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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 26 marzo 2024

Cassazione n. 12536/2024

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso n.1875/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], in proprio e in qualità di procuratore generale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15-1- 1943 e residente in Montreal, Quebec, Canada, rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA], nel suo studio in viale Angelico n. 78 ricorrenti contro [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale avv. [OSCURATO:EMAIL] controricorrenti e ricorrenti incidentali OGGETTO: nullità donazione giudicato esterno R.G.1875/2023 C.C. 26-3-2024 avverso la sentenza n. 2504/2022 della Corte d’appello di Napoli pubblicata il 6-6-2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26-3-2024 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con atto di citazione notificato il 24 - 9 - 2012 [OSCURATO:PERSONA], in qualità di procuratore generale di [OSCURATO:PERSONA], in proprio e in qualità di procuratrice generale di Michele, Giovannina, Pietruccia, [OSCURATO:PERSONA]., Linda, Anna, Romana, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], unitamente a [OSCURATO:PERSONA] quale erede di [OSCURATO:PERSONA] hanno convenuto avanti il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il secondo e la terza quali eredi di [OSCURATO:PERSONA] in qualità di figlio e moglie, chiedendo di dichiarare la nullità dell’atto di donazione a rogito notaio [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] tra il donante [OSCURATO:PERSONA] e il donatario [OSCURATO:PERSONA], per non essere il donante proprietario di parte degli immobili ceduti, di proprietà degli attori.

Assumevano gli attori di essere proprietari, in qualità di eredi e pro quota, di quattro terreni in [OSCURATO:PERSONA] e due terreni in agro di Pontelandolfo, acquistati dai loro danti causa con atto di compravendita rep. 3401 del 4-10-1953 a rogito notaio Imbellione di [OSCURATO:PERSONA] e con atto di compravendita estero del 3- 6-1961 depositato il 23-8-1961 presso il notaio [OSCURATO:PERSONA] di Benevento.

Deducevano che con l’atto di donazione del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il donante aveva disposto anche dei suddetti terreni sull’infondato presupposto del possesso ultraventennale ad usucapionem e che quindi la donazione era nulla per mancanza di titolo a disporre da parte del donante, in quanto il Tribunale di Benevento con sentenza n. 1747/2007, pur avendo rigettato la loro domanda di rivendica dei terreni, aveva rigettato anche l’eccezione di usucapione proposta dagli stessi convenuti.

Si sono costituiti il donatario [OSCURATO:PERSONA] e l’erede del donante [OSCURATO:PERSONA], eccependo il giudicato sul rigetto della domanda di nullità della donazione di cui alla sentenza n.1747/2007 del Tribunale di Benevento e chiedendo in via riconvenzionale l’accertamento dell’acquisto della proprietà per usucapione dei terreni oggetto di giudizio; è rimasta contumace l’altra erede AntoniaLongo.

Con sentenza non definitiva n. 206/2015 e sentenza definitiva n. 2670/2016 il Tribunale di Benevento ha dichiarato inammissibile la domanda degli attori, per il giudicato di cui alla sentenza n. 1747/2007 del Tribunale di Benevento che aveva già pronunciato sulla domanda di nullità della donazione rigettandola; ha rigettato la domanda di accertamento dell’acquisto della proprietà per usucapione per mancanza di prova.

2. [OSCURATO:PERSONA], nella medesima qualità in cui aveva agito in primo grado, e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto appello principale alla sentenza, cui hanno resistito [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], chiedendo a loro volta la riforma della sentenza definitiva che aveva rigettato la domanda di usucapione; è rimasta contumace [OSCURATO:PERSONA].

Con sentenza n. 2504/2022 pubblicata il 6-6-2022 la Corte d’appello di Napoli ha rigettato l’appello principale e l’appello incidentale, compensando le spese del grado.

La Corte d’appello ha dichiarato che la sentenza n. 1747/2007 del Tribunale di Benevento passata in giudicato aveva pronunciato su tutte le domande proposte, rigettandole, e perciò anche sulla domanda di nullità della donazione.

Ha confermato il rigetto della domanda di usucapione esaminando il contenuto delle testimonianze e dichiarando che non era sufficiente, ai fini della prova del possesso uti dominus di fondo destinato a uso agricolo, la mera coltivazione, perché si trattava di attività pienamente compatibile con una relazione materiale fondata su titolo convenzionale o sulla mera tolleranza del proprietario e non esprimeva un’attività idonea a realizzare l’esclusione dei terzi dal godimento del bene. 3.[OSCURATO:PERSONA] in proprio - nonché in qualità di procuratrice generale di Michele, Giovannina, Pietruccia, Salvatore, Linda, Anna, Romana, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di unico motivo; hanno notificato il ricorso a [OSCURATO:PERSONA] anche in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA] deceduta il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso, con il quale hanno proposto anche ricorso incidentale affidato a duemotivi.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ. e in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio entrambe le parti hanno depositato memoriaillustrativa.

All’esito della camera di consigliodel 2 6 - 3 - 202 4 la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] 1.Preliminarmente si dà atto che, seppure il controricorso sia distinto in cinque paragrafi preceduti dall’intestazione “motivi di diritto”, nell’attosi enucleano esclusivamente due motivi di ricorso incidentale, trattati ai paragrafi quarto e quinto; nei precedenti paragrafi i controricorrenti si limitano a svolgere deduzioni difensive in replica al ricorso principale e a sollevare eccezioni, in quanto le argomentazioni sono totalmente avulse dal contenuto della sentenza impugnata e perciò non hanno il contenuto minimo necessario richiesto dall’art. 366 cod. proc. civ. per integrare motivo di ricorso.2.Con l’unico motivo di ricorso principale, rubricato “violazione e/o falsa applicazione di norma di diritto e in particolare degli artt. 2909 c.c. e 100 c.p.c. ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c.”, i ricorrenti lamentano che la sentenza impugnata non abbia esaminato nel merito la loro domanda volta a ottenere la dichiarazione di nullità della donazione del 5-6-2003 ritenendola coperta dal giudicato di cui alla sentenza n. 1747/2007 del Tribunale di Benevento.

Evidenziano che in questo modo la sentenza ha disatteso i principi consolidati secondo i quali, quando la sentenza di primo grado non statuisca su una domanda, la parte istante ha facoltà di fare valere l’omissione in fase di gravame o in alternativa può proporre la domanda in diverso giudizio; rilevanoche la sentenza n. 1747/2007, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte d’appello, ha omesso di statuire sulla domanda di nullità, perché l’argomento del rigetto della domanda attorea riferito alla carenza di prova poteva riferirsi solo alla domanda di rivendica,la domanda di nullità non abbisognava di alcuna prova e si fondava sul mero presupposto della mancanza di qualsiasi diritto in capo al donante, che la sentenza pure ha dichiarato. 3.Deve essere rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso ex art. 360-bis cod. proc. civ. sollevata dai controricorrenti nel primo paragrafo del loro controricorso.

La circostanza che i ricorrenti ripropongano le ragioni svolte nel giudizio di merito non vale in sé a fare ritenere l’inammissibilità del ricorso: le ragioni non sono state meramente riproposte, ma sono state svolte in chiave specificamente critica della sentenza impugnata, al fine di fare emergere l’erronea lettura eseguita dalla Corted’appello della sentenza n. 1747/2007 del Tribunale di Benevento, quale pronuncia passata in giudicato di rigetto della domanda di nullità della donazione.4.Devono essere dichiarate inammissibili le questioni, sollevate dagli controricorrenti nel secondo paragrafo del loro ricorso, in ordine alla carenza del potere di rappresentanza in capo ai soggetti che hanno agito in primo e secondo grado, per il fatto che aveva agito PasqualeFoschini quale procuratore generale di [OSCURATO:PERSONA] a sua volta procuratrice generale di una serie di soggetti, e in ordine al difetto di legittimazione ad agire per la mancanza della titolarità dei fondi in capo agli attori.

A fronte del dato che il Tribunale non ha rilevato difetto di rappresentanza degli attori, che avrebbe imposto al giudice di primo grado di fissare termine ex art. 182 co. 2 cod. proc.civ. ed ha esaminato la domanda nel merito sul presupposto che gli attori fossero legittimati e interessati ad agire, nonché a fronte del dato che a sua volta la Corte d’appello ha pronunciato nel merito sul presupposto dell’inesistenzadi qualsiasi difetto di rappresentanza e dell’esistenza della legittimazione e dell’interesse ad agire, la contestazione in sede di legittimità avrebbe potuto avvenire solo attraverso la proposizione di specifico motivo di impugnazione , volto a sostenere il difetto di rappresentanza, di legittimazione e di interesse ad agire; invece, come già esposto, la totale mancanza di riferimento in forma critica al contenuto della sentenza impugnata esclude la possibilità di ritenere la proposizione di motivo di ricorso sul punto.

Per altro verso, se si ritenesse il motivo di impugnazione proposto, lo stesso sarebbe comunque e irrimediabilmente inammissibile per la totale carenza dei requisiti imposti d all’art. 366 co. 1 n.6 cod. proc. civ., non indicando in modo specificoi controricorrenti in quali atti e in quali precisi termini ave ssero sollevato le questioni in primo e in secondo grado.

In ordine alla proposizione del ricorso per cassazione, la circostanza che lo abbia proposto la stessa [OSCURATO:PERSONA] sia in proprio sia in qualità di rappresentante generale dei soggetti dei quali è procuratrice generale esclude qualsiasi questione di difetto di rappresentanza nel giudizio di cassazione.

Le questioni pure prospettate dai controricorrenti in ordine alla procura generale - con riguardo all’asserito ma non provato decesso di alcuni rappresentati - non rilevano al fine dell’ammissibilità del ricorso, perché i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] eSalvatore Longo hanno agito in proprio. 5.Il motivo di ricorso principale è fondato.

In tema di giudicato esterno formatosi tra le stesse parti in un diverso giudizio, la deducibilità con ricorso per cassazione della violazione dell’art. 2909 cod. civ. è possibile nel caso in cui il giudice di merito abbia erroneamente accertato e interpretato il giudicato (Cass. Sez. 1 14-8-2020 n. 17175 Rv. 658806-02),sotto il profilo della violazione dei principi in tema di elementi costitutivi della cosa giudicata; infatti, l a deduzione del vizio non può sollecitare indagini sul contenuto sostanziale della pronuncia, la cui ricostruzione si risolve in un apprezzamento di fatto demandato in via esclusivaal giudice di merito e incensurabile in sede di legittimità (Cass. Sez. 3 12-12-2006 n. 26523 Rv. 594116- 01).

Il giudice di merito, nell’accertare l’esistenza e la portata del giudicato esterno, non deve tenere conto solo della formula conclusiva in cui si riassume il contenuto precettivo della sentenza, ma deve individuare anche l’essenza e l’effettiva portata della decisione, ricavandola non solo dal dispositivo ma anche dalla motivazione (Cass. Sez.

U 28-4-1999 n. 277 Rv. 525828-01).

Nella fattispecie, diversamente da quanto sostenuto dai controricorrenti nel terzo paragrafo del loro ricorso, la sentenza impugnata ha violato tali principi, in quanto ha dato una lettura soltanto parziale della sentenza n. 1747/2007 del Tribunale di Benevento, richiamandone i punti della motivazione nei quali aveva dichiarato di rigettare le domande, ma senza prendere in esame l’intero contenuto della pronuncia, come specificamente censuratodai ricorrenti.

In effetti,risulta che il Tribunale di Benevento nella sentenza n. 1747/2007 ha qualificato la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] in proprio e in qualità di procuratrice generale in forza della medesima procura 5-7-2003 quale domanda di rivendicazione degli immobili oggetto di donazione; l’attrice aveva chiesto di dichiarare che i beni erano di proprietà degli attori “e per l’effetto dichiarare l’inefficacia e/o nullità dell’atto pubblico per notar [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] nella parte in cui detti beni, nella percentuale di spettanza degli esponenti, sono stati donati da [OSCURATO:PERSONA] pur in mancanza di un titolo di acquisto” (pag. 3 della sentenza).

La sentenza ha dichiarato che la domanda attorea non era provata, sulla base del dato che gli attori si erano limitati ad allegare di essere proprietari, ma non avevano fatto cenno ai titoli di acquisto della proprietà (pag. 4 in fine e pag. 5).

E’vero che a pag. 5, come valorizzato dalla Corte d’appello, la sentenza ha anche scritto “la carenza di prova induce a ritenere infondate e non accoglibili le diverse domande proposte con l’atto di citazione”, però di seguito la sentenza ha esposto i concetti sull’onere della prova nell’azione di rivendicazione e non ha mai esaminato la domanda di nullità della donazione; ciò in quanto, secondo la qualificazione datane dalla sentenza , la domanda di nullità della donazione era formulata esclusivamente quale “effetto” dell’accoglimento della domanda di rivendica e non certo per la mancanza di prova perché, come esattamente rilevato dai ricorrenti, la dichiarazione di nullità della donazione in quanto tale non richiedeva in sé la prova richiesta per l’accoglimento della domanda di rivendica e che la sentenza aveva escluso.

Ciò è confermato da quanto pure si legge nella sentenzaed è valorizzato dai ricorrentiladdove, dopo avere esposto i principi sull’onere della prova nell’azione di rivendica, la sentenza ha aggiunto “l’attrice detta prova non l’ha assolutamente fornita, così come i convenuti non hanno provato l’eccezione di usucapione, rimanendo le testimonianze indotte dai convenuti a livello di generica prova di un mero compossesso non ‘ad usucapionem’ esercitato nel tempo da [OSCURATO:PERSONA], che pure ha donato senza poter contare su alcun titolo di acquisto originario o derivativo della proprietà”.

E’ evidente che, nel momento in cui ha esplicitamente dichiarato che il donanteMichelangelo Guerrera non era titolare del diritto di proprietà oggetto di donazione, la sentenza non pot eva implicitamente rigettare la domanda di accertamento di nullità della donazioneformulata perché avente a oggetto beni altrui, per cui è evidente che vi è stata om i ss i o ne di pronuncia su quella domanda.

Quindi, essendo stata omessa la pronuncia sulla domanda, la parte avevala facoltà alternativa di fare valere l’omissione in sede di gravame o di riproporre la domanda in separato giudizio, senza che in quest’ultimo casosia opponibile la formazione del giudicato esterno (Cass. Sez. 6-1 1-12-2022 n. 35382 Rv. 666704-01, Cass. Sez. 3 16-5-2006 n. 11356 Rv. 591351-01).

Ne consegue che, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata nel capo in cui ha dichiarato l’esistenza di giudicato esterno sulla domanda che era stata proposta, così che il giudice del rinvio proceda all’esame della domanda di nullità della donazione. 6.Con il primo motivo di ricorso incidentale, rubricato “incongruità della motivazione, contraddittoria valutazione di elementi essenziali ai fini della decisione.

Violazione dell’art. 360, comma 1 n. 5 c.p.c.”, i ricorrenti incidentali lamentano che sia stata rigettata la loro domanda di accertamento dell’acquisto della proprietà per usucapione.

Sostengono che i testimoni hanno fornito elementi utili a dare contezza del possesso ad usucapionem e lamentano che le testimonianze siano state valutate contraddittoriamente, qualificando le attività descritte dai testimoni come di mera coltivazione nonostante i testimoni avessero descritto con dovizia di particolari i fatti, nonché estrapolando soltanto alcune dichiarazioni; quindi evidenziano che sia emerso in causa il possesso, consistito nel coltivare il terreno, portarvi le pecore al pascolo, raccogliendo le olive e l’uva, chiamando altre persone per farsi aiutare nei lavori, vendendo i prodotti e il bestiame, svolgendo trattative per la vendita di una parte dei terreni.

6.1. Il motivo proposto ai sensi dell’art. 360 co.1 n. 5 cod. proc. civ. è inammissibile ex art. 348-ter co.5 cod. proc. civ. da applicare ratione temporis, essendo l’atto di appello successivo all’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e il ricorso per cassazione precedente al 28-2-2023, vertendosi in ipotesi di “doppia conforme” e non indicando i ricorrenti che le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello siano tra loro diverse (Cass. Sez. 3 28-2-2023 n. 5947 Rv. 667202-01, Cass. Sez. 1 22-12-2016 n. 26774 Rv. 643244-03, per tutte).

Del resto, iricorrenti oltre a non individua re in alcun modo la diversità tra le ragioni di fatto poste a base della decisione dal primo giudice e dal giudice d’appello, neppure indicano di quali specifici fatti sarebbe stato omesso l’esame nelle modalità imposte dall’art. 360 co.5 cod. proc. civ. (cfr. Cass. Sez.

U 7 - 4 - 2014 n. 8053 Rv. 629831 - 01).

E’ acquisito e la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione del principio secondo il quale, ai fini della prova degli elementi costitutivi dell’usucapione, la coltivazione del fondo non è sufficiente, perché non esprime in modo inequivocabile l’intento del coltivatore di possedere,in quanto è pienamente compatibile con una relazione materiale fondata su titolo convenzionale, per cui occorre che tale attività materiale sia accompagnata da univoci indizi indicanti che essa è svolta uti dominus (Cass. Sez. 6-2 5-3- 2020 n. 6123 Rv. 657277-01, Cass. Sez. 2 20-1-2022 n. 1796 Rv. 663640-01).

Nella sostanza i ricorrenti propongono una rilettura del materiale probatorio, in quanto tale inammissibile in sede di legittimità e neppure finalizzata a sostenere lo svolgimento di attività ulteriori a quelle descritte dalla sentenza impugnata, ma piuttosto finalizzata a sostenere che tali attività fossero utili a dimostrare il possesso ad usucapionem.

Infatti, i ricorrenti continuano a descrivere attività compatibili con una relazione materiale con il fondo fondata su titolo convenzionale, corrispondentialle attività di coltivazione e di vendita dei prodotti già prese in esame dalla sentenza impugnata, che ha anche considerato il dato della trattativa per la vendita giudicandola generica e priva di valenza probatoria. 7.Con il secondo motivo di ricorso incidentale , rubricato “erronea e/o falsa applicazione di norme di legge: artt. 1158, 1159-bis, 1142 ss 769 c.c. in combinato disposto con l’art. 360 c.p.c.”, i ricorrenti incidentali evidenziano che l’atto di donazione prevedeva che il donante prestasse al donatario tutte le garanzie sulla proprietà e sul possesso pubblico, pacifico, continuo, indisturbato e non interrotto da oltre vent’anni a titolo di proprietà e richiamano i principi secondo i quali la donazione di beni altrui è idonea ai fini dell’usucapione abbreviata ex art. 1159 cod. civ.; richiamanoaltresì la previsione dell’art. 1159-bis co. 2 cod. civ. e sostengono che [OSCURATO:PERSONA] debba essere riconosciuto proprietario dei fondi.7.1.Il rigetto del primo motivo di ricorso incidentale comporta il rigetto anche del secondo motivo.

Infatti, con tale secondo motivo i ricorrenti incidentali in sostanza lamentano che non siano stati ritenuti esistenti i requisiti dell’usucapione abbreviata, in ragione dell’esistenza del titolo astrattamente idoneo a trasferire la proprietà costituito dalla donazione.

Però, la questione del termine -ventennale, decennale o quinquennale- dell’usucapione si sarebbe posto nel momento in cui fosse stataaccertata l’esistenza del possesso ad usucapionem, in capo a donante o donatario o almeno in capo aldonatario, che la sentenza impugnata ha escluso con pronuncia passata in giudicato in ragione del rigetto del primo motivo di ricorso incidentale.

Ne consegue che il ricorso incidentale è interamente rigettato. 8.In conclusione, disponendosi la cassazione della sentenza impugnata nei termini sopra esposti (punto 5), il giudice del rinvio individuato nella Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione,statuirà anche sulle spese del giudizio di legittimità. 9.In considerazione dell’esito del ricorso incidentale , a i sensi dell’art. 13 co. 1 - quater d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 si d eve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte deiricorrenti incidentali, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del co.1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso principale, rigetta il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e rinvia alla Corte d’appello di Napoli,in diversa composizione, anche per la statuizione anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Sussistono ex art.13 co.1-quater d.P.R. 30 m

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso n.1875/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], in proprio e in qualità di procuratore generale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15-1- 1943 e residente in Montreal, Quebec, Canada, rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA], nel suo studio in viale Angelico n. 78 ricorrenti contro [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale avv. [OSCURATO:EMAIL] controricorrenti e ricorrenti incidentali OGGETTO: nullità donazione giudicato esterno R.G.1875/2023 C.C. 26-3-2024 avverso la sentenza n. 2504/2022 della Corte d’appello di Napoli pubblicata il 6-6-2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26-3-2024 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto di citazione notificato il 24 - 9 - 2012 [OSCURATO:PERSONA], in qualità di procuratore generale di [OSCURATO:PERSONA], in proprio e in qualità di procuratrice generale di Michele, Giovannina, Pietruccia, [OSCURATO:PERSONA]., Linda, Anna, Romana, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], unitamente a [OSCURATO:PERSONA] quale erede di [OSCURATO:PERSONA] hanno convenuto avanti il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il secondo e la terza quali eredi di [OSCURATO:PERSONA] in qualità di figlio e moglie, chiedendo di dichiarare la nullità dell’atto di donazione a rogito notaio [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] tra il donante [OSCURATO:PERSONA] e il donatario [OSCURATO:PERSONA], per non essere il donante proprietario di parte degli immobili ceduti, di proprietà degli attori. Assumevano gli attori di essere proprietari, in qualità di eredi e pro quota, di quattro terreni in [OSCURATO:PERSONA] e due terreni in agro di Pontelandolfo, acquistati dai loro danti causa con atto di compravendita rep. 3401 del 4-10-1953 a rogito notaio Imbellione di [OSCURATO:PERSONA] e con atto di compravendita estero del 3- 6-1961 depositato il 23-8-1961 presso il notaio [OSCURATO:PERSONA] di Benevento. Deducevano che con l’atto di donazione del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il donante aveva disposto anche dei suddetti terreni sull’infondato presupposto del possesso ultraventennale ad usucapionem e che quindi la donazione era nulla per mancanza di titolo a disporre da parte del donante, in quanto il Tribunale di Benevento con sentenza n. 1747/2007, pur avendo rigettato la loro domanda di rivendica dei terreni, aveva rigettato anche l’eccezione di usucapione proposta dagli stessi convenuti. Si sono costituiti il donatario [OSCURATO:PERSONA] e l’erede del donante [OSCURATO:PERSONA], eccependo il giudicato sul rigetto della domanda di nullità della donazione di cui alla sentenza n.1747/2007 del Tribunale di Benevento e chiedendo in via riconvenzionale l’accertamento dell’acquisto della proprietà per usucapione dei terreni oggetto di giudizio; è rimasta contumace l’altra erede AntoniaLongo. Con sentenza non definitiva n. 206/2015 e sentenza definitiva n. 2670/2016 il Tribunale di Benevento ha dichiarato inammissibile la domanda degli attori, per il giudicato di cui alla sentenza n. 1747/2007 del Tribunale di Benevento che aveva già pronunciato sulla domanda di nullità della donazione rigettandola; ha rigettato la domanda di accertamento dell’acquisto della proprietà per usucapione per mancanza di prova. 2. [OSCURATO:PERSONA], nella medesima qualità in cui aveva agito in primo grado, e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto appello principale alla sentenza, cui hanno resistito [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], chiedendo a loro volta la riforma della sentenza definitiva che aveva rigettato la domanda di usucapione; è rimasta contumace [OSCURATO:PERSONA]. Con sentenza n. 2504/2022 pubblicata il 6-6-2022 la Corte d’appello di Napoli ha rigettato l’appello principale e l’appello incidentale, compensando le spese del grado. La Corte d’appello ha dichiarato che la sentenza n. 1747/2007 del Tribunale di Benevento passata in giudicato aveva pronunciato su tutte le domande proposte, rigettandole, e perciò anche sulla domanda di nullità della donazione. Ha confermato il rigetto della domanda di usucapione esaminando il contenuto delle testimonianze e dichiarando che non era sufficiente, ai fini della prova del possesso uti dominus di fondo destinato a uso agricolo, la mera coltivazione, perché si trattava di attività pienamente compatibile con una relazione materiale fondata su titolo convenzionale o sulla mera tolleranza del proprietario e non esprimeva un’attività idonea a realizzare l’esclusione dei terzi dal godimento del bene. 3.[OSCURATO:PERSONA] in proprio - nonché in qualità di procuratrice generale di Michele, Giovannina, Pietruccia, Salvatore, Linda, Anna, Romana, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di unico motivo; hanno notificato il ricorso a [OSCURATO:PERSONA] anche in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA] deceduta il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso, con il quale hanno proposto anche ricorso incidentale affidato a duemotivi. Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ. e in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio entrambe le parti hanno depositato memoriaillustrativa. All’esito della camera di consigliodel 2 6 - 3 - 202 4 la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] 1.Preliminarmente si dà atto che, seppure il controricorso sia distinto in cinque paragrafi preceduti dall’intestazione “motivi di diritto”, nell’attosi enucleano esclusivamente due motivi di ricorso incidentale, trattati ai paragrafi quarto e quinto; nei precedenti paragrafi i controricorrenti si limitano a svolgere deduzioni difensive in replica al ricorso principale e a sollevare eccezioni, in quanto le argomentazioni sono totalmente avulse dal contenuto della sentenza impugnata e perciò non hanno il contenuto minimo necessario richiesto dall’art. 366 cod. proc. civ. per integrare motivo di ricorso.2.Con l’unico motivo di ricorso principale, rubricato “violazione e/o falsa applicazione di norma di diritto e in particolare degli artt. 2909 c.c. e 100 c.p.c. ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c.”, i ricorrenti lamentano che la sentenza impugnata non abbia esaminato nel merito la loro domanda volta a ottenere la dichiarazione di nullità della donazione del 5-6-2003 ritenendola coperta dal giudicato di cui alla sentenza n. 1747/2007 del Tribunale di Benevento. Evidenziano che in questo modo la sentenza ha disatteso i principi consolidati secondo i quali, quando la sentenza di primo grado non statuisca su una domanda, la parte istante ha facoltà di fare valere l’omissione in fase di gravame o in alternativa può proporre la domanda in diverso giudizio; rilevanoche la sentenza n. 1747/2007, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte d’appello, ha omesso di statuire sulla domanda di nullità, perché l’argomento del rigetto della domanda attorea riferito alla carenza di prova poteva riferirsi solo alla domanda di rivendica,la domanda di nullità non abbisognava di alcuna prova e si fondava sul mero presupposto della mancanza di qualsiasi diritto in capo al donante, che la sentenza pure ha dichiarato. 3.Deve essere rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso ex art. 360-bis cod. proc. civ. sollevata dai controricorrenti nel primo paragrafo del loro controricorso. La circostanza che i ricorrenti ripropongano le ragioni svolte nel giudizio di merito non vale in sé a fare ritenere l’inammissibilità del ricorso: le ragioni non sono state meramente riproposte, ma sono state svolte in chiave specificamente critica della sentenza impugnata, al fine di fare emergere l’erronea lettura eseguita dalla Corted’appello della sentenza n. 1747/2007 del Tribunale di Benevento, quale pronuncia passata in giudicato di rigetto della domanda di nullità della donazione.4.Devono essere dichiarate inammissibili le questioni, sollevate dagli controricorrenti nel secondo paragrafo del loro ricorso, in ordine alla carenza del potere di rappresentanza in capo ai soggetti che hanno agito in primo e secondo grado, per il fatto che aveva agito PasqualeFoschini quale procuratore generale di [OSCURATO:PERSONA] a sua volta procuratrice generale di una serie di soggetti, e in ordine al difetto di legittimazione ad agire per la mancanza della titolarità dei fondi in capo agli attori. A fronte del dato che il Tribunale non ha rilevato difetto di rappresentanza degli attori, che avrebbe imposto al giudice di primo grado di fissare termine ex art. 182 co. 2 cod. proc.civ. ed ha esaminato la domanda nel merito sul presupposto che gli attori fossero legittimati e interessati ad agire, nonché a fronte del dato che a sua volta la Corte d’appello ha pronunciato nel merito sul presupposto dell’inesistenzadi qualsiasi difetto di rappresentanza e dell’esistenza della legittimazione e dell’interesse ad agire, la contestazione in sede di legittimità avrebbe potuto avvenire solo attraverso la proposizione di specifico motivo di impugnazione , volto a sostenere il difetto di rappresentanza, di legittimazione e di interesse ad agire; invece, come già esposto, la totale mancanza di riferimento in forma critica al contenuto della sentenza impugnata esclude la possibilità di ritenere la proposizione di motivo di ricorso sul punto. Per altro verso, se si ritenesse il motivo di impugnazione proposto, lo stesso sarebbe comunque e irrimediabilmente inammissibile per la totale carenza dei requisiti imposti d all’art. 366 co. 1 n.6 cod. proc. civ., non indicando in modo specificoi controricorrenti in quali atti e in quali precisi termini ave ssero sollevato le questioni in primo e in secondo grado. In ordine alla proposizione del ricorso per cassazione, la circostanza che lo abbia proposto la stessa [OSCURATO:PERSONA] sia in proprio sia in qualità di rappresentante generale dei soggetti dei quali è procuratrice generale esclude qualsiasi questione di difetto di rappresentanza nel giudizio di cassazione. Le questioni pure prospettate dai controricorrenti in ordine alla procura generale - con riguardo all’asserito ma non provato decesso di alcuni rappresentati - non rilevano al fine dell’ammissibilità del ricorso, perché i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] eSalvatore Longo hanno agito in proprio. 5.Il motivo di ricorso principale è fondato. In tema di giudicato esterno formatosi tra le stesse parti in un diverso giudizio, la deducibilità con ricorso per cassazione della violazione dell’art. 2909 cod. civ. è possibile nel caso in cui il giudice di merito abbia erroneamente accertato e interpretato il giudicato (Cass. Sez. 1 14-8-2020 n. 17175 Rv. 658806-02),sotto il profilo della violazione dei principi in tema di elementi costitutivi della cosa giudicata; infatti, l a deduzione del vizio non può sollecitare indagini sul contenuto sostanziale della pronuncia, la cui ricostruzione si risolve in un apprezzamento di fatto demandato in via esclusivaal giudice di merito e incensurabile in sede di legittimità (Cass. Sez. 3 12-12-2006 n. 26523 Rv. 594116- 01). Il giudice di merito, nell’accertare l’esistenza e la portata del giudicato esterno, non deve tenere conto solo della formula conclusiva in cui si riassume il contenuto precettivo della sentenza, ma deve individuare anche l’essenza e l’effettiva portata della decisione, ricavandola non solo dal dispositivo ma anche dalla motivazione (Cass. Sez. U 28-4-1999 n. 277 Rv. 525828-01). Nella fattispecie, diversamente da quanto sostenuto dai controricorrenti nel terzo paragrafo del loro ricorso, la sentenza impugnata ha violato tali principi, in quanto ha dato una lettura soltanto parziale della sentenza n. 1747/2007 del Tribunale di Benevento, richiamandone i punti della motivazione nei quali aveva dichiarato di rigettare le domande, ma senza prendere in esame l’intero contenuto della pronuncia, come specificamente censuratodai ricorrenti. In effetti,risulta che il Tribunale di Benevento nella sentenza n. 1747/2007 ha qualificato la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] in proprio e in qualità di procuratrice generale in forza della medesima procura 5-7-2003 quale domanda di rivendicazione degli immobili oggetto di donazione; l’attrice aveva chiesto di dichiarare che i beni erano di proprietà degli attori “e per l’effetto dichiarare l’inefficacia e/o nullità dell’atto pubblico per notar [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] nella parte in cui detti beni, nella percentuale di spettanza degli esponenti, sono stati donati da [OSCURATO:PERSONA] pur in mancanza di un titolo di acquisto” (pag. 3 della sentenza). La sentenza ha dichiarato che la domanda attorea non era provata, sulla base del dato che gli attori si erano limitati ad allegare di essere proprietari, ma non avevano fatto cenno ai titoli di acquisto della proprietà (pag. 4 in fine e pag. 5). E’vero che a pag. 5, come valorizzato dalla Corte d’appello, la sentenza ha anche scritto “la carenza di prova induce a ritenere infondate e non accoglibili le diverse domande proposte con l’atto di citazione”, però di seguito la sentenza ha esposto i concetti sull’onere della prova nell’azione di rivendicazione e non ha mai esaminato la domanda di nullità della donazione; ciò in quanto, secondo la qualificazione datane dalla sentenza , la domanda di nullità della donazione era formulata esclusivamente quale “effetto” dell’accoglimento della domanda di rivendica e non certo per la mancanza di prova perché, come esattamente rilevato dai ricorrenti, la dichiarazione di nullità della donazione in quanto tale non richiedeva in sé la prova richiesta per l’accoglimento della domanda di rivendica e che la sentenza aveva escluso. Ciò è confermato da quanto pure si legge nella sentenzaed è valorizzato dai ricorrentiladdove, dopo avere esposto i principi sull’onere della prova nell’azione di rivendica, la sentenza ha aggiunto “l’attrice detta prova non l’ha assolutamente fornita, così come i convenuti non hanno provato l’eccezione di usucapione, rimanendo le testimonianze indotte dai convenuti a livello di generica prova di un mero compossesso non ‘ad usucapionem’ esercitato nel tempo da [OSCURATO:PERSONA], che pure ha donato senza poter contare su alcun titolo di acquisto originario o derivativo della proprietà”. E’ evidente che, nel momento in cui ha esplicitamente dichiarato che il donanteMichelangelo Guerrera non era titolare del diritto di proprietà oggetto di donazione, la sentenza non pot eva implicitamente rigettare la domanda di accertamento di nullità della donazioneformulata perché avente a oggetto beni altrui, per cui è evidente che vi è stata om i ss i o ne di pronuncia su quella domanda. Quindi, essendo stata omessa la pronuncia sulla domanda, la parte avevala facoltà alternativa di fare valere l’omissione in sede di gravame o di riproporre la domanda in separato giudizio, senza che in quest’ultimo casosia opponibile la formazione del giudicato esterno (Cass. Sez. 6-1 1-12-2022 n. 35382 Rv. 666704-01, Cass. Sez. 3 16-5-2006 n. 11356 Rv. 591351-01). Ne consegue che, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata nel capo in cui ha dichiarato l’esistenza di giudicato esterno sulla domanda che era stata proposta, così che il giudice del rinvio proceda all’esame della domanda di nullità della donazione. 6.Con il primo motivo di ricorso incidentale, rubricato “incongruità della motivazione, contraddittoria valutazione di elementi essenziali ai fini della decisione. Violazione dell’art. 360, comma 1 n. 5 c.p.c.”, i ricorrenti incidentali lamentano che sia stata rigettata la loro domanda di accertamento dell’acquisto della proprietà per usucapione. Sostengono che i testimoni hanno fornito elementi utili a dare contezza del possesso ad usucapionem e lamentano che le testimonianze siano state valutate contraddittoriamente, qualificando le attività descritte dai testimoni come di mera coltivazione nonostante i testimoni avessero descritto con dovizia di particolari i fatti, nonché estrapolando soltanto alcune dichiarazioni; quindi evidenziano che sia emerso in causa il possesso, consistito nel coltivare il terreno, portarvi le pecore al pascolo, raccogliendo le olive e l’uva, chiamando altre persone per farsi aiutare nei lavori, vendendo i prodotti e il bestiame, svolgendo trattative per la vendita di una parte dei terreni. 6.1. Il motivo proposto ai sensi dell’art. 360 co.1 n. 5 cod. proc. civ. è inammissibile ex art. 348-ter co.5 cod. proc. civ. da applicare ratione temporis, essendo l’atto di appello successivo all’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e il ricorso per cassazione precedente al 28-2-2023, vertendosi in ipotesi di “doppia conforme” e non indicando i ricorrenti che le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello siano tra loro diverse (Cass. Sez. 3 28-2-2023 n. 5947 Rv. 667202-01, Cass. Sez. 1 22-12-2016 n. 26774 Rv. 643244-03, per tutte). Del resto, iricorrenti oltre a non individua re in alcun modo la diversità tra le ragioni di fatto poste a base della decisione dal primo giudice e dal giudice d’appello, neppure indicano di quali specifici fatti sarebbe stato omesso l’esame nelle modalità imposte dall’art. 360 co.5 cod. proc. civ. (cfr. Cass. Sez. U 7 - 4 - 2014 n. 8053 Rv. 629831 - 01). E’ acquisito e la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione del principio secondo il quale, ai fini della prova degli elementi costitutivi dell’usucapione, la coltivazione del fondo non è sufficiente, perché non esprime in modo inequivocabile l’intento del coltivatore di possedere,in quanto è pienamente compatibile con una relazione materiale fondata su titolo convenzionale, per cui occorre che tale attività materiale sia accompagnata da univoci indizi indicanti che essa è svolta uti dominus (Cass. Sez. 6-2 5-3- 2020 n. 6123 Rv. 657277-01, Cass. Sez. 2 20-1-2022 n. 1796 Rv. 663640-01). Nella sostanza i ricorrenti propongono una rilettura del materiale probatorio, in quanto tale inammissibile in sede di legittimità e neppure finalizzata a sostenere lo svolgimento di attività ulteriori a quelle descritte dalla sentenza impugnata, ma piuttosto finalizzata a sostenere che tali attività fossero utili a dimostrare il possesso ad usucapionem. Infatti, i ricorrenti continuano a descrivere attività compatibili con una relazione materiale con il fondo fondata su titolo convenzionale, corrispondentialle attività di coltivazione e di vendita dei prodotti già prese in esame dalla sentenza impugnata, che ha anche considerato il dato della trattativa per la vendita giudicandola generica e priva di valenza probatoria. 7.Con il secondo motivo di ricorso incidentale , rubricato “erronea e/o falsa applicazione di norme di legge: artt. 1158, 1159-bis, 1142 ss 769 c.c. in combinato disposto con l’art. 360 c.p.c.”, i ricorrenti incidentali evidenziano che l’atto di donazione prevedeva che il donante prestasse al donatario tutte le garanzie sulla proprietà e sul possesso pubblico, pacifico, continuo, indisturbato e non interrotto da oltre vent’anni a titolo di proprietà e richiamano i principi secondo i quali la donazione di beni altrui è idonea ai fini dell’usucapione abbreviata ex art. 1159 cod. civ.; richiamanoaltresì la previsione dell’art. 1159-bis co. 2 cod. civ. e sostengono che [OSCURATO:PERSONA] debba essere riconosciuto proprietario dei fondi.7.1.Il rigetto del primo motivo di ricorso incidentale comporta il rigetto anche del secondo motivo. Infatti, con tale secondo motivo i ricorrenti incidentali in sostanza lamentano che non siano stati ritenuti esistenti i requisiti dell’usucapione abbreviata, in ragione dell’esistenza del titolo astrattamente idoneo a trasferire la proprietà costituito dalla donazione. Però, la questione del termine -ventennale, decennale o quinquennale- dell’usucapione si sarebbe posto nel momento in cui fosse stataaccertata l’esistenza del possesso ad usucapionem, in capo a donante o donatario o almeno in capo aldonatario, che la sentenza impugnata ha escluso con pronuncia passata in giudicato in ragione del rigetto del primo motivo di ricorso incidentale. Ne consegue che il ricorso incidentale è interamente rigettato. 8.In conclusione, disponendosi la cassazione della sentenza impugnata nei termini sopra esposti (punto 5), il giudice del rinvio individuato nella Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione,statuirà anche sulle spese del giudizio di legittimità. 9.In considerazione dell’esito del ricorso incidentale , a i sensi dell’art. 13 co. 1 - quater d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 si d eve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte deiricorrenti incidentali, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del co.1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso principale, rigetta il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e rinvia alla Corte d’appello di Napoli,in diversa composizione, anche per la statuizione anche sulle spese del giudizio di legittimità. Sussistono ex art.13 co.1-quater d.P.R. 30 m
Sentenza Cassazione n. 12536/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris