CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 gennaio 2023
Cassazione n. 18584/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] eo avverso la sentenza del 25/03/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Mantova per aver operato una riduzione di pena, ha confermato l'affermazione della sua penale responsabilità per il reato di cui agli artt. 81, 110, 56, 624-bis, commi 1 e 3, 625 nn. 2 e 5, cod. pen. Deduce mancanza e manifesta illogicità della motivazione per travisamento dei fatti e delle risultanze processuali, con particolare riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche che si sono invocate con giudizio di equivalenza sulla ritenuta recidiva. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato, attesa la compiuta ricostruzione del fatto richiamata nella sentenza impugnata, considerato altresì l'avvenuto arresto in flagranza. La Corte territoriale motiva adeguatamente sul trattamento sanzionatorio, osservando (pp. 4 e 5), quanto alla recidiva, che essa è reiterata, specifica ed infraquinquennale per essere l'odierno ricorrente gravato da due precedenti penali per reati di furto in abitazione (uno consumato e uno tentato), ciò che consentiva di ritenere il furto oggetto del processo, anche perché posto in essere dopo l'espiazione di una pena, espressivo di una maggiore pericolosità; le attenuanti generiche sono state escluse (p. 5) alla luce della gravità della condotta e della mancanza di reale resipiscenza da parte degli imputati, con motivazione adeguata e, pertanto, insindacabile in sede di legittimità. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M.. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 gennaio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]