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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 17750/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/04/2019 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che si è riportato integralmente alla requisitoria già versata in atti e ha chiesto il rigetto dei ricorsi; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 1° aprile 2021 (dep. il 9 maggio 2021) la Corte di appello di Brescia - in parziale riforma della pronuncia in data 15 luglio 2014 del Tribunale di Mantova, appellata dal Procuratore generale distrettuale e dalla parte civile Nedo CONSOLI, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di violenza privata aggravata (capo A. della rubrica), lesioni personali aggravate (capo B.) e danneggiamento (capo D.), loro ascritti in concorso, perché estinti per intervenuta prescrizione; ha dichiarato, ai soli effetti civili, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] responsabili dei medesimi reati e li ha condannati al risarcimento del danno in favore della parte civile - da liquidarsi innanzi al Giudice civile - assegnando a quest'ultima una provvisionale di euro 2.000,00; ha condannato gli imputati al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di costituzione e assistenza in favore della parte civile; ed ha confermato nel resto la decisione di primo grado.

2. Avverso la sentenza di appello il difensore degli imputati ha proposto ricorso per cassazione con unico atto, formulando tre motivi (di seguito esposti nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.).

2.1. Con il primo motivo sono stati dedotti la violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità e il vizio di motivazione con riferimento all'omesso esame di quanto dedotto nella memoria difensiva presentata il 27 marzo 2019.

2.2. Con il secondo motivo si è assunta la violazione dell'art. 597, comma 1, cod. proc. pen., in relazione alle statuizioni rese con riferimento a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] per la condotta di danneggiamento di cui al capo D. e ad [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] con riferimento alla fattispecie di lesioni personali di cui al capo B.

2.3. Con il terzo motivo è stato prospettato il vizio di motivazione in relazione alla valutazione della testimonianza della parte civile Nedo CONSOLI e alla ricostruzione della dinamica dell'accaduto.

3. La parte civile Nedo CONSOLI ha presentato memoria a confutazione delle allegazioni dei ricorrenti e ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi e, comunque, il rigetto di essi; nonché la condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese (come da nota).

Il difensore degli imputati ha presentato memoria con la quale ha contestato la fondatezza di quanto esposto dal Procuratore generale e ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] Il secondo motivo di ricorso è fondato, limitatamente ad [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e nei termini che si esporranno; nel resto i ricorsi sono inammissibili.

1. Con il primo motivo - sub specie della violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità e del vizio di motivazione - la difesa ha rappresentato che la sentenza impugnata non avrebbe preso in considerazione, se non in maniera del tutto generica e non esaustiva, quanto dedotto nella memoria difensiva presentata il 27 marzo 2019, con la quale si erano esposte le ragioni per cui avrebbero dovuto essere respinte le richieste di riforma della sentenza di primo grado avanzate della Procura generale (nei confronti del solo [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]) e della parte civile, in particolare: - deducendo l'assenza di interesse della parte civile a impugnare la sentenza assolutoria di primo grado, resa ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen. (adducendo a sostegno di tale asserto la mancata richiesta da parte di essa di rinnovazione dell'istruttoria); nonché il 2 4,1 mancato appello da parte del Procuratore generale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], che avrebbe escluso la possibilità della parte civile di proporre un'autonoma impugnazione sulla responsabilità civile; - sottolineando gli elementi da cui trarre che il primo Giudice aveva correttamente apprezzato le dichiarazioni della persona offesa e la sua attendibilità; - rappresentando la pendenza di un giudizio davanti alla Corte costituzionale sulla legittimità dell'art. 576 cod. proc. pen., nella parte in cui prevede che la parte civile possa proporre impugnazione innanzi al giudice penale e non innanzi al giudice civile contro una sentenza di proscioglimento in assenza di impugnazione da parte della Procura generale (come avvenuto nella specie per [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]).

La Corte territoriale avrebbe esaminato solo quest'ultimo punto, negando che ricorressero i presupposti per la sospensione del giudizio, peraltro in maniera errata, poiché ha assunto che nella specie la Procura generale aveva presentato appello, senza considerare che tale gravame non atteneva alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].

Si sarebbe, pertanto, determinata la denunciata nullità.

1.1. Il motivo in esame è manifestamente infondato, oltre che generico.

Anzitutto, «l'omessa valutazione di una memoria difensiva non determina alcuna nullità, ma può influire sulla congruità e sulla correttezza logico-giuridica della motivazione del provvedimento che definisce la fase o il grado nel cui ambito sono state espresse le ragioni difensive» (Sez. 2, n. 14975 del 16/03/2018, Tropea, Rv. 272542 - 01); dunque, l'omesso esame di essa da parte del giudice di merito «può essere dedotto in sede di legittimità come vizio di motivazione purché, in virtù del dovere di specificità dei motivi di ricorso per cassazione, si rappresenti puntualmente la concreta idoneità scardinante dei temi della memoria pretermessa rispetto alla pronunzia avversata, evidenziando il collegamento tra le difese della memoria e gli specifici profili di carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità argonnentativa della sentenza impugnata» (Sez. 5, n. 17798 del 22/03/2019, C., Rv. 276766 - 01).

Inoltre, rispetto alle questioni processuali che - alla luce di quanto addotto dal ricorrente - con essa erano state sollevate, non può essere dedotto il vizio di motivazione, avendo invece rilievo il fatto che esse siano state correttamente decise dal Giudice di merito.

Difatti, «qualora sia sottoposta al vaglio del giudice di legittimità la correttezza di una decisione in rito, la Corte è giudice dei presupposti della decisione, sulla quale esercita il proprio controllo, quale che sia il ragionamento esibito per giustificarla e persino nel caso in cui la motivazione sia del tutto assente» (Sez. 1, n. 22337 del 23/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281391 - 01; cfr. pure Sez. 5, n. 15124 del 19/03/2002, Ranieri, Rv. 221322 - 01, secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, quando «è censurata la applicazione di una norma processuale, non ha alcuna rilevanza, in sede di legittimità, il fatto che tale scelta sia stata, o non, correttamente motivata dal giudice di merito, atteso che, quando viene sottoposta al giudizio della Corte suprema la correttezza di una decisione in rito, la Corte stessa è giudice dei presupposti della decisione, sulla quale esercita il proprio controllo, quale che sia il ragionamento esibito per giustificarla»), ragion per cui non rileva ex se l'addotto vizio di motivazione.

Sotto tale profilo basti osservare che: - «la parte civile è legittimata a proporre appello avverso la sentenza di primo grado di assoluzione dell'imputato per insussistenza del fatto al fine di chiedere al giudice dell'impugnazione di affermare la responsabilità dell'imputato [...] incidentalmente e ai soli fini dell'accoglimento della domanda di risarcimento del danno» (Sez. 3, n. 3083 del 18/10/2016 - dep. 2017, Sdolzini, Rv. 268894 - 01), senza peraltro che l'esercizio del suo autonomo diritto all'impugnazione, riconosciuto in termini generali dall'art. 576 cod. proc. pen., possa essergli precluso dalla mancata impugnazione del pubblico ministero (Sez. 6, n. 36526 del 28/10/2020, Pilato, Rv. 280182 - 02; Sez. 2, n. 10638 del 30/01/2020, Enderlin, Rv. 278519 - 01) - e non è in dubbio l'interesse della parte civile ad impugnare ex art. 576 cod. proc. pen. la sentenza di assoluzione ex art. 530, comma 2, cod. proc. pen. perché il fatto non sussiste, attesa l'efficacia di tale statuizione nel giudizio civile, posto che l'art. 652 cod. proc. pen. non distingue l'assoluzione ai sensi del comma secondo dell'art. 530 cod. proc. pen. da quella prevista dal comma primo (Sez. 5, n. 49580 del 26/09/2014, Rosa, Rv. 261341 - 01; Sez. 5, n. 842 del 24/11/2005 - dep. 2006, Fossatelli, Rv. 233754 - 01; cfr. pure Sez. 3, n. 23485 del 07/03/2014, U., Rv. 260082 - 01).

Quanto alla mancata sospensione del procedimento si rileva che: - «in tema di pregiudiziale costituzionale, la sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87 consegue obbligatoriamente solo alla trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, che il giudice dispone previa delibazione della rilevanza nel procedimento in corso e della non manifesta infondatezza della questione sollevata; ove pertanto una questione di legittimità costituzionale sia stata rimessa alla Consulta in un procedimento diverso, non può configurarsi l'esistenza di una pregiudiziale in senso proprio con conseguente obbligo del giudice di sospendere - a pena di nullità - il giudizio in cui la medesima questione si sia riproposta» (Sez. 2, n. 2267 del 25/03/1997, Chiarelli, Rv. 207554 - 01); - il ricorso si è limitato a censurare la decisione della Corte di appello, assumendo che nella specie, a fronte della mancata proposizione del gravame da parte del Pubblico ministero nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], avrebbe dovuto disporsi la sospensione del procedimento, presupposto, come esposto ex se insufficiente; - peraltro, la questione di legittimità invocata dalla difesa è stata dichiarata non fondata (cfr.

Corte cost. n. 176 del 03/04/2019). [OSCURATO:PERSONA], come anticipato, il motivo in esame è del tutto generico, segnatamente nella parte in cui - facendo mero rimando alla memoria - ha rappresentato di aver prospettato con essa gli elementi da cui trarre che il primo Giudice aveva correttamente apprezzato le dichiarazioni della persona offesa e la sua attendibilità (cfr. Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018 - dep. 2019, C., Rv. 275853 - 02; Sez. 3, n. 35964 del 04/11/2014 - dep. 2015, B., Rv. 264879 - 01). 4 ./

2. Con il secondo motivo si è assunta la violazione dell'art. 597, comma 1, cod. proc. pen., in quanto la Corte territoriale: - per quel che attiene alle statuizioni penali, si è pronunciata sull'imputazione di danneggiamento di cui al capo D. relativamente a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], dichiarando non doversi procedere per intervenuta prescrizione, nonostante la Procura generale non avesse impugnato tale specifico capo di imputazione (né nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] né nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]) e, pertanto, sul punto si era formato il giudicato penale; - con riguardo alle statuizioni civili, nonostante la parte civile con riguardo ad [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] avesse impugnato solo con riferimento ai capi A. e D., egli è stato dichiarato responsabile agli effetti civili anche con riferimento al capo B.

2.1. La doglianza relativa a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per difetto di un interesse concreto e attuale.

Invero, l'interesse a impugnare richiesto dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen.

«deve essere concreto ed attuale, correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento da impugnare e sussiste solo se l'impugnazione sia idonea a costituire, attraverso l'eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante rispetto a quella esistente (Sez.

U, n. 6203 del 11/05/1993, Amato, Rv. 193743; Sez.

U, n. 9616 del 24/03/1995, Boido, Rv. 202018; Sez.

U, n. 42 del 13/12/1995, Timpani, Rv. 203093; Sez.

U, n. 10372 del 27/09/1995, Serafino, Rv. 202269; Sez.

U, n. 20 del 20/10/1996, Vitale, Rv. 206169; Sez.

U, n. 18253 del 24/04/2008, Tchmil, Rv. 239397)», «sicché non può risolversi nella mera aspirazione alla correzione di un errore di diritto contenuto nella sentenza impugnata.

La concretezza dell'interesse può peraltro ravvisarsi anche quando l'impugnazione sia volta esclusivamente a lamentare una violazione astratta di una norma di diritto formale, purché però da essa derivi un reale pregiudizio dei diritti dell'imputato, che si intendono tutelare attraverso il raggiungimento di un risultato non soltanto teoricamente corretto, ma anche praticamente favorevole (Sez.

Un., 11 maggio 1993, n. 6203, Amato, m. 193743; Sez.

Un., 24 marzo 1995, n. 9616, Boido, m. 202018)»; «insomma, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, l'impugnazione, per essere ammissibile, deve tendere alla eliminazione della lesione di un diritto o di un interesse giuridico dell'impugnante, non essendo prevista la possibilità di proporre un'impugnazione che si risolva in una mera pretesa teorica che miri alla sola esattezza giuridica della decisione, che di per sé non sarebbe sufficiente a integrare il vantaggio pratico in cui si compendia l'interesse normativamente stabilito che sottende l'impugnazione di ogni provvedimento giurisdizionale», non essendo ex se sufficiente l'astratto interesse dell'imputato a impugnare la sentenza di proscioglimento per prescrizione (Sez. 3, n. 45560 del 15/03/2018, C., Rv. 274089 - 01, che richiama pure Sez.

U, n. 40049 del 29/05/2008, Guerra, Rv. 240815 - 01).

Nel caso in esame la sentenza impugnata, nell'argomentare in relazione al gravame della Parte pubblica - per quel che qui rileva - si è limitata a rilevare il decorso dei termini di prescrizione anche del reato di cui al capo D. e ad affermare il difetto «prima facie» di una prova evidente che da sola giustificasse la conferma della pronuncia assolutoria nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].

E nel resto ha poi argomentato sulla sussistenza del fatto, agli effetti civili, provvedendo sull'impugnazione della parte civile e pervenendo alla condanna anche di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento del danno in relazione a esso.

Dunque, agli effetti penali, nei termini predetti la sentenza di appello non ha attribuito il reato all'imputato, non ravvisandosi sotto tale profilo un pregiudizio di ordine morale, che presuppone un suo sostanziale riconoscimento di colpevolezza agli effetti penali (Sez. 3, n. 45560/2018, cit.).

E, sotto il profilo giuridico, in realtà il pregiudizio dell'imputato deriva dalla espressa affermazione della sua responsabilità civile, resa dalla Corte territoriale anche per la condotta in discorso, e non anche dal proscioglimento per prescrizione.

Tanto più che «la valutazione dell'interesse ad impugnare [...] va operata con riferimento alla prospettazione rappresentata nel mezzo di impugnazione e non alla effettiva fondatezza della pretesa azionata» (Sez. 3, n. 5509 del 04/10/2019 - dep. 2020, Panarese, Rv. 278669 - 02) e il ricorrente nulla ha addotto sul punto.

2.2. La censura mossa nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] merita accoglimento.

In effetti, con l'atto di appello la parte civile ha impugnato la sentenza di assoluzione di primo grado soltanto con riferimento ai capi A. (violenza privata aggravata) e D. (danneggiamento); pertanto, la Corte territoriale non poteva affermare, agli effetti civili, la responsabilità dello stesso imputato per il fatto di cui al capo B. (lesioni personali aggravate).

Dunque, la sentenza ( impugnata deve essere annullata senza rinvio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] proprio li/V limitatamente all'affermazione di responsabilità per quest'ultimo fatto.

3. Con il terzo motivo è stata censurata la motivazione della sentenza impugnata relativa alla valutazione della testimonianza della parte civile Nedo CONSOLI e ai criteri di verifica della sua attendibilità, in particolare con riferimento alle conferme tratte dalla deposizione del teste MARINO, e alla ricostruzione della dinamica dei fatti.

La difesa ha rappresentato che la Corte territoriale: - avrebbe apprezzato le testimonianze prendendo le mosse dal presupposto che nella specie si sarebbe verificata una vicenda di violenza e intimidazione stradale posta in essere da parte dei germani [OSCURATO:PERSONA]; - non avrebbe preso in considerazione il rapporto redatto nell'occorso dalle Forze dell'ordine né il materiale fotografico presente in atti (da cui emergerebbe una dinamica difforme da quella ritenuta), senza motivare in alcun modo sul mancato apprezzamento di essi; - avrebbe fatto propria la descrizione dell'accaduto riportata nell'atto di appello della parte civile, valorizzando lo stato di agitazione del CONSOLI; - avrebbe attribuito credibilità al teste MARINO nonostante egli abbia reso, peraltro ammettendolo espressamente in sede di esame dibattimentale, dichiarazioni difformi rispetto a quanto rassegnato alla polizia giudiziaria nel corso delle indagini, giustificando l'incostanza delle deposizioni dello stesso teste e del CONSOLI con la concitazione del momento o lo stato d'animo; - avrebbe affermato la compatibilità tra le lesioni riportate dal CONSOLI e il «pestaggio selvaggio» che avrebbe subito dagli imputati senza spiegare perché il trauma cranico non commotivo con prognosi di cinque giorni non sia compatibile con la collisione dei veicoli, essendo invece le lesioni con evidenza non compatibili con un pestaggio; - non avrebbe apprezzato la dinamica dei fatti e in particolare il sopraggiungere delle vetture dei [OSCURATO:PERSONA] solo in secondo momento rispetto all'urto iniziale tra l'auto del CONSOLI e il furgone del MARINO (come emergerebbe dall'album fotografico redatto dagli operanti).

3.1. Il motivo in esame è inammissibile.

La Corte di appello ha ricostruito la dinamica dei fatti, dando conto delle ragioni per cui ha ritenuto credibile il narrato di Nedo CONSOLI, affermando che il suo veicolo andò a impattare con quello del MARINO poiché la persona offesa stava cercando di sottrarsi al tentativo dei germani [OSCURATO:PERSONA] di bloccarne il percorso, mediante le loro manovre alla guida, che hanno avuto buon esito proprio per il sopraggiungere del furgone del MARINO.

I Giudici di secondo grado hanno pure chiarito le ragioni per cui hanno ritenuto il narrato del CONSOLI corroborato da quello del MARINO e dalla documentazione clinica in atti, puntualizzando che le lesioni riportate dall'offeso non potrebbero dirsi derivate dall'urto tra i veicoli, alla luce dei minimi danni riscontrati, dimostrativi di un urto lieve (segnatamente sulla vettura condotta dal CONSOLI, evidenziando come non si siano neppure attivati gli airbag).

Si tratta di un apprezzamento di merito logico, che non può dirsi abbia travisato le prove sulla scorta delle allegazioni difensive che hanno prospettato genericamente una diversa ricostruzione dell'occorso, hanno mosso critiche - del tutto prive di specificità - alla credibilità della persona offesa, il cui apprezzamento da parte della Corte non può dirsi minato dalle generiche allegazioni difensive relative alla posizione dei veicoli coinvolti né dalla confutazione delle dichiarazioni del MARINO, richiamata dalla Corte come elemento di conferma del narrato del CONSOLI, di cui ha ritenuto la credibilità aliunde e che resta corroborato della documentazione medica (non occorrendo rimarcare che il ricorso ha richiamato in maniera monca la deposizione del MARINO: cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01).

4. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] limitatamente all'affermazione di responsabilità agli effetti civili per lesioni personali a lui contestate; e deve dichiararsi inammissibile nel resto il ricorso del medesimo imputato.

Deve dichiararsi inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; e ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. deve disporsi la condanna del medesimo ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila, atteso che l'evidente inammissibilità dei motivi d'impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01). [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] deve essere condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che pare equo liquidare in complessivi euro 2.000,00, oltre accessori di legge; e devono dichiararsi interamente compensate le spese tra [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e la parte civile.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] limitatamente all'affermazione di responsabilità per il delitto di lesioni personali.

Inammissibile il ricorso nel resto.

Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Condanna, inoltre, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 2.000,00, oltre accessori di legge.

Dichiara interamente compensate le spese tra il ricorrente [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/04/2019 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che si è riportato integralmente alla requisitoria già versata in atti e ha chiesto il rigetto dei ricorsi; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 1° aprile 2021 (dep. il 9 maggio 2021) la Corte di appello di Brescia - in parziale riforma della pronuncia in data 15 luglio 2014 del Tribunale di Mantova, appellata dal Procuratore generale distrettuale e dalla parte civile Nedo CONSOLI, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di violenza privata aggravata (capo A. della rubrica), lesioni personali aggravate (capo B.) e danneggiamento (capo D.), loro ascritti in concorso, perché estinti per intervenuta prescrizione; ha dichiarato, ai soli effetti civili, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] responsabili dei medesimi reati e li ha condannati al risarcimento del danno in favore della parte civile - da liquidarsi innanzi al Giudice civile - assegnando a quest'ultima una provvisionale di euro 2.000,00; ha condannato gli imputati al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di costituzione e assistenza in favore della parte civile; ed ha confermato nel resto la decisione di primo grado. 2. Avverso la sentenza di appello il difensore degli imputati ha proposto ricorso per cassazione con unico atto, formulando tre motivi (di seguito esposti nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo sono stati dedotti la violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità e il vizio di motivazione con riferimento all'omesso esame di quanto dedotto nella memoria difensiva presentata il 27 marzo 2019. 2.2. Con il secondo motivo si è assunta la violazione dell'art. 597, comma 1, cod. proc. pen., in relazione alle statuizioni rese con riferimento a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] per la condotta di danneggiamento di cui al capo D. e ad [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] con riferimento alla fattispecie di lesioni personali di cui al capo B. 2.3. Con il terzo motivo è stato prospettato il vizio di motivazione in relazione alla valutazione della testimonianza della parte civile Nedo CONSOLI e alla ricostruzione della dinamica dell'accaduto. 3. La parte civile Nedo CONSOLI ha presentato memoria a confutazione delle allegazioni dei ricorrenti e ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi e, comunque, il rigetto di essi; nonché la condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese (come da nota). Il difensore degli imputati ha presentato memoria con la quale ha contestato la fondatezza di quanto esposto dal Procuratore generale e ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] Il secondo motivo di ricorso è fondato, limitatamente ad [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e nei termini che si esporranno; nel resto i ricorsi sono inammissibili. 1. Con il primo motivo - sub specie della violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità e del vizio di motivazione - la difesa ha rappresentato che la sentenza impugnata non avrebbe preso in considerazione, se non in maniera del tutto generica e non esaustiva, quanto dedotto nella memoria difensiva presentata il 27 marzo 2019, con la quale si erano esposte le ragioni per cui avrebbero dovuto essere respinte le richieste di riforma della sentenza di primo grado avanzate della Procura generale (nei confronti del solo [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]) e della parte civile, in particolare: - deducendo l'assenza di interesse della parte civile a impugnare la sentenza assolutoria di primo grado, resa ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen. (adducendo a sostegno di tale asserto la mancata richiesta da parte di essa di rinnovazione dell'istruttoria); nonché il 2 4,1 mancato appello da parte del Procuratore generale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], che avrebbe escluso la possibilità della parte civile di proporre un'autonoma impugnazione sulla responsabilità civile; - sottolineando gli elementi da cui trarre che il primo Giudice aveva correttamente apprezzato le dichiarazioni della persona offesa e la sua attendibilità; - rappresentando la pendenza di un giudizio davanti alla Corte costituzionale sulla legittimità dell'art. 576 cod. proc. pen., nella parte in cui prevede che la parte civile possa proporre impugnazione innanzi al giudice penale e non innanzi al giudice civile contro una sentenza di proscioglimento in assenza di impugnazione da parte della Procura generale (come avvenuto nella specie per [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]). La Corte territoriale avrebbe esaminato solo quest'ultimo punto, negando che ricorressero i presupposti per la sospensione del giudizio, peraltro in maniera errata, poiché ha assunto che nella specie la Procura generale aveva presentato appello, senza considerare che tale gravame non atteneva alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Si sarebbe, pertanto, determinata la denunciata nullità. 1.1. Il motivo in esame è manifestamente infondato, oltre che generico. Anzitutto, «l'omessa valutazione di una memoria difensiva non determina alcuna nullità, ma può influire sulla congruità e sulla correttezza logico-giuridica della motivazione del provvedimento che definisce la fase o il grado nel cui ambito sono state espresse le ragioni difensive» (Sez. 2, n. 14975 del 16/03/2018, Tropea, Rv. 272542 - 01); dunque, l'omesso esame di essa da parte del giudice di merito «può essere dedotto in sede di legittimità come vizio di motivazione purché, in virtù del dovere di specificità dei motivi di ricorso per cassazione, si rappresenti puntualmente la concreta idoneità scardinante dei temi della memoria pretermessa rispetto alla pronunzia avversata, evidenziando il collegamento tra le difese della memoria e gli specifici profili di carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità argonnentativa della sentenza impugnata» (Sez. 5, n. 17798 del 22/03/2019, C., Rv. 276766 - 01). Inoltre, rispetto alle questioni processuali che - alla luce di quanto addotto dal ricorrente - con essa erano state sollevate, non può essere dedotto il vizio di motivazione, avendo invece rilievo il fatto che esse siano state correttamente decise dal Giudice di merito. Difatti, «qualora sia sottoposta al vaglio del giudice di legittimità la correttezza di una decisione in rito, la Corte è giudice dei presupposti della decisione, sulla quale esercita il proprio controllo, quale che sia il ragionamento esibito per giustificarla e persino nel caso in cui la motivazione sia del tutto assente» (Sez. 1, n. 22337 del 23/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281391 - 01; cfr. pure Sez. 5, n. 15124 del 19/03/2002, Ranieri, Rv. 221322 - 01, secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, quando «è censurata la applicazione di una norma processuale, non ha alcuna rilevanza, in sede di legittimità, il fatto che tale scelta sia stata, o non, correttamente motivata dal giudice di merito, atteso che, quando viene sottoposta al giudizio della Corte suprema la correttezza di una decisione in rito, la Corte stessa è giudice dei presupposti della decisione, sulla quale esercita il proprio controllo, quale che sia il ragionamento esibito per giustificarla»), ragion per cui non rileva ex se l'addotto vizio di motivazione. Sotto tale profilo basti osservare che: - «la parte civile è legittimata a proporre appello avverso la sentenza di primo grado di assoluzione dell'imputato per insussistenza del fatto al fine di chiedere al giudice dell'impugnazione di affermare la responsabilità dell'imputato [...] incidentalmente e ai soli fini dell'accoglimento della domanda di risarcimento del danno» (Sez. 3, n. 3083 del 18/10/2016 - dep. 2017, Sdolzini, Rv. 268894 - 01), senza peraltro che l'esercizio del suo autonomo diritto all'impugnazione, riconosciuto in termini generali dall'art. 576 cod. proc. pen., possa essergli precluso dalla mancata impugnazione del pubblico ministero (Sez. 6, n. 36526 del 28/10/2020, Pilato, Rv. 280182 - 02; Sez. 2, n. 10638 del 30/01/2020, Enderlin, Rv. 278519 - 01) - e non è in dubbio l'interesse della parte civile ad impugnare ex art. 576 cod. proc. pen. la sentenza di assoluzione ex art. 530, comma 2, cod. proc. pen. perché il fatto non sussiste, attesa l'efficacia di tale statuizione nel giudizio civile, posto che l'art. 652 cod. proc. pen. non distingue l'assoluzione ai sensi del comma secondo dell'art. 530 cod. proc. pen. da quella prevista dal comma primo (Sez. 5, n. 49580 del 26/09/2014, Rosa, Rv. 261341 - 01; Sez. 5, n. 842 del 24/11/2005 - dep. 2006, Fossatelli, Rv. 233754 - 01; cfr. pure Sez. 3, n. 23485 del 07/03/2014, U., Rv. 260082 - 01). Quanto alla mancata sospensione del procedimento si rileva che: - «in tema di pregiudiziale costituzionale, la sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87 consegue obbligatoriamente solo alla trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, che il giudice dispone previa delibazione della rilevanza nel procedimento in corso e della non manifesta infondatezza della questione sollevata; ove pertanto una questione di legittimità costituzionale sia stata rimessa alla Consulta in un procedimento diverso, non può configurarsi l'esistenza di una pregiudiziale in senso proprio con conseguente obbligo del giudice di sospendere - a pena di nullità - il giudizio in cui la medesima questione si sia riproposta» (Sez. 2, n. 2267 del 25/03/1997, Chiarelli, Rv. 207554 - 01); - il ricorso si è limitato a censurare la decisione della Corte di appello, assumendo che nella specie, a fronte della mancata proposizione del gravame da parte del Pubblico ministero nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], avrebbe dovuto disporsi la sospensione del procedimento, presupposto, come esposto ex se insufficiente; - peraltro, la questione di legittimità invocata dalla difesa è stata dichiarata non fondata (cfr. Corte cost. n. 176 del 03/04/2019). [OSCURATO:PERSONA], come anticipato, il motivo in esame è del tutto generico, segnatamente nella parte in cui - facendo mero rimando alla memoria - ha rappresentato di aver prospettato con essa gli elementi da cui trarre che il primo Giudice aveva correttamente apprezzato le dichiarazioni della persona offesa e la sua attendibilità (cfr. Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018 - dep. 2019, C., Rv. 275853 - 02; Sez. 3, n. 35964 del 04/11/2014 - dep. 2015, B., Rv. 264879 - 01). 4 ./ 2. Con il secondo motivo si è assunta la violazione dell'art. 597, comma 1, cod. proc. pen., in quanto la Corte territoriale: - per quel che attiene alle statuizioni penali, si è pronunciata sull'imputazione di danneggiamento di cui al capo D. relativamente a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], dichiarando non doversi procedere per intervenuta prescrizione, nonostante la Procura generale non avesse impugnato tale specifico capo di imputazione (né nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] né nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]) e, pertanto, sul punto si era formato il giudicato penale; - con riguardo alle statuizioni civili, nonostante la parte civile con riguardo ad [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] avesse impugnato solo con riferimento ai capi A. e D., egli è stato dichiarato responsabile agli effetti civili anche con riferimento al capo B. 2.1. La doglianza relativa a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per difetto di un interesse concreto e attuale. Invero, l'interesse a impugnare richiesto dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen. «deve essere concreto ed attuale, correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento da impugnare e sussiste solo se l'impugnazione sia idonea a costituire, attraverso l'eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante rispetto a quella esistente (Sez. U, n. 6203 del 11/05/1993, Amato, Rv. 193743; Sez. U, n. 9616 del 24/03/1995, Boido, Rv. 202018; Sez. U, n. 42 del 13/12/1995, Timpani, Rv. 203093; Sez. U, n. 10372 del 27/09/1995, Serafino, Rv. 202269; Sez. U, n. 20 del 20/10/1996, Vitale, Rv. 206169; Sez. U, n. 18253 del 24/04/2008, Tchmil, Rv. 239397)», «sicché non può risolversi nella mera aspirazione alla correzione di un errore di diritto contenuto nella sentenza impugnata. La concretezza dell'interesse può peraltro ravvisarsi anche quando l'impugnazione sia volta esclusivamente a lamentare una violazione astratta di una norma di diritto formale, purché però da essa derivi un reale pregiudizio dei diritti dell'imputato, che si intendono tutelare attraverso il raggiungimento di un risultato non soltanto teoricamente corretto, ma anche praticamente favorevole (Sez. Un., 11 maggio 1993, n. 6203, Amato, m. 193743; Sez. Un., 24 marzo 1995, n. 9616, Boido, m. 202018)»; «insomma, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, l'impugnazione, per essere ammissibile, deve tendere alla eliminazione della lesione di un diritto o di un interesse giuridico dell'impugnante, non essendo prevista la possibilità di proporre un'impugnazione che si risolva in una mera pretesa teorica che miri alla sola esattezza giuridica della decisione, che di per sé non sarebbe sufficiente a integrare il vantaggio pratico in cui si compendia l'interesse normativamente stabilito che sottende l'impugnazione di ogni provvedimento giurisdizionale», non essendo ex se sufficiente l'astratto interesse dell'imputato a impugnare la sentenza di proscioglimento per prescrizione (Sez. 3, n. 45560 del 15/03/2018, C., Rv. 274089 - 01, che richiama pure Sez. U, n. 40049 del 29/05/2008, Guerra, Rv. 240815 - 01). Nel caso in esame la sentenza impugnata, nell'argomentare in relazione al gravame della Parte pubblica - per quel che qui rileva - si è limitata a rilevare il decorso dei termini di prescrizione anche del reato di cui al capo D. e ad affermare il difetto «prima facie» di una prova evidente che da sola giustificasse la conferma della pronuncia assolutoria nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. E nel resto ha poi argomentato sulla sussistenza del fatto, agli effetti civili, provvedendo sull'impugnazione della parte civile e pervenendo alla condanna anche di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento del danno in relazione a esso. Dunque, agli effetti penali, nei termini predetti la sentenza di appello non ha attribuito il reato all'imputato, non ravvisandosi sotto tale profilo un pregiudizio di ordine morale, che presuppone un suo sostanziale riconoscimento di colpevolezza agli effetti penali (Sez. 3, n. 45560/2018, cit.). E, sotto il profilo giuridico, in realtà il pregiudizio dell'imputato deriva dalla espressa affermazione della sua responsabilità civile, resa dalla Corte territoriale anche per la condotta in discorso, e non anche dal proscioglimento per prescrizione. Tanto più che «la valutazione dell'interesse ad impugnare [...] va operata con riferimento alla prospettazione rappresentata nel mezzo di impugnazione e non alla effettiva fondatezza della pretesa azionata» (Sez. 3, n. 5509 del 04/10/2019 - dep. 2020, Panarese, Rv. 278669 - 02) e il ricorrente nulla ha addotto sul punto. 2.2. La censura mossa nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] merita accoglimento. In effetti, con l'atto di appello la parte civile ha impugnato la sentenza di assoluzione di primo grado soltanto con riferimento ai capi A. (violenza privata aggravata) e D. (danneggiamento); pertanto, la Corte territoriale non poteva affermare, agli effetti civili, la responsabilità dello stesso imputato per il fatto di cui al capo B. (lesioni personali aggravate). Dunque, la sentenza ( impugnata deve essere annullata senza rinvio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] proprio li/V limitatamente all'affermazione di responsabilità per quest'ultimo fatto. 3. Con il terzo motivo è stata censurata la motivazione della sentenza impugnata relativa alla valutazione della testimonianza della parte civile Nedo CONSOLI e ai criteri di verifica della sua attendibilità, in particolare con riferimento alle conferme tratte dalla deposizione del teste MARINO, e alla ricostruzione della dinamica dei fatti. La difesa ha rappresentato che la Corte territoriale: - avrebbe apprezzato le testimonianze prendendo le mosse dal presupposto che nella specie si sarebbe verificata una vicenda di violenza e intimidazione stradale posta in essere da parte dei germani [OSCURATO:PERSONA]; - non avrebbe preso in considerazione il rapporto redatto nell'occorso dalle Forze dell'ordine né il materiale fotografico presente in atti (da cui emergerebbe una dinamica difforme da quella ritenuta), senza motivare in alcun modo sul mancato apprezzamento di essi; - avrebbe fatto propria la descrizione dell'accaduto riportata nell'atto di appello della parte civile, valorizzando lo stato di agitazione del CONSOLI; - avrebbe attribuito credibilità al teste MARINO nonostante egli abbia reso, peraltro ammettendolo espressamente in sede di esame dibattimentale, dichiarazioni difformi rispetto a quanto rassegnato alla polizia giudiziaria nel corso delle indagini, giustificando l'incostanza delle deposizioni dello stesso teste e del CONSOLI con la concitazione del momento o lo stato d'animo; - avrebbe affermato la compatibilità tra le lesioni riportate dal CONSOLI e il «pestaggio selvaggio» che avrebbe subito dagli imputati senza spiegare perché il trauma cranico non commotivo con prognosi di cinque giorni non sia compatibile con la collisione dei veicoli, essendo invece le lesioni con evidenza non compatibili con un pestaggio; - non avrebbe apprezzato la dinamica dei fatti e in particolare il sopraggiungere delle vetture dei [OSCURATO:PERSONA] solo in secondo momento rispetto all'urto iniziale tra l'auto del CONSOLI e il furgone del MARINO (come emergerebbe dall'album fotografico redatto dagli operanti). 3.1. Il motivo in esame è inammissibile. La Corte di appello ha ricostruito la dinamica dei fatti, dando conto delle ragioni per cui ha ritenuto credibile il narrato di Nedo CONSOLI, affermando che il suo veicolo andò a impattare con quello del MARINO poiché la persona offesa stava cercando di sottrarsi al tentativo dei germani [OSCURATO:PERSONA] di bloccarne il percorso, mediante le loro manovre alla guida, che hanno avuto buon esito proprio per il sopraggiungere del furgone del MARINO. I Giudici di secondo grado hanno pure chiarito le ragioni per cui hanno ritenuto il narrato del CONSOLI corroborato da quello del MARINO e dalla documentazione clinica in atti, puntualizzando che le lesioni riportate dall'offeso non potrebbero dirsi derivate dall'urto tra i veicoli, alla luce dei minimi danni riscontrati, dimostrativi di un urto lieve (segnatamente sulla vettura condotta dal CONSOLI, evidenziando come non si siano neppure attivati gli airbag). Si tratta di un apprezzamento di merito logico, che non può dirsi abbia travisato le prove sulla scorta delle allegazioni difensive che hanno prospettato genericamente una diversa ricostruzione dell'occorso, hanno mosso critiche - del tutto prive di specificità - alla credibilità della persona offesa, il cui apprezzamento da parte della Corte non può dirsi minato dalle generiche allegazioni difensive relative alla posizione dei veicoli coinvolti né dalla confutazione delle dichiarazioni del MARINO, richiamata dalla Corte come elemento di conferma del narrato del CONSOLI, di cui ha ritenuto la credibilità aliunde e che resta corroborato della documentazione medica (non occorrendo rimarcare che il ricorso ha richiamato in maniera monca la deposizione del MARINO: cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01). 4. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] limitatamente all'affermazione di responsabilità agli effetti civili per lesioni personali a lui contestate; e deve dichiararsi inammissibile nel resto il ricorso del medesimo imputato. Deve dichiararsi inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; e ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. deve disporsi la condanna del medesimo ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila, atteso che l'evidente inammissibilità dei motivi d'impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01). [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] deve essere condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che pare equo liquidare in complessivi euro 2.000,00, oltre accessori di legge; e devono dichiararsi interamente compensate le spese tra [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e la parte civile. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] limitatamente all'affermazione di responsabilità per il delitto di lesioni personali. Inammissibile il ricorso nel resto. Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 2.000,00, oltre accessori di legge. Dichiara interamente compensate le spese tra il ricorrente [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 17750/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris