CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 32409/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/01/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo, assorbente, motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che contesta la correttezza della motivazione posta a base del diniego di esclusione della contestata recidiva, non è consentite dalla legge in sede di legittimità, perché proposto per la prima volta con il ricorso per cassazione ed è, pertanto, inedito ex art. 606, comma 3, cod. proc.pen.; Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in termini di prevalenza, è aspecifico, in quanto non si confronta con la ritenuta recidiva reiterata, e con il divieto di cui all'art. 69, comma quarto, cod. pen, richiamato dalla Corte d'appello; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuak e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. MI. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, I'll maggio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente