CassazionesentenzaSezione LDecisione del 25 marzo 2026
Cassazione n. 07108/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA INTERLOCUTORIAsul ricorso 14237-2024 proposto da:MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro protempore, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURAGENERALE DELLO STATO;- ricorrente -controI.N.A.I.L. - [OSCURATO:PERSONA] L'ASSICURAZIONE2025 [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale5002 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagliavvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -nonché controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA],in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 14237/2024Numero sezionale 5002/2025Numero di raccolta generale 7108/2026- controricorrente -Data pubblicazione 25/03/2026nonché contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocatiVINCENZO [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 1009/2023 della CORTE D'APPELLO diLECCE, depositata il 15/12/2023 R.G.N. 448/2022;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del02/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso,rimessione al [OSCURATO:PERSONA] Presidente su giurisdizione;udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA];udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA];udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO.- Con sentenza del 15 dicembre 2023, la Corte d’Appello di Lecceconfermava la decisione resa dal Tribunale di Brindisi che avevaaccolto parzialmente la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Ministero della Giustizia nonché, aseguito di integrazione del contraddittorio in primo grado, diINPS e INAIL, riconoscendo in favore dell’istante ( investito dellefunzioni di giudice di pace a Fasano dal 5.9.2002 al 18.12.2014e a Brindisi dal 19.12.2014 al 15.6.2016, in cui era cessato dalservizio per raggiunti limiti di età) non, come preteso, sulpresupposto dell’assimilabilità della figura del giudice onorario aquella del magistrato ordinario o, in subordine a quella deldirigente amministrativo dell’amministrazione giudiziaria, ilriconoscimento del diritto ad un trattamento equiparabile aquello assicurato ai pubblici dipendenti che svolgono funzioniNumero registro generale 14237/2024Numero sezionale 5002/2025analoghe e di rideterminazione del trattamento econNou meroic doi r accolta generale 7108/2026Data pubblicazione 25/03/2026anche ai sensi dell’art. 2126 c.c. e neppure la richiestaregolarizzazione contributiva ed assicurativa, maesclusivamente il diritto alle ferie retribuite ed al risarcimentodel danno c.d. “comunitario” derivante dall’abusivo ricorso aicontratti a termine, determinato in sette mensilità dellaretribuzione globale di fatto, da intendersi corrispondente a7/12 del complessivo trattamento economico spettante perciascun anno, escludendo qualsiasi altro danno in assenza dispecifiche allegazioni.- La decisione della Corte territoriale discende dall’avere questaritenuto infondata l’eccezione di difetto di giurisdizione delgiudice ordinario in favore del giudice amministrativo,di impiego di fatto per lo svolgimento delle stesse mansioniespletate dai magistrati togati, ma al riconoscimento dellaqualità di “lavoratore” ai sensi delle norme del dirittocomunitario. Il giudice d’appello ha escluso l’inserimentostrutturale del magistrato onorario nell’ordine giudiziario ed ilcorrispondere all’identità funzionale degli atti l’identità di status,così negando il riconoscimento del trattamento giuridico edeconomico dei magistrati togati, ivi compreso il diritto allaposizione previdenziale ed assicurativa. Ha, invece, ritenuto didover accogliere la qualificazione dell’istante come lavoratoresubordinato secondo la nozione propria del diritto eurounitario,facendone discendere il diritto alle ferie retribuite e l’illegittimitàdella reiterazione dei contratti a termine in virtù dei qualil’istante aveva svolto le funzioni di giudice di pace conconseguente diritto al risarcimento del danno c.d.“comunitario”.Numero registro generale 14237/2024Numero sezionale 5002/2025- Per la cassazione di tale decisione ricorre il MinisteroN umdeerol ldai r accolta generale 7108/2026Data pubblicazione 25/03/2026Giustizia, affidando l’impugnazione a tre motivi, cui resistono,con controricorso, il [OSCURATO:PERSONA], il quale propone istanza di rinviopregiudiziale alla Corte di Giustizia, nonché l’INPS e l’INAIL.[OSCURATO:PERSONA]- Con il primo motivo, il Ministero ricorrente, ribadisce l’eccezionedi difetto di giurisdizione del giudice ordinario, rilevando comedalle conclusioni del ricorso introduttivo emergesse un petitumsostanziale dato dall’accertamento giudiziale di un rapportosubordinato di fatto analogo per funzioni alla magistraturaordinaria implicante la verifica della sussistenza di un rapportodi impiego pubblico con il Ministero della Giustizia oggetto digiudizio da parte del giudice amministrativo.- Con il secondo motivo, nel denunciare la violazione e falsaapplicazione della direttiva 1999/70/CE e dell’art. 2697 c.c., ilMinistero ricorrente imputa alla Corte territoriale l’erroneità delconvincimento espresso circa l’effettività della qualità di“lavoratore” ai sensi del diritto eurounitario da attribuirsi alQuaranta quale magistrato ordinario, assunta a presupposto peril riconoscimento del danno “comunitario” per l’abusivareiterazione dei contratti a termine.- Con il terzo motivo, denunciando la violazione e falsaapplicazione degli artt. 2697 c.c., il Ministero ricorrente imputaalla Corte territoriale di avere pronunziato circa la spettanza infavore del [OSCURATO:PERSONA] del risarcimento del danno per mancatafruizione delle ferie, in difetto di assolvimento da parte delmedesimo dell’onere della prova in ordine a detta circostanza.- Quanto alla questione posta dal Ministero ricorrente con il primomotivo di ricorso, relativa alla ribadita eccezione di difetto digiurisdizione del giudice ordinario, si deve rilevare come essaNumero registro generale 14237/2024Numero sezionale 5002/2025nell’odierna udienza sia stata fatta oggetto di ordNinumaenroz dei r accolta generale 7108/2026Data pubblicazione 25/03/2026interlocutorie ( Cass. nn. 2072 e 2074 del 2026) che hannodisposto la rimessione degli atti al [OSCURATO:PERSONA] Presidente perl’eventuale assegnazione dei ricorsi alle Sezioni Unite.- La causa va, quindi, rinviata a nuovo ruolo in attesa dellapronunzia delle Sezioni Unite sui ricorsi iscritti ai numeri R.G.20693/2024 e 12322/2025.Numero registro generale 14237/2024Numero sezionale 5002/2025Numero di raccolta generale 7108/2026Data pubblicazione 25/03/2026AULA 'B'OggettoL A C O R T E S U P R E M A D I C A S S A Z I O N E GiudiceonorarioSEZIONE LAVOROTrattamentoComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: retributivoDott. [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - R.G.N. 14237/2024Cron.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - Rep.Ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA]Dott. [OSCURATO:PERSONA]' - Consigliere -[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Rel. Consigliere -[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere -ha pronunciato la seguenteORDINANZA INTERLOCUTORIAsul ricorso 14237-2024 proposto da:MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro protempore, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURAGENERALE DELLO STATO;- ricorrente -controI.N.A.I.L. - [OSCURATO:PERSONA] L'ASSICURAZIONE2025 [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale5002 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagliavvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -nonché controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA],in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 14237/2024Numero sezionale 5002/2025Numero di raccolta generale 7108/2026- controricorrente -Data pubblicazione 25/03/2026nonché contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocatiVINCENZO [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 1009/2023 della CORTE D'APPELLO diLECCE, depositata il 15/12/2023 R.G.N. 448/2022;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del02/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso,rimessione al [OSCURATO:PERSONA] Presidente su giurisdizione;udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA];udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA];udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO.- Con sentenza del 15 dicembre 2023, la Corte d’Appello di Lecceconfermava la decisione resa dal Tribunale di Brindisi che avevaaccolto parzialmente la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Ministero della Giustizia nonché, aseguito di integrazione del contraddittorio in primo grado, diINPS e INAIL, riconoscendo in favore dell’istante ( investito dellefunzioni di giudice di pace a Fasano dal 5.9.2002 al 18.12.2014e a Brindisi dal 19.12.2014 al 15.6.2016, in cui era cessato dalservizio per raggiunti limiti di età) non, come preteso, sulpresupposto dell’assimilabilità della figura del giudice onorario aquella del magistrato ordinario o, in subordine a quella deldirigente amministrativo dell’amministrazione giudiziaria, ilriconoscimento del diritto ad un trattamento equiparabile aquello assicurato ai pubblici dipendenti che svolgono funzioniNumero registro generale 14237/2024Numero sezionale 5002/2025analoghe e di rideterminazione del trattamento econNou meroic doi r accolta generale 7108/2026Data pubblicazione 25/03/2026anche ai sensi dell’art. 2126 c.c. e neppure la richiestaregolarizzazione contributiva ed assicurativa, maesclusivamente il diritto alle ferie retribuite ed al risarcimentodel danno c.d. “comunitario” derivante dall’abusivo ricorso aicontratti a termine, determinato in sette mensilità dellaretribuzione globale di fatto, da intendersi corrispondente a7/12 del complessivo trattamento economico spettante perciascun anno, escludendo qualsiasi altro danno in assenza dispecifiche allegazioni.- La decisione della Corte territoriale discende dall’avere questaritenuto infondata l’eccezione di difetto di giurisdizione delgiudice ordinario in favore del giudice amministrativo,di impiego di fatto per lo svolgimento delle stesse mansioniespletate dai magistrati togati, ma al riconoscimento dellaqualità di “lavoratore” ai sensi delle norme del dirittocomunitario. Il giudice d’appello ha escluso l’inserimentostrutturale del magistrato onorario nell’ordine giudiziario ed ilcorrispondere all’identità funzionale degli atti l’identità di status,così negando il riconoscimento del trattamento giuridico edeconomico dei magistrati togati, ivi compreso il diritto allaposizione previdenziale ed assicurativa. Ha, invece, ritenuto didover accogliere la qualificazione dell’istante come lavoratoresubordinato secondo la nozione propria del diritto eurounitario,facendone discendere il diritto alle ferie retribuite e l’illegittimitàdella reiterazione dei contratti a termine in virtù dei qualil’istante aveva svolto le funzioni di giudice di pace conconseguente diritto al risarcimento del danno c.d.“comunitario”.Numero registro generale 14237/2024Numero sezionale 5002/2025- Per la cassazione di tale decisione ricorre il MinisteroN umdeerol ldai r accolta generale 7108/2026Data pubblicazione 25/03/2026Giustizia, affidando l’impugnazione a tre motivi, cui resistono,con controricorso, il [OSCURATO:PERSONA], il quale propone istanza di rinviopregiudiziale alla Corte di Giustizia, nonché l’INPS e l’INAIL.[OSCURATO:PERSONA]- Con il primo motivo, il Ministero ricorrente, ribadisce l’eccezionedi difetto di giurisdizione del giudice ordinario, rilevando comedalle conclusioni del ricorso introduttivo emergesse un petitumsostanziale dato dall’accertamento giudiziale di un rapportosubordinato di fatto analogo per funzioni alla magistraturaordinaria implicante la verifica della sussistenza di un rapportodi impiego pubblico con il Ministero della Giustizia oggetto digiudizio da parte del giudice amministrativo.- Con il secondo motivo, nel denunciare la violazione e falsaapplicazione della direttiva 1999/70/CE e dell’art. 2697 c.c., ilMinistero ricorrente imputa alla Corte territoriale l’erroneità delconvincimento espresso circa l’effettività della qualità di“lavoratore” ai sensi del diritto eurounitario da attribuirsi alQuaranta quale magistrato ordinario, assunta a presupposto peril riconoscimento del danno “comunitario” per l’abusivareiterazione dei contratti a termine.- Con il terzo motivo, denunciando la violazione e falsaapplicazione degli artt. 2697 c.c., il Ministero ricorrente imputaalla Corte territoriale di avere pronunziato circa la spettanza infavore del [OSCURATO:PERSONA] del risarcimento del danno per mancatafruizione delle ferie, in difetto di assolvimento da parte delmedesimo dell’onere della prova in ordine a detta circostanza.- Quanto alla questione posta dal Ministero ricorrente con il primomotivo di ricorso, relativa alla ribadita eccezione di difetto digiurisdizione del giudice ordinario, si deve rilevare come essaNumero registro generale 14237/2024Numero sezionale 5002/2025nell’odierna udienza sia stata fatta oggetto di ordNinumaenroz dei r accolta generale 7108/2026Data pubblicazione 25/03/2026interlocutorie ( Cass. nn. 2072 e 2074 del 2026) che hannodisposto la rimessione degli atti al [OSCURATO:PERSONA] Presidente perl’eventuale assegnazione dei ricorsi alle Sezioni Unite.- La causa va, quindi, rinviata a nuovo ruolo in attesa dellapronunzia delle Sezioni Unite sui ricorsi iscritti ai numeri R.G.20693/2024 e 12322/2025. P.Q.MLa Corte rinvia la causa a nuovo ruolo in attesa della pronunziadelle Sezioni Unite in relazione alle ordinanze interlocutoriepronunziate in questa stessa udienza per i ricorsi nn. R.G.12322/2025 e 20693/2024.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]La PresidenteAnnalisa Di PaolantonioNumero registro generale 14237/2024Numero sezionale 5002/2025Numero di raccolta generale 7108/2026Data pubblicazione 25/03/2026P.Q.MLa Corte rinvia la causa a nuovo ruolo in attesa della pronunziadelle Sezioni Unite in relazione alle ordinanze interlocutoriepronunziate in questa stessa udienza per i ricorsi nn. R.G.12322/2025 e 20693/2024.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]La PresidenteAnnalisa Di PaolantonioNumero registro generale 14237/2024Numero sezionale 5002/2025Numero di raccolta generale 7108/2026Data pubblicazione 25/03/2026