CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 19615/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26 marzo 1941; avverso la sentenza del 10 giugno 2023 della Corte d'appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata quanto all'elemento psicologico del reato; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse del ricorrente, che insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Oggetto dell'impugnazione è la sentenza con la quale la Corte d'appello di Milano, confermando la condanna pronunciata in primo grado, ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità di amministratore di fatto della società [OSCURATO:SOCIETA]. (dichiarata fallita il 17 aprile 2015), responsabile del reato di bancarotta fraudolenta documentale specifica, per aver occultato la documentazione contabile della società rendendone impossibile l'apprensione da parte della curatrice. 2. Il ricorso, proposto nell'interesse dell'imputato, si compone di due motivi d'impugnazione, connessi tra loro, formulati, il primo, sotto mi profilo del vizio di motivazione e, il secondo, sotto quello della violazione di legge, ma entrambi afferenti alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato contestato. In estrema sintesi, la difesa deduce: - l'irrilevanza dell'omessa tenuta della contabilità dall'aprile 2011 alla successiva dichiarazione di fallimento, stante la pacifica inattività della società in quel periodo; - l'illogicità della motivazione offerta dalla Corte territoriale a sostegno della ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo in quanto il fine di recare pregiudizio ai creditori sarebbe stato desunto da un ipotetico intento fraudolento di precludere alla curatela l'individuazione e l'apprensione di eventuali cespiti attivi; circostanza che, in assenza di una specifica contestazione distrattiva o, comunque, di un qualsiasi riferimento fattuale, rimane un'apodittica ed irrilevante affermazione della Corte; - l'illogicità della motivazione nella parte in cui avrebbe ritenuto sussistente il dolo specifico nella forma del dolo eventuale; - l'assenza di elementi dai quali dedurre logicamente il necessario intento fraudolento, presupposto nella formulazione normativa contestata, e la parallela irrilevanza dei dati fattuali genericamente indicati (l'asserita inerzia dell'imputato rispetto alla consegna della documentazione e la sua generica noncuranza rispetto agli eventi societari); - la simmetrica presenza di elementi dai quali dedurre, viceversa, l'assenza di tale intento fraudolento (i plurimi versamenti effettuati dall'imputato nelle casse della società e la totale assenza di beni nel patrimonio societario già prima del fallimento). [OSCURATO:PERSONA] Va premesso che al capo 1) della rubrica è contestato il reato di bancarotta fraudolenta documentale nelle sue due alternative forma descritte (entrambe) al n. 2 dell'art. 216 I. fall.: l'occultamento delle scritture contabili (per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, consistendo, anche sotto forma della loro omessa tenuta, nella fisica sottrazione delle stesse alla disponibilità degli organi fallimentari) e la fraudolenta tenuta di tali scritture (che, invece, integra un'ipotesi di reato a dolo generico, che 2 ‘)Y t presuppone un accertamento condotto su 'libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai predetti organi: Sez. 5, n. 18634 del 1/2;2017, Autunno, Rv. 269904; Sez. 5, n. 26379 del 5/3/2019, Inverardi, Rv. 276650). Contestazione alternativa che si spiega in un contesto di parziale esistenza della documentazione contabile, ma che impone una evidente scelta al giudice, in sede decisoria. Ciò considerato, in linea generale, lo scopo di recare danno ai creditori impedendo la ricostruzione dei fatti gestionali può essere desunto dalla complessiva ricostruzione della vicenda e dalle circostanze del fatto che ne caratterizzano la valenza fraudolenta colorando di specificità l'elemento soggettivo, che, pertanto, può essere ricostruito sull'attitudine del dato a evidenziare la finalizzazione del comportamento omissivo all'occultamento delle vicende gestionali (Sez. 5, n. 10968 del 31/01/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284304). Ebbene, la Corte d'appello, dopo avere dato atto della sostanziale cessazione dell'attività a partire dal 2011 e della integrale tenuta della contabilità relativa agli anni 2008-2011 (perché posta a disposizione del consulente di parte prima della dichiarazione di fallimento, ma poi occultata), da un canto ha ritenuto, illogicamente, che fossero state provate entrambe le fattispecie alternative contestate (senza considerare la logica incompatibilità di sussumere lo stesso fatto all'interno della medesima fattispecie); dall'altro ha dedotto la sussistenza del dolo specifico, sotteso alla bancarotta documentale specifica, dalla pervicacia con la quale l'imputato si era ostinato a non consegnare la documentazione contabile alla curatela, asseritamente finalizzata a precludere la possibilità di accertare condotte "eventualmente illecite" (senza considerare l'assenza di contestazione di bancarotta fraudolenta patrimoniale e la parallela assoluzione dal reato di bancarotta impropria) e dall'asserito "plateale comportamento" dell'imputato, in ipotesi sintomatico dell'accettazione del rischio di arrecare danno ai creditori. Le argomentazioni addotte appaiono, dunque, in parte frutto di un ragionamento congetturale e, in parte, intrinsecamente contraddittorie. La sentenza impugnata deve essere quindi annullata, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Milano per nuovo giudizio sul punto. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Milano. Così