen.. 3. S'impone, pertanto, la declaratoria d'inammissibilità del ricorso, cui consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. Così deciso 1'11 ottobre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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