Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 5 aprile 2022

Cassazione n. 21791/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (TO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la sentenza n. 1277/2018 in data 27/02/2020 della Corte di appello di Torino, terza sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020; lette le memorie della difesa del ricorrente rispettivamente in data 05/04/2022 e in data 14/04/2022; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni della parte civile [OSCURATO:SOCIETA]., avv. [OSCURATO:PERSONA], con le quali è stato chiesto di dichiararsi inammissibile ovvero di rigettare il ricorso, con conferma delle statuizioni civili e condanna del ricorrente al pagamento delle spese di rappresentanza ed assistenza da liquidarsi nell'importo di euro 2.000 oltre accessori di legge. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Torino confermava la pronuncia di primo grado resa dal Tribunale di Torino in data 15/11/2017, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni uno e mesi due di reclusione per i reati, unificati dal vincolo della continuazione, di cui agli artt. 642 cod. pen. (capo A) e 367 cod. pen. (capo B): fatti commessi il 21/08/2013.

2. Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], è stato proposto ricorso per cassazione, i cui motivi vengono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

Lamenta il ricorrente: -inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, decadenza, in relazione agli artt. 181, 191, 234, comma 2, 727 e 729 cod. proc. pen. (primo motivo).

Costituisce dato incontestato che i documenti acquisiti dalla parte civile attraverso una propria attività difensiva investigativa e prodotti in copia, senza che ne venisse neppure dichiarata la conformità agli originali e senza dichiarazione di autenticità delle sottoscrizioni apposte in calce, non ne consente la loro utilizzabilità.

Del resto, non esiste alcun elemento che consenta di ritenere gli stessi come genuini ed è altresì certo che detti documenti non sono stati trasmessi da alcuna pubblica autorità.

Essendo documenti acquisiti tramite canali non ufficiali, l'Autorità inquirente avrebbe dovuto procedere alla loro acquisizione direttamente dagli uffici stranieri tramite rogatoria: l'inosservanza di tali percorsi procedurali comporta, come detto, la loro inutilizzabilità, al pari della testimonianza Milani che ad essi ha fatto riferimento; -mancanza, contraddittorietà della motivazione (secondo e terzo motivo); -assenza di motivazione in ordine alle statuizioni civili, in quanto l'ammontare delle spese sostenute dalla parte civile non è desumibile con certezza dalla dichiarazione del teste [OSCURATO:PERSONA] che ha elencato una serie di voci di spesa con una quantificazione complessiva e forfettaria priva di riscontro oggettivo, tanto che la sentenza impugnata richiama le "tariffe notoriamente richieste da soggetti specializzati", non potendo fare riferimento a fatture ed altri documenti fiscali che certamente UnipolSai avrebbe dovuto avere (quarto motivo). [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

I 2

2. Il primo motivo è del tutto aspecifico.

Con lo stesso il ricorrente non fa altro che reiterare le doglianze già dedotte al giudice d'appello e da questi respinte con motivazione corretta e non manifestamente illogica (con riferimento all'acquisizione della documentazione amministrativa proveniente dall'Amministrazione delle Dogane e delle imposte indirette del Regno dal Marocco attestante l'importazione del veicolo in quel Paese in data 11/08/2013 e la sua esportazione in Mauritania in data 15/08/2013).

Sul punto, il Collegio intende dare continuità al condivisibile orientamento giurisprudenziale secondo cui la sanzione di inutilizzabilità degli atti assunti per rogatoria non si applica ai documenti acquisiti in via autonoma dalla parte all'estero direttamente dalle amministrazioni competenti (da ultimo, cfr., Sez. 2, n. 4152 del 25/10/2019, dep. 2020, Nunziata, Rv. 278003, in fattispecie in cui è stata ritenuta legittima l'acquisizione, tramite indagini difensive svolte dalla parte civile, di documenti provenienti da società ed autorità doganali estere; nello stesso senso, Sez. 3, n. 24653 del 27/05/2009, D., Rv. 244087, nella quale la S.C. ha ulteriormente precisato che, al fine di valutarne l'utilizzabilità nel processo, la disciplina applicabile è quella dettata dagli artt. 234 e ss. cod. proc. pen.; v. altresì, Sez. 2, n. 2471 del 10/10/2014, dep. 2015, Saliou, Rv. 261822, in cui, più in generale, si è affermato che è legittima l'acquisizione al fascicolo del dibattimento di atti di provenienza estera di natura amministrativa, compiuti al di fuori di qualsiasi indagine penale e come tali non sottoposti al regime delle rogatorie internazionali).

Da qui la riaffermazione del seguente principio di diritto: "La sanzione di inutilizzabilità degli atti assunti per rogatoria non si applica ai documenti acquisiti in via autonoma dalla parte all'estero direttamente dalle amministrazioni competenti, essendosi al di fuori di qualsiasi indagine penale: in tal caso la disciplina applicabile è quella dettata dagli artt. 234 e ss. cod. proc. pen.".

3. Del tutto generici e comunque manifestamente infondati sono anche il secondo ed il terzo motivo di ricorso, trattabili congiuntamente per identità di vizio denunciato.

Invero, non rientra nei poteri del giudice di legittimità quello di effettuare una rilettura degli elementi storico-fattuali posti a fondamento del motivato apprezzamento al riguardo svolto nell'impugnata decisione di merito, essendo il relativo sindacato circoscritto alla verifica dell'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari aspetti o segmenti del percorso motivazionale ivi tracciato: verifica il cui esito non può che dirsi positivamente raggiunto nel caso in esame.

Le sopra esposte doglianze difensive non sono idonee ad infirmare la ragionevolezza del complessivo risultato probatorio tratto dalla ricostruzione della vicenda operata nell'ultima decisione di merito, per la semplice ragione che esse tendono a (nuovamente) prospettare un'alternativa, e come tale non consentita nella presente sede, rivisitazione del fatto oggetto del correlativo tema d'accusa, ovvero ad invalidarne elementi di dettaglio o di contorno, lasciando inalterata la consistenza delle ragioni giustificative a sostegno della pronuncia di responsabilità.

In particolare, con riferimento al terzo motivo, come condivisibilmente rilevato dalla Procura generale, l'uso dell'avverbio "ulteriormente" deve essere inteso quale sinonimo di "inoltre" ed è impiegato a titolo meramente confermativo dell'osservazione del giudice a proposito della malafede dell'imputato, non anche quale richiamo ad altri elementi che scalfirebbero l'attendibilità del testimone della difesa.

4. Manifestamente infondato è il quarto motivo di ricorso.

Dalla lettura della sentenza emerge chiaramente come il giudice abbia motivato sulle statuizioni civili facendo leva sulla testimonianza del Sig. [OSCURATO:PERSONA], di cui - peraltro - il ricorrente eccepisce la carenza di riscontri oggettivi, con ciò inducendo codesta Suprema Corte - ancora una volta - a svolgere un non consentito sindacato di merito sul punto.

5. L'invocata prescrizione dei reati ritenuti risulta essere intervenuta solo in data 26/04/2021, determinata tenendo conto della data di commissione degli stessi (21/08/2013), del tempo ordinario di prescrizione (anni sei), degli eventi interruttivi nella loro massima estensione (anni uno e mesi sei) e di quelli sospensivi (giorni sessantaquattro, ex art. 83 D.L. 18/2020): data successiva alla pronuncia della sentenza di appello.

La verificata inammissibilità della presente impugnazione, a ragione della mancata instaurazione di un valido rapporto processuale, impedisce tuttavia di rilevarne in questa sede l'avvenuto compimento (cfr., Sez.

U, n. 32 del 22/11/2000, D.L, Rv. 217266; Sez.

U, n. 33542 del 27/06/2001, Cavalera, Rv. 219531; Sez.

U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164, e Sez.

U, n. 19601 del 28/02/2008, Niccoli, Rv. 239400).

6. Va infine rilevato come la dichiarata inammissibilità dei motivi del ricorso principale, cui si ricollegano i motivi aggiunti esposti nelle sopra indicate memorie difensive, idonei, in astratto, a colmarne i difetti, travolge anche questi ultimi, non potendo essere tardivamente sanato il vizio radicale dell'impugnazione originaria (cfr., Sez. 5, n. 8439 del 24/01/2020, L., Rv. 278387; Sez. 2, n. 6897 del 28/01/2022, Lomolino, non mass.). ( 4

7. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Condanna altresì l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile [OSCURATO:SOCIETA]. che si liquidano in euro duemila oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonchè alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla costituita parte civile [OSCURATO:SOCIETA]. che liquida in complessivi euro duemila oltre accessori di legge.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (TO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la sentenza n. 1277/2018 in data 27/02/2020 della Corte di appello di Torino, terza sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020; lette le memorie della difesa del ricorrente rispettivamente in data 05/04/2022 e in data 14/04/2022; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni della parte civile [OSCURATO:SOCIETA]., avv. [OSCURATO:PERSONA], con le quali è stato chiesto di dichiararsi inammissibile ovvero di rigettare il ricorso, con conferma delle statuizioni civili e condanna del ricorrente al pagamento delle spese di rappresentanza ed assistenza da liquidarsi nell'importo di euro 2.000 oltre accessori di legge. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Torino confermava la pronuncia di primo grado resa dal Tribunale di Torino in data 15/11/2017, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni uno e mesi due di reclusione per i reati, unificati dal vincolo della continuazione, di cui agli artt. 642 cod. pen. (capo A) e 367 cod. pen. (capo B): fatti commessi il 21/08/2013. 2. Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], è stato proposto ricorso per cassazione, i cui motivi vengono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Lamenta il ricorrente: -inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, decadenza, in relazione agli artt. 181, 191, 234, comma 2, 727 e 729 cod. proc. pen. (primo motivo). Costituisce dato incontestato che i documenti acquisiti dalla parte civile attraverso una propria attività difensiva investigativa e prodotti in copia, senza che ne venisse neppure dichiarata la conformità agli originali e senza dichiarazione di autenticità delle sottoscrizioni apposte in calce, non ne consente la loro utilizzabilità. Del resto, non esiste alcun elemento che consenta di ritenere gli stessi come genuini ed è altresì certo che detti documenti non sono stati trasmessi da alcuna pubblica autorità. Essendo documenti acquisiti tramite canali non ufficiali, l'Autorità inquirente avrebbe dovuto procedere alla loro acquisizione direttamente dagli uffici stranieri tramite rogatoria: l'inosservanza di tali percorsi procedurali comporta, come detto, la loro inutilizzabilità, al pari della testimonianza Milani che ad essi ha fatto riferimento; -mancanza, contraddittorietà della motivazione (secondo e terzo motivo); -assenza di motivazione in ordine alle statuizioni civili, in quanto l'ammontare delle spese sostenute dalla parte civile non è desumibile con certezza dalla dichiarazione del teste [OSCURATO:PERSONA] che ha elencato una serie di voci di spesa con una quantificazione complessiva e forfettaria priva di riscontro oggettivo, tanto che la sentenza impugnata richiama le "tariffe notoriamente richieste da soggetti specializzati", non potendo fare riferimento a fatture ed altri documenti fiscali che certamente UnipolSai avrebbe dovuto avere (quarto motivo). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. I 2 2. Il primo motivo è del tutto aspecifico. Con lo stesso il ricorrente non fa altro che reiterare le doglianze già dedotte al giudice d'appello e da questi respinte con motivazione corretta e non manifestamente illogica (con riferimento all'acquisizione della documentazione amministrativa proveniente dall'Amministrazione delle Dogane e delle imposte indirette del Regno dal Marocco attestante l'importazione del veicolo in quel Paese in data 11/08/2013 e la sua esportazione in Mauritania in data 15/08/2013). Sul punto, il Collegio intende dare continuità al condivisibile orientamento giurisprudenziale secondo cui la sanzione di inutilizzabilità degli atti assunti per rogatoria non si applica ai documenti acquisiti in via autonoma dalla parte all'estero direttamente dalle amministrazioni competenti (da ultimo, cfr., Sez. 2, n. 4152 del 25/10/2019, dep. 2020, Nunziata, Rv. 278003, in fattispecie in cui è stata ritenuta legittima l'acquisizione, tramite indagini difensive svolte dalla parte civile, di documenti provenienti da società ed autorità doganali estere; nello stesso senso, Sez. 3, n. 24653 del 27/05/2009, D., Rv. 244087, nella quale la S.C. ha ulteriormente precisato che, al fine di valutarne l'utilizzabilità nel processo, la disciplina applicabile è quella dettata dagli artt. 234 e ss. cod. proc. pen.; v. altresì, Sez. 2, n. 2471 del 10/10/2014, dep. 2015, Saliou, Rv. 261822, in cui, più in generale, si è affermato che è legittima l'acquisizione al fascicolo del dibattimento di atti di provenienza estera di natura amministrativa, compiuti al di fuori di qualsiasi indagine penale e come tali non sottoposti al regime delle rogatorie internazionali). Da qui la riaffermazione del seguente principio di diritto: "La sanzione di inutilizzabilità degli atti assunti per rogatoria non si applica ai documenti acquisiti in via autonoma dalla parte all'estero direttamente dalle amministrazioni competenti, essendosi al di fuori di qualsiasi indagine penale: in tal caso la disciplina applicabile è quella dettata dagli artt. 234 e ss. cod. proc. pen.". 3. Del tutto generici e comunque manifestamente infondati sono anche il secondo ed il terzo motivo di ricorso, trattabili congiuntamente per identità di vizio denunciato. Invero, non rientra nei poteri del giudice di legittimità quello di effettuare una rilettura degli elementi storico-fattuali posti a fondamento del motivato apprezzamento al riguardo svolto nell'impugnata decisione di merito, essendo il relativo sindacato circoscritto alla verifica dell'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari aspetti o segmenti del percorso motivazionale ivi tracciato: verifica il cui esito non può che dirsi positivamente raggiunto nel caso in esame. Le sopra esposte doglianze difensive non sono idonee ad infirmare la ragionevolezza del complessivo risultato probatorio tratto dalla ricostruzione della vicenda operata nell'ultima decisione di merito, per la semplice ragione che esse tendono a (nuovamente) prospettare un'alternativa, e come tale non consentita nella presente sede, rivisitazione del fatto oggetto del correlativo tema d'accusa, ovvero ad invalidarne elementi di dettaglio o di contorno, lasciando inalterata la consistenza delle ragioni giustificative a sostegno della pronuncia di responsabilità. In particolare, con riferimento al terzo motivo, come condivisibilmente rilevato dalla Procura generale, l'uso dell'avverbio "ulteriormente" deve essere inteso quale sinonimo di "inoltre" ed è impiegato a titolo meramente confermativo dell'osservazione del giudice a proposito della malafede dell'imputato, non anche quale richiamo ad altri elementi che scalfirebbero l'attendibilità del testimone della difesa. 4. Manifestamente infondato è il quarto motivo di ricorso. Dalla lettura della sentenza emerge chiaramente come il giudice abbia motivato sulle statuizioni civili facendo leva sulla testimonianza del Sig. [OSCURATO:PERSONA], di cui - peraltro - il ricorrente eccepisce la carenza di riscontri oggettivi, con ciò inducendo codesta Suprema Corte - ancora una volta - a svolgere un non consentito sindacato di merito sul punto. 5. L'invocata prescrizione dei reati ritenuti risulta essere intervenuta solo in data 26/04/2021, determinata tenendo conto della data di commissione degli stessi (21/08/2013), del tempo ordinario di prescrizione (anni sei), degli eventi interruttivi nella loro massima estensione (anni uno e mesi sei) e di quelli sospensivi (giorni sessantaquattro, ex art. 83 D.L. 18/2020): data successiva alla pronuncia della sentenza di appello. La verificata inammissibilità della presente impugnazione, a ragione della mancata instaurazione di un valido rapporto processuale, impedisce tuttavia di rilevarne in questa sede l'avvenuto compimento (cfr., Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D.L, Rv. 217266; Sez. U, n. 33542 del 27/06/2001, Cavalera, Rv. 219531; Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164, e Sez. U, n. 19601 del 28/02/2008, Niccoli, Rv. 239400). 6. Va infine rilevato come la dichiarata inammissibilità dei motivi del ricorso principale, cui si ricollegano i motivi aggiunti esposti nelle sopra indicate memorie difensive, idonei, in astratto, a colmarne i difetti, travolge anche questi ultimi, non potendo essere tardivamente sanato il vizio radicale dell'impugnazione originaria (cfr., Sez. 5, n. 8439 del 24/01/2020, L., Rv. 278387; Sez. 2, n. 6897 del 28/01/2022, Lomolino, non mass.). ( 4 7. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna altresì l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile [OSCURATO:SOCIETA]. che si liquidano in euro duemila oltre accessori di legge. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonchè alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla costituita parte civile [OSCURATO:SOCIETA]. che liquida in complessivi euro duemila oltre accessori di legge.
Sentenza Cassazione n. 21791/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris