CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 45083/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2021 della CORTE DI APPELLO di PERUGIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; udite le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] e dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per le parti civili, che hanno chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; udite le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per l'imputato, che ha chiesto di accogliere il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 22 settembre 2021 dalla Corte di appello di Perugia, che ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Spoleto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nella parte relativa alla condanna in ordine al reato di cui all'art. 166 d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, per avere, quale promotore finanziario, esercitato abusivamente anche le attività di investimento e di gestione collettiva del risparmio. L'imputato, secondo la pubblica accusa, avrebbe, in assenza della necessaria autorizzazione, raccolto i risparmi di numerosi privati, prospettandone loro l'investimento in vantaggiosi prodotti finanziari. Gli investimenti, peraltro, non sarebbero stati neppure effettivamente effettuati e il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe ingannato le persone offese, consegnando loro documentazione falsa e, in taluni casi, somme di denaro, che non erano l'effettivo frutto dell'investimento, ma quanto, nel frattempo, ricevuto da altre ignare vittime. In relazione a tali vicende, il pubblico ministero aveva originariamente contestato numerosissimi reati di falso e truffa, oltre alla violazione degli artt. 166 d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e 132-133 d.lgs. n. 385/93. In primo grado, il giudice aveva condannato l'imputato per l'illegittimo svolgimento dell'attività di investimento e di gestione collettiva del risparmio nonché per svariate ipotesi di truffa e falso; l'aveva, però, assolto da alcuni reati e pronunciato l'estinzione per prescrizione di altri. La Corte di appello ha confermato la condanna per la violazione dell'art. 166 d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e ha dichiarato la prescrizione dei restanti reati, mantenendone ferme le statuizioni civili. 2. Contro la sentenza della Corte di appello, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia. 2.1 Con un primo motivo, articolato in più censure, deduce il vizio di motivazione e l'erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 166 d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. Sostiene che la fattispecie in questione punirebbe solo chi svolge le attività di investimento e gestione collettiva del risparmio, senza esservi abilitato. [OSCURATO:PERSONA], invece, risultava regolarmente iscritto all'Albo unico dei promotori finanziari. Sotto altro profilo, sostiene che, dalla stessa sentenza di primo grado, emergerebbe che l'ultima condotta rilevante - consistente nella consegna a una persona offesa di un falso modulo - risalirebbe al 21 maggio 2010. La consumazione del reato, pertanto, a parere del ricorrente, andrebbe retrodatata a quel giorno e il reato, conseguentemente, risulterebbe prescritto. Lamenta, infine, l'insussistenza dell'aggravante del nesso teleologico. 2.2. Con un secondo motivo, deduce l'inosservanza di norme processuali, con riferimento agli artt. 179 e 429 cod. proc. pen. Sostiene che il capo di imputazione relativo all'art. all'art. 166 d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 sarebbe indeterminato e, in parte, si sovrapporrebbe alle contestazioni contenute in altri capi. 2.3. Con un terzo motivo, deduce «la violazione di legge in relazione al difetto di notifica». Rappresenta che il processo, in applicazione dell'art. 49 decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 (interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016), era rimasto sospeso per svariati mesi e che la data fissata per la ripresa del processo era stata comunicata all'imputato mediante notifica presso il difensore, effettuata ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. Sostiene il ricorrente che non vi sarebbero stati i presupposti per applicare tale ultima norma, poiché la notifica al domicilio eletto era risultata impossibile non per una libera scelta dell'interessato, ma in conseguenza del provvedimento dell'autorità che aveva dichiarato inagibile l'abitazione presso ia quale era stato eletto il domicilio. 2.4. Con un quarto motivo, deduce il vizio di motivazione e l'inosservanza di norme processuali, con riferimento all'art. 78 cod. proc. pen. Sostiene che «in assenza di un'ordinanza di ammissione delle costituzioni di parte civile, non poteva ritenersi sussistere un principio di immanenza delle stesse depositate in altri procedimenti». [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso risulta parzialmente fondato. 1.1. Il primo motivo è fondato, limitatamente alla censura relativa all'intervenuta prescrizione del reato contestato al capo f) della rubrica. La prima censura è manifestamente infondata. Invero, dal capo di imputazione emerge con evidenza che al [OSCURATO:PERSONA] non è contestato l'esercizio abusivo dell'attività di promotore finanziario (previsto dall'art. 166, comma 2), bensì l'esercizio abusivo dell'attività di investimento e gestione collettiva del risparmio (prevista dal primo comma della medesima norma), rispetto alla quale l'iscrizione all'albo dei promotori finanziari è del tutto inconferente, atteso che la legge non attribuisce a tale figura professionale l'abilitazione allo svolgimento dell'attività di gestione del risparmio, ma quella di promuovere, fuori sede, l'offerta di prodotti finanziari, in qualità di dipendente, agente o mandatario di un intermediario (banca, sim, impresa di investimento, sgr, ecc.). Pertanto, «integra il reato di abusivismo, previsto dall'art. 166 del D.Lgs 24 febbraio 1998, n. 58, la condotta del promotore finanziario che, anziché limitarsi ai compiti a lui ordinariamente spettanti (quali la promozione dei prodotti finanziari e le connesse attività materiali volte a favorire la conclusione del contratto tra cliente e intermediario, per conto del quale opera, nonché la limitata attività di consulenza, intesa ad orientare le scelte del risparmiatore), stipuli con il cliente un contratto di gestione degli investimenti finanziari e percepisca le somme all'uopo destinate» (Sez. 5, n. 22419 del 02/04/2003, Castelli, Rv. 224951). Manifestamente infondata è anche la censura relativa all'insussistenza dell'aggravante di cui all'art.61, n. 2, cod. pen. Risulta, invero, palese la sussistenza del nesso teleologico tra l'esercizio abusivo dell'attività di gestione collettiva del risparmio e i reati di truffa, atteso che l'attività abusiva era svolta proprio al fine di conseguire il profitto dei reati di cui all'art. 640 cod. pen. Fondata, invece, risulta la censura relativa all'intervenuta prescrizione del reato. Va premesso che al capo f) - l'unico "rimasto in vita" - è contestata l'abusiva attività di gestione del risparmio realizzata con le condotte specificamente descritte nei capi precedenti ("nel contesto e con le condotte di cui ai capi che precedono"): ossia quelle relative ai reati di falso e truffa, commessi in danno di determinate persone offese. Orbene, i reati contestati dal capo a) al capo e) sono risalenti nel tempo: i più recenti sono i fatti di cui al capo a), che sono contestati come consumati fino a maggio 2011. Per talune specifiche condotte contestate nel capo a), però, vi è stata assoluzione (ogni capo è articolato in svariate condotte, commesse in danno di diverse persone offese) e, in ogni caso, il giudice di primo grado, espressamente, ha affermato che l'ultimo fatto, in ordine di tempo, per il quale si è raggiunta prova è quello di cui al punto 9) del capo a), consumato il 21 maggio 2010. Tanto premesso, il termine di prescrizione dovrebbe partire da tale data. Il giudice di primo grado, infatti, ha espressamente individuato nel 21 maggio 2010 il momento di consumazione del reato in questione e il momento da cui far partire il termine di prescrizione. Ebbene - tenuto conto del termine massimo di 10 anni e della sospensione per un anno, un mese e ventotto giorni - il reato risulta prescritto 19 luglio 2021, prima della pronuncia della sentenza di secondo grado, che è stata emessa il 22 settembre 2021. 1.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. L'imputazione descrive in maniera dettagliata le condotte contestate. La circostanza che taluni elementi di fatto siano stati richiamati in relazione a contestazioni diverse non determina alcuna sovrapposizione delle contestazioni, ma è dovuta solo alla circostanza che tali elementi di fatto, combinandosi con altri elementi, determinavano diverse ipotesi di reato in concorso tra loro. 1.3. Il terzo motivo è manifestamente infondato. L'imputato, seppure costretto a trasferirsi dal luogo ove aveva eletto domicilio, aveva comunque l'obbligo di comunicare il cambiamento di domicilio all'autorità procedente. Egli, d'altronde, non ha dedotto che, per caso fortuito o forza maggiore, non fosse stato in grado di comunicare il nuovo domicilio. Sotto altro profilo, va rilevato che il motivo si presenta del tutto privo di autosufficienza, non avendo il ricorrente allegato gli atti dai quali si dovrebbero desumere le circostanze dedotte e non avendo chiesto di allegarli alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. 1.4. Il quarto motivo è inammissibile. La censura si presenta del tutto generica e confusa: non si riesce a capire se il ricorrente lamenti il mancato provvedimento di ammissione ovvero la mancanza di una formale costituzione delle parti civili nel presente procedimento. Va, in ogni caso, precisato che non vi è bisogno di un formale provvedimento di ammissione delle parti civili, atteso che «La parte civile assume la qualità di parte nel processo sin dal momento della sua costituzione, mediante il deposito della dichiarazione in udienza o con la notificazione della stessa alle altre parti ai sensi dell'art. 78 cod. proc. pen., senza necessità di un provvedimento ammissivo, sia pure implicito, del giudice, fatta salva la possibilità di provvedere all'esclusione della stessa d'ufficio o su richiesta delle altre parti ex artt. 80 e 81 cod. proc. pen.» (Sez. 3, n. 15768 del 18/02/2020, 0., Rv. 280264) Sotto altro profilo, va rilevato che il motivo si presenta del tutto privo di autosufficienza: il ricorrente sostiene di avere «eccepito nel corso dell'udienza» le lamentate violazioni di legge, ma non allega i verbali di udienza (né ha chiesto di allegarli alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato) e neppure indica quale sarebbe l'udienza nella quale avrebbe sollevato l'eccezione. 2. La sentenza deve essere annullata senza rinvio, perché l reato di cui al capo f) risulta prescritto prima della pronuncia della sentenza di appello e il ricorrente ha formulato specifico motivo di ricorso in ordine a tale questione.Vanno, però, mantenute ferme, ai sensi dell'art. 578 cod. proc. pen., le statuizioni della sentenza sugli interessi civili e il ricorrente deve essere condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente grado di giudizio dalle parti civili, che vanno liquidate, per ciascuna parte, in complessivi in euro 3.000,00, oltre accessori di legge. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali, perché il reato di cui al capo f) è estinto per prescrizione. Rigetta il ricorso agli effetti civili. Condanna l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]., Allia