CassazionedecretoSezione 4Decisione del 14 ottobre 2025
Cassazione n. 14399/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
materiale del 12/11/2025 del Giudice per le indagini preliminari delTribunale di Catanzaro;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni della Procura generale della Repubblica, nella persona delSostituto [OSCURATO:PERSONA], nel senso dell’annullamento senza rinviodell’ordinanza di correzione dell’errore materiale del [OSCURATO:DATA_NASCITA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza emessa de plano, il G.i.p. del Tribunale di Catanzaro hacorretto l’errore materiale presente nel dispositivo del decreto penale dicondanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all’art. 187, comma 8, d.lgs. 30aprile 1992, n. 285 (cod. strada).In particolare, l’indicazione nel dispositivo della pena di euro 90,00 diammenda, da ridursi ulteriormente a euro 72,00 di ammenda per il caso dipagamento entro quindici giorni e di rinuncia all’opposizione, è stata sostituitacon quella di 1.900,00 euro di ammenda, già indicata nell’ultimo inciso dellaparte motiva del medesimo decreto, stabilendo la riduzione della pena a euro1.520,00 di ammenda per il caso di pagamento entro quindici giorni e di rinunciaall’opposizione.2. Nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] è stato proposto ricorso avente a oggettosia il decreto penale che l’ordinanza di correzione dell’errore materiale fondato sucinque motivi, di seguito enunciati nei limiti necessari alla motivazione (ex art.173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).2.1. Con i motivi primo, secondo e quarto si deduce la nullità d’ordinegenerale ex art. 178 cod. proc. pen. dell’ordinanza di correzione dell’erroremateriale in quanto emessa de plano, quindi in violazione del contraddittorio che,invece, sarebbe stato garantito dalla celebrazione dell’udienza prevista, appuntoa pena di nullità, dal combinato disposto degli artt. 130 e 127 cod. proc. pen.In merito si evidenzia il concreto interesse alla partecipazione all’udienzaavendo la correzione inciso sul quantum di pena, peraltro determinandone unaumento considerevole, con conseguente interesse a contestare la legittimitàdella correzione e a far valere eccezioni sulla determinazione della stessa.2.2. I motivi terzo e quinto si appuntano invece sul decreto penale oggettodi correzione, depositato il 14 ottobre 2025.Si deduce la violazione di legge per aver il giudice di merito applicato lasanzione amministrativa accessoria della «revoca della patente per anni 1» inluogo della sospensione della patente di guida, in quanto prevista, quest’ultima,per la fattispecie ascritta per la durata da uno a due anni (da raddoppiarsi nelcaso di appartenenza del veicolo a persona estranea al reato). Si evidenzia sulpunto l’assenza della contestazione dell’essere [OSCURATO:PERSONA] un conducenteprofessionale, ai sensi di cui all’art. 186-bis, comma 1, cod. strada, nonché dellarecidiva nel triennio, con conseguente non applicabilità della sanzione dellarevoca della patente di guida.3. La Procura generale ha concluso per iscritto nei termini di cui in rubrica.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Sono ammissibili, oltre che fondate, le sole doglianze che si appuntanosull’operata correzione dell’errore materiale.2. La disamina delle questioni poste al vaglio della Suprema Corte,involgenti anche la tematica della conversione del proposto ricorsonell’opposizione al decreto penale, necessita della preliminare ricostruzione delfatto processuale.2.1. Il Pubblico ministero ha chiesto al G.i.p. l’emissione di un decretopenale a carico di [OSCURATO:PERSONA], nato il 4 dicembre 2002, con riferimento allafattispecie di cui all’art. 187, comma 8, cod. strada, per essersi lo stessorichiedente rifiutato di sottoporsi agli accertamenti tossicologici nonostantel’invito rivoltogli dalle forze dell’ordine in sede di controllo operato in data 1agosto 2025 mentre era alla guida di una [OSCURATO:PERSONA].Trattasi di richiesta avente a oggetto, oltre alla sanzione amministrativaaccessoria della «revoca della patente per 1 anno», la condanna alla pena finaledi 1.900,00 euro di ammenda determinata come segue, partendo da una penabase di 9 mesi di arresto ed euro 3.000,00 di ammenda e previa riduzione per lecomponente detentiva.Nel dettaglio, nella richiesta era prevista la riduzione della pena base per le2.000,00 di ammenda e l’ulteriore riduzione per il rito in ragione della metà (exart. 459, comma 2, cod. proc. pen.) a 3 mesi di arresto e 1.000,00 euro diammenda. La pena finale di 1.900,00 euro di ammenda è stata infine indicatacome essere il frutto della somma della componente ab origine pecuniaria, pari a1.000,00 euro di ammenda, e di 900,00 euro di pena pecuniaria derivanti dallaconversione della componente detentiva (3 mesi di arresto) nella corrispondentepena pecuniaria; conversione operata mediante un ragguaglio eseguito inragione di 10,00 euro di ammenda per ciascun giorno di pena detentiva.2.2. Il G.i.p. ha accolto la richiesta con decreto penale depositato il 14ottobre 2025.Con esso è stata disposta la «revoca della patente per anni 1», come daistanza, ed è stata indicata nel dispositivo la pena finale di 90,00 euro diammenda ma dopo aver ritenuto, in motivazione, congrua una pena nei terminidi seguito letteralmente esplicitati (per quanto emerge dal decreto penale aglile circostanze attenuanti generiche: 6 mesi di arresto ed euro 1.000,00 diammenda; - Riduzione ai sensi dell’art. 459, cpv, c.p.p.: 6 mesi di arresto edeuro 500,00 di ammenda; - Convertita la pena detentiva in pena pecuniaria:euro 90,00 (euro 10,00 per giorni 90 di arresto); - Pena pecuniaria complessiva:euro 1.900,00 di ammenda».2.3. Notificato il decreto penale, il 5 novembre 2025 la parte ha propostoistanza al G.i.p. di sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità di cuiall’art. 187, comma 8-bis, cod. strada, dichiarando espressamente di nonpresentare opposizione al decreto penale.2.4. Con provvedimento emesso de plano e depositato il 18 novembre 2025,il G.i.p. ha disposto che l’indicazione nel dispositivo del decreto penale della penadi euro 90,00 di ammenda, da ridursi ulteriormente a euro 72,00 di ammendaper il caso di pagamento entro quindici giorni e di rinuncia all’opposizione, siasostituita con quella di 1.900,00 euro di ammenda, già indicata nell’ultimo incisodella parte motiva del medesimo decreto, stabilendo la riduzione della pena aeuro 1.520,00 di ammenda per il caso di pagamento entro quindici giorni e dirinuncia all’opposizione.2.5. Successivamente, con provvedimento depositato il 2 dicembre 2025, ilG.i.p., ex art. 459, comma 1-ter, cod. proc. pen., ha fissato l’udienza per ilgiorno 1 aprile 2026, per decidere in merito all’istanza di sostituzione con il(diverso) lavoro di pubblica utilità di cui all’art. «56 bis, co. 1 della l. 689/1981».2.6. È infine seguito il presente ricorso per cassazione, proposto avversotanto al decreto penale quanto al provvedimento di correzione dello stesso.3. Orbene, passando al merito cassatorio, è preliminare in termini logico-giuridici la questione sottoposta alla Suprema Corte con i motivi terzo e quinto.Essa, invero, ha anche un’eventuale rilevanza pregiudiziale in rito in quanto sifonda sull’impugnabilità per cassazione del decreto penale da parte dell’imputatoe sull’eventuale convertibilità del ricorso in opposizione, con astratta portataassorbente della decisione in ordine alle altre censure.3.1 In merito, deve darsi continuità all’orientamento di legittimità per cui ilricorso per cassazione proposto dall’imputato avverso il decreto penale dicondanna è suscettibile di essere convertito nell’opposizione prevista dall’art.461 cod. proc. pen., per la sua natura di mezzo d’impugnazione.Sul punto si vedano Sez. 4, n. 27209 del 26/05/2015, Moretti, Rv. 263870 –01, e la precedente Sez. 3, n. 22443 del 19/02/2013, Hichri, Rv. 255287 – 01,che si sono consapevolmente discostate dal contrapposto orientamentoescludente la convertibilità in ragione della non annoverabilità dell’opposizione aimezzi di impugnazione in senso tecnico (per tale diverso orientamento sivedano, ex plurimis, limitando i riferimenti alle decisioni di più recentemassimazione ufficiale: Sez. 4, n. 45556 del 17/09/2013, Chiarai, Rv. 257578 –01; Sez. 4, n. 14514 del 24/02/2010, Bosi, Rv. 247025 – 01; per la pacificaricorribilità per cassazione del decreto penale ma da parte del Pubblico ministeroex art. 111, comma 7, Cost., sempre non divenuto irrevocabile e non oppostodall’imputato, si veda, ex plurimis, Sez. 4, n. 10672 del 13/02/72/2024, I., Rv.285992 – 01).L’iter logico-giuridico sotteso all’orientamento che in questa sede sicondivide muove dalla considerazione della natura giuridica dell’opposizione adecreto penale che, secondo la giurisprudenza assolutamente prevalente, vainquadrata nel più generale istituto delle impugnazioni. Tanto considerato, siosserva che non appare plausibile operare una scissione tra le norme sulleimpugnazioni applicabili (quanto a presentazione, rispetto di formalità e termini)e quelle non applicabili, come ritenuto dall’opposto orientamento restrittivo.Un’interpretazione conforme ai principi costituzionali sull’esercizio concretodel diritto di difesa (art. 24 Cost.) e sul giusto processo (art. 111 Cost.) nonché aquelli contenuti nella CEDU in ordine al diritto a un processo equo (art. 6), haindotto a privilegiare una lettura estensiva delle norme che regolano leimpugnazioni.Sicché, il principio generale di conservazione degli atti giuridici e del favorimpugnationis di cui all’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., va esteso ancheall’imputato che, destinatario di un decreto penale di condanna, abbia comunquemanifestato, seppur attraverso un rimedio non consentito dall’ordinamento(come il ricorso per cassazione), il chiaro intento di veder riesaminare il caso erimuovere il provvedimento.3.2. Orbene, proprio condividendo l’evidenziato principio, deve nella specieescludersi la convertibilità del ricorso in opposizione, con conseguentedeclaratoria d’inammissibilità della proposta impugnazione nella parte in cui essasi appunta sul decreto penale.Difetta infatti nella specie l’esistenza di una voluntas impugnationis,consistente nell’intento di sottoporre l’atto impugnato a sindacato giurisdizionale,emergendo, per converso, un’esplicita volontà opposta (per la voluntasimpugnationis di cui innanzi, quale requisito indefettibile per l’operatività dell’art.568, comma 5, cod. proc. pen., si vedano, ex plurimis: Sez. U, n. 45371 del31/10/2001, Bonaventura, Rv. 220221 – 01, e Sez. U, n. 45372 del 31/10/2001,[OSCURATO:PERSONA], non mass.).La volontà contraria rispetto a quella di sottoporre l’atto impugnato asindacato giurisdizionale emerge difatti esplicitamente dalla dichiarazionedell’imputato di non proporre opposizione al decreto penale, contenutanell’istanza di sostituzione della pena di cui al medesimo decreto con il lavoro dipubblica utilità previsto dall’art. 187, comma 8-bis, cod. strada, mediante laprocedura disciplinata dall’art. 459, comma 1-ter, cod. proc. pen. Taleesplicitazione, in quanto antecedente al ricorso, non può ritenersi superata dallatardiva deduzione, in questa sede, del pur fondato motivo inerente alla dispostarevoca della patente per anni 1. L’assenza della voluntas impugnationis, comedetto peraltro esplicita, esclude quindi in nuce la convertibilità del ricorso inopposizione (con conseguente irrilevanza, in questa sede, della disamina delledecisioni della Suprema Corte in merito alla necessità di indagare in ordine allavolontà della parte o all’insussistenza di essa ovvero al modo di atteggiarsi dellastessa indagine; sul punto si vedano, ex plurimis, anche per i riferimenti e leargomentazioni di cui alle relative motivazioni: Sez. 4, n. 39754 del 02/12/2025,Santello, 288879 – 01; Sez. 5, n. 42578 del 27/09/2024, Prencipe, Rv. 287234– 01, e Sez. 4, n. 1441 del 21/11/2023, dep. 2024, Verrucci, Rv. 285634 – 01).4. Per converso, nei termini di seguito specificati, sono fondati i motiviprimo, secondo e quarto laddove si appuntano sul difetto di contraddittoriorelativo alla procedura di correzione di errore materiale.4.1. In punto di diritto, deve ribadirsi che l’adozione de plano, quindi senzafissazione della camera di consiglio e del relativo avviso alle parti, delprovvedimento di correzione di errore materiale comporta una nullità di ordinegenerale ex art. 178 cod. proc. pen. che può essere dedotta con il ricorso percassazione soltanto qualora il ricorrente indichi un concreto interesse apartecipare all’udienza camerale (ex plurimis, Sez. 1, n. 20984 del 23/06/2020,Zampollo, Rv. 279219 – 01).4.2. Nella specie il concreto interesse è evidenziato dal ricorrente con ilriferimento alle prospettazioni difensive, impedite dalla procedura de plano,relative proprio alla correzione del quantum di pena, per come operata dalgiudice.4.3. Ancor più nel dettaglio, il riferimento è alle seguenti circostanze.Il G.i.p. parte da una pena base di 9 mesi di arresto e 3.000,00 euro diammenda (pari a quella indicata nella richiesta del Pubblico ministero), ridottaper le attenuanti generiche a 6 mesi di arresto (in linea con quanto richiesto e inragione quindi di un terzo) ed «euro 1.000,00 di ammenda». Riduzione dellacomponente pecuniaria per le attenuanti generiche operata non solo in difformitàrispetto a quanto chiesto ma anche in ragione di ben due terzi.La pena è ulteriormente ridotta per il rito a «6 mesi di arresto ed euro500,00 di ammenda»; riduzione quindi operata con riferimento alla solacomponente pecuniaria della pena invece unica (peraltro diversamente daquanto richiesto).La componente detentiva (6 mesi di arresto) è convertita nellacorrispondente pena pecuniaria in ragione di euro 10,00 per ogni giorno diarresto (come da richiesta del Pubblico Ministero), pervenendo però a unacomponente pecuniaria, frutto della conversione, pari a 90,00 e non a 900,00euro.Trattasi peraltro di componente pecuniaria, frutto di conversione, difformeda quella che sarebbe derivata dalla moltiplicazione del numero dei giorni indicatidallo stesso G.i.p. (180) per 10,00 euro (operazione che avrebbe dovutocondurre a 1.800,00 euro di ammenda).La difformità emerge anche con riferimento alla pena pecuniaria, semprefrutto di conversione, indicata nella richiesta di decreto penale (pari a 900,00euro) oltre che in relazione a quella (sempre pari a 900,00 euro) che sarebbederivata se con in decreto penale si fosse correttamente operata la riduzione peril rito anche con riferimento alla componente detentiva della pena unica (invececalcolata in ragione di due terzi).La componente pecuniaria frutto di conversione, individuata dal Giudice in90,00 euro, è stata poi sommata alla componente ab origine pecuniaria(individuata dal Giudice in 500,00 euro) e, all’esito, è stata indicata la penafinale di 1.900,00 euro di ammenda.Trattasi di pena finale (1.900,00 euro di ammenda) indicata nell’ultimoinciso della motivazione coincidente con la pena finale richiesta dal PubblicoMinistero ma diversa dalla pena di cui al dispositivo, pari a 90,00 euro, edall’importo di 590,00 euro che sarebbe derivato ponendo quali addendi gli stessiparametri individuati dal G.i.p. (90,00 euro, frutto della conversione, aggiunti ai500,00 euro quale componente pecuniaria ab origine cui si è però pervenutiall’esito delle evidenziate riduzioni).La pena finale indicata nell’ultimo inciso della motivazione (1.900,00 euro diammenda) è altresì differente dalla pena (pari a 1.400,00 euro di ammenda) cuiil G.i.p. sarebbe pervenuto se con il decreto penale si fosse correttamenteoperata la richiesta riduzione per il rito anche con riferimento alla componentedetentiva della pena unica, quest’ultima però, come detto, frutto della riduzioneper le attenuanti generiche in ragione di due terzi (900,00 euro di ammenda,frutto della conversione, aggiunti ai 500,00 euro quale componente pecuniariaab origine cui si è però pervenuti all’esito dell’evidenziata riduzione per il rito diuna pena ridotta per le attenuanti generiche in ragione di due terzi).5. In conclusione, dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione avente aoggetto il decreto penale e in accoglimento delle altre censure, dev’essereannullato senza rinvio il provvedimento di correzione dell’errore materialeimpugnato, con trasmissione degli atti al Tribunale di Catanzaro per l’ulteriorecorso. P.Q.MAnnulla senza rinvio il provvedimento di correzione di errore materialeimpugnato e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Catanzaro perl’ulteriore corso. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.Così deciso il 17 marzo 2026.Il Consigliere estensore Il Presidente