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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 02769/2026

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6010/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresenta e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST.

TARANTO n. 2419/2021 depositata il 23/08/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. La [OSCURATO:SOCIETA]. (di seguito più brevemente anche solo [OSCURATO:PERSONA] o controricorrente), concessionaria del servizio di accertamento e riscossione per il Comune di Taranto, notificava alla [OSCURATO:PERSONA] (di seguito più brevemente anche solo Dunlop o ricorrente) un avviso di accertamento relativo all'annualità 2007.

L'avviso riguardava l'omessa dichiarazione e il mancato versamento dell'imposta comunale sulla pubblicità per un importo di €17.146,05, oltre interessi e sanzioni, per un totale di €36.015,00.

L'accertamento si riferiva a 4 striscioni frangivento con la scritta "[OSCURATO:PERSONA]" collocati in campi da tennis all'interno del [OSCURATO:PERSONA].

2. [OSCURATO:PERSONA] impugnava l'avviso sostenendo l'assenza di finalità pubblicitaria degli striscioni, la loro collocazione in un luogo non aperto al pubblico e l'applicabilità del regime di esenzione previsto dal D.Lgs. 507/93 e dalla Legge 266/2005. [OSCURATO:PERSONA] di Taranto accoglieva il ricorso, annullando l'avviso di accertamento.

3. [OSCURATO:PERSONA] presentava appello contro la sentenza di primo grado, sostenendo la violazione delle norme relative all'imposta sulla pubblicità. [OSCURATO:PERSONA] riformava la sentenza di primo grado, ritenendo legittima l'applicazione dell'imposta, poiché gli striscioni con il messaggio pubblicitario dagli stessi veicolati, erano collocati in modo permanente e non per il tempo delle manifestazioni sportive, sostenendo, altresì, che il regime di esenzione fosse applicabile solo per la promozione diretta dell'attività sportiva dell'associazione dilettantistica e non per la comunicazione di prodotti o servizi di terzi.

4. Avverso siffatta pronuncia insorgeva la Dunlop che affidava a due motivi il ricorso per la cassazione della sentenza.

5. [OSCURATO:PERSONA] resisteva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c., per violazione dell'art 5 del D.lgs. 507/1993, assumendo che la CTR abbia erroneamente interpretato il presupposto dell'imposta, considerando gli striscioni frangivento come pubblicità, nonostante la loro funzione fosse esclusivamente protettiva e non pubblicitaria, posto che il logo “[OSCURATO:PERSONA]”, riportato sugli stessi, ne individuava solo il produttore, oltre a non tener conto che il [OSCURATO:PERSONA] in cui tali striscioni erano collocati non fosse un luogo pubblico o aperto al pubblico. 1.1.

Il primo motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.

1.2. E’ in parte inammissibile perché la ricorrente attraverso la censura in questione - fondata essenzialmente sulla negazione della portata pubblicitaria del logo “[OSCURATO:PERSONA]” riportato sugli striscioni frangivento, che avrebbe, invece, soltanto la funzione di individuarne il produttore- mira, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito che, al contrario, ha ritenuto che siffatti striscioni sistemati all’interno della struttura sportiva in modo permanente veicolassero un messaggio pubblicitario della Dunlop, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (Cass. 04/07/2017, n. 8758).

In tal senso va ribadito che con la proposizione del ricorso per cassazione, la ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall'analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sè coerente, atteso che l'apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, nell'ambito di quest'ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione" (Cass. 29/10/2020, n. 23872, Cass. 07/04/2017n. 9097).

1.3. Il motivo è, però, anche infondato nella parte in cui assume che difetti il presupposto impositivo di cui all’art. 5 del Dlgs 507/93, ossia che la finalità pubblicitaria del mezzo andrebbe esclusa ogni qualvolta l’apposizione sullo stesso (nel caso di specie gli striscioni frangivento) di una determinata grafica (nel c.d.s.

“[OSCURATO:PERSONA]”) sia funzionale all’individuazione dell’impresa produttrice rispetto agli altri operatori.

Ciò perché tale interpretazione del presupposto impositivo si pone in contrasto con il diverso orientamento di questa Corte formatosi sul punto, a cui il Collegio intende dare continuità.

In particolare, si è affermato nella giurisprudenza di legittimità che l’art.5 del D.Lgs. n. 507 del 1993 intende assoggettare ad imposizione il messaggio pubblicitario attuato "attraverso forme di comunicazione visive o acustiche", in quanto espressivo di capacità contributiva, tutte le volte in cui l'uso del segno distintivo dell'impresa o del prodotto (ditta, ragione sociale, marchio) travalica la mera finalità distintiva, che è quella di consentire al consumatore di riconoscere i prodotti o servizi offerti sul mercato dagli altri operatori del settore, orientandone le scelte, per il luogo (pubblico, aperto o esposto al pubblico) ove esso è situato, per le sue caratteristiche strutturali, o per le modalità di utilizzo, in quanto oggettivamente idoneo a far conoscere ad un numero indeterminato di possibili acquirenti o utenti il nome, l'attività o il prodotto dell'impresa (tra le altre, Cass.30048/18 Cass. n. 11530/2018, n. 8658/2015, e n. 9580/1994, n. 8220/1993, n. 1930/1990, con riferimento al 6, D.P.R. n. 639 del 1972, art. 6).

2. Con il secondo motivo, la ricorrente assume l’illegittimità della sentenza di secondo grado per violazione e falsa applicazione dell'art. 17. comma 1. lett. a) del D.lgs 507/1993, dell'art. 90. comma 11 -bis.

Della L. 289/2002 nonché dell'articolo 1, comma 128, della Legge 266/2005 (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.) assumendo che [OSCURATO:PERSONA] abbia disconosciuto il regime di esenzione applicabile, nonostante la normativa in questione preveda che la pubblicità realizzata all'interno di impianti sportivi per manifestazioni dilettantistiche con capienza inferiore a 3.000 posti sia esente dall'imposta, anche se riferita a soggetti terzi; oltre a ciò, deduce che la Commissione abbia erroneamente interpretato il concetto di "occasionalità", che non richiede una collocazione temporanea della pubblicità. 2.1 Il motivo è infondato. 2.2 Come già affermato da questa Corte (vedi Cass. n. 2184/20) l’esenzione dall’imposta della pubblicità di cui all’art.90 comma 11 bis della legge 289/2002, così come interpretato autenticamente dall’art.1 comma 128 delle legge 266/2005, deve essere intesa in senso restrittivo ossia che le associazioni sportive dilettantistiche e le società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine lucro vanno esenti da imposta sulla pubblicità laddove effettuino, all’interno di strutture sportive con capienza inferiore a 3000 posti, propaganda della propria attività al fine di ampliare la base dei propri associati e dei propri soci e di diffondere l’attività sportiva dilettantistica.

Ciò in considerazione dell’uso da parte della norma di interpretazione autentica dell’espressione pubblicità in qualunque modo realizzata riferita alle predette associazioni e società sportive, con esclusione, pertanto, di quelle realizzata da soggetti terzi su spazi, messi a disposizione da tali enti. 2.3 Il che esclude in radice la prospettata violazione di legge, considerato che la CTR ha correttamente escluso la sussistenza dei presupposti legali per l’applicazione dell’esenzione, avendo accertato, con apprezzamento di merito non censurabile in sede di legittimità, che si trattava di messaggio pubblicitario di un soggetto terzo, non identificabile con uno degli enti di cui al citato art.90 comma 1 . 3 In definitiva il ricorso va rigettato. 4 Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo. 5 Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso, condannando la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 4.500,00 per compenso, Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese generali e agli accessori di legge; visto l'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla L. n. 228 del 2012; dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6010/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresenta e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. TARANTO n. 2419/2021 depositata il 23/08/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La [OSCURATO:SOCIETA]. (di seguito più brevemente anche solo [OSCURATO:PERSONA] o controricorrente), concessionaria del servizio di accertamento e riscossione per il Comune di Taranto, notificava alla [OSCURATO:PERSONA] (di seguito più brevemente anche solo Dunlop o ricorrente) un avviso di accertamento relativo all'annualità 2007. L'avviso riguardava l'omessa dichiarazione e il mancato versamento dell'imposta comunale sulla pubblicità per un importo di €17.146,05, oltre interessi e sanzioni, per un totale di €36.015,00. L'accertamento si riferiva a 4 striscioni frangivento con la scritta "[OSCURATO:PERSONA]" collocati in campi da tennis all'interno del [OSCURATO:PERSONA]. 2. [OSCURATO:PERSONA] impugnava l'avviso sostenendo l'assenza di finalità pubblicitaria degli striscioni, la loro collocazione in un luogo non aperto al pubblico e l'applicabilità del regime di esenzione previsto dal D.Lgs. 507/93 e dalla Legge 266/2005. [OSCURATO:PERSONA] di Taranto accoglieva il ricorso, annullando l'avviso di accertamento. 3. [OSCURATO:PERSONA] presentava appello contro la sentenza di primo grado, sostenendo la violazione delle norme relative all'imposta sulla pubblicità. [OSCURATO:PERSONA] riformava la sentenza di primo grado, ritenendo legittima l'applicazione dell'imposta, poiché gli striscioni con il messaggio pubblicitario dagli stessi veicolati, erano collocati in modo permanente e non per il tempo delle manifestazioni sportive, sostenendo, altresì, che il regime di esenzione fosse applicabile solo per la promozione diretta dell'attività sportiva dell'associazione dilettantistica e non per la comunicazione di prodotti o servizi di terzi. 4. Avverso siffatta pronuncia insorgeva la Dunlop che affidava a due motivi il ricorso per la cassazione della sentenza. 5. [OSCURATO:PERSONA] resisteva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c., per violazione dell'art 5 del D.lgs. 507/1993, assumendo che la CTR abbia erroneamente interpretato il presupposto dell'imposta, considerando gli striscioni frangivento come pubblicità, nonostante la loro funzione fosse esclusivamente protettiva e non pubblicitaria, posto che il logo “[OSCURATO:PERSONA]”, riportato sugli stessi, ne individuava solo il produttore, oltre a non tener conto che il [OSCURATO:PERSONA] in cui tali striscioni erano collocati non fosse un luogo pubblico o aperto al pubblico. 1.1. Il primo motivo è in parte inammissibile e in parte infondato. 1.2. E’ in parte inammissibile perché la ricorrente attraverso la censura in questione - fondata essenzialmente sulla negazione della portata pubblicitaria del logo “[OSCURATO:PERSONA]” riportato sugli striscioni frangivento, che avrebbe, invece, soltanto la funzione di individuarne il produttore- mira, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito che, al contrario, ha ritenuto che siffatti striscioni sistemati all’interno della struttura sportiva in modo permanente veicolassero un messaggio pubblicitario della Dunlop, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (Cass. 04/07/2017, n. 8758). In tal senso va ribadito che con la proposizione del ricorso per cassazione, la ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall'analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sè coerente, atteso che l'apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, nell'ambito di quest'ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione" (Cass. 29/10/2020, n. 23872, Cass. 07/04/2017n. 9097). 1.3. Il motivo è, però, anche infondato nella parte in cui assume che difetti il presupposto impositivo di cui all’art. 5 del Dlgs 507/93, ossia che la finalità pubblicitaria del mezzo andrebbe esclusa ogni qualvolta l’apposizione sullo stesso (nel caso di specie gli striscioni frangivento) di una determinata grafica (nel c.d.s. “[OSCURATO:PERSONA]”) sia funzionale all’individuazione dell’impresa produttrice rispetto agli altri operatori. Ciò perché tale interpretazione del presupposto impositivo si pone in contrasto con il diverso orientamento di questa Corte formatosi sul punto, a cui il Collegio intende dare continuità. In particolare, si è affermato nella giurisprudenza di legittimità che l’art.5 del D.Lgs. n. 507 del 1993 intende assoggettare ad imposizione il messaggio pubblicitario attuato "attraverso forme di comunicazione visive o acustiche", in quanto espressivo di capacità contributiva, tutte le volte in cui l'uso del segno distintivo dell'impresa o del prodotto (ditta, ragione sociale, marchio) travalica la mera finalità distintiva, che è quella di consentire al consumatore di riconoscere i prodotti o servizi offerti sul mercato dagli altri operatori del settore, orientandone le scelte, per il luogo (pubblico, aperto o esposto al pubblico) ove esso è situato, per le sue caratteristiche strutturali, o per le modalità di utilizzo, in quanto oggettivamente idoneo a far conoscere ad un numero indeterminato di possibili acquirenti o utenti il nome, l'attività o il prodotto dell'impresa (tra le altre, Cass.30048/18 Cass. n. 11530/2018, n. 8658/2015, e n. 9580/1994, n. 8220/1993, n. 1930/1990, con riferimento al 6, D.P.R. n. 639 del 1972, art. 6). 2. Con il secondo motivo, la ricorrente assume l’illegittimità della sentenza di secondo grado per violazione e falsa applicazione dell'art. 17. comma 1. lett. a) del D.lgs 507/1993, dell'art. 90. comma 11 -bis. Della L. 289/2002 nonché dell'articolo 1, comma 128, della Legge 266/2005 (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.) assumendo che [OSCURATO:PERSONA] abbia disconosciuto il regime di esenzione applicabile, nonostante la normativa in questione preveda che la pubblicità realizzata all'interno di impianti sportivi per manifestazioni dilettantistiche con capienza inferiore a 3.000 posti sia esente dall'imposta, anche se riferita a soggetti terzi; oltre a ciò, deduce che la Commissione abbia erroneamente interpretato il concetto di "occasionalità", che non richiede una collocazione temporanea della pubblicità. 2.1 Il motivo è infondato. 2.2 Come già affermato da questa Corte (vedi Cass. n. 2184/20) l’esenzione dall’imposta della pubblicità di cui all’art.90 comma 11 bis della legge 289/2002, così come interpretato autenticamente dall’art.1 comma 128 delle legge 266/2005, deve essere intesa in senso restrittivo ossia che le associazioni sportive dilettantistiche e le società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine lucro vanno esenti da imposta sulla pubblicità laddove effettuino, all’interno di strutture sportive con capienza inferiore a 3000 posti, propaganda della propria attività al fine di ampliare la base dei propri associati e dei propri soci e di diffondere l’attività sportiva dilettantistica. Ciò in considerazione dell’uso da parte della norma di interpretazione autentica dell’espressione pubblicità in qualunque modo realizzata riferita alle predette associazioni e società sportive, con esclusione, pertanto, di quelle realizzata da soggetti terzi su spazi, messi a disposizione da tali enti. 2.3 Il che esclude in radice la prospettata violazione di legge, considerato che la CTR ha correttamente escluso la sussistenza dei presupposti legali per l’applicazione dell’esenzione, avendo accertato, con apprezzamento di merito non censurabile in sede di legittimità, che si trattava di messaggio pubblicitario di un soggetto terzo, non identificabile con uno degli enti di cui al citato art.90 comma 1 . 3 In definitiva il ricorso va rigettato. 4 Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo. 5 Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso, condannando la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 4.500,00 per compenso, Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese generali e agli accessori di legge; visto l'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla L. n. 228 del 2012; dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per i
Sentenza Cassazione n. 02769/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris