CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 03092/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/05/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. udito il difensore del ricorrente, avvocato [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha illustrato i motivi di ricorso e quelli esposti con la memoria di replica alla memoria del P.g. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Napoli, in riforma della sentenza emessa dal G.u.p. del Tribunale di Napoli il 4/6/2009, appellata dall'imputato, qualificato il fatto contestato (concorso esterno in associazione mafiosa) come scambio elettorale politico-mafioso (in Napoli, anno 2000), dichiarava non doversi procedere nei confronti del ricorrente perché il reato, così come qualificato in sentenza, era estinto per prescrizione. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione, a ministero del difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA], deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2.1. Inosservanza ed erronea applicazione di legge penale, sostanziale e processuale, vizi esiziali di motivazione (art. 606, comma 1 lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., avendo il giudice della revisione nel merito ritenuto in sentenza ed "a sorpresa" un fatto diverso (scambio elettorale politico-mafioso) da quello contestato in imputazione e ritenuto in primo grado (concorso eventuale dell'estraneo nel delitto di partecipazione ad associazione mafiosa); tanto in spregio della normativa processuale art. 441, comma 1, cod. proc. pen., che escludendo per il giudizio abbreviato l'applicabilità della disciplina dettata dagli articoli 422 e 423 cod. proc. pen., inibisce la facoltà di procedere a contestazioni suppletive o a modifiche dell'imputazione, perfino solo circostanziali; 2.2. violazione della legge penale, inosservanza della legge processuale (art. 606, comma 1, lett. b e c, cod. proc. pen., in relazione agli artt. 416 bis e ter cod. pen., 129, comma 2, cod. proc. pen.) avendo la Corte ravvisato la causa di estinzione del reato per prescrizione, laddove evidente era la insussistenza del fatto (come qualificato), atteso che le dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] non avevano ricevuto nel giudizio alcun riscontro in ordine alla erogazione di somme di denaro da parte del Conte al Missi e a persone da questi incaricate di tenere i rapporti con il Conte, talché non poteva ritenersi integrato il fatto tipico (scambio elettorale politico-mafioso, così come formulata la fattispecie incriminatrice all'epoca della commissione del fatto) in assenza di prova della dazione di denaro dal Conte al rappresentante del gruppo camorristico. Il ricorrente si duole dunque della mancata pronuncia di assoluzione sulla base di un'errata omessa valutazione delle prove sulla non sussistenza del reato, così come qualificato. Si lamenta la violazione dell'art. 129 cod. proc. pen. che prevede, laddove emerga l'evidenza della non colpevolezza, doversi pronunciare sentenza assolutoria rispetto al non doversi procedere per estinzione del reato. 3. Con la memoria di replica alle conclusioni scritte del Pubblico ministero depositata in Cancelleria il 21 ottobre u.s., la difesa del ricorrente insiste per l'annullamento della sentenza impugnata, atteso che il fatto (come qualificato "a sorpresa" in appello) è diverso da quello contestato nel corpo della imputazione, né può annettersi alcuna efficacia euristica alle matrici degli assegni rinvenuti nel corso della perquisizione domiciliare, giacché il ricorrente interrogato dal P.m. ebbe a spiegare quale fosse il rapporto obbligatorio sottostante, da ricondurre all'attività di oreficeria praticata in allora dal beneficiario delle cartule di pagamento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per sua intima aspecificità, in quanto il ricorrente non ha dedotto puntuali motivi a sostegno della ravvisabilità in atti, in modo evidente e non contestabile, di elementi idonei ad escludere la sussistenza del fatto, la commissione del medesimo fatto, la configurabilità dell'elemento soggettivo del reato o di un illecito penale, affinché la Corte territoriale potesse immediatamente pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen.. 1.2. Ed invero, il ricorrente, pur qualificando le proprie censure come violazioni di legge, sostanziale o processuale, sollecita questa Corte ad una rivalutazione del compendio probatorio, evidentemente preclusa in sede di legittimità, e propone in ogni caso censure all'apparato motivazionale, che parimenti non possono trovare ingresso in questa sede. Le Sezioni unite di questa Corte hanno da tempo chiarito che, in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (Sez. Un. n. 35490 del 28/5/2009, Tettamanti, Rv. 244275, in motivazione si è precisato che detto principio trova applicazione anche in presenza di una nullità di ordine generale; conf. Sez. 6, n. 10074 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Algieri, Rv. 231154; Sez. 1, n. 4177 del 27/10/2003 dep. il 2004, Balsano ed altri, Rv. 227098). Si è pure ritenuto che in sede di legittimità non è consentito il controllo della motivazione della sentenza impugnata allorché sussista una causa estintiva del reato, e ciò sia quando detta causa sia sopraggiunta nelle more del giudizio in Cassazione, sia quando, come nel caso che ci occupa, sia stata dichiarata con lo stesso provvedimento nei cui confronti è proposta l'impugnazione (Sez. 5, n. 588 del 4/10/2013 dep. il 2014, Zambonini, Rv. 258670). Va pure rammentato che le Sezioni unite "Tettamanti" (cit.), dirimendo un precedente contrasto giurisprudenziale, hanno tra l'altro affermato che la pronuncia assolutoria a norma dell'articolo 129 cod. proc. pen., comma 2, è concretamente percorribile solo quando emergano dagli atti, in modo assolutamente non contestabile, delle circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato o la sua rilevanza penale, in modo tale che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo sia incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento. In motivazione, come ricordato dalla Corte impugnata e come noto anche al difensore del ricorrente, la massima espressione di collegialità di questa Corte ha insegnato anche che il controllo demandato al giudice deve appartenere più al concetto di "constatazione", ossia di percezione ictu oculi, che a quello di "apprezzamento". Nel solco della richiamata sentenza Tettamanti può pertanto affermarsi che la "evidenza" richiesta dall'articolo 129, comma 2, del codice di rito, presuppone la manifestazione di una verità processuale talmente chiara ed obiettiva da rendere superflua ogni dimostrazione, oltre la correlazione ad un accertamento immediato, concretizzandosi pertanto un quid pluris rispetto a quanto la legge richiede per l'assoluzione. Ancora di recente si è pure affermato che la formula di proscioglimento nel merito prevale sulla dichiarazione di improcedibilità per intervenuta prescrizione soltanto nel caso in cui sia rilevabile, con una mera attività ricognitiva, l'assoluta assenza della prova di colpevolezza a carico dell'imputato ovvero la prova positiva della sua innocenza, e non anche nel caso di mera contraddittorietà o insufficienza della prova che richiede un apprezzamento ponderato tra opposte risultanze (così questa Sez. 4, n. 23680 del 7/5/2013, Rizzo ed altro, Rv. 256202; conf. Sez. 6, n. 10284 del 22/1/2014, Culicchia, Rv.259445). 1.3. Va pertanto ribadito che, allorché le risultanze processuali siano tali da condurre a diverse interpretazioni tutte logicamente corrette, l'omesso proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. non può qualificarsi come violazione di legge, nè l'eventuale vizio di difetto di motivazione è deducibile in cassazione poiché l'inevitabile rinvio al giudice di merito sarebbe incompatibile con l'obbligo di declaratoria immediata della causa estintiva del reato (così già le risalenti Sez. 5, 24/6/1996, Battaglia; Sez. 6, 9/2/1995, Cardillo). 1.4. A tale condivisibile principio si è dunque, evidentemente, adeguata la Corte di merito, laddove conclude che gli elementi acquisiti non consentono una declaratoria più favorevole nei confronti dell'imputato ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., per come attestato dalle prove acquisite in atti. La Corte ha infatti precisato, sul punto neppure censurata dai motivi di ricorso che tale aspetto non hanno inteso evidenziare, che le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] -in ordine alla circostanza che il Conte aveva retribuito il gruppo camorristico in cambio dei favori elettorali pattuiti- avevano ricevuto evidente riscontro dagli assegni (matrici) rinvenuti nel corso della perquisizione svolta a casa del Conte, assegni ritenuti indicativi della retribuzione in favore di soggetti appartenenti a quel sodalizio del favore elettorale oggetto di illecita pattuizione. L'alternativa giustificazione offerta dal ricorrente sul punto (rapporti obbligatori con il percettore che svolgeva lavori di oreficeria) appare meramente assertiva. La sentenza "Tettamanti" aveva, del resto, posto a fondamento della decisione anche un principio di economia processuale, avallato in più pronunce anche dalla giurisprudenza della Corte costituzionale (si vedano le ordinanze 300 e 362 del 1991), laddove si è evidenziato che l'art. 129 del codice di rito tende ad assicurare speditezza, immediatezza ed economia del processo ed è costituzionalmente legittimo, purché bilanciato dalla potestà dismissiva della causa estintiva. L'art 129 cod. proc. pen. non conferisce al giudice un potere di giudizio ulteriore rispetto a quello che gli deriva da esplicite norme processuali, ma detta una regola di condotta, che si affianca a quelle proprie della fase in cui il processo si trova e che consiste nell'obbligo dell'immediata declaratoria d'ufficio delle cause di non punibilità che si ritengono già acquisite agli atti. Il bilanciamento necessario tra le esigenze di economia processuale e la tutela dell'innocenza dell'imputato si realizza - come evidenziavano già le Sezioni Unite con la sentenza/ n. 12283 del 25.1.2005, [OSCURATO:PERSONA], rv, 230529 - nel momento in cui si impone al giudice di pronunciare il proscioglimento immediato in presenza di condizioni che vanificano la ragion d'essere dell'imputazione o la privano di contenuto, ma si consente all'imputato di rinunciare alla causa estintiva. Del resto, la Corte costituzionale ha storicamente stimato costituzionalmente compatibile l'art 129 cod. proc. pen. proprio in ragione della rinunciabilità da parte dell'imputato alla causa estintiva. Maturata la prescrizione e mancando la evidente prova dell'innocenza, nei termini di cui si è detto, l'imputato, come nel caso che ci occupa, poteva far valere il proprio diritto alla rinuncia alla causa estintiva, correndo evidentemente il rischio consapevole di una pronuncia sfavorevole all'esito del richiesto approfondimento ed ha legittimamente ritenuto di non procedere in questi sensi. 2. Orbene, è fuori discussione che l'imputato abbia interesse ad impugnare una sentenza che non assolve con la formula più favorevole. Questa Corte di legittimità ha chiarito, in una pluralità di situazioni, che l'interesse ad impugnare - che deve sussistere per l'ammissibilità dell'impugnazione, ex art. 568 cod. proc. pen. - assume un contenuto di concretezza tutte le volte in cui dalla modifica del provvedimento impugnato (da intendersi nella sua lata accezione, comprensiva anche della motivazione) possa derivare l'eliminazione di qualsiasi effetto pregiudizievole per la parte che ne invoca il riesame. Il che rileva, dunque, non solo quando l'imputato, attraverso l'impugnazione, si riprometta di conseguire effetti penali più vantaggiosi, ma anche quando miri ad assicurare a sè conseguenze extrapenali più favorevoli, come quelle che l'ordinamento rispettivamente fa derivare dall'efficacia del giudicato delle sentenze di condanna o di assoluzione nel giudizio di danno (arte 651 e 652 cod. proc. pen.), dal giudicato di assoluzione nel giudizio disciplinare (art. 653 cod. proc. pen.), e dal giudicato delle sentenze di condanna e di assoluzione in altri giudizi civili o amministrativi (art. 654 cod. proc. pen.). 2.1. Va precisato, tuttavia, che il principio sopra esposto è stato costantemente affermato in situazioni in cui non ricorreva una causa di estinzione del reato e non si rendeva applicabile, per conseguenza, il disposto dell'art. 129, co. 2, cod. proc. pen. che predilige il proscioglimento nel merito allorché, pur ricorrendo la causa suddetta, risulti "evidente" l'innocenza dell'imputato. L'interesse di quest'ultimo ad essere prosciolto con formula totalmente liberatoria va bilanciato, allora, con l'interesse pubblico ad una celere definizione del procedimento che lo riguarda, sia per evitare lo spreco di risorse pubbliche, sia per rendere più agevole l'ottemperanza degli obblighi assunti dallo Stato in sede internazionale. Tale bilanciamento va allora operato avendo riguardo ad un più pregnante onere di allegazione, che nel caso che ci occupa non risulta soddisfatto. E tale onere risulta ancora più accentuato a fronte di un reato per il quale, con la sentenza di improcedibilità per prescrizione, è venuta meno ogni forma di afflizione accessoria. Il principio, valido anche per l'impugnazione di merito (Sez. n. 46050 del 28/3/2018, Rv. 274200) è senz'altro ed anzi vieppiù applicabile al ricorso per Cassazione, che è impugnazione a critica vincolata ed è ammissibile solo entro gli angusti margini dell'autosufficienza argomentativa e dimostrativa (Sez. 4, n. 8135 del 31/1/2019, Rv. 275219). 2.2. Orbene, nel caso di specie, la Corte di merito, nel pieno potere di offrire al fatto (concorso eventuale nella partecipazione ad associazione mafiosa, consistente proprio nello scambio di favori offerti e promessi in occasione delle consultazioni regionali del 2000, con "pagamento" da parte del candidato dei servizi offerti dagli uomini del clan) un abito giuridico diverso da quello contestato in imputazione e riconosciuto con la sentenza di primo grado (Sez. 2, n. 29248 del 26/4/2018, Rv. 272947; Sez. 1, n. 19092 del 9/3/2021, Rv. 281410), percorso decisionale che costituisce l'in sé dell'attività giurisdizionale e che non può esser confusa con la "processabilità" di un fatto nuovo o diverso da quello contestato (Rv. 251961; 277597), non ha di certo inibito alle parti di insorgere avverso tale decisione, pur sempre ricorribile (Sez 2, n. 37413, del 15/3/2013, Rv. 256652). 2.3. La Corte territoriale, pertanto, ravvisati nel fatto contestato i tratti tipici di un diverso e meno grave delitto (per come emergente dalle dichiarazioni del Missi, riscontrate anche dalla acquisizione documentale degli assegni rinvenuti), si è correttamente limitata a rilevare - con il metro della mera "constatazione" ictu ocuti, piuttosto che di quello di "apprezzamento", che richiede un certo approfondimento speculativo — il deficit di evidenza di alcuna delle cause di proscioglimento nel merito richiamate nell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. 2.4. A fronte di tale rilievo, la specificità dei motivi idonei a sorreggere il ricorso dinanzi a questa Corte imponeva alla parte la necessaria individuazione di una tale evidenza percettiva, che, per quanto sopra esposto in termini di plurale riscontro al narrato, non si rinviene nell'atto introduttivo del presente grado di giudizio. Alla inammissibilità dei motivi originari consegue anche quella dei motivi aggiunti. 3. Alla rilevata inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, il pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), la condanna del ricorrente al pagamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende nella misura di euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e