CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 12 maggio 2026
Cassazione n. 13856/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] e Curiazi n. 3,presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Condominio [OSCURATO:PERSONA] C. di [OSCURATO:PERSONA] n. 243 is.101, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesidall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in Roma, viale G. Mazzini n. 6presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] controricorrenti e ricorrenti incidentali --intimati-avverso la sentenza della Corte d'appello di Messina n. 611/2019depositata il 25/07/2019.Numero registro generale 8154/2020Numero sezionale 633/2026Numero di raccolta generale 13856/2026Data pubblicazione 12/05/2026Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del12/03/2026 dal [OSCURATO:PERSONA].Udito il Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto di accogliere il secondo eterzo motivo del ricorso principale, di rigettare il primo motivo e didichiarare assorbiti il quarto motivo del ricorso principale, nonché ilricorso incidentale.Udito l’[OSCURATO:PERSONA].1.- [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. unipersonale ha proposto ricorso articolato inquattro motivi avverso la sentenza n. 611/2019 della Corte d'appellodi Messina, pubblicata il 25 luglio 2019.Hanno resistito al ricorso principale con controricorso il CondominioLa Rinascente C. di [OSCURATO:PERSONA] n. 243 is. 101, MatildeSiracusano e [OSCURATO:PERSONA], che hanno proposto altresì ricorsoincidentale articolato in tre motivi.[OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ha notificato controricorso per resistere al ricorsoincidentale.Non hanno svolto attività difensive [OSCURATO:PERSONA] Dalmazio.2. – La Corte d’appello di Messina, rigettando il gravame spiegatodalla [OSCURATO:SOCIETA]. e da [OSCURATO:PERSONA], haconfermato la sentenza resa in primo grado dal Tribunale di Messinan. 2593/2017, e così respinto l’impugnazione ex art. 1137 c.c.avanzata dai condomini [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] CesareoConsolo contro la deliberazione assembleare del Condominio LaRinascente C. di [OSCURATO:PERSONA] n. 243 is. 101 approvatanella riunione in seconda convocazione del 5 giugno 2015, punti 4) e5) dell’ordine del giorno. La Corte d’appello ha ritenuto validamenteapprovata la delibera con il voto favorevole di 58 dei 61 condominiNumero registro generale 8154/2020Numero sezionale 633/2026Numero di raccolta generale 13856/2026Data pubblicazione 12/05/2026intervenuti (su un complessivo numero di 79 partecipanti),ammontando i medesimi condomini intervenuti a 883,373 millesimidel valore dell’intero edificio ed avendo i 58 condomini votanti afavore complessivi 358,633 millesimi. I tre condomini dissenzientiAgaton S.r.l., [OSCURATO:PERSONA] e SMAammontavano a 524,730 millesimi. La Corte d’appello di Messina hacondiviso il “motivato apprezzamento” del Tribunale, secondo cui ladelibera aveva così ottenuto il quorum stabilito dall’art. 1136, comma3, c.c. La Corte d’appello ha altresì confermato l’ammissibilitàdell’intervento operato nel giudizio da tre condomini.3.- Ha depositato memoria il Pubblico Ministero in persona delSostituto Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], chiedendo di accogliereil secondo e terzo motivo del ricorso principale, di rigettare il primomotivo e di dichiarare assorbiti il quarto motivo del ricorso principale,nonché il ricorso incidentale.Hanno depositato memorie altresì la ricorrente principale e i ricorrentiincidentali.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Il primo motivo del ricorso della [OSCURATO:SOCIETA]. denuncia laviolazione e/o falsa applicazione degli artt. 111 Cost. e 132 c.p.c. peril difetto di adeguata motivazione della sentenza di appello.Il secondo motivo del ricorso principale denuncia la violazione e/ofalsa applicazione dell’art. 1136 c.c., per l’erronea interpretazione ditale disposizione fatta dalla Corte d’appello di Messina al fine dideterminare la maggioranza necessaria per l’approvazione delladelibera.1.1. - Il secondo motivo del ricorso della [OSCURATO:SOCIETA]. èmanifestamente fondato e l’accoglimento dello stesso comportal’assorbimento del primo motivo, che, riguardando un vizio dellamotivazione, perde di immediata decisività.Numero registro generale 8154/2020Numero sezionale 633/2026Numero di raccolta generale 13856/2026Data pubblicazione 12/05/20261.2. – L’art. 1136, comma 3, c.c. dispone che l'assemblea in secondaconvocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanticondomini che rappresentino almeno un terzo del valore dell'interoedificio e un terzo dei partecipanti al condominio. La deliberazione èpoi valida ‹‹se approvata dalla maggioranza degli intervenuti con unnumero di voti che rappresenti almeno un terzo del valoredell'edificio››.Come più volte chiarito da questa Corte (Cass. 30 luglio 2020, n.16338; Cass. 5 aprile 2004, n. 6625; Cass. 12 novembre 2020, n.25558; Cass. 11 gennaio 1966, n. 202), va ribadito il seguenteprincipio:la regola posta dall'art. 1136, comma 3, c.c., secondo la quale ladeliberazione assunta dall'assemblea condominiale in secondaconvocazione è valida ‹‹se approvata dalla maggioranza degliintervenuti con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo delvalore dell'edificio››, va intesa nel senso che coloro che abbianovotato contro l'approvazione non devono rappresentare un valoreproprietario maggiore rispetto a coloro che abbiano votato a favore,del valore dell'edificio quale strumento coerente per soddisfare leesigenze condominiali.Dunque, la deliberazione dell’assemblea in seconda convocazione èvalida se riporta un numero di voti che rappresenti almeno un terzodel valore dell’edificio, sempre, però, che essa sia presa amaggioranza di voti, dovendo, cioè, il numero di coloro che hannovotato a favore e la entità dei millesimi da essi rappresentati superarepur sempre il numero e i valori dei condomini dissenzienti.La Corte d’appello di Messina ha invece erroneamente ritenuto validala deliberazione assembleare del [OSCURATO:PERSONA] C. diMessina [OSCURATO:PERSONA] n. 243 is. 101 approvata nella riunione inNumero registro generale 8154/2020Numero sezionale 633/2026Numero di raccolta generale 13856/2026Data pubblicazione 12/05/2026seconda convocazione del 5 giugno 2015 con il voto favorevole di 58dei 61 condomini intervenuti, pari a 358,633 millesimi, e con il votocontrario di tre condomini pari a 524,730 millesimi. È stato cosìviolato l’art. 1136, comma 3, c.c., giacché coloro che avevano votatocontro l'approvazione rappresentavano un valore proprietariomaggiore rispetto a coloro che avevano votato a favore.2. - Il terzo motivo del ricorso principale denuncia la violazione e/ofalsa applicazione degli artt. 1131 c.c., 100 e 105 c.p.c., affermandol’inammissibilità degli interventi spiegati da tre condomini, nei cuiconfronti la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. è stata pure condannata alrimborso delle spese di lite.2.1. – Questo motivo è infondato.Come affermato da Cass. 4 febbraio 2021, n. 2636, nel giudizio diimpugnazione di una delibera assembleare ex art. 1137 c.c., i singolicondomini possono volontariamente costituirsi mediante interventoche, dal lato attivo, va qualificato come adesivo autonomo (con lafacoltà di coltivare il procedimento nei vari gradi di lite, anche inpresenza di rinunzia o acquiescenza alla sentenza da partedell'originario attore), ove essi siano dotati di autonomalegittimazione ad impugnare la delibera, per non essersi verificata neiloro confronti alcuna decadenza, ovvero, se quest'ultima ricorra,come adesivo dipendente (e, dunque, limitato allo svolgimento dila possibilità di proporre gravame); tale ultima è la qualificazione dariconoscersi, altresì, all'intervento, ove questo sia a favore delcondominio, siccome volto a sostenere la validità della deliberaimpugnata, stante la legittimazione processuale passiva esclusivadell'amministratore nei giudizi relativi all'impugnazione delledeliberazioni dell'assemblea, non trattandosi di azioni relative allatutela o all'esercizio dei diritti reali su parti o servizi comuni.Numero registro generale 8154/2020Numero sezionale 633/2026Numero di raccolta generale 13856/2026Data pubblicazione 12/05/20263. - Il quarto motivo del ricorso della [OSCURATO:SOCIETA]. denuncia laviolazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 105 c.p.c., sempre inordine alla condanna alle spese subita dalla [OSCURATO:SOCIETA]. in favore deitre condomini intervenuti.Il primo motivo del ricorso incidentale proposto dal Condominio LaRinascente C., da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] censura laviolazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. per avere la Corted’appello di Messina liquidato la spese di lite in misura inferiore aiparametri medi stabiliti dal d.m. n. 55 del 2014.Il secondo motivo del ricorso incidentale proposto dal Condominio LaRinascente C., da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] censura laviolazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. e dell’art. 2233 c.c.per avere la Corte d’appello di Messina liquidato la spese di lite inmisura inferiore ai parametri minimi stabiliti dal d.m. n. 55 del 2014.Il terzo motivo del ricorso incidentale censura la violazione e falsaapplicazione dell’art. 13-bis della l.n. 247/2012, per avere la Corted’appello di Messina liquidato la spese di lite in misura inferioreall’”equo compenso”.3.1. - L’accoglimento del secondo motivo del ricorso principale, con laconseguente cassazione con rinvio della causa, comportal’assorbimento del quarto motivo dello stesso ricorso principale,nonché dei tre motivi formulati nel ricorso incidentale proposto dalCondominio [OSCURATO:PERSONA] C., da [OSCURATO:PERSONA] e da EugenioNardi, in quanto le relative censure sono dirette contro laliquidazione delle spese di lite, statuizione che, per il suo carattereaccessorio, rimane travolta dall’annullamento che viene disposto dallasentenza impugnata, dovendo procedere ex novo alla liquidazionedelle spese delle precorse fasi del giudizio il giudice di rinvio, tenendoconto dell’esito finale della causa.4. – Pertanto:Numero registro generale 8154/2020Numero sezionale 633/2026Numero di raccolta generale 13856/2026Data pubblicazione 12/05/2026va accolto il secondo motivo del ricorso principale proposto dallaAgaton S.r.l., va rigettato il terzo motivo dello stesso ricorso e vannodichiarati assorbiti il primo ed il quarto motivo;va dichiarato assorbito altresì il ricorso incidentale proposto dalCondominio [OSCURATO:PERSONA] C., da [OSCURATO:PERSONA] e da EugenioNardi;la sentenza impugnata va cassata nei limiti della censura accolta, conrinvio alla Corte d’appello di Messina, in diversa composizione, laquale procederà a nuovo esame della questione, uniformandosi alprincipio enunciato, e provvederà anche in ordine alle spese delgiudizio di cassazione. P.Q.MLa Corte accoglie il secondo motivo del ricorso principale propostodalla [OSCURATO:SOCIETA]., rigetta il terzo motivo e dichiara assorbiti il primoed il quarto motivo dello stesso ricorso; dichiara assorbito il ricorsoincidentale proposto dal [OSCURATO:PERSONA] C., da MatildeSiracusano e da [OSCURATO:PERSONA]; cassa la sentenza impugnata nei limitidella censura accolta e rinvia la causa, anche per le spese del giudiziodi cassazione, alla Corte d’appello di Messina, in diversacomposizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezionecivile della Corte Suprema di Cassazione, il 12 marzo 2026.Il Consigliere estensoreAntonio ScarpaLa PresidenteMilena Falaschi