Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE n. 1/2011
ECLI:EU:C:2011:619
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Causa C‑520/09 P
Arkema SA
contro
[OSCURATO:PERSONA] europea
«Impugnazione — Intese — Artt. 81 CE e 53 dell’Accordo SEE — Mercato europeo dell’acido monocloroacetico — Norme relative all’imputabilità delle pratiche anticoncorrenziali di una controllata alla sua società controllante — Presunzione dell’esercizio effettivo di un’influenza determinante — Obbligo di motivazione»
Massime della sentenza
1.
Concorrenza — Regole comunitarie — Infrazioni — Imputazione — Società controllante e sue controllate — Unità economica — Criteri
di valutazione — Presunzione di un’influenza determinante da parte della società controllante sulle sue controllate al 100%
(Art. 81, n. 1, CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, n. 2)
2.
Concorrenza — Regole comunitarie — Infrazioni — Imputazione — Società controllante e sue controllate — Unità economica — Criteri
di valutazione — Presunzione di un’influenza determinante da parte della società controllante sulle sue controllate al 100%
— Controllata detenuta da una società holding non operativa
(Art. 81, n. 1, CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, n. 2)
3.
Impugnazione — Motivi d’impugnazione — Necessità di una critica precisa di un punto del ragionamento del Tribunale
[Art. 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma; regolamento di procedura della Corte, art. 112, n. 1,
lett. c)]
4.
Impugnazione — Motivi d’impugnazione — Motivo dedotto per la prima volta in sede di impugnazione — Irricevibilità
(Regolamento di procedura della Corte, art. 113, n. 2)
5.
Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Criteri — [OSCURATO:PERSONA] per il calcolo delle ammende inflitte in caso di
infrazioni alle regole di concorrenza
(Art. 81, n. 1, CE; comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] 98/C 9/03)
1.
La nozione di impresa abbraccia qualsiasi entità che eserciti un’attività economica, a prescindere dallo status giuridico
di detta entità e dalle sue modalità di finanziamento. A tale riguardo, da un lato, la nozione di impresa, collocata nel contesto
del diritto della concorrenza dell’Unione, dev’essere intesa nel senso che essa designa un’unità economica ancorché, dal punto
di vista giuridico, tale unità economica sia costituita da più persone fisiche o giuridiche e, dall’altro, tale entità economica,
laddove violi le regole dettate in materia di concorrenza, è tenuta, secondo il principio di responsabilità personale, a rispondere
dell’infrazione. Il comportamento di una controllata può essere imputato alla società controllante in particolare qualora,
pur avendo personalità giuridica distinta, tale controllata non determini in modo autonomo la sua linea di condotta sul mercato,
ma si attenga, in sostanza, alle istruzioni che le vengono impartite dalla società controllante, in considerazione, in particolare,
dei vincoli economici, organizzativi e giuridici che intercorrono tra le due entità giuridiche.
Nel caso particolare in cui una società controllante detenga il 100% del capitale della sua controllata che si sia resa responsabile
di una violazione delle norme dell’Unione in materia di concorrenza, da un lato, tale società controllante può esercitare
un’influenza determinante sul comportamento della propria controllata e, dall’altro lato, esiste una presunzione semplice
che tale società controllante eserciti effettivamente una tale influenza. In simili circostanze, è sufficiente che la [OSCURATO:PERSONA]
dimostri che l’intero capitale di una controllata è detenuto dalla sua società controllante per presumere che quest’ultima
eserciti un’influenza determinante sulla politica commerciale di tale controllata. [OSCURATO:PERSONA] potrà in seguito ritenere
la società controllante solidalmente responsabile per il pagamento dell’ammenda inflitta alla sua controllata, a meno che
tale società controllante, la quale ha l’onere di superare tale presunzione, fornisca sufficienti elementi di prova atti a
dimostrare che la sua controllata si comporta in maniera autonoma sul mercato.
(v. punti 37-38, 40-41)
2.
Non è escluso che, nonostante il fatto che essa non intervenga direttamente sul mercato, una holding «non operativa» possa
esercitare un’influenza determinante sulla politica commerciale delle sue controllate, in considerazione segnatamente della
funzione di coordinamento e di direzione finanziaria che le è propria, e che, pertanto, l’effettività di un tale esercizio
possa presumersi in presenza di una partecipazione totalitaria o quasi totalitaria di questa nel capitale della sua controllata.
Per tale motivo non è sufficiente far valere la natura non operativa della società controllante per superare la presunzione
dell’esercizio effettivo di un’influenza determinante sulla politica commerciale delle controllate, la quale permane una presunzione
relativa, che può essere superata.
(v. punti 48-49)
3.
Risulta dagli artt. 256 TFUE, 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia e 112, n. 1, lett. c), del regolamento
di procedura della Corte, che l’atto di impugnazione deve indicare in modo preciso gli elementi contestati della sentenza
di cui si chiede l’annullamento nonché gli argomenti di diritto dedotti a specifico sostegno di tale domanda.
A tale riguardo, pur consentendo di identificare l’elemento contestato della sentenza impugnata, l’impugnazione in cui l’argomento
sviluppato non sia abbastanza chiaro e preciso da consentire alla Corte di esercitare il suo controllo di legittimità dev’essere
respinta. Infatti, allorché gli elementi essenziali non emergono in modo abbastanza coerente e comprensibile dal testo dell’impugnazione
stessa, che è formulata in modo oscuro e ambiguo, la Corte non è in grado di esercitare il suo controllo di legittimità, se
non vuole statuire ultra petita.
(v. punti 59-61)
4.
L’impugnazione non può modificare l’oggetto del giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale. La competenza della Corte, nell’ambito
dell’impugnazione, è infatti limitata alla valutazione della soluzione giuridica che è stata fornita a fronte dei motivi discussi
dinanzi al giudice di primo grado. Una parte non può dunque modificare l’oggetto del giudizio, sollevando per la prima volta
dinanzi alla Corte un motivo che avrebbe potuto sollevare dinanzi al Tribunale, ma che non ha sollevato, in quanto ciò equivarrebbe
a consentirle di sottoporre alla Corte, la cui competenza in materia di impugnazione è limitata, una controversia più ampia
di quella di cui è stato investito il Tribunale. Un siffatto motivo deve pertanto essere considerato irricevibile in fase
di impugnazione.
(v. punto 64)
5.
Conformemente al metodo determinato dagli [OSCURATO:PERSONA] per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’art. 15,
n. 2, del regolamento n. 17 e dell’art. 65, n. 5, del Trattato CECA, le componenti di un’ammenda relative a circostanze aggravanti,
quali la recidiva, si calcolano sulla scorta di un «importo di base» a sua volta calcolato a partire da un «importo di partenza»
aumentato di un fattore moltiplicatore che tiene conto della durata dell’infrazione.
In sostanza, tale importo di partenza è stabilito a seconda della gravità dell’infrazione e dell’impatto reale sulla concorrenza
del comportamento illecito del soggetto di cui trattasi. Se del caso, tenuto conto dell’effettiva capacità economica del soggetto
di cui trattasi, tale importo può essere adeguato al fine di garantire il carattere sufficientemente dissuasivo dell’ammenda.
Ai sensi dei punti 2 e 3 degli [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA], dopo aver determinato l’importo di base dell’ammenda in funzione
della gravità e della durata dell’infrazione, procede, se del caso, ad un aumento e ad una diminuzione di detto importo per
circostanze aggravanti e attenuanti.
[OSCURATO:PERSONA] enunciano tuttavia solo norme di comportamento indicative della prassi da seguire dalle quali l’amministrazione
non può discostarsi, in un caso specifico, senza fornire ragioni compatibili con il principio di parità di trattamento.
(v. punti 72-73, 81, 88)
SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)
29 settembre 2011 (
*
)
«Impugnazione – Intese – Artt. 81 CE e 53 dell’Accordo SEE – Mercato europeo dell’acido monocloroacetico – Norme relative all’imputabilità delle pratiche anticoncorrenziali di una controllata alla sua società controllante – Presunzione dell’effettivo esercizio di un’influenza determinante – Obbligo di motivazione»
Nel procedimento C‑520/09 P,
avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’art. 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta
il 14 dicembre 2009,
Arkema SA
, con sede in Colombes (Francia), rappresentata dall’avv. M. Debroux, avocat,
ricorrente,
procedimento in cui l’altra parte è:
[OSCURATO:PERSONA] europea
, rappresentata dai sigg. A. Bouquet e F. Castillo de la Torre, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta in primo grado,
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta dal sig. J. N. [OSCURATO:PERSONA], presidente di sezione, dai sigg. A. Arabadjiev, A. Rosas, A. Ó Caoimh (relatore)
e dalla sig.ra P. Lindh, giudici,
avvocato generale: sig. P. Mengozzi
cancelliere: sig. B. Fülöp, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 25 novembre 2010,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 17 febbraio 2011,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
Con la presente impugnazione, l’Arkema SA (già [OSCURATO:PERSONA] SA e poi Atofina SA; in prosieguo: l’«Arkema») chiede l’annullamento
della sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 30 settembre 2009, causa T‑168/05, Arkema/[OSCURATO:PERSONA] (in
prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale esso ha respinto il suo ricorso diretto, in via principale, al parziale
annullamento della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 19 gennaio 2005, C(2004) 4876 def., relativa ad un procedimento di applicazione
dell’art. 81 [CE] e dell’art. 53 dell’Accordo SEE (caso COMP/E‑1/37.773 – AMCA) (in prosieguo: la «decisione controversa»),
e, in subordine, la riduzione dell’importo dell’ammenda che le è stata irrogata.
Fatti e decisione controversa
2
I fatti all’origine del ricorso nonché la decisione controversa, come emergono dai punti 2‑31 della sentenza impugnata, possono
essere riassunti nei seguenti termini ai fini del presente procedimento di impugnazione.
3
Con la decisione controversa, la [OSCURATO:PERSONA] europea ha dichiarato che la ricorrente e la sua società controllante [OSCURATO:PERSONA]
SA (in prosieguo: l’«[OSCURATO:PERSONA]»), tra le altre, avevano violato gli artt. 81 CE e 53 dell’Accordo sullo Spazio economico
europeo 2 maggio 1992 (GU 1994, L 1, pag. 3; in prosieguo: l’«Accordo SEE») a motivo della partecipazione della ricorrente
ad un’intesa illecita relativa al mercato dell’acido monocloroacetico (in prosieguo: l’«AMCA»).
4
[OSCURATO:PERSONA] ha addebitato all’[OSCURATO:PERSONA] e alla ricorrente la responsabilità dell’infrazione per il periodo compreso
tra il 1° gennaio 1984 e il 7 maggio 1999. Respingendo gli argomenti contrari dell’[OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto
che il fatto che quest’ultima detenesse il 98% delle azioni dell’Atofina SA fosse sufficiente ad imputarle la responsabilità
delle azioni della sua controllata. Essa ha inoltre considerato che il fatto che l’[OSCURATO:PERSONA] non avesse partecipato alla
produzione e alla vendita dell’AMCA non impediva di ritenere che facesse parte di un’entità economica unica insieme alle unità
operative del gruppo.
5
L’importo delle ammende è stato fissato dalla [OSCURATO:PERSONA] in base ai suoi [OSCURATO:PERSONA] per il calcolo delle ammende inflitte
in applicazione dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 17 e dell’articolo 65, paragrafo 5, del Trattato [CA] (GU 1998,
C 9, pag. 3; in prosieguo: gli «[OSCURATO:PERSONA] del 1998»), nonché alla sua comunicazione sulla non imposizione o sulla riduzione
delle ammende nei casi d’intesa tra imprese (GU 1996, C 207, pag. 4; in prosieguo: la «comunicazione sulla cooperazione»).
6
Rimarcando che l’[OSCURATO:PERSONA] SA era già stata destinataria della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 27 luglio 1994, 94/599/CE, relativa
ad un procedimento a norma dell’art. [101 TFUE] (GU L 239, pag. 14), la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che occorresse applicare un
aumento per recidiva solo alla ricorrente e non all’[OSCURATO:PERSONA], dal momento che quest’ultima non controllava la ricorrente
al momento del primo illecito.
7
Ha pertanto inflitto, oltre all’ammenda di EUR 45 milioni indirizzata congiuntamente e in solido all’[OSCURATO:PERSONA] e alla
ricorrente, una distinta ammenda di EUR 13,5 milioni alla sola ricorrente per tener conto del suo comportamento recidivo.
Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata
8
Come risulta dal punto 38 della sentenza impugnata, con il suo ricorso dinanzi al Tribunale, la ricorrente ha sostanzialmente
chiesto, in via principale, di annullare il dispositivo della decisione controversa nella parte in cui riguarda l’[OSCURATO:PERSONA]
e, in subordine, di ridurre l’importo delle ammende inflitte all’[OSCURATO:PERSONA] nonché alla ricorrente stessa.
9
Dai punti 40‑42 della sentenza impugnata risulta che la ricorrente ha dedotto, in via principale, otto motivi a sostegno del
suo ricorso dinanzi al Tribunale. La ricorrente ha in particolare dedotto un primo motivo, relativo all’inosservanza delle
regole che governano l’imputabilità ad una società controllante delle pratiche della sua controllata e al trattamento discriminatorio
del gruppo [OSCURATO:PERSONA], un secondo motivo, afferente alla violazione del principio di autonomia giuridica e commerciale
della controllata, nonché un quinto motivo, relativo a difetti di motivazione. La ricorrente ha parimenti dedotto, in subordine,
un nono motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità nella determinazione del coefficiente moltiplicatore
a fini deterrenti, in quanto la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe computato due volte il fatturato dell’Arkema.
10
Con la sentenza impugnata il Tribunale respinge tutti i motivi presentati sia in via principale che in subordine e condanna
la ricorrente alle spese.
11
Nell’ambito del primo motivo dinanzi al Tribunale, la ricorrente contestava segnatamente, in sostanza, l’imputazione della
responsabilità per la sua infrazione all’[OSCURATO:PERSONA], sua società controllante al momento dell’illecito, asserendo di non
aver seguito la politica tracciata dall’[OSCURATO:PERSONA].
12
A tale riguardo, al punto 67 della sentenza impugnata, il Tribunale precisa quanto segue:
«Nel caso particolare in cui una società controllante detenga il 100% del capitale della propria controllata, la quale si
sia resa responsabile di un comportamento illecito, esiste una presunzione relativa secondo cui la predetta società controllante
esercita un’influenza determinante sul comportamento della sua controllata (...) ed esse costituiscono quindi un’unica impresa
ai sensi dell’art. 81 CE (...). Spetta pertanto alla società controllante, che impugna dinanzi al giudice comunitario una
decisione della [OSCURATO:PERSONA] che le ha inflitto un’ammenda per un comportamento tenuto dalla sua controllata, confutare tale
presunzione fornendo elementi di prova atti a dimostrare l’autonomia di quest’ultima (...). Se la presunzione non viene confutata,
la [OSCURATO:PERSONA] potrà poi ritenere la società controllante solidalmente responsabile per il pagamento dell’ammenda inflitta
alla sua controllata».
13
Al punto 71 della sentenza impugnata, il Tribunale afferma che, poiché all’epoca dell’illecito il capitale della ricorrente
era quasi interamente detenuto dall’[OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] ha legittimamente potuto presumere la mancanza di autonomia
della ricorrente nei confronti della società controllante e ritenere che spettasse a quest’ultima fornire elementi di prova
atti a dimostrare che la propria controllata decideva in modo autonomo la sua linea d’azione sul mercato.
14
Per quanto riguarda l’insieme di indizi e di elementi di prova prodotti dalla ricorrente al fine di dimostrare la propria
autonomia, il Tribunale dichiara innanzitutto, al punto 73 della sentenza impugnata, che la [OSCURATO:PERSONA], al punto 257 della
decisione controversa, riprende gli argomenti addotti dall’[OSCURATO:PERSONA] nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti.
Rileva poi, al punto 74 della sentenza impugnata, che «gli argomenti della ricorrente tesi a dimostrare la propria autonomia
sono stati parimenti addotti dalla società controllante, nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti, al fine di
provare l’assenza di un’influenza determinante da essa esercitata sulla politica commerciale della sua controllata».
15
Il Tribunale indica a tale riguardo, al punto 75 della sentenza impugnata, che, confutando gli argomenti presentati dalla
società controllante, la [OSCURATO:PERSONA] ha risposto globalmente alle due società ed ha esaminato, conformemente alla giurisprudenza,
se la società controllante avesse fornito, per confutare la presunzione, elementi di prova atti a dimostrare che la propria
controllata decideva in modo autonomo la sua linea d’azione sul mercato.
16
Ai punti 76‑80 della sentenza impugnata, il Tribunale prosegue il suo ragionamento nei termini seguenti:
«76 Per quanto concerne la fondatezza degli elementi di prova forniti dalla ricorrente al fine di dimostrare la propria autonomia,
occorre rilevare che il fatto che [OSCURATO:PERSONA] sia soltanto una holding non operativa, che interviene in modo assai limitato
nella gestione delle sue controllate, non può essere sufficiente per escludere che essa eserciti un’influenza determinante
sul comportamento della ricorrente, coordinando segnatamente gli investimenti finanziari in seno al gruppo [OSCURATO:PERSONA].
Difatti, nell’ambito di un gruppo di società, una società holding che segnatamente coordini gli investimenti finanziari all’interno
del gruppo è destinata a raggruppare partecipazioni in varie società ed ha la funzione di assicurarne l’unità di direzione,
in particolare tramite tale controllo di bilancio.
77 A tale riguardo occorre ricordare che non è un atto di istigazione a commettere l’illecito compiuto dalla società controllante
nei confronti della sua controllata né, a maggior ragione, un’implicazione della prima in tale illecito, ma il fatto che esse
costituiscono un’unica impresa che permette alla [OSCURATO:PERSONA] di adottare la decisione che impone ammende nei confronti di
una società capogruppo.
78 Per quanto riguarda il fatto che la ricorrente non ha mai posto in atto, a vantaggio dell’[OSCURATO:PERSONA], una politica di informazione
specifica sul mercato dell’AMCA, la mancanza di una tale informazione, sempre che venga stabilita, non può essere sufficiente
a dimostrare che la ricorrente era autonoma nei confronti della sua società controllante.
79 Lo stesso vale per quanto riguarda l’argomento secondo cui l’attività legata all’AMCA è minoritaria nel gruppo [OSCURATO:PERSONA],
poiché tale argomento non è atto a dimostrare l’autonomia [dell’Arkema] nei confronti della sua società madre.
80 Non si può inoltre trarre alcuna conclusione dal fatto che le due società operavano in mercati distinti e non avevano rapporti
da fornitore a cliente. Come infatti giustamente rilevato dalla [OSCURATO:PERSONA] al punto 261 della decisione [controversa], occorre
considerare che, in un gruppo come [OSCURATO:PERSONA], la divisione dei compiti costituisce un fenomeno normale che non confuta
la presunzione secondo cui l’[OSCURATO:PERSONA] e l’Atofina [SA] costituiscono una sola impresa ai sensi dell’art. 81 CE».
17
Al punto 82 della sentenza impugnata, il Tribunale risponde all’argomento della ricorrente secondo cui è impossibile fornire
una prova diretta ed inconfutabile del proprio comportamento autonomo sul mercato e una prova siffatta dovrebbe pertanto essere
qualificata come «probatio diabolica». Al punto 82 si legge quanto segue:
«(...) non si pretende dalle parti in causa che forniscano una prova diretta ed inconfutabile del comportamento autonomo della
controllata sul mercato, ma solo che producano elementi di prova atti a dimostrare tale autonomia (...). Inoltre il fatto
che la ricorrente nel caso di specie non abbia prodotto elementi di prova tali da confutare la presunzione della mancanza
di autonomia non significa che tale presunzione non possa essere in nessun caso confutata. Di conseguenza, l’argomento della
ricorrente non è fondato».
18
Respingendo la prima parte del primo motivo dedotto, il Tribunale conclude, al punto 85 della sentenza impugnata, che «la
[OSCURATO:PERSONA] aveva il diritto di ritenere che l’[OSCURATO:PERSONA] e l’Arkema costituissero un’unica impresa ai sensi dell’art. 81 CE
e che potessero pertanto essere considerate responsabili in solido del comportamento loro addebitato, cosicché gli atti compiuti
dall’Arkema erano imputabili all’[OSCURATO:PERSONA] e, pertanto, potevano essere considerati compiuti da quest’ultima».
19
Respingendo il secondo motivo, afferente alla violazione del principio di autonomia giuridica e commerciale della controllata
risultante dalla presunzione dell’esercizio di un’influenza determinante della società controllante sulla propria controllata,
il Tribunale, al punto 100 della sentenza impugnata, afferma segnatamente che, «se la detenzione della totalità o della quasi
totalità del capitale consente di presumere che una società controllante esercita un’influenza determinante sul comportamento
della propria controllata e, conseguentemente, che esse fanno parte di una stessa impresa, tale presunzione di mancanza di
autonomia della controllata può essere confutata dalla parte interessata, che ha l’onere di fornire elementi di prova sufficienti
(...). Tale presunzione, quale applicata al caso di specie, non mette dunque affatto in discussione l’autonomia commerciale
della controllata».
20
Nel respingere il quinto motivo, relativo ad un difetto di motivazione della decisione controversa, il Tribunale dichiara,
al punto 126 della sentenza impugnata, che la [OSCURATO:PERSONA] ha risposto ai punti essenziali degli argomenti addotti dall’[OSCURATO:PERSONA]. Al punto 127 di detta sentenza, il Tribunale afferma quanto segue:
«(...) la [OSCURATO:PERSONA] non era tenuta a rispondere a tutte le obiezioni della ricorrente. Da un lato, infatti, dal momento
che la risposta che la [OSCURATO:PERSONA] ha fornito ai punti essenziali degli argomenti di [OSCURATO:PERSONA] (…) non può essere diversa
a seconda che in causa sia la società controllante o la sua controllata, essa non era tenuta a rispondere separatamente agli
argomenti addotti dalla ricorrente (v. punto 75 supra). (…)».
21
Al punto 205 della sentenza impugnata, respingendo il nono motivo, il Tribunale indica quanto segue:
«Dev’essere respinto l’argomento secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe computato doppiamente il fatturato dell’Arkema [al fine]
di aumentare le ammende a titolo di fattore deterrente. Occorre infatti ricordare che l’importo dell’ammenda [di EUR 13,5
milioni] inflitta all’Arkema ai sensi dell’art. 2, lett. d), della decisione [controversa] corrisponde solo all’aumento per
recidiva applicato all’importo di base ipotetico da cui è stata detratta la riduzione del 40% concessa dalla [OSCURATO:PERSONA] a
titolo della cooperazione. Per fare ciò, la [OSCURATO:PERSONA] non aveva altra scelta, se non intendeva discostarsi dal metodo di
calcolo degli [OSCURATO:PERSONA] [del 1998], che calcolare di nuovo un importo di base ipotetico come se solo l’Arkema fosse stata
ritenuta responsabile dell’illecito».
Conclusioni delle parti e procedimento dinanzi alla Corte
22
La ricorrente chiede alla Corte di annullare la sentenza impugnata e di condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese.
23
[OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia respingere l’impugnazione e condannare la ricorrente alle spese.
[OSCURATO:PERSONA] primo motivo, vertente sull’inosservanza da parte del Tribunale delle norme che regolano l’imputabilità delle pratiche
anticoncorrenziali di una controllata alla controllante
Argomenti delle parti
24
Secondo la ricorrente, il Tribunale si è contraddetto ricordando, da un lato, al punto 67 della sentenza impugnata, che la
presunzione di un’influenza determinante della società controllante sulla propria controllata è «relativa» e può essere confutata
se la società controllante e/o la controllata forniscono elementi di prova che dimostrano il comportamento autonomo della
controllata, e affermando però, dall’altro lato, al punto 76 della sentenza impugnata, che ogni società holding ha la funzione
di assicurare l’unità di direzione delle controllate all’interno di un gruppo di società.
25
Ne risulta, secondo l’Arkema, che la presunzione di un’influenza determinante della società controllante è in realtà assoluta.
Il Tribunale, esigendo dalla ricorrente che fornisca elementi di prova di cui esso stesso afferma l’impossibilità giuridica,
le avrebbe imposto una probatio diabolica.
26
L’Arkema ritiene inoltre che il Tribunale, imponendole di fornire elementi di prova siffatti, abbia violato il suo diritto
a un equo processo, garantito dall’art. 6, n. 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle
libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950.
27
[OSCURATO:PERSONA] ritiene che tale motivo sia irricevibile, dal momento che non contesta le conclusioni a cui giunge il Tribunale
ai punti 78‑80 e 82 della sentenza impugnata.
28
Per quanto riguarda inoltre l’argomento dell’Arkema relativo alla violazione del diritto a un equo processo, la ricorrente
non indicherebbe in cosa consisterebbe la presunta violazione.
29
In ogni caso, risulterebbe dalla formulazione della sentenza impugnata che la presunzione di un’influenza determinante della
società controllante sulla propria controllata non è assoluta. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], la ricorrente vorrebbe in realtà poter
confutare tale presunzione limitandosi ad affermare che la sua società controllante, l’[OSCURATO:PERSONA], era una «holding non
operativa». A parere della [OSCURATO:PERSONA], se il semplice fatto di avere una «holding non operativa» a capo di un gruppo fosse
sufficiente a confutare tale presunzione, essa perderebbe la sua efficacia. Inoltre, il fatto che una presunzione sia relativa
non significherebbe che essa debba essere facile da confutare.
Giudizio della Corte
30
Per quanto riguarda l’eccezione di irricevibilità di cui al punto 27 della presente sentenza, occorre rilevare che la [OSCURATO:PERSONA]
sostiene in realtà che tale motivo è inoperante.
31
Orbene, l’inoperatività di un motivo sollevato fa riferimento alla sua attitudine a fondare il ricorso e non incide sulla
ricevibilità di questo (v. sentenze 30 settembre 2003, causa C‑76/01 P, Eurocoton e a./Consiglio, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑10091, punto
52, e 6 novembre 2008, causa C‑203/07 P, Grecia/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑8161, punti 42 e 43). Ne consegue che l’eccezione
di irricevibilità di cui al punto 27 della presente sentenza deve essere respinta.
32
[OSCURATO:PERSONA] fa valere che il primo motivo deve essere respinto, in quanto non contesta esplicitamente i punti 78‑80 e 82
della sentenza impugnata, vertenti sull’imputabilità ad una società controllante delle pratiche della propria controllata,
i quali sarebbero di per sé sufficienti a suffragare le conclusioni della sentenza impugnata.
33
Una siffatta argomentazione non può essere accolta.
34
Risulta infatti dalle memorie che l’argomento addotto dall’Arkema si fonda essenzialmente sul fatto che il Tribunale, segnatamente
al punto 76 della sentenza impugnata, è contraddittorio, poiché afferma il principio di una presunzione relativa secondo cui
una società controllante che detenga quasi interamente il capitale di una controllata esercita un’influenza determinante sul
comportamento di quest’ultima, impedendo al contempo irrimediabilmente all’Arkema di provare il contrario. Se un siffatto
argomento venisse accolto, il dispositivo della sentenza impugnata nonché peraltro le constatazioni di cui ai detti punti
78‑80 e 82 sarebbero viziati dall’errore di diritto allegato dall’Arkema.
35
Del resto, da una nota in calce al ricorso presentato dall’Arkema risulta che essa ha esplicitamente messo in discussione
il punto 82 della sentenza impugnata.
36
Pertanto, il primo motivo non può essere respinto in quanto inoperante.
37
Occorre inoltre ricordare che la nozione di impresa abbraccia qualsiasi entità che eserciti un’attività economica, a prescindere
dallo status giuridico di detta entità e dalle sue modalità di finanziamento. A tale riguardo, la Corte ha precisato, da un
lato, che la nozione di impresa, collocata in tale contesto, dev’essere intesa nel senso che essa designa un’unità economica
ancorché, dal punto di vista giuridico, tale unità economica sia costituita da più persone fisiche o giuridiche e, dall’altro,
che tale entità economica, laddove violi le regole dettate in materia di concorrenza, è tenuta, secondo il principio di responsabilità
personale, a rispondere dell’infrazione (v. sentenze 20 gennaio 2011, causa C‑90/09 P, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1,
punti 34 e 35 nonché giurisprudenza ivi citata, e 29 marzo 2011, cause riunite C‑201/09 P e C‑216/09 P, ArcelorMittal Luxembourg/[OSCURATO:PERSONA]
e [OSCURATO:PERSONA]/ArcelorMittal Luxembourg e a., [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑2239, punto 95).
38
Secondo costante giurisprudenza, il comportamento di una controllata può essere imputato alla società controllante in particolare
qualora, pur avendo personalità giuridica distinta, tale controllata non determini in modo autonomo la sua linea di condotta
sul mercato, ma si attenga, in sostanza, alle istruzioni che le vengono impartite dalla società controllante, in considerazione,
in particolare, dei vincoli economici, organizzativi e giuridici che intercorrono tra le due entità giuridiche (v. sentenze
10 settembre 2009, causa C‑97/08 P, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑8237, punto 58, e [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA],
cit., punto 37).
39
In tale situazione, infatti, poiché la società controllante e la propria controllata fanno parte di una stessa unità economica
e formano pertanto una sola impresa ai sensi dell’art. 81 CE, la [OSCURATO:PERSONA] può emanare una decisione che infligga ammende
alla società controllante, senza necessità di dimostrare l’implicazione personale di quest’ultima nell’infrazione (v. citate
sentenze [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 59, e [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 38).
40
A tale riguardo la Corte ha precisato che, nel caso particolare in cui una società controllante detenga il 100% del capitale
della sua controllata che si sia resa responsabile di una violazione delle norme dell’Unione in materia di concorrenza, da
un lato, tale società controllante può esercitare un’influenza determinante sul comportamento della propria controllata e,
dall’altro lato, esiste una presunzione semplice che tale società controllante eserciti effettivamente una tale influenza
(v., segnatamente, sentenze 25 ottobre 1983, causa 107/82, AEG-Telefunken/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 3151, punto 50; [OSCURATO:PERSONA]
e a./[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 60; [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 39, nonché ArcelorMittal Luxembourg/[OSCURATO:PERSONA]
e [OSCURATO:PERSONA]/ArcelorMittal Luxembourg e a., cit., punto 97).
41
In simili circostanze, è sufficiente che la [OSCURATO:PERSONA] dimostri che l’intero capitale di una controllata è detenuto dalla
sua società controllante per presumere che quest’ultima eserciti un’influenza determinante sulla politica commerciale di tale
controllata. [OSCURATO:PERSONA] potrà in seguito ritenere la società controllante solidalmente responsabile per il pagamento dell’ammenda
inflitta alla sua controllata, a meno che tale società controllante, la quale ha l’onere di superare tale presunzione, fornisca
sufficienti elementi di prova atti a dimostrare che la sua controllata si comporta in maniera autonoma sul mercato (v. sentenze
16 novembre 2000, causa C‑286/98 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑9925, punto 29; [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA],
cit., punto 61; [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 40, nonché ArcelorMittal Luxembourg/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/ArcelorMittal
Luxembourg e a., cit., punto 98).
42
Nel caso di specie l’Arkema non contesta la legittimità della presunzione dell’effettivo esercizio di un’influenza determinante
di cui si tratta ai punti 40 e 41 della presente sentenza. Non contesta nemmeno l’applicabilità, nella situazione di cui al
caso di specie, di una simile presunzione in un caso in cui una società controllante detenga il 98% del capitale della propria
controllata.
43
L’Arkema fa tuttavia valere che il ragionamento seguito dalla sentenza impugnata, conferendo alla presunzione dell’effettivo
esercizio di un’influenza determinante della società controllante sulla propria controllata un carattere assoluto, travisa
la giurisprudenza citata ai punti 38‑41 della presente sentenza.
44
In tale contesto l’Arkema ritiene sostanzialmente che, affermando, alla seconda frase del punto 76 della sentenza impugnata,
che una società holding ha «la funzione» di assicurare «l’unità di direzione» delle controllate, il Tribunale abbia reso giuridicamente
inconfutabile la presunzione di un’influenza determinante della società controllante sul comportamento della sua controllata,
dal momento che ogni tentativo di dimostrare l’autonomia di comportamento sul mercato della controllata sarebbe in contrasto
con la funzione stessa che il Tribunale ha riconosciuto alle società holding e sarebbe, conseguentemente, destinato a fallire.
45
Vero è che detto punto 76 è formulato in modo tale che non è facile conciliarlo con la giurisprudenza citata ai punti 38‑41
della presente sentenza.
46
Tuttavia, occorre necessariamente constatare che l’argomento della ricorrente di cui si tratta ai punti 43 e 44 della presente
sentenza deriva da una lettura erronea della sentenza impugnata nel suo complesso.
47
Ai sensi della sua prima frase, detto punto 76 verte infatti sulla «fondatezza degli elementi di prova forniti dalla ricorrente
al fine di dimostrare la propria autonomia» nei confronti della sua società controllante, in particolare «il fatto che [OSCURATO:PERSONA] sia soltanto una holding non operativa, che interviene in modo assai limitato nella gestione delle sue controllate».
Risulta inoltre dagli elementi del fascicolo forniti al Tribunale che l’Arkema ha fatto segnatamente valere a tale riguardo
che essa beneficiava di «un’autonomia sul piano finanziario, essendo il controllo esercitato dall’[OSCURATO:PERSONA] limitato agli
investimenti o disinvestimenti realizzati dall’Arkema aventi un impatto sugli elementi a lungo termine del bilancio della
stessa», i quali non avrebbero mai riguardato l’attività dell’AMCA.
48
Nel passaggio criticato del punto 76 il Tribunale si limita infatti ad affermare che non è escluso che, nonostante il fatto
che essa non intervenga direttamente sul mercato, una holding «non operativa» possa esercitare un’influenza determinante sulla
politica commerciale delle sue controllate, in considerazione segnatamente della funzione di coordinamento e di direzione
finanziaria che le è propria, e che, pertanto, l’effettività di un tale esercizio possa presumersi in presenza di una partecipazione
totalitaria o quasi totalitaria di questa nel capitale della sua controllata. Per tale motivo, nella logica del ragionamento
del Tribunale, non è sufficiente far valere la natura non operativa della società controllante per superare la presunzione
dell’esercizio effettivo di un’influenza determinante sulla politica commerciale delle controllate, la quale permane una presunzione
relativa.
49
A tale riguardo, risulta da diversi punti della sentenza impugnata, ivi compresi i punti 67 e 82, che il Tribunale riteneva
che la presunzione in oggetto potesse essere superata.
50
Dalle considerazioni che precedono risulta che la censura relativa all’inosservanza delle norme che governano l’imputabilità
alla società controllante delle pratiche della sua controllata per il fatto che il Tribunale avrebbe sancito il carattere
assoluto della presunzione basata sulla detenzione da parte della società controllante della totalità del capitale della sua
controllata non è fondata, in quanto si basa su una lettura erronea della sentenza impugnata.
51
In simili circostanze non può essere accolto, essendo fondato su una premessa erronea, l’argomento relativo ad una violazione
del diritto a un equo processo, derivante dall’art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo
e delle libertà fondamentali.
52
Occorre pertanto respingere il primo motivo d’impugnazione.
Sul secondo motivo, vertente su una violazione del principio di non discriminazione
Argomenti delle parti
53
A parere della ricorrente, l’affermazione da parte del Tribunale dell’inconfutabilità della presunzione di un’influenza determinante
della società controllante sulla sua controllata comporta altresì una violazione del principio di non discriminazione tra
i partecipanti ad un’intesa, a seconda che essi facciano parte o meno di un gruppo di società.
54
[OSCURATO:PERSONA] ritiene che il secondo motivo sia poco comprensibile e non riguardi alcun punto della motivazione della sentenza
impugnata. Dovrebbe quindi essere dichiarato irricevibile.
Giudizio della Corte
55
Poiché si basa sulla stessa lettura erronea della sentenza impugnata su cui è fondato il primo motivo d’impugnazione, il secondo
motivo deve anch’esso essere respinto.
Sul terzo motivo, vertente su una violazione del principio della parità di trattamento e del diritto della ricorrente a un
equo processo
Argomenti delle parti
56
La ricorrente fa valere che, in risposta al quinto motivo dedotto dinanzi al Tribunale, quest’ultimo ha esaminato solo gli
argomenti che gli erano stati sottoposti dall’[OSCURATO:PERSONA] e non dalla ricorrente, «violando così il principio della parità
di trattamento ed il diritto a un equo processo».
57
[OSCURATO:PERSONA] s’interroga in via preliminare sulla chiarezza dell’argomento presentato dalla ricorrente a sostegno del presente
motivo. Inoltre, secondo la [OSCURATO:PERSONA], la ricorrente non ha contestato in primo grado il fatto che la decisione impugnata
avesse risposto principalmente agli argomenti dell’[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il terzo motivo costituisce
quindi un nuovo motivo, irricevibile in fase di impugnazione.
58
Nel merito, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che il fatto che il Tribunale abbia esaminato la motivazione della decisione controversa
alla luce dei soli argomenti dell’[OSCURATO:PERSONA] non reca pregiudizio alla ricorrente. Dal momento che gli argomenti dell’Arkema
dovevano comunque essere respinti, il presente motivo sarebbe inoperante.
Giudizio della Corte
59
Secondo una giurisprudenza costante, risulta dagli artt. 256 TFUE, 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia
e 112, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura della Corte che l’atto di impugnazione deve indicare in modo preciso gli
elementi contestati della sentenza di cui si chiede l’annullamento nonché gli argomenti di diritto dedotti a specifico sostegno
di tale domanda (v., segnatamente, sentenza 1° luglio 2010, causa C‑407/08 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑6375, punto
43 e giurisprudenza ivi citata).
60
Nel caso di specie l’impugnazione consente certamente di identificare l’elemento contestato della sentenza impugnata, vale
a dire i punti 121‑129 di quest’ultima.
61
Tuttavia occorre necessariamente constatare che l’argomento a sostegno del presente motivo non è abbastanza chiaro e preciso
da consentire alla Corte di esercitare il suo controllo di legittimità. Gli elementi essenziali sui quali il presente motivo
si basa non emergono infatti in modo abbastanza coerente e comprensibile dal testo di tale impugnazione, che è formulata in
modo oscuro e ambiguo a tale riguardo. In simili circostanze, la Corte non è in grado di esercitare il suo controllo di legittimità,
se non vuole statuire ultra petita (v., segnatamente, per analogia, sentenze 2 ottobre 2003, causa C‑194/99 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑10821, punto 106; 11 settembre 2007, causa C‑227/04 P, Lindorfer/Consiglio, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑6767, punto 83; 14 gennaio
2010, causa C‑343/08, [OSCURATO:PERSONA]/Repubblica ceca, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑275, punto 26, nonché 14 ottobre 2010, causa C‑67/09 P, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑9811, punti 48 e 49).
62
Anche supponendo che il presente motivo debba intendersi nel senso che con esso si lamenta che il Tribunale abbia omesso di
sanzionare il fatto che asseritamente la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe tenuto conto degli elementi di prova dedotti dalla ricorrente,
occorrerebbe dichiarare che una simile censura costituirebbe un nuovo motivo atto a modificare l’oggetto del giudizio dinanzi
al Tribunale.
63
Come infatti risulta dal fascicolo di causa dinanzi al Tribunale, la ricorrente, con il suo ricorso, non ha censurato in primo
grado il fatto che la decisione controversa abbia principalmente dato risposta agli argomenti dell’[OSCURATO:PERSONA].
64
Orbene, ai termini dell’art. 113, n. 2, del regolamento di procedura della Corte, l’impugnazione non può modificare l’oggetto
del giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale. In tal senso, la competenza della Corte, nell’ambito dell’impugnazione, è infatti
limitata alla valutazione della soluzione giuridica che è stata fornita a fronte dei motivi discussi dinanzi al giudice di
primo grado. Una parte non può dunque modificare l’oggetto del giudizio, sollevando per la prima volta dinanzi alla Corte
un motivo che avrebbe potuto sollevare dinanzi al Tribunale, ma che non ha sollevato, in quanto ciò equivarrebbe a consentirle
di sottoporre alla Corte, la cui competenza in materia di impugnazione è limitata, una controversia più ampia di quella di
cui è stato investito il Tribunale (v. in tal senso, segnatamente, sentenze 1° giugno 1994, causa C‑136/92 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e a., [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1981, punto 59; 30 marzo 2000, causa C‑266/97 P, VBA/VGB e a., [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑2135, punto 79, nonché
14 ottobre 2010, causa C‑280/08 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑9555, punto 34). Un siffatto motivo deve pertanto
essere considerato irricevibile in fase di impugnazione.
65
In simili circostanze, il terzo motivo d’impugnazione dev’essere respinto.
Sul quarto motivo, vertente su una violazione del principio di proporzionalità
Argomenti delle parti
66
Secondo la ricorrente, il Tribunale ha violato il principio di proporzionalità avallando il metodo di calcolo impiegato dalla
[OSCURATO:PERSONA] per determinare la componente della sanzione pecuniaria connessa alla recidiva dell’Arkema. Tale metodo comporterebbe
che il fatturato di quest’ultima sia oggetto di un duplice computo nella determinazione delle basi di calcolo rispettive cui
applicare i coefficienti moltiplicatori utilizzati per l’[OSCURATO:PERSONA] e l’Arkema a titolo di fattore deterrente. Il Tribunale
non avrebbe contestato l’esistenza di tale duplice computo, ma l’avrebbe giustificato con la necessità per la [OSCURATO:PERSONA]
di non discostarsi dal metodo di calcolo degli [OSCURATO:PERSONA] del 1998, conferendo a questi ultimi, di conseguenza, «una forza
vincolante assoluta» di cui essi non disporrebbero.
67
A parere della [OSCURATO:PERSONA], il quarto motivo si fonda su un fraintendimento della decisione controversa.
Giudizio della Corte
68
Il presente motivo d’impugnazione si fonda essenzialmente sulla censura secondo cui il Tribunale avrebbe omesso di sanzionare
un «duplice computo», vietato, del fatturato dell’Arkema nella decisione controversa.
69
Tuttavia, tale censura si fonda su una lettura erronea sia della decisione controversa che della sentenza impugnata.
70
Come risulta dal punto 6 della presente sentenza, nella decisione controversa, la [OSCURATO:PERSONA] ha sostanzialmente ritenuto
che occorresse sanzionare per recidiva solo la ricorrente e non la sua società controllante, l’[OSCURATO:PERSONA], dal momento
che quest’ultima non controllava la ricorrente al momento del primo illecito. Essa ha pertanto inflitto, oltre all’ammenda
di EUR 45 milioni, indirizzata congiuntamente e in solido all’[OSCURATO:PERSONA] e alla ricorrente, una distinta ammenda di EUR 13,5
milioni alla sola ricorrente per tener conto del suo comportamento recidivo.
71
Come risulta in particolare dal punto 204 della sentenza impugnata, nel determinare l’importo di quest’ultima ammenda, la
[OSCURATO:PERSONA] ha utilizzato un metodo basato su quello derivante dagli [OSCURATO:PERSONA] del 1998.
72
Conformemente a tale metodo, le componenti di un’ammenda relative a circostanze aggravanti, quali la recidiva, si calcolano
sulla scorta di un «importo di base» a sua volta calcolato a partire da un «importo di partenza» aumentato di un fattore moltiplicatore
che tiene conto della durata dell’infrazione.
73
In sostanza, tale importo di partenza è stabilito a seconda della gravità dell’infrazione e dell’impatto reale sulla concorrenza
del comportamento illecito del soggetto di cui trattasi. Se del caso, tenuto conto dell’effettiva capacità economica del soggetto
di cui trattasi, tale importo può essere adeguato al fine di garantire il carattere sufficientemente dissuasivo dell’ammenda.
74
Dal punto 199 della sentenza impugnata risulta sostanzialmente che, per calcolare l’importo dell’ammenda inflitta alla sola
ricorrente, la [OSCURATO:PERSONA] ha avuto cura di evitare che venisse computato nell’adeguamento a fini deterrenti dell’importo
di partenza, che funge da base all’ammenda in oggetto, un coefficiente che non riflettesse l’effettiva capacità economica
della ricorrente, considerata indipendentemente dalla sua società controllante, l’[OSCURATO:PERSONA].
75
In tal senso, la nota in calce n. 222 della decisione controversa, ripresa al punto 199 della sentenza impugnata, indica quanto
segue:
«(…) Il coefficiente moltiplicatore applicato [all’[OSCURATO:PERSONA]], di 2,5, non è incluso nel calcolo. Invece di questo, ai
fini [del] calcolo della recidiva sarà applicato un coefficiente moltiplicatore di 1,5, che sarebbe stato applicato se [l’Arkema]
fosse stata l’unico destinatario della decisione (in considerazione del suo fatturato a livello mondiale pari a EUR 17,8 miliardi).
(…)».
76
In altri termini, per stabilire l’importo di partenza per il calcolo dell’ammenda da infliggere alla sola Arkema, la [OSCURATO:PERSONA]
ha utilizzato un coefficiente moltiplicatore ipotetico di 1,5 – diverso dal coefficiente di 2,5 utilizzato per il calcolo
dell’ammenda indirizzata congiuntamente e in solido all’[OSCURATO:PERSONA] e all’Arkema –, e ciò per tener conto della minore capacità
economica di quest’ultima società considerata isolatamente, separata dalla sua società controllante.
77
In seguito, come risulta sostanzialmente dai punti 9, 16‑21 e 203 della sentenza impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha applicato tale
coefficiente moltiplicatore ipotetico di 1,5, denominato, ai sensi di detto punto 203, «coefficiente moltiplicatore a fini
di deterrenza» ad un importo di partenza – parimenti ipotetico nell’ambito del calcolo dell’ammenda indirizzata alla sola
Arkema – di EUR 12 milioni, che è stato fissato in base alla gravità dell’infrazione di cui trattasi e del peso relativo dell’Arkema
in rapporto agli altri partecipanti all’illecito controverso. Il prodotto di queste due cifre (EUR 18 milioni) è stato poi
aumentato del 150%, a titolo della durata dell’infrazione, che, nel caso della ricorrente, è stata considerata perdurare dal
1° gennaio 1984 al 7 maggio 1999.
78
L’«importo di base» risultante dalle operazioni descritte al punto precedente della presente sentenza, vale a dire EUR 45
milioni, è, come rilevato dal Tribunale al punto 203 della sentenza impugnata, ipotetico. Esso serve solo per il calcolo dell’importo
dell’ammenda da indirizzare alla sola Arkema per il suo comportamento recidivo.
79
Peraltro, come giustamente ricordato dalla [OSCURATO:PERSONA], solo per caso tale importo di base ipotetico equivale all’importo
finale dell’ammenda separata indirizzata congiuntamente e in solido alla ricorrente e all’[OSCURATO:PERSONA].
80
È solo a partire da tale importo di base ipotetico che la [OSCURATO:PERSONA] ha potuto calcolare l’importo dovuto per il comportamento
recidivo da parte della sola ricorrente, considerata indipendentemente dalla sua controllante.
81
Come ricordato dal Tribunale al punto 201 della sentenza impugnata, ai sensi dei punti 2 e 3 degli [OSCURATO:PERSONA] del 1998,
la [OSCURATO:PERSONA], dopo aver determinato l’importo di base dell’ammenda in funzione della gravità e della durata dell’infrazione,
procede, se del caso, ad un aumento e ad una diminuzione di detto importo per circostanze aggravanti e attenuanti.
82
Nel caso di specie, come sostanzialmente dichiarato dal Tribunale al punto 203 della sentenza impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha
effettivamente applicato a tale importo di base ipotetico di EUR 45 milioni un coefficiente del 50% per la recidiva della
ricorrente.
83
Da tale operazione è risultata una cifra attribuibile al comportamento recidivo della sola ricorrente, considerata indipendentemente
dall’[OSCURATO:PERSONA], di EUR 22,5 milioni.
84
Orbene, come risulta dai punti 26‑28 della sentenza impugnata, la [OSCURATO:PERSONA], ritenendo che la ricorrente potesse beneficiare
di una diminuzione significativa dell’importo dell’ammenda, in applicazione del punto D 2, primo e secondo trattino, della
comunicazione sulla cooperazione, le ha concesso una riduzione del 40% dell’importo dell’ammenda che le sarebbe stata inflitta
se non avesse cooperato con i servizi della [OSCURATO:PERSONA].
85
Partendo da un importo di EUR 22,5 milioni, l’importo dell’ammenda che è infine stata inflitta all’Arkema, ai sensi dell’art. 2,
lett. d), della decisione controversa, ammonta a EUR 13,5 milioni.
86
In simili circostanze, considerato che il fatturato dell’Arkema è stato computato, da un lato, ai fini del calcolo dell’importo
di base sotteso all’ammenda indirizzata congiuntamente e in solido all’[OSCURATO:PERSONA] e alla ricorrente e, dall’altro lato,
al fine di calcolare l’importo dell’ammenda inflitta alla sola ricorrente per il suo comportamento recidivo, la [OSCURATO:PERSONA],
contrariamente a quanto asserito dalla ricorrente, non ha effettuato un «duplice computo» sproporzionato che il Tribunale
avrebbe dovuto sanzionare.
87
La ricorrente contesta inoltre al Tribunale di essere incorso, al punto 205 della sentenza impugnata, in un errore di diritto
per avere interpretato gli [OSCURATO:PERSONA] del 1998 come dotati di forza vincolante assoluta.
88
Vero è che risulta dalla giurisprudenza, come rilevato dall’Arkema, che gli [OSCURATO:PERSONA] del 1998 enunciano solo norme di
comportamento indicative della prassi da seguire dalle quali l’amministrazione non può discostarsi, in un caso specifico,
senza fornire ragioni compatibili con il principio di parità di trattamento (v., in tal senso, sentenza 28 giugno 2005, cause
riunite C‑189/02 P, C‑202/02 P, da C‑205/02 P a C‑208/02 P, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑5425, punti 209
e 210).
89
Tuttavia, contrariamente a quanto asserito dalla ricorrente al punto 205 della sentenza impugnata, il Tribunale non ha attribuito
illecitamente a detti [OSCURATO:PERSONA] una «forza vincolante assoluta».
90
Una siffatta censura si fonda in realtà su una lettura selettiva, se non erronea, del summenzionato punto 205.
91
Risulta infatti dal tenore letterale dello stesso punto 205, riportato al punto 21 della presente sentenza, che il Tribunale
si limita in sostanza a rilevare che, «se non intendeva discostarsi dal metodo di calcolo degli [OSCURATO:PERSONA] [del 1998]»,
la [OSCURATO:PERSONA] era tenuta a seguire il metodo suesposto, calcolando di nuovo un «importo di base ipotetico».
92
Il Tribunale non ha quindi affatto escluso che la [OSCURATO:PERSONA], se del caso, nel rispetto del diritto dell’Unione e sulla base
di un’adeguata motivazione, possa ricorrere ad un altro metodo per il calcolo delle ammende in materia di diritto della concorrenza
dell’Unione.
93
Del resto, al punto 207 della sentenza impugnata, il Tribunale afferma che la [OSCURATO:PERSONA], non essendo tenuta ad applicare
una formula matematica precisa e disponendo di un potere discrezionale nel fissare l’importo dell’ammenda, ha potuto, senza
violare il principio di proporzionalità, prendere in considerazione la differenza di capacità economica, applicando un coefficiente
moltiplicatore di 1,5 per l’Arkema e di 2,5 per l’intero gruppo [OSCURATO:PERSONA].
94
Per quanto riguarda la scelta di tali coefficienti moltiplicatori di 1,5 e di 2,5, la ricorrente non censura il modo in cui
sono stati determinati né il loro livello, limitandosi sostanzialmente ad affermare che la loro applicazione ha condotto ad
un duplice computo vietato del suo fatturato.
95
Ne consegue che il quarto motivo d’impugnazione deve essere respinto in quanto infondato.
96
Alla luce del complesso delle considerazioni che precedono, occorre respingere integralmente la presente impugnazione.
Sulle spese
97
Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento d’impugnazione in forza dell’art. 118
del medesimo regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la [OSCURATO:PERSONA]
ne ha fatto domanda, l’Arkema, rimasta soccombente, deve essere condannata alle spese.
Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara e statuisce:
1)
L’impugnazione è respinta.
2)
L’Arkema SA è condannata alle spese.
Firme
*
Lingua processuale: il francese.