CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 gennaio 2023
Cassazione n. 21738/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ALBANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/11/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di Ronald() Laci avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché per un verso replica censure - legate alla corretta qualificazione da dare ai fatti a giudizio, ad avviso della difesa da ricondurre all'alveo dell'art 73 comma 5 TUS- già adeguatamente vagliate e disattese con argomentazioni puntuali rispetto alle emergenze offerte dalle vicende a giudizio, lette in termini lineari sotto il versante logico e corrette sul piano giuridico dal giudice di merito alla luce di una ponderata e complessiva considerazione di tutti i costituti propri dell'ipotesi di reato suggerita dalla difesa ( e dando coerentemente rilievo alla consistente quantità della sostanza detenuta) mentre per altro verso attinge la sentenza in relazione al mancato riconoscimento delle generiche escluse con valutazione di merito, logica e puntuale oltre che corretta in diritto, che in quanto tale, non è censurabile in questa sede; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 gennaio 2023