CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 dicembre 2022
Cassazione n. 06887/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/11/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; P Vf [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ha confermato la pronuncia del Tribunale cittadino per il reato di cui all'art. 624-bis cod. pen. Deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 125, cod. proc. pen. e 62, comma 1, n. 4, cod. pen., nonché violazione di legge e carenza di motivazione in relazione agli artt. 125 cod. proc. pen. e 62, comma 1, n. 4, cod. pen., nonché in relazione alle circostanze attenuanti generiche. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato e generico. Invero, contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, innanzitutto e indefettíbilmente, il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento che si contesta: confronto qui del tutto mancante, avendo il ricorrente, in presenza di una motivazione dettagliata ed esaustiva, avanzato doglianze del tutto generiche e ripropositive di censure già adeguatamente vagliate e disattese dalla sentenza impugnata (pp. 1 e 2). Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 dicembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]