CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 settembre 2023
Cassazione n. 05194/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA vista la richiesta di rimessione proposta da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 2C1'1J./196:. trasmessa dal TRIBUNALE di BARI con ordinanz:a del 12/09/2023 dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA] AN1ICIS; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] letta la richiesta di rimessione proposta da [OSCURATO:PERSONA] ai sensi degli aitt. 45 ss. cod. proc. pen. in relazione ad un procedimento penale pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Bari (n. 1391/21 R.G.N.R.) per condotte di diffamazione che egli avrebbe commesso tramite facebook nei confronti di alcuni Ufficiali dell'Arma dei Carabinieri, i quali risulterebbero tutti„ a loro volta, indagati presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Potenza; rilevato che nell'istanza si fa riferimento, fra l'altro, alle circostanze di seguito indicate: a) che il giudizio nei confronti dell'istante è affidato alla dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], Giudice onorario del Tribunale di Bari; b) che costei avrebbe a sua volta acquisito, a seguito di un suo esposto, la qualità di persona offesa nell'ambito di un altro procedimento penale instaurato presso il Tribunale di Lecce; c) che la predetta risulterebbe altresì denunciata e indagata presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Potenza, unitamente ad un testimone che avrebbe reso in udienza false dichiarazioni; d) che la predetta Giudice avrebbe tenuto in aula un comportamento non imparziale verso l'istante, contravvenendo a diverse disposizioni del codice di rito; e) che anche il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari, dr. [OSCURATO:PERSONA], avrebbe acquisito, a seguito di un esposto dell'istante, la qualità di persona offesa nell'ambito di un altro procedimento penale instaurato presso il Tribunale di Lecce, unitamente ad altri Magistrati di Bari; f) che il predetto Magistrato avrebbe aperto una serie innumerevole di procedimenti penali nei confronti dell'istante, omettendo di svolgere indagini a suo favore; g) che gli, peraltro, avrebbe omesso di procedere alle attività di indagine dallo stesso istante sollecitate con denunce presentate per fatti di reato commessi da Ufficiali dell'Arma dei Carabinieri; h) che nei confronti dell'istante sono state emesse ordinanze cautelari annullate senza rinvio dalla Corte di Cassazione; i) che il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari avrebbe motivi di risentimento nei confronti dell'istante ed avrebbe abusato dei suoi poteri in concorso con una serie di persone tutte indagate; I) che il predetto Procuratore della Repubblica risulta essere stato citato a giudizio dall'istante nell'ambito di un procedimento civile pendente dinanzi al Tribunale di Lecce; m) che entrambi i predetti Magistrati risulterebbero pertanto incompatibili a svolgere le rispettive funzioni nel procedimento instaurato a suo carico; ritenuto, in primo luogo, che: a) le Sezioni Unite di questa Suprema Corte hanno affermato che i motivi di legittimo sospetto sono configurabili «quando si è in presenza di una grave ed oggettiva situazione locale, idonea a giustificare la rappresentazione di un concreto pericolo di non imparzialità del giudice, inteso, questo, come l'ufficio giudiziario della sede in cui si svolge il processo di merito» (Sez. U, n. 13687 del 28/01/2003, Berlusconi); b) che nella giurisprudenza di legittimità si è ribadito, da un lato, che per "grave situazione locale" deve intendersi un fenomeno esterno alla dialettica processuale, riguardante l'ambiente territoriale nel quale il processo si svolge e connotato da tale abnormità e consistenza da non poter essere interpretato se non nel senso di un pericolo concreto per la non imparzialità del giudice (inteso come l'ufficio giudiziario della sede in cui si svolge il processo di merito) o di un pregiudizio alla libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo medesimo e, dall'altro lato, che i "motivi di legittimo sospetto" possono configurarsi solo in presenza di questa grave situazione locale e come conseguenza di essa (Sez. 3, n. 23962 del 12/05/2015, Bacci, Rv. 263952; conf., ex plurimis, Sez. 2, n. 3055 del 03/12/2004, dep. 2005, Gibilisco; Sez. 2, n. 17519 del 25/03/2004, Mingari); c) che ai fini dell'integrazione del presupposto della rimessione, dunque, viene in rilievo, in particolare, il pericolo concreto per la non imparzialità dell'ufficio giudiziario della sede ove si svolge il processo di merito (Sez. 2, n. 55328 del 23/12/2016, Mancuso, Rv. 268531); d) che attraverso la disciplina della rimessione del processo, istituto di carattere assolutamente eccezionale, il legislatore ha inteso apprestare un rimedio allorché siano messe in pericolo la sicurezza o la pubblica incolumità ovvero sia gravemente compromessa la libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo, ponendo l'ulteriore limite che tali situazioni siano "non altrimenti eliminabili", a cui cioè non possa porsi rimedio con l'adozione di speciali accorgimenti e cautele processuali idonee ad impedire l'insorgere di tumulti o la perpetrazione di azioni violente e lesive in danno di un numero indeterminato di persone o di uno o più dei soggetti che partecipano al processo ovvero con il ricorso agli strumenti predisposti dall'ordinamento per i casi di possibile alterazione del corso normale della giustizia, quali, in particolare, l'astensione e la ricusazione del giudice (Sez. 1, n. 740 del 07/02/1995, Sgarbi, Rv. 200762; conf., ex plurimis, Sez. 1, n, 3665 del 19/06/1995, dep. 1996, Gatta, Rv. 203414; Sez. 1, n. 634 del 30/01/1996, Tetamoi, Rv. 204502); e) che, di conseguenza, non hanno rilevanza ai fini dell'applicazione dell'istituto vicende riguardanti singoli magistrati che hanno svolto funzioni giurisdizionali nel procedimento, non coinvolgenti l'organo giudiziario nel suo complesso (Sez. 1, n. 1952 del 10/03/1997, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 208880); ritenuto, altresì, che, nel caso in esame, gli elementi addotti nella richiesta si concentrano essenzialmente verso le persone del Procuratore della Repubblica e del Giudice procedente, senza prospettare la decisiva rilevanza fattuale di fenomeni esterni alla dialettica processuale, ma, piuttosto, una serie di doglianze da affrontare e risolvere con il ricorso agli ordinari rimedi prccessuali, mentre, per quel che attiene alla dedotta assunzione della veste di persona offesa, l'ordinamento processuale appresta gli 7( strumenti tipici dell'astensione e della ricusazione (cfr. Sez. 5, n. 5655 del 2014, dep. 2015, Querci, cit.; Sez. 1, n. 1125 del 1998, Berlusconi, cit.), che il richiedente, peraltro, neppure deduce di avere attivato; - che le plurime doglianze oggetto della richiesta in nessun modo configurano la presenza di un pericolo concreto per la non imparzialità dell'ufficio giudicante della sede in cui si svolge il processo di merito (Sez. 2, n. 55328 del 2016, Mancuso, cit.); - che in ordine alla presentazione di atti di denuncia in sede penale ovvero alla instaurazione di cause civili per il risarcimento del danno - iniziative propriamente riferibili all'istante e non al magistrato - il sentimento di grave inimicizia, per risultare pregiudizievole, deve essere reciproco e deve trarre origine da rapporti di carattere privato, estranei dunque al processo (.Sez. 6, n. 22540 del 13/03/2018, Stabile, Rv. 273270; Sez. 6, n. 38176 del 22/09/2011, Braccini, Rv. 250780), in relazione al quale, del resto, l'istante non indica né documenta specifici trattamenti che possano in concreto interpretarsi come espressione di mancanza di serenità; - che, in definitiva, i motivi di legittimo sospetto che possono giustificare la rimessione del processo possono configurarsi solo in presenza di una grave situazione locale, tale da turbare il processo, che investa l'ufficio giudiziario nel suo complesso e non i singoli Giudici o Magistrati del Pubblico Ministero, giacché, in quest'ultima eventualità, l'osservanza delle regole del giusto processo può essere assicurata, come dianzi accennato, mediante l'astensione e la ricusazione, senza necessità del trasferimento del processo ad altro ufficio giudiziario (Sez. 6, n. 13419 del 05/03/2019, Baldassarre, Rv. 275366; Sez. 5, n. 5655 del 14/11/2014, dep. 2015, Querci, Rv. 264269); - che non ricorrono gli estremi per la rimessione del processo quando - come nel caso in esame - l'istante si limiti a prospettare soltanto un possibile rischio di turbamento della libertà valutativa e decisoria degli organi giudiziari, fondato su illazioni o sull'adduzione di timori o sospetti, non espressi da fatti oggettivi né muniti di intrinseca capacità dimostrativa, senza indicare la presenza di una situazione locale di una tale gravità e dotata di una oggettiva rilevanza da coinvolgere l'ordine processuale dell'ufficio giudiziario di cui sia espressione il giudice procedente (Sez. 3, n. 24050 del 18/12/2017, dep. 2018, Ierbulla, Rv. 273115; Sez. 6, n. 22113 del 06/05/2013, Berlusconi, Rv. 255375); - che, all'evidenza, la fattispecie concreta prospettata nella richiesta in esame è manifestamente estranea alla configurazione dei su indicati presupposti giustificativi della rimessione; - che la richiesta in esame, pertanto, deve essere dichiarata inammissibile; ritenuto, conclusivamente, che alla declaratoria di inammissibilità della richiesta consegue la condanna dell'istante al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che stimasi congruo determinare nella misura di euro tremila, non potendosi ritenere che la predetta richiesta sia stata proposta senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile la richiesta e condanna l'istante al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila