CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 aprile 2024
Cassazione n. 40661/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/04/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che RAOUI Abdelghani - imputato dei reati di cui agli arti. 171-ter I. n. 633 del 1941, 648, 336, 337, 651, 635 cpv. cod. pen. - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 04/04/2024, con cui la Corte d'Appello di [OSCURATO:PERSONA] ha parzialmente riformato (dichiarando estinti tutti i reati tranne quello di ricettazione dei supporti detenuti per la vendita, riducendo conseguentemente il trattamento sanzionatorio e confermando nel resto) la sentenza di condanna in primo grado emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge con riferimento alla ritenuta configurabilità del delitto di ricettazione, e alla mancata declaratoria di estinzione del reato per essere estinto per prescrizione prima della pronuncia di secondo grado; ritenuto che il primo ordine di censure sia manifestamente infondato, dovendo darsi seguito al consolidato indirizzo interpretativo secondo cui «integra il reato di ricettazione la ricezione di supporti di programmi tutelati dal diritto d'autore ed abusivamente riprodotti, in quanto, anche dopo la sentenza della Corte di Giustizia UE, 8 novembre 2007, in causa C-20/05, che pure ha determinato l'irrilevanza penale della violazione dell'obbligo di apposizione del contrassegno s.i.a.e., non è stata esclusa la tutela del diritto di autore in quanto tale, né sono state rese lecite attività comportanti l'abusiva diffusione, riproduzione o contraffazione delle opere dell'ingegno» (Sez. 2, n. 25215 del 11/04/2019, Diouf, Rv. 276426 - 01, relativa ad una fattispecie in cui i giudici di merito avevano desunto l'abusività della riproduzione non solo dall'assenza del predetto contrassegno, ma anche da altri elementi, quali il rilevante numero dei supporti, tale da avvalorarne la destinazione alla vendita, la presenza di copertine fotocopiate e l'assenza di documentazione comprovante la lecita provenienza dei beni); ritenuto che ad analoghe conclusioni di manifesta infondatezza deve pervenirsi quanto alla residua censura, in quanto la difesa non considera il periodo di sospensione decorso, durante il giudizio di primo grado, dal 12/06/2017 al 15/01/2018: periodo che consente di ritenere tempestiva la sentenza d'appello, emessa in data 04/04/2024 e quindi prima del decorso del termine massimo previsto per il delitto di ricettazione; ritenuto che le considerazioni fin qui svolte impongano una declaratoria di inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in a, il 27 settembre 2024 [OSCURATO:PERSONA] e ste