Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 gennaio 2015

Cassazione n. 32620/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la Corte d'appello di Baridato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetti il ricorso e la memoria nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA];considerato che il primo motivo, sulla rinnovazione istruttoria, èmanifestamente infondato,dato che la valutazione della necessità istruttoria èsubordinata alla verifica dell'incompletezza dell'indagine dibattimentale ed allaconseguente constatazione del giudice di non poter decidere allo stato degli attisenza una rinnovazione istruttoria, accertamento rimesso alla valutazione delgiudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se, come nel caso concreto,correttamente motivata (Sez. 6, n. 8936 del 13/01/2015, Leoni, Rv. 262620;Sez. 4, n. 4981 del 05/12/2003, Rv. 229666)osservato chegli ulteriori motivi soffrono di una doppia criticità perché, da unlato, sono intrisi di genericità, in quanto privi della specificità prescritta dall'art.581, lett. d), in relazione all'art. 591 lett. c) cod. proc. pen., costituendosostanzialmente la riproduzione delle doglianze presentate alla Corte d’appello,omettendo quindi di assolvere la tipica funzione di una critica argomentataavverso la sentenza oggetto di ricorso. (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009 ArnoneRv. 243838 - 01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013 [OSCURATO:PERSONA]. 255568 - 01;Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425 - 01); e, dall’altro, siprofondono in ampie ricostruzioni del fatto – con estese citazioni di verbaliistruttori - pretendendo un terzo giudizio sul merito della vicenda (piuttosto cheuna valutazione di legittimità), operazione che, tuttavia, esula dalle competenzedi questa Corte;considerato, in ogni caso, che la Corte ha ampiamente e congruamentemotivato sia sulle ragioni di affermazione della responsabilità, che dideterminazione del trattamento sanzionatorio:- è stato, infatti, congruamente evidenziato il significato complessivo dellacondotta dell’imputato, al centro della vicenda per l’acquisto (al prezzo di €250,00) di un rottame di veicolo (incidentato e non proficuamente riparabile) marivenduto apparentemente al prezzo di € 1.800,00 (se non superiore, comeindicato dall’acquirente), dopo integrale ricostruzione; da tali circostanze (oltreche dall’acquisto avvenuto all’altro capo della Penisola) viene correttamentedesunta la consapevolezza della illiceità della operazione e della finalizzazionedella stessa a consentire la circolazione della vettura rubata a [OSCURATO:PERSONA],una volta effettuate – cannibalizzando parti del rottame acquistato a Brescia - leoperazioni di riciclaggio volte al camuffamento dell’originaria identità del veicolo(motivi 2, 3, 4, tutti versati sulla rivalutazione del fatto ed orientati adaccreditare una ricostruzione alternativa della vicenda);- quanto ai motivi attinenti al trattamento sanzionatorio, costituisce iusreceptum che ogni aspetto del trattamento sanzionatorio, dall’entità della pena,al riconoscimento di aggravanti ed attenuanti, con relativo bilanciamento,dall’applicazione della continuazione fino alla particolare tenuità del fatto, ovveroad ogni aspetto trattamentale o beneficiale, appartenga al precinto esclusivo delgiudice di merito, che vi esercita una discrezionalità non sindacabile in questasede, laddove essa sia adeguatamente giustificata in una motivazione che sianon contraddittoria e priva di manifeste illogicità; nel caso concreto, il diniegodella causa di esclusione di punibilità (motivo 5), l’applicazione della recidiva e lacomparazione delle circostanze (motivo 6), il diniego delle attenuanti (motivo 7)e della diminuzione della pena già fissata nel minimo edittale (motivo 8) sonosorretti da motivazione puntuale e specifica, non passibile di censura in questasede;osservato, infine, che l’ultimo motivo, relativo al risarcimento del danno, èmanifestamente infondato, non venendovi nemmeno individuato correttamenteuno dei termini della proposizione difensiva: l’argomento difensivo, infatti, partedalla premessa (pg. 21) che “la condotta del reo (non) abbia cagionato un dannoimmediato e diretto alla parte civile ([OSCURATO:PERSONA])”; sennonché, il derubato([OSCURATO:PERSONA]) non è mai stato parte civile nel processo, ruolo assunto dallaUnipol [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende; nulla va, per contro, liquidatoalla parte civile, che non ha formulato istanza né ha prodotto scritti difensivi; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cssa delleammende.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la Corte d'appello di Baridato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetti il ricorso e la memoria nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA];considerato che il primo motivo, sulla rinnovazione istruttoria, èmanifestamente infondato,dato che la valutazione della necessità istruttoria èsubordinata alla verifica dell'incompletezza dell'indagine dibattimentale ed allaconseguente constatazione del giudice di non poter decidere allo stato degli attisenza una rinnovazione istruttoria, accertamento rimesso alla valutazione delgiudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se, come nel caso concreto,correttamente motivata (Sez. 6, n. 8936 del 13/01/2015, Leoni, Rv. 262620;Sez. 4, n. 4981 del 05/12/2003, Rv. 229666)osservato chegli ulteriori motivi soffrono di una doppia criticità perché, da unlato, sono intrisi di genericità, in quanto privi della specificità prescritta dall'art.581, lett. d), in relazione all'art. 591 lett. c) cod. proc. pen., costituendosostanzialmente la riproduzione delle doglianze presentate alla Corte d’appello,omettendo quindi di assolvere la tipica funzione di una critica argomentataavverso la sentenza oggetto di ricorso. (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009 ArnoneRv. 243838 - 01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013 [OSCURATO:PERSONA]. 255568 - 01;Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425 - 01); e, dall’altro, siprofondono in ampie ricostruzioni del fatto – con estese citazioni di verbaliistruttori - pretendendo un terzo giudizio sul merito della vicenda (piuttosto cheuna valutazione di legittimità), operazione che, tuttavia, esula dalle competenzedi questa Corte;considerato, in ogni caso, che la Corte ha ampiamente e congruamentemotivato sia sulle ragioni di affermazione della responsabilità, che dideterminazione del trattamento sanzionatorio:- è stato, infatti, congruamente evidenziato il significato complessivo dellacondotta dell’imputato, al centro della vicenda per l’acquisto (al prezzo di €250,00) di un rottame di veicolo (incidentato e non proficuamente riparabile) marivenduto apparentemente al prezzo di € 1.800,00 (se non superiore, comeindicato dall’acquirente), dopo integrale ricostruzione; da tali circostanze (oltreche dall’acquisto avvenuto all’altro capo della Penisola) viene correttamentedesunta la consapevolezza della illiceità della operazione e della finalizzazionedella stessa a consentire la circolazione della vettura rubata a [OSCURATO:PERSONA],una volta effettuate – cannibalizzando parti del rottame acquistato a Brescia - leoperazioni di riciclaggio volte al camuffamento dell’originaria identità del veicolo(motivi 2, 3, 4, tutti versati sulla rivalutazione del fatto ed orientati adaccreditare una ricostruzione alternativa della vicenda);- quanto ai motivi attinenti al trattamento sanzionatorio, costituisce iusreceptum che ogni aspetto del trattamento sanzionatorio, dall’entità della pena,al riconoscimento di aggravanti ed attenuanti, con relativo bilanciamento,dall’applicazione della continuazione fino alla particolare tenuità del fatto, ovveroad ogni aspetto trattamentale o beneficiale, appartenga al precinto esclusivo delgiudice di merito, che vi esercita una discrezionalità non sindacabile in questasede, laddove essa sia adeguatamente giustificata in una motivazione che sianon contraddittoria e priva di manifeste illogicità; nel caso concreto, il diniegodella causa di esclusione di punibilità (motivo 5), l’applicazione della recidiva e lacomparazione delle circostanze (motivo 6), il diniego delle attenuanti (motivo 7)e della diminuzione della pena già fissata nel minimo edittale (motivo 8) sonosorretti da motivazione puntuale e specifica, non passibile di censura in questasede;osservato, infine, che l’ultimo motivo, relativo al risarcimento del danno, èmanifestamente infondato, non venendovi nemmeno individuato correttamenteuno dei termini della proposizione difensiva: l’argomento difensivo, infatti, partedalla premessa (pg. 21) che “la condotta del reo (non) abbia cagionato un dannoimmediato e diretto alla parte civile ([OSCURATO:PERSONA])”; sennonché, il derubato([OSCURATO:PERSONA]) non è mai stato parte civile nel processo, ruolo assunto dallaUnipol [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende; nulla va, per contro, liquidatoalla parte civile, che non ha formulato istanza né ha prodotto scritti difensivi; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cssa delleammende.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 32620/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris