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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 marzo 2026

Cassazione n. 12272/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ORDINANZASul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 03/04/2025 della Corte d'appello di Campobassodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA],ritenuto che tutti i motivi di ricorso, in particolare:- il primo motivo, che deduce il vizio di mancata assunzione di una provadecisiva, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., relativa, nellaspecie, alla denuncia sporta dal ricorrente da valutare come prova della sua buonafede;- il secondo motivo, che deduce i vizi di cui all’art. 606, comma 1, lettere b), d)ed e), cod. proc. pen., in ordine all’omessa attività investigativa e istruttoria per laformulazione del giudizio di responsabilità;- il terzo motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge inrelazione alla configurazione del fatto del ricorrente nei termini di truffa ex art. 640,cod. pen.;- il quarto motivo, che deduce il vizio di violazione di legge per mancataapplicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis, cod. pen.,non sono consentiti perché meramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello(Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014,Cariolo, Rv. 260608-01) e ivi puntualmente disattese con argomentazioni prive di vizi logicicensurabili in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 11-12 della sentenza impugnatasull’irrilevanza della denuncia del ricorrente, nonché sul rigetto di rinnovazione istruttoria,ritenuta non necessaria e comunque oggetto di un’istanza generica; infine, p. 12 in meritoall’esclusione dell’art. 131-bis, cod. pen., in ragione della mancanza dei suoi presupposti,nonché pagg. 15-16 sulla sussistenza degli elementi della truffa), risolvendosi in unaproposta di lettura alternativa del merito, non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01);rimarcato ulteriormente che, in materia di truffa, costituisce massima di esperienzaritenere che colui il quale percepisce il profitto dell’illecito –e dunque riceve l’accredito dellesomme fraudolentemente sottratte– sia anche il soggetto che ha posto in essere la condottadecettiva, salvo che emergano elementi concreti idonei a interrompere tale nessoinferenziale o a prospettare l'intervento di soggetti terzi.

La riconducibilità del profittoall'autore dell’azione tipica segue infatti un criterio di normalità causale: nel reato di truffa, ilvantaggio patrimoniale non costituisce un evento occasionale o estraneo alla condotta, mane rappresenta lo sbocco fisiologico.

È quindi pienamente razionale desumere la riferibilitàsoggettiva dell’illecito dalla circostanza che l’imputato sia il destinatario del provento,trattandosi di un fatto che, secondo l’esperienza comune, difficilmente si verifica a beneficiodi un soggetto estraneo all’artificio o al raggiro.

Tale massima di esperienza, peraltro, non sitraduce in un’inversione dell’onere probatorio, ma opera come criterio valutativo delcompendio indiziario, suscettibile di essere superato attraverso l’allegazione di circostanzealternative specifiche, concrete e logicamente compatibili con il quadro fattuale.

Solo inpresenza di elementi di segno contrario, che collocano l’imputato fuori dalla catena causale–quali la prova dell’intervento autonomo di terzi, ovvero la dimostrazione di una intestazionemeramente formale o la presenza di una catena causale diversa da quella tipica- può essereneutralizzata, imponendo al giudice una più approfondita verifica.

Tale interruzione dellacatena causale non è stata dedotta dal ricorrente, dal che discende la manifestainfondatezza del motivo;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 05/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZASul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 03/04/2025 della Corte d'appello di Campobassodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA],ritenuto che tutti i motivi di ricorso, in particolare:-  il primo motivo, che deduce il vizio di mancata assunzione di una provadecisiva, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., relativa, nellaspecie, alla denuncia sporta dal ricorrente da valutare come prova della sua buonafede;-  il secondo motivo, che deduce i vizi di cui all’art. 606, comma 1, lettere b), d)ed e), cod. proc. pen., in ordine all’omessa attività investigativa e istruttoria per laformulazione del giudizio di responsabilità;-  il terzo motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge inrelazione alla configurazione del fatto del ricorrente nei termini di truffa ex art. 640,cod. pen.;-  il quarto motivo, che deduce il vizio di violazione di legge per mancataapplicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis, cod. pen.,non sono consentiti perché meramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello(Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014,Cariolo, Rv. 260608-01) e ivi puntualmente disattese con argomentazioni prive di vizi logicicensurabili in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 11-12 della sentenza impugnatasull’irrilevanza della denuncia del ricorrente, nonché sul rigetto di rinnovazione istruttoria,ritenuta non necessaria e comunque oggetto di un’istanza generica; infine, p. 12 in meritoall’esclusione dell’art. 131-bis, cod. pen., in ragione della mancanza dei suoi presupposti,nonché pagg. 15-16 sulla sussistenza degli elementi della truffa), risolvendosi in unaproposta di lettura alternativa del merito, non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01);rimarcato ulteriormente che, in materia di truffa, costituisce massima di esperienzaritenere che colui il quale percepisce il profitto dell’illecito –e dunque riceve l’accredito dellesomme fraudolentemente sottratte– sia anche il soggetto che ha posto in essere la condottadecettiva, salvo che emergano elementi concreti idonei a interrompere tale nessoinferenziale o a prospettare l'intervento di soggetti terzi. La riconducibilità del profittoall'autore dell’azione tipica segue infatti un criterio di normalità causale: nel reato di truffa, ilvantaggio patrimoniale non costituisce un evento occasionale o estraneo alla condotta, mane rappresenta lo sbocco fisiologico. È quindi pienamente razionale desumere la riferibilitàsoggettiva dell’illecito dalla circostanza che l’imputato sia il destinatario del provento,trattandosi di un fatto che, secondo l’esperienza comune, difficilmente si verifica a beneficiodi un soggetto estraneo all’artificio o al raggiro. Tale massima di esperienza, peraltro, non sitraduce in un’inversione dell’onere probatorio, ma opera come criterio valutativo delcompendio indiziario, suscettibile di essere superato attraverso l’allegazione di circostanzealternative specifiche, concrete e logicamente compatibili con il quadro fattuale. Solo inpresenza di elementi di segno contrario, che collocano l’imputato fuori dalla catena causale–quali la prova dell’intervento autonomo di terzi, ovvero la dimostrazione di una intestazionemeramente formale o la presenza di una catena causale diversa da quella tipica- può essereneutralizzata, imponendo al giudice una più approfondita verifica. Tale interruzione dellacatena causale non è stata dedotta dal ricorrente, dal che discende la manifestainfondatezza del motivo;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 05/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]
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