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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 gennaio 2023

Cassazione n. 20495/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/05/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA], condannato per i reati di cui agli artt. 110 cod. pen., 81 cod. pen. e 73 c. 1 del d.P.R. 309/90, deduce la violazione di legge con riferimento all'art. 62 bis cod. pen. e il vizio di motivazione per la mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, in quanto inerente al trattamento punitivo sebbene sorretto da sufficiente e logica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive.

Va osservato che non solo la corte di appello ha condiviso un giudizio di assenza di ragioni di nneritevolezza, posto a base dal primo Giudice per negare le circostanze attenuanti generiche, - in linea con il principio di diritto per cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017 Ud. (dep. 30/08/2017) Rv. 270986 - 01) - ma ha anche evidenziato, ancor prima con riguardo alla pena, richiamando la sentenza di primo grado, la gravità della condotta e la personalità, elementi questi che al riguardo risultano polivalenti, atteso che come noto, ai fini della determinazione della pena, il giudice può tenere conto di uno stesso elemento (nella specie: la gravità della condotta e la capacità a delinquere) che abbia attitudine a influire su diversi aspetti della valutazione, ben potendo un dato polivalente essere utilizzato più volte sotto differenti profili per distinti fini senza che ciò comporti lesione del) principio del "ne bis in idem" (Sez. 2, n. 24995 del 14/05/2015, P.G., Rechichi e altri, Rv. 264378). tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 13 gennaio 2023 Il co igliere estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/05/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA], condannato per i reati di cui agli artt. 110 cod. pen., 81 cod. pen. e 73 c. 1 del d.P.R. 309/90, deduce la violazione di legge con riferimento all'art. 62 bis cod. pen. e il vizio di motivazione per la mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, in quanto inerente al trattamento punitivo sebbene sorretto da sufficiente e logica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive. Va osservato che non solo la corte di appello ha condiviso un giudizio di assenza di ragioni di nneritevolezza, posto a base dal primo Giudice per negare le circostanze attenuanti generiche, - in linea con il principio di diritto per cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017 Ud. (dep. 30/08/2017) Rv. 270986 - 01) - ma ha anche evidenziato, ancor prima con riguardo alla pena, richiamando la sentenza di primo grado, la gravità della condotta e la personalità, elementi questi che al riguardo risultano polivalenti, atteso che come noto, ai fini della determinazione della pena, il giudice può tenere conto di uno stesso elemento (nella specie: la gravità della condotta e la capacità a delinquere) che abbia attitudine a influire su diversi aspetti della valutazione, ben potendo un dato polivalente essere utilizzato più volte sotto differenti profili per distinti fini senza che ciò comporti lesione del) principio del "ne bis in idem" (Sez. 2, n. 24995 del 14/05/2015, P.G., Rechichi e altri, Rv. 264378). tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 13 gennaio 2023 Il co igliere estensore Il
Sentenza Cassazione n. 20495/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris