Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2020
ECLI:EU:C:2020:42
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62018CO0522(02)
ORDINANZA DELLA CORTE (Terza Sezione)
29 gennaio 2020 (
*1
)
«Rinvio pregiudiziale – Non luogo a statuire»
Nella causa C‑522/18,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Sąd Najwyższy (Corte suprema, Polonia), con decisione del 2 agosto 2018, pervenuta in cancelleria il 9 agosto 2018, nel procedimento
DŚ
contro
[OSCURATO:PERSONA]ład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Jaśle,
con l’intervento di:
[OSCURATO:PERSONA],
LA CORTE (Terza Sezione),
composta da A. Prechal (relatore), presidente di Sezione, L.S. Rossi, J. Malenovský, F. Biltgen e N. Wahl, giudici,
avvocato generale: E. Tanchev
cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA]
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
–
per il governo polacco, da B. Majczyna, in qualità di agente;
–
per il governo belga, da M. Jacobs, L. Van den Broeck e C. Pochet, in qualità di agenti;
–
per il governo danese, da J. Nymann‑Lindegren e M. Wolff, in qualità di agenti;
–
per il governo lettone, da I. Kucina e V. Soņeca, in qualità di agenti;
–
per il governo dei [OSCURATO:PERSONA], da M.K. Bulterman e C.S. Schillemans, in qualità di agenti;
–
per la Commissione europea, da A. Stobiecka‑Kuik, D. Martin e H. Krämer, in qualità di agenti;
–
per l’Autorità di vigilanza AELS (EFTA), da C. Zatschler, J.S. Watson, I.O. Vilhjálmsdóttir e C. Howdle, in qualità di agenti,
sentito l’avvocato generale,
ha emesso la seguente
Ordinanza
1
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 2, all’articolo 4, paragrafo 3, terzo comma, e dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, dell’articolo 267 TFUE, degli articoli 21 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), nonché della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (
GU 2000, L 303, pag. 16
).
2
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra DŚ e lo Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Jaśle (Istituto di previdenza sociale, agenzia di Jasło, Polonia) (in prosieguo: l’«Istituto di previdenza sociale») riguardo all’assoggettamento di DŚ al regime di previdenza sociale polacco.
Contesto normativo
3
L’articolo 30 dell’ustawa o Sądzie Najwyższym (legge sulla Corte suprema), del 23 novembre 2002 (in prosieguo: la «legge del 2002 sulla Corte suprema»), fissava l’età per il pensionamento dei giudici del Sąd Najwyższy (Corte suprema, Polonia) a 70 anni.
4
Il 20 dicembre 2017 il presidente della Repubblica di Polonia (in prosieguo: il «presidente della Repubblica») ha firmato l’ustawa o Sądzie Najwyższym (legge sulla Corte suprema), dell’8 dicembre 2017 (Dz. U. del 2018, posizione 5; in prosieguo: la «nuova legge sulla Corte suprema»), la quale è entrata in vigore il 3 aprile 2018. Tale legge è stata successivamente modificata a più riprese.
5
Ai sensi dell’articolo 37 della nuova legge sulla Corte suprema:
«1. I giudici del [Sąd Najwyższy (Corte suprema)] sono collocati in pensione al compimento dell’età di 65 anni, a meno che non presentino, non prima di 12 mesi e non più tardi di 6 mesi dal compimento [dei 65 anni], una dichiarazione che indichi la loro intenzione di continuare ad esercitare le proprie funzioni ed un certificato, redatto secondo le condizioni applicabili ai candidati al concorso per la magistratura giudicante, che attesti una condizione di salute idonea all’esercizio delle loro funzioni, sempreché il [presidente della Repubblica] autorizzi la proroga di queste ultime presso il [Sąd Najwyższy (Corte suprema)].
1 bis. Prima di concedere una simile autorizzazione, il [presidente della Repubblica] consulta il Consiglio nazionale della magistratura. Il Consiglio nazionale della magistratura trasmette il proprio parere al [presidente della Repubblica] entro 30 giorni dalla data in cui quest’ultimo lo ha invitato a pronunciarsi. Qualora il Consiglio nazionale della magistratura non abbia trasmesso il proprio parere entro il termine previsto alla seconda frase, esso è considerato favorevole.
(...)
3. Il [presidente della Repubblica] può autorizzare un giudice del [Sąd Najwyższy (Corte suprema)] a continuare ad esercitare le proprie funzioni entro tre mesi dalla data di ricezione del parere del Consiglio nazionale della magistratura di cui al paragrafo 1 bis o dalla scadenza del termine per la notifica del medesimo parere. In mancanza di autorizzazione entro il termine di cui alla prima frase, il giudice viene considerato in pensione a partire dal giorno del compimento di 65 anni di età. (...)
4. L’autorizzazione di cui al paragrafo 1 è concessa per un periodo di tre anni, rinnovabile una volta. (...)».
6
L’articolo 111 della nuova legge sulla Corte suprema prevede quanto segue:
«1. I giudici del [Sąd Najwyższy (Corte suprema)] che hanno compiuto l’età di 65 anni alla data di entrata in vigore della presente legge o che compiono tale età entro 3 mesi dalla medesima data sono collocati in pensione dal giorno successivo alla scadenza di detto termine di tre mesi, a meno che, entro 1 mese dall’entrata in vigore della presente legge, non presentino la dichiarazione ed il certificato di cui all’articolo 37, paragrafo 1, e il [presidente della Repubblica] non dia la sua autorizzazione al loro mantenimento nella funzione di giudice del [Sąd Najwyższy (Corte suprema)]. Si applicano mutatis mutandis le disposizioni di cui all’articolo 37, paragrafi da 2 a 4.
1 bis. I giudici del [Sąd Najwyższy (Corte suprema)] che compiono l’età di 65 anni dopo la scadenza del termine di 3 mesi ed entro il termine di 12 mesi a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge sono collocati in pensione 12 mesi dopo tale entrata in vigore, a meno che, entro tale termine, non presentino la dichiarazione ed il certificato di cui all’articolo 37, paragrafo 1, e il [presidente della Repubblica] non dia la sua autorizzazione al loro mantenimento nella funzione di giudice del [Sąd Najwyższy (Corte suprema)]. Si applicano mutatis mutandis le disposizioni di cui all’articolo 37, paragrafi da 1 bis a 4».
7
Il citato paragrafo 1 bis è stato introdotto all’articolo 111 della nuova legge sulla Corte suprema al fine di prendere in considerazione la situazione di un giudice del Sąd Najwyższy (Corte suprema) che, in ragione delle norme transitorie inizialmente previste, non abbia avuto la possibilità di presentare, nel termine di legge, una dichiarazione che indicasse la sua intenzione di continuare ad esercitare le proprie funzioni dopo aver raggiunto la nuova età per il pensionamento.
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
8
Il 14 ottobre 2015 l’Istituto di previdenza sociale ha adottato una decisione riguardo all’assoggettamento di DŚ al regime di previdenza sociale polacco. Detta decisione è stata annullata con sentenza del Sąd Apelacyjny, Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Rzeszowie (Corte d’appello di Rzeszów, sezione del lavoro e delle assicurazioni sociali, Polonia) del 23 marzo 2018. Tale giudice ha considerato che, in detta decisione, l’Istituto di previdenza sociale aveva omesso di tener conto del fatto che la decisione dell’ente previdenziale di uno Stato membro diverso dalla Repubblica di Polonia che accertava il mancato assoggettamento dell’interessato al regime di previdenza sociale di tale diverso Stato membro e che era in particolare servita da fondamento per un accordo tra autorità, ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (
GU 2009, L 284, pag. 1
), era stata nel frattempo annullata da un giudice di detto diverso Stato membro.
9
Investita di un’impugnazione proposta dall’Istituto di previdenza sociale avverso tale sentenza, la composizione ordinaria del Sąd Najwyższy (Corte suprema) ha deciso di sottoporre ad una composizione allargata del medesimo organo giurisdizionale una questione di diritto allo scopo di stabilire se tale mancata presa in considerazione dell’annullamento pronunciato dal giudice di un altro Stato membro costituisse un «mancato esame della causa nel merito», ai sensi del combinato disposto all’articolo 386, paragrafo 4, e dell’articolo 477, paragrafo 14 bis, del kodeks postępowania cywilnego (codice di procedura civile).
10
Nella fase iniziale dell’esame di tale questione, detta composizione allargata del Sąd Najwyższy (Corte suprema) ha rilevato che le disposizioni della nuova legge sulla Corte suprema incidevano sulla durata dell’esercizio delle funzioni da parte di due suoi membri.
11
A tale riguardo, il giudice del rinvio rileva che uno dei due giudici interessati, che aveva compiuto 65 anni di età prima dell’entrata in vigore della nuova legge sulla Corte suprema, ha presentato, nel corso del mese di maggio del 2018, una dichiarazione in cui esprimeva la propria volontà di essere mantenuto in servizio sino all’età di 70 anni, ossia l’età pensionabile applicabile in vigenza della legge del 2002 sulla Corte suprema. Benché tale dichiarazione non fosse quella prevista l’articolo 37 e all’articolo 111, paragrafo 1, della nuova legge sulla Corte suprema, il presidente della Repubblica ha avviato la procedura prevista da dette disposizioni per l’eventuale autorizzazione al mantenimento di detto giudice nell’esercizio delle proprie funzioni. La summenzionata procedura era ancora in corso alla data in cui è stata pronunciata la decisione di rinvio.
12
Quanto al secondo giudice, il giudice del rinvio indica che quest’ultimo ha compiuto 65 anni di età dopo l’entrata in vigore della nuova legge sulla Corte suprema e che si tratta del giudice per il quale è stato specificamente adottato l’articolo 111, paragrafo 1 bis, di tale legge. Esso rileva che, in conseguenza della disposizione in parola, tale giudice sarà collocato in pensione il 3 aprile 2019, a meno che non presenti, prima di tale data, una dichiarazione nella quale esprima la propria volontà di essere mantenuto in servizio e che, sempre prima di tale data, il presidente della Repubblica dia il proprio consenso al mantenimento in servizio dell’interessato.
13
In tale contesto, il giudice del rinvio nutre dubbi in merito alla questione se le disposizioni di cui all’articolo 37 e all’articolo 111, paragrafi 1 e 1 bis, della nuova legge sulla Corte suprema (in prosieguo: le «disposizioni nazionali controverse») siano conformi alle diverse disposizioni di diritto dell’Unione menzionate al punto 1 della presente ordinanza. In proposito, detto giudice ritiene, più precisamente, che l’abbassamento dell’età pensionabile dei giudici in attività del Sąd Najwyższy (Corte suprema) violi, da un lato, il principio dell’inamovibilità dei giudici e, d’altro lato, il divieto di discriminazione in base all’età in materia di occupazione. Inoltre, il fatto di aver subordinato qualsiasi possibilità di mantenimento in servizio dei giudici del Sąd Najwyższy (Corte suprema) oltre la normale età pensionabile fissata ex novo a una decisione discrezionale del presidente della Repubblica sarebbe incompatibile con il principio di indipendenza dei giudici, considerate le pressioni esterne che possono derivarne per questi ultimi.
14
Peraltro, qualora le violazioni del diritto dell’Unione menzionate al punto precedente dovessero essere accertate, il giudice del rinvio intende sapere se può legittimamente disapplicare le disposizioni nazionali controverse.
15
Sarebbero necessari chiarimenti da parte della Corte, al fine di permettere al giudice del rinvio di dirimere le questioni preliminari con cui deve confrontarsi per quanto concerne l’idoneità dei giudici suoi componenti a continuare ad esercitare le proprie funzioni giurisdizionali e a decidere nel procedimento principale o in qualsiasi altro procedimento a cui partecipino, nel rispetto delle condizioni che discendono dalle disposizioni del diritto dell’Unione contemplate al punto 1 della presente ordinanza.
16
In tale contesto, il Sąd Najwyższy (Corte suprema) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1)
Se l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 3, terzo comma, TUE, l’articolo 2 TUE, l’articolo 267, terzo comma, TFUE, e l’articolo 47 della [Carta], debba essere interpretato nel senso che il principio dell’inamovibilità dei giudici, che fa parte del principio della tutela giurisdizionale effettiva e del principio dello Stato di diritto, sia violato nel caso in cui il legislatore nazionale abbassi l’età pensionabile dei giudici dell’organo giurisdizionale di ultima istanza di uno Stato membro (ad esempio, da 70 a 65 anni) e la nuova età pensionabile più bassa venga applicata ai giudici in servizio, senza lasciare alla sola valutazione del giudice interessato la decisione di beneficiare dell’età pensionabile più bassa.
2)
Se l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 3, terzo comma, TUE, l’articolo 2 TUE, l’articolo 267, terzo comma, TFUE, e l’articolo 47 della [Carta], debba essere interpretato nel senso che il principio dello Stato di diritto ed il grado di indipendenza necessario a garantire una tutela giurisdizionale effettiva nelle cause in cui è coinvolto il diritto dell’Unione siano violati qualora, contravvenendo al principio dell’inamovibilità dei giudici, il legislatore nazionale abbassi da 70 a 65 anni la normale età sino alla quale un giudice dell’organo giurisdizionale di ultima istanza di uno Stato membro può svolgere la propria funzione, subordinando la possibilità della sua permanenza in servizio all’autorizzazione discrezionale da parte di un organo del potere esecutivo.
3)
Se l’articolo 2, in combinato disposto con l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva [2008/78] debba essere interpretato nel senso che costituiscono discriminazione in base all’età l’abbassamento dell’età pensionabile dei giudici dell’organo giurisdizionale di ultima istanza di uno Stato membro e la subordinazione della possibilità di rimanere in servizio di un giudice di tale organo giurisdizionale che ha raggiunto la nuova età pensionabile più bassa all’autorizzazione di un organo del potere esecutivo.
4)
Se l’articolo 2, l’articolo 9 e l’articolo 11 della direttiva 2000/78, in combinato disposto con l’articolo 21 e l’articolo 47 della [Carta], debbano essere interpretati nel senso che in presenza di una discriminazione in base all’età nei confronti dei giudici dell’organo giurisdizionale di ultima istanza di uno Stato membro, dovuta all’abbassamento della loro età pensionabile da 70 anni, come in precedenza, a 65 anni, tale organo giurisdizionale, nel caso in cui tratti una causa con un collegio giudicante che comprende un giudice interessato dalle conseguenze di tali norme nazionali discriminatorie e che non ha espresso la volontà di beneficiare della nuova età pensionabile, è tenuto, al fine di pronunciarsi sulla questione preliminare relativa alla composizione del collegio giudicante, a rifiutare l’applicazione delle disposizioni nazionali contrarie alla direttiva 2000/78 ed all’articolo 21 della Carta ed a continuare a riunirsi con la partecipazione di tale giudice, qualora tale iniziativa sia la sola maniera efficace per garantire la tutela giurisdizionale effettiva dei diritti attribuiti al giudice dall’ordinamento giuridico dell’Unione.
5)
Se l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 3, terzo comma, TUE, l’articolo 2 TUE, l’articolo 267 TFUE, e l’articolo 47 della [Carta], debba essere interpretato nel senso che lo Stato di diritto deve essere considerato un valore fondamentale dell’Unione europea, a tal punto che in caso di dubbi sulla conformità a tale valore ed al principio da esso derivante della tutela giurisdizionale effettiva – in quanto riguarda l’indipendenza degli organi giurisdizionali e dei rispettivi giudici in attività – di disposizioni nazionali che abbassano l’età pensionabile dei giudici secondo le modalità descritte nelle prime due questioni pregiudiziali, il giudice nazionale deve disporre del potere di sospendere d’ufficio l’applicazione di disposizioni nazionali che mettono in discussione il principio dell’inamovibilità dei giudici nei confronti di tutti i giudici che rientrano nell’ambito di applicazione di tali disposizioni».
17
Il 17 ottobre 2018 il giudice del rinvio ha trasmesso alla Corte l’ordinanza del 16 ottobre 2018, con la quale detto giudice nazionale ha dichiarato irricevibile la rinuncia all’impugnazione nel procedimento principale nel frattempo presentata dall’Istituto di previdenza sociale. Da quanto indicato nella summenzionata ordinanza risulta che tale decisione è stata adottata sulla base di disposizioni di diritto processuale nazionale dalle quali discende che la rinuncia a un’impugnazione da parte di un ente quale l’Istituto di previdenza sociale, in una causa vertente sul diritto del lavoro o della previdenza sociale, dev’essere dichiarata irricevibile quando, come nel caso di specie, da un lato, può arrecare pregiudizio ai legittimi interessi del lavoratore o dell’assicurato e, d’altro lato, è compiuta in violazione della buona condotta nonché dell’interesse generale e costituisce un abuso di prerogative. Secondo tali affermazioni, essendo stata presentata dopo che la Corte è stata adita in via pregiudiziale, detta rinuncia sarebbe, inoltre, intervenuta in violazione dell’obbligo di leale cooperazione che scaturisce dall’articolo 4, paragrafo 3, TUE. A seguito di detta ordinanza, il giudice del rinvio ha informato la Corte che confermava la propria domanda di pronuncia pregiudiziale nella presente causa.
Adozione della legge del 21 novembre 2018
18
Il 1
o
gennaio 2019 è entrata in vigore l’ustawa o zmianie ustawy o Sądzie Nawyższym (legge recante modifica della legge sulla Corte suprema), del 21 novembre 2018 (Dz. U. del 2018, posizione 2507; in prosieguo: la «legge del 21 novembre 2018»).
19
Dall’articolo 1 della legge del 21 novembre 2018 risulta che l’articolo 37, paragrafi da 1 bis a 4, e l’articolo 111, paragrafi 1 e 1 bis, della nuova legge sulla Corte suprema sono abrogati e che l’articolo 37, paragrafo 1, di quest’ultima è modificato nel senso che «[i] giudici del [Sąd Najwyższy (Corte suprema)] sono collocati in pensione all’età di 65 anni». In detta legge si precisa tuttavia che quest’ultima disposizione si applica ai soli giudici del Sąd Najwyższy (Corte suprema) entrati in servizio in tale qualità dopo il 1
o
gennaio 2019. I giudici del Sąd Najwyższy (Corte suprema) entrati in servizio prima di tale data rientrano nuovamente nell’ambito della disposizione applicabile prima dell’entrata in vigore della nuova legge sulla Corte suprema, ossia l’articolo 30 della legge del 2002 sulla Corte suprema, che fissa l’età pensionabile dei giudici del Sąd Najwyższy (Corte suprema) a 70 anni.
20
Peraltro, l’articolo 2, paragrafo 1, della legge del 21 novembre 2018 stabilisce che, «[d]alla data di entrata in vigore della presente legge, ogni giudice del [Sąd Najwyższy (Corte suprema)] (...) collocato in pensione ai sensi dell’articolo 37, paragrafi da 1 a 4, o dell’articolo 111, paragrafi 1 o 1 bis, della [nuova legge sulla Corte suprema] è reintegrato nelle funzioni che esercitava alla data di entrata in vigore di [quest’ultima legge]. L’esercizio delle sue funzioni di giudice del [Sąd Najwyższy (Corte suprema)] (...) si considera proseguito senza interruzioni».
Sul non luogo a statuire
21
Interpellato dalla Corte sulla questione se, alla luce dell’entrata in vigore della legge del 21 novembre 2018, ritenesse ancora necessaria la risposta alle questioni pregiudiziali al fine di permettergli di pronunciare la propria sentenza nel procedimento principale, il giudice del rinvio ha risposto in senso affermativo.
22
Al riguardo, detto giudice ha fatto valere in particolare l’importanza fondamentale che dette questioni assumerebbero ai fini del mantenimento dell’Unione quale comunità di diritto, la circostanza che tali questioni sarebbero state sollevate allorché le disposizioni nazionali controverse erano ancora valide, il fatto che la legge del 21 novembre 2018 che sarebbe stata adottata per dare esecuzione all’ordinanza del 17 dicembre 2018, Commissione/Polonia (
C‑619/18 R
,
EU:C:2018:1021
), con la quale la Corte ha disposto la provvisoria sospensione di dette disposizioni nazionali, non avrebbe carattere definitivo e la circostanza che gli effetti delle medesime disposizioni nazionali non sarebbero stati eliminati ex tunc. Ciò premesso, permarrebbe la necessità di una risposta alle questioni pregiudiziali al fine di precisare lo status dei giudici del Sąd Najwyższy (Corte suprema) interessati dalle disposizioni nazionali controverse. Infatti, mentre la legge del 21 novembre 2018 si baserebbe sulla premessa secondo la quale alcuni di tali giudici sono stati collocati in pensione in forza delle disposizioni nazionali controverse e sono attualmente reintegrati nel Sąd Najwyższy (Corte suprema), le questioni pregiudiziali si fonderebbero sull’ipotesi che i giudici interessati non siano mai stati collocati in pensione in quanto dette disposizioni nazionali dovevano essere disapplicate, cosicché il giudice del rinvio, nella sua attuale composizione e, più in generale, l’insieme dei giudici del Sąd Najwyższy (Corte suprema) che hanno manifestato la volontà di continuare ad esercitare le proprie funzioni oltre l’età di 65 anni possano continuare a pronunciare decisioni.
23
Il giudice del rinvio precisa, tuttavia, che, poiché il giudice di cui al punto 12 della presente ordinanza non rischia più di non soddisfare le condizioni relative all’indipendenza dei giudici, la necessità di una risposta alle questioni sollevate permarrebbe in realtà per quanto concerne i giudici che hanno compiuto i 65 anni di età prima dell’entrata in vigore della legge del 21 novembre 2018, e, dunque, in particolare, il giudice di cui al punto 11 della presente ordinanza.
24
Per quanto attiene, in primo luogo, all’importanza delle questioni sollevate, si deve rilevare che quest’ultima non può, certamente, essere contestata. Del resto, essa è già stata sottolineata al punto 15 dell’ordinanza del presidente della Corte del 13 novembre 2018, Zakład Ubezpieczeń Społecznych (
C‑522/18
, non pubblicata,
EU:C:2018:909
), con la quale quest’ultimo ha deciso di sottoporre la presente causa a procedimento accelerato.
25
Si deve peraltro osservare che, nella sentenza del 24 giugno 2019, Commissione/Polonia (Indipendenza della Corte suprema) (
C‑619/18
,
EU:C:2019:531
), pronunciata successivamente alla proposizione del rinvio pregiudiziale nella presente causa, la Corte ha dichiarato che la Repubblica di Polonia, prevedendo, da un lato, l’applicazione della misura consistente nell’abbassare l’età per il pensionamento dei giudici presso il Sąd Najwyższy (Corte suprema) ai giudici in carica nominati prima del 3 aprile 2018, e attribuendo, dall’altro, al presidente della Repubblica il potere discrezionale di prorogare la funzione giudiziaria attiva dei giudici di tale organo giurisdizionale oltre l’età per il pensionamento di nuova fissazione, era venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE.
26
Fatte salve tali precisazioni, occorre tuttavia sottolineare che la circostanza che alcune questioni pregiudiziali rivestano un’importanza particolare non può, di per sé, bastare a giustificare che la Corte debba rispondervi.
27
A tale riguardo si deve infatti ricordare, in secondo luogo, che, come risulta da una costante giurisprudenza della Corte, il procedimento ex articolo 267 TFUE costituisce uno strumento di cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali, per mezzo del quale la prima fornisce ai secondi gli elementi di interpretazione del diritto dell’Unione necessari per risolvere le controversie che essi sono chiamati a dirimere (sentenza del 19 dicembre 2013, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],
C‑279/12
,
EU:C:2013:853
, punto
29
nonché giurisprudenza ivi citata). Il procedimento pregiudiziale presuppone che al giudice del rinvio sia richiesta, nel contesto di una controversia pendente dinanzi ad esso, una pronuncia che possa tenere conto della sentenza pregiudiziale (v., in tal senso, sentenze del 27 giugno 2013, [OSCURATO:PERSONA],
C‑492/11
,
EU:C:2013:428
, punto
26
; del 24 ottobre 2013, Stoilov i Ko,
C‑180/12
,
EU:C:2013:693
, punto
44
, nonché ordinanza del 3 marzo 2016, [OSCURATO:PERSONA],
C‑537/15
, non pubblicata,
EU:C:2016:143
, punto
32
e giurisprudenza ivi citata).
28
Pertanto, la ratio del rinvio pregiudiziale non consiste nell’esprimere pareri consultivi su questioni generiche o ipotetiche, ma risponde all’esigenza di dirimere concretamente una controversia (sentenza del 10 dicembre 2018, Wightman e a.,
C‑621/18
,
EU:C:2018:999
, punto
28
e giurisprudenza ivi citata). Laddove risulti che la questione posta manifestamente non è più pertinente ai fini della soluzione di tale controversia, la Corte deve dichiarare il non luogo a statuire [sentenza del 19 novembre 2019, A.K. e a. (Indipendenza della Sezione disciplinare della Corte suprema),
C‑585/18, C‑624/18 e C‑625/18
,
EU:C:2019:982
, punto
70
e giurisprudenza ivi citata].
29
Nel caso di specie, va ricordato che, dopo il rinvio pregiudiziale effettuato dal Sąd Najwyższy (Corte suprema) nella presente causa, sono state, successivamente, pronunciate l’ordinanza della vicepresidente della Corte del 19 ottobre 2018, Commissione/Polonia (
C‑619/18 R
, non pubblicata,
EU:C:2018:852
), e l’ordinanza del 17 dicembre 2018, Commissione/Polonia (
C‑619/18 R
,
EU:C:2018:1021
), le quali hanno in particolare ingiunto alla Repubblica di Polonia, da un lato, di sospendere l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 37, paragrafi da 1 a 4, e dell’articolo 111, paragrafi 1 e 1 bis, della nuova legge sulla Corte suprema, nonché di qualunque provvedimento adottato in applicazione di tali disposizioni e, d’altro lato, di adottare tutte le misure necessarie per garantire che i giudici del Sąd Najwyższy (Corte suprema) interessati dalle suddette disposizioni possano continuare ad esercitare le proprie funzioni nella stessa posizione che occupavano alla data del 3 aprile 2018, data di entrata in vigore della nuova legge sulla Corte suprema, godendo nel contempo dello status e di diritti e condizioni di lavoro identici a quelli di cui beneficiavano sino al 3 aprile 2018.
30
A seguito della pronuncia di dette ordinanze, il presidente della Repubblica, in data 17 dicembre 2018, ha firmato la legge del 21 novembre 2018, la quale è stata pubblicata nel
[OSCURATO:PERSONA]
prima di entrare in vigore il 1
o
gennaio 2019.
31
Orbene, come risulta dalle precisazioni di cui ai punti 19 e 20 della presente ordinanza, la legge del 21 novembre 2018 ha abrogato le disposizioni nazionali controverse nelle parti in cui, da un lato, prevedevano l’applicazione dell’età pensionabile dei giudici del Sąd Najwyższy (Corte suprema) fissata ex novo a 65 anni per i giudici in carica che fossero stati nominati prima del 3 aprile 2018 e, d’altro lato, concedevano al presidente della Repubblica il potere discrezionale di prorogare la funzione giudiziaria attiva dei giudici di detto organo giurisdizionale oltre l’età pensionabile di nuova fissazione. Da dette precisazioni risulta inoltre che, in forza della legge del 21 novembre 2018, ogni giudice del Sąd Najwyższy (Corte suprema) che sia stato collocato in pensione ai sensi delle disposizioni della nuova legge sulla Corte suprema così abrogate è reintegrato nelle funzioni che esercitava alla data di entrata in vigore di quest’ultima legge ed è chiamato ad esercitare le proprie funzioni di giudice in seno a detto organo giurisdizionale fino all’età di 70 anni, ossia l’età pensionabile prevista, anteriormente all’entrata in vigore della nuova legge sulla Corte suprema, sotto la vigenza della legge del 2002 sulla Corte suprema.
32
Ciò premesso, si evince che non vi è più nulla che osti a che, in futuro, i giudici che compongono il collegio giudicante che ha presentato alla Corte il rinvio pregiudiziale in esame possano continuare ad esercitare la propria funzione giudiziaria in seno al Sąd Najwyższy (Corte suprema), e dunque al giudice del rinvio, fino al compimento di 70 anni di età, senza più essere interessati né dal provvedimento di abbassamento dell’età pensionabile a 65 anni né dal meccanismo che attribuiva al presidente della Repubblica il potere discrezionale di decidere di prorogare la loro funzione giudiziaria attiva oltre la loro nomale età pensionabile.
33
Pertanto, l’entrata in vigore della legge del 21 novembre 2018 ha avuto la conseguenza di privare del loro oggetto le questioni pregiudiziali sottoposte alla Corte in vista della decisione che dev’essere pronunciata dal giudice del rinvio nella causa pendente dinanzi ad esso (v., per analogia, sentenza del 27 giugno 2013, [OSCURATO:PERSONA],
C‑492/11
,
EU:C:2013:428
, punti da
27
a
31
, e ordinanza del 3 marzo 2016, [OSCURATO:PERSONA],
C‑537/15
, non pubblicata,
EU:C:2016:143
, punti da
33
a
35
).
34
Infatti, in detta prospettiva, tali questioni erano sino ad allora giustificate dalla necessità di chiarire una questione preliminare di natura processuale relativa alla composizione del giudice del rinvio e alla possibilità, per quest’ultimo, di continuare a svolgere le proprie funzioni giurisdizionali, per effetto e nel rispetto del diritto dell’Unione, mediante la partecipazione dei due giudici di cui ai punti 11 e 12 della presente ordinanza, al fine di dirimere la controversia di cui al procedimento principale. Orbene, atteso che detta questione preliminare ormai non si pone più nel contesto del procedimento principale, il giudice del rinvio non dovrà più tener conto, ai fini della decisione che è chiamato ad emettere nell’ambito di detto procedimento, della risposta che la Corte potrebbe fornire alle questioni sollevate (v., per analogia, sentenza del 24 ottobre 2013, Stoilov i Ko,
C‑180/12
,
EU:C:2013:693
, punto
44
).
35
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, si deve constatare che non vi è più luogo a statuire da parte della Corte sul rinvio pregiudiziale in esame.
Sulle spese
36
Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) così provvede:
Non vi è più luogo a statuire sulla domanda di pronuncia pregiudiziale presentata dal Sąd Najwyższy (Corte suprema, Polonia), con decisione del 2 agosto 2018, nella causa C‑522/18.
Firme
(
*1
) Lingua processuale: il polacco.