CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 22 luglio 2026
Cassazione n. 23805/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Firenze(c.f. [OSCURATO:PERSONA] 65D13 D612X), giusta procura speciale allegata al ricorso,domiciliata presso e nello studio del difensore in [OSCURATO:PERSONA] del Preten. 129.- ricorrente -controProcura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, Fallimento diPelletteria ANGEL Sas e Procuratore Generale presso la Corte di Appello di- intimati -Numero registro generale 18230/2022Numero sezionale 3062/2026Numero di raccolta generale 23805/2026Data pubblicazione 22/07/2026avverso la sentenza n. 1449/2022 emessa dalla Corte di Appello di Firenze,il 17.6.2022, nell’ambito del procedimento recante il n. R.G. 1696/2021,pubblicata in data 8.7.2022, notificata in data 8.7.2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 8/7/2026dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA];RITENUTO E CONSIDERATO CHE1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Firenze - decidendo sulreclamo, proposto ex art. 18 l. fall., da [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] eda [OSCURATO:PERSONA], in proprio quale socia, nei confronti della Procura dellaRepubblica di Firenze e del [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] eC. e della socia accomandataria [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza di fallimentoemessa dal Tribunale di Firenze - ha rigettato la proposta impugnazione e,per l’effetto, ha confermato integralmente la sentenza reclamata.2. La sentenza, pubblicata in data 8 luglio 2022, è stata impugnata da LeiKaiyue con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.[OSCURATO:PERSONA] s.a.s., intimato, non ha svolto difese.3. Era già emerso dalla lettura degli atti processuali, in sede di precedenteadunanza, che non si era perfezionata la comunicazione dell’avviso difissazione dell’adunanza del 25.3.2025 né al difensore costituito, né alla partericorrente. Era altresì emerso da una più approfondita indagine dellaCancelleria che l’avv. [OSCURATO:PERSONA] era deceduto in data 5.4.2023.Risultando pertanto necessaria la rinnovazione della comunicazionedell’avviso di fissazione dell’adunanza alla parte ricorrente costituita ingiudizio, per garantire in pieno le sue prerogative difensive, la Corte avevadisposto, con precedente ordinanza interlocutoria n. 10699/2025, il rinviodella causa a nuovo ruolo, mandando alla Cancelleria per rinnovare lacomunicazione dell’avviso di fissazione della adunanza alla parte ricorrentepersonalmente.Emerge ora che la notifica del predetto avviso alla parte personalmente èstata eseguita l’8 maggio 2026, ai sensi dell’art. 140 c.p.c., e la raccomandataè stata spedita il 9 maggio. Considerato che la notifica si perfeziona diecigiorni dopo la spedizione (cioè il 19 maggio), deve ritenersi che laNumero registro generale 18230/2022Numero sezionale 3062/2026Numero di raccolta generale 23805/2026Data pubblicazione 22/07/2026comunicazione dell’odierna adunanza non ha rispettato il termine di sessantagiorni, previsto dall’art. 380-bis c.p.c. P.Q.MLa Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, mandando alla Cancelleria perrinnovare la comunicazione dell’avviso di fissazione dell’adunanza alla partericorrente personalmente.Così deciso in Roma in data 8 luglio 2026.Il Presidente