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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 18132/2023

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ia [OSCURATO:SOCIETA].,con sede in [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante sig. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesaper procura alle liti a margine del ricorso dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatapresso lo studio del secondo in Roma, via della Frezza n. 59.

Ricorrente contro Comune di Postal, in persona del sindaco sig. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o per procura alle liti allegata al controricorso dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in Roma, viaEustachio Manfredi n. 5.

Controricorrente-Ricorrente incidentale e [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] C., in persona del curatore dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso per procura alle liti in calce R.G.

N. 14128/2018.al controricorso dall’AvvocatoArthur Frei, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA], via [OSCURATO:PERSONA] n. 4 .

Controricorrente-Ricorrente incidentale avverso la sentenza n. 11/2018 della Corte di appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano, depositata il 3.

2. 2018.

Viste le conclusioni scritte del P.M., in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento, per quanto di ragione, dei primi due motivi del ricorso principale e di quello incidentale del fallimento [OSCURATO:PERSONA] , assorbiti gli altri ed il rico rso incidentale del comune di Postal.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 6 aprile 2023dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa Nel 2008 il comune di Postal agì in giudizio nei confronti del fallimento [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] C.chiedendo che fosse accertata l’autenticità delle firme apposte alla scrittura privata del 16.

3. 1998 in forza della quale la società convenuta gli aveva trasferito, a titolo gratuito, l’area di mq. 40 da distaccarsi dalla p.ed. 284/3 e altresì costituito in suo favore la servitù di parcheggio ad uso pubblico sulla restante superficiee, in via subordinata, nel caso tale atto fosse considerato un preliminare, che fosse disposta sentenza costitutiva ex art. 2932 cod. civ. per il perfezionamento della cessione.

Il fallimento si oppose alla domanda, con testando l’autenticità della sottoscrizione del rappresentante della società in bonise la data della scrittura privata prodotta e, comunque , la sua non opponibilità al fallimento, rappresentando di avere trasferito nel corso della procedura, con decreto del 17.

12. 2008, la proprietà del terrenoalla società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e C..

Quest’ultima società intervenne in giudizio, facendo proprie le difese del fallimento.

R.G.

N. 14128/2018.Il comune, con memoria depositata nel corso del giudizio, chiese, in via subordinata, che fosse accertato che sul terreno la servitù ad uso pubblico era stata comunque costituita per effetto di dicatio ad patriam.

Con sentenza del 2014 il Tribunale di Bolzano rigettò le domande del comune e dichiarò inammissibile per novità quella proposta nella memoria istruttoria.

Proposto appello, con sentenza n. 11/2018 la Corte di appello di Bolzano riformò in parte la decisione di primo grado, rigettando la domanda di accertamento dell’avvenuto trasferimento del terreno e quella, ad essa subordinata, di esecuzione specifica del preliminare ed accogliendo invece quella di accertamento della costituzione della servitù ad uso pubblico sulla restante partedell’area.

A sostegno di tali conclusioni, per quanto qui ancora rileva, la Corte distrettuale affermò che ogni questione in ordine alla autenticità della sottoscrizione e della data della scrittura privata dedotta in giudizio era superata dal fatto che il fallimento [OSCURATO:PERSONA], in occasione dell’udienza del 19.

10. 2016, aveva dichiarato di rinunciare al disconoscimento in precedenza effettuato; che, per l’effetto , la detta scrittura doveva ritenersi riconosciuta e quindi esplicava efficacia di piena prova in ordine alle dichiarazioni di volontà in essa racchiuse, alla loro provenienza ed alla data ivi indicata; che mentre la scrittura esprimeva, in ordine alla cessione in proprietà del terreno, un mero impegno della società proprietaria al suo trasferimento, risultante prescritto e da cui comunque legittimamente il fallimento si era sciolto avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 72 legge fallimentare, l’atto negozialeaveva invece natura di contratto definitivo quanto alla costituzione della servitù di uso pubblico sulla restante parte del terreno; che gli effetti definitivi di tale costituzione non potevano ritenersi impediti dal fatto che tale titolo non fosse stato intavolato nel libro fondiario, atteso che anche nel regime tavolare, il contratto avente oggetto il trasferimento o la costituzione di un diritto reale si perfeziona in forza del consenso manifestato dalle parti, rimanendo l’adempimento della intavolazione una mera facoltà del cessionario, come tale non prescrittibile, funzionale alla opponibilità dell’atto erga omnesed al successivo trasferimento del bene; che nella specie l’atto era opponibile al fallimento ed al terzo acquirente,atteso che la domanda volta ad ottenere l’accertamento giudiziale R.G.

N. 14128/2018.della autenticità delle sottoscrizioni e della conseguente costituzione del diritto di servitù al fine di procederne alla intavolazione era stata iscritta nel libro fondiario in data 11.

2. 2008, prima del decreto di trasferimento del bene emesso dal fallimento in data 17.

12. 2008 e della intavolazione della proprietà in favore della societàSilver [OSCURATO:PERSONA]; che, risultando la domanda di accertamento della autenticità della scrittura fondata e quindi meritevole di accoglimento, la richiesta di intavolazione esplicavaefficacia fin dal momento della sua iscrizionedella stessa e prevale va sui titoli concorrenti, ai sensi degli artt. 6 e 9 legge tavolare, nella specie sulla domanda di intavolazione presentata successivamente dalla società Si l ver [OSCURATO:PERSONA] ; che tali principi non trovavano deroga nel caso di acquisti di bene immobili nell’ambito delle procedure esecutive, trattandosi di acquisto a titolo derivativo e non originario; che essendo stato il contratto concluso prima della dichiarazione di fallimento, intervenuta nel 2006, non trovava applicazione l’art. 45 legge fallimentare, che si occupa dei negozi giuridici che il debitore fallito ha concluso dopo la dichiarazione di fallimento.

Perla cassazione di questa sentenza, con atto notificato il 30.

4. 2018, ha proposto ricorso la s.a.s. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e C. , affidandosi a tre motivi.

Il comune di Postal ha notificato controricorso e proposto ricorso incidentale, articolato su un solo motivo.

Anche il fallimento [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] C. ha notificato controricorso e ricorso incidentale, sulla base di due motivi, a cui ha replicato con controricorso il comune di Postal.

Il Procuratore Generale ha rassegnato le conclusioni scritte come in epigrafe indicate.

La società [OSCURATO:PERSONA] ed il comune controricorrente hanno depositato memoria.

Ragioni della decisione

1. Vanno esaminati congiuntamente il primo motivo del ricorso principale proposto dalla società [OSCURATO:PERSONA] ed il primo motivo del ricorso incidentale proposto dal fallimento [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] C., R.G.

N. 14128/2018.che investono, con censure in parte distinte e in parte coincidenti, il tema della opponibilità al fallimento della scrittura privata per cui è causa, datata 16.

3. 1998, intervenuta tra la società [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] C.ed il comune di Postal.

Il primo motivo del ricorso principale proposto dalla società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e C. denuncia violazione dell’art. 2704 cod. civ. e degli artt. 45 e 107 legge fallimentare, per avere la Corte di appello ritenuto opponibile al fallimento la scrittura privata del 1998.

Con una prima censura si sostiene l’erroneità dell’accertamento della certezza della data dell’atto, che è stata desunta dalla Corte di appello in ragione della sua annotazione nel Repertorio degli atti privati soggetti a registrazione solo in caso d’usodel comune, che però, non essendo un registro ufficiale previsto dalla legge e di formazione unilaterale, avrebbe dovuto ritenersi privo di qualsiasi efficacia probatoria al riguardo.

Il motivo contesta inoltre la riconosciuta opponibilità al fallimento dell’atto negoziale nonostante esso non fosse stato sottoposto, mediante l’iscrizione nel libro fondiario, in data anteriore alla dichiarazione di fallimento, alle formalità necessarie per renderlo opponibile ai terzi.

In ordine a tale presupposto la ricorrente rappresenta che nessun valore può essere attribuita a tal fine alla iscrizione dell’atto introduttivo del giudizio, essendo essa intervenutanel 2008, dopo che, nel 2006, era già stata pubblicata la sentenza dichiarativa di fallimento.

Il primo motivo del ricorso incidentale proposto dal fallimento , denunciando violazione dell’art. 45 legge fallimentare e dell’art. 2644 cod. civ., censura la sentenza impugnata per avere affermato che il contratto di costituzione di servitù, concluso il 16.

3. 1998, era opponibile nei confronti del fallimento, trattandosi di atto posto in essere dalla società prima che il suo fallimento fosse dichiarato.

Ciò sulla base della premessa, pure erronea, che il negozio costitutivo del diritto reale si era perfezionato fin da subito, anche se non ne era seguita la intavolazione.

A parte tale ultima proposizione, che è oggetto di altre censure, il ricorso sostiene che la prima affermazione accolta dalla Corte distrettuale è comunque R.G.

N. 14128/2018.errata, perché, ai sensi dell’art. 45 legge fallimentare, l’opponibilità al fallimento della vendita immobiliare posta in essere dall’imprenditore postula non solo che l’atto abbia data certa anteriore al fallimento, ma anche che sia stato trascritto prima della dichiarazione di fallimento.

Nel caso di specie, essendo pacifico che l’atto non era stato intavolato e che l’iscrizione aveva avuto ad oggetto soltanto la domanda giudiziale proposta dal comune nel 2008 e, inoltre, cheil fallimento era stato dichiarato nel 2006, il contratto de quo, stipulato nel 1998, anche a ritenerlo perfezionato, non era pertanto opponibile nei confronti del fallimento.

2. La prima censura sollevata dalla ricorrente principale, che contesta l’accertamento della data certa della scrittura privata del 16.

3. 1998, è inammissibile.

Dalla lettura della sentenza impugnata emerge che la Corte di appello è pervenuta all’accertamento della certezza della data della scrittura privata sulla base di una doppia motivazione.

Dapprima affermando che la scrittura de qua, per effetto della espressa dichiarazione di rinuncia del fallimento al suo disconoscimento resa all’udienzadel 19.

10. 2016, doveva ritenersi riconosciuta e quindi aveva piena efficacia di prova, ai sensi dell’art. 2702 cod. civ., sia in ordine alla provenienza delle dichiarazioni ivi contenute alle parti che l’avevano sottoscritta che in relazione alla data indicata del 16.

3. 1998 ( pag. 13 e 14 ); poi precisando che, ai sensi dell’art. 2704 cod. civ., era stata fornita la idonea prova della data, risultando l’atto annotato nel Repertorio degli atti privati soggetti a registrazione solo in caso d’usoper l’anno 1998 tenuto dal Comune ( pag. 33 e 34 ).

Poiché il ricorso investe solo quest’ultima motivazione e non anche la prima, la censura, come dedotto dal comune controricorrente, è inammissibile, atteso che la motivazione esente da critica integra una autonoma ratio decidendi, idonea a sorreggere da sola la conclusione accolta, sicché l’esame e, in ipotesi, la ritenuta fondatezza della censura sollevata non potrebbe comunque portare alla cassazione della decisione.

3. Sono fondate invece le altre censure sollevate dal motivo e quelle avanzate dal ricorrente incidentale.

R.G.

N. 14128/2018.La Corte di appello, pronunciandosi sulla eccezioneche contestava l’opponibilità al fallimento della scrittura privata del 1998, ha affermato che l’art. 45 legge fallimentare non poteva trovare applicazione nel caso di specie, dal momento che tale disposizione dichiara inefficaci nei confronti del fallimento gli atti posti in essere dal debitore fallito dopo la dichiarazione di fallimento, mentre nella fattispecie il negozio costitutivo della servitù in favore del comune era stato concluso in data anteriore e, per quanto non seguito dalla intavolazione, era efficace nei confronti dello stipulante edei suoi aventi causa.

Così decidendo la Corte territoriale ha tuttavia erroneamente interpretato ed applicato la disposizione dell’art. 45 legge fallimentare, che, ai fini della opponibilità al fallimento dei contratti stipulati dall’impresa,non si contenta del solo presupposto della anteriorità dell’atto, di cui chiede a tal fine il requisito della data certa, ma esige altresì che siano adempiute, sempre in data anteriore al fallimento, le formalità di pubblicità necessarie per rendere conoscibile e quindi opponibile l’atto ai terzi.

Questa Corte ha più volte affermato che l’art. 45 citato, ai fini della opponibilità ai creditori del fallimento del venditore dell’atto anteriore, richiede espressamente che l'atto abbia data certa, a norma dell'art. 2704 cod.civ., e che le formalità necessarie a rendere opponibili gli atti ai terzi siano compiute in data anteriore all'apertura della procedura concorsuale( Cass. n. 22419 del 2018; Cass. n. 21273 del 2015; Cass. n. 23784 del 2007 ).

Nel caso di specie la Corte distrettuale si è discostata da tale principio, dal momento che ha affermato l’opponibilità dell’atto per cui è causa in forza del solo fatto che esso era stato concluso in data anteriore alla dichiarazione di fallimento, ritenendo invece a tal fine non rilevante il dato pacificoche esso non era stato trascritto, nella specie iscritto nel libro fondiario per l’intavolazione.

Nel proprio controricorso al ricorso incidentale del fallimento il comune di Postal sostiene, a parte l’infondatezza, l’irrilevanza della censura, venendo nel caso concreto in rilievo non l’opponibilità dell’atto rispetto al fallimento, quanto, piuttosto, rispetto al terzo acquirente [OSCURATO:PERSONA].

L’argomentazione non ha pregio.

R.G.

N. 14128/2018.L’obiezione trascura il dato obiettivo che l’oggetto del giudizio è costituito proprio dalla efficacia, sotto più aspetti, della scrittura privata del 1998 nei confronti del fallimento e che il tema della sua opponibilità, a mente della legge fallimentare, ha rappresentato una delle questioni controverse e rilevanti proprio al fine di stabilirne l’efficacia.

Sotto questo profilo, non sembra dubitabile chela non opponibilità dell’atto al fallimento, traducendosi nella sua inefficacia relativa e quindi nella eliminazione dei suoi effettinei confronti della procedura, renda evidentemente a sua volta efficace e non contestabile il trasferimento del beneda parte del fallimento ed il conseguente acquisto da parte del terzo, che riveste natura derivativa.

La circostanza che la domanda volta ad accertare l’autenticità della scrittura privata costitutiva della servitù sia stata iscritta prima della iscrizione del decreto del fallimento di trasferimento del bene al terzo aggiudicatario appare pertanto recessiva rispetto al dato della inefficacia dell’atto negoziale rispetto al fallimento.

4. Il secondo motivo del ricorso principale denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2 e 12 legge n. 499 del 1929, degli artt. 6 e 9 stessa legge e dell’art. 8 n. 3 legge generale sui Libri fondiari, per avere la Corte di appello ritenuto opponibile al fallimento la scrittura privata del 1998 nonostante che tale atto fosse non si fosse perfezionato in mancanza di intavolazione.

Il secondo motivo del ricorso incidentale proposto dal fallimento denuncia violazione dell’art. 72 legge fallimentare e dell’art. 2, comma 1, r.d. n. 499 del 1029, secondo cui, avendo la Corte di appello affermato che il negozio concluso, in mancanza di intavolazione, costituiva un diritto personale e non reale, opponibile erga omnes, avrebbe dovuto riconoscere la facoltà del fallimento di liberarsi dal vincolo ai sensi dell’art. 72 legge fallimentare.

Entrambi i motivi si dichiarano assorbiti per effetto dell’accoglimento dei precedentimotivi, investendo temi ad essi logicamente subordinati.

5. Il terzo motivo del ricorso principale della società [OSCURATO:PERSONA] denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 183, comma 6, cod. proc. civ., per avere la Corte di appello affermato l’ammissibilità della domanda del comune, avanzata solo in memoria istruttoria, di accertamento della R.G.

N. 14128/2018.costituzione delle servitù di uso pubblico a titolo di dicatio ad patriam.

Si sostiene invece che, trovando tale domanda sostegno su un fatto diverso rispetto al titolo contrattuale allegato nell’atto di citazione, essa avrebbe dovuto dichiararsi inammissibile per novità.

Il motivo è infondato.

La questione della ammissibilità di tale domanda, che si era posta perché avanzata solo in corso di giudizio con la prima memoria istruttoria, appare risolta in modo corretto dalla Corte distrettuale, in conformità al principio più volte espresso dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la proprietà e gli altri diritti reali di godimento appartengono alla categoria dei cosiddetti "diritti autodeterminati", individuati, cioè, in base alla sola indicazione del loro contenuto, rappresentato dal bene che ne costituisce l'oggetto, onde, nelle azioni a difesa di tali diritti, la "causa petendi" si identifica con il diritto stesso.

Ne discende che, identificandosi idiritti assoluti in sé, per il loro contenuto, e non in base alla loro fonte, come accade per i diritti di obbligazione, la deduzione ed allegazione, nel corso del giudizio, di un titolo diverso rispetto a quello posto originariamente a fondamento della domanda rappresenta solo un'integrazione delle difese che non dà luogo alla proposizione di una domanda nuova, potendo l’attore mutareil titolo in base al quale chiede la tutela del diritto a ssoluto senza incorrere nelle preclusioni( Cass. n. 21641 del 2019; Cass. n. 24435 del 2017; Cass. n. 40 del 2015; Cass. n. 23851 del 2010; Cass. n. 24702 del 2006 ).

Nel caso di specie l’allegazione del comune di avere comunque acquistato il diritto di servitù rivendicato per effetto della c.d. dicatio ad patriamnon dava pertanto luogo ad una domanda nuova, risultando mutato solo il modo di acquisto del diritto reale non già il suo contenuto.

6. Con il proprio ricorso incidentale condizionato il comune di Postal dichiara di riproporre la domanda di accertamento della servitù per dicatio ad patriam, dichiarata assorbita dalla Corte di appello.

Il motivo, che non svolge censure in ordine alla dichiarazione di assorbimento ma si limita alla riproposizione della domanda, è chiaramente inammissibile per difetto di interesse, atteso che nel giudizio di cassazione non trova applicazione R.G.

N. 14128/2018.il disposto dell’art. 346 cod. proc. civ., dettato per il giudizio di appello, relativo alla rinuncia delle domande ed eccezioni non accolte in primo grado, sicché le questioni esplicitamente o implicitamente dichiarate assorbite dal giudice di merito possono essere riproposte e decise nel giudizio di rinvio, non formandosi su di esse alcun giudicato implicito ( Cass. n. 37270 del 2022; Cass. n. Cass.n. 28751 del 2017; Cass. n. 1566 del 2011 ).

7. In conclusione, vanno accolti il primo motivo del ricorso principale della società [OSCURATO:PERSONA], nel limite di cui in motivazione, ed il primo motivo del ricorso incidentaledel fallimento [OSCURATO:PERSONA], èrigettato il terzo motivo del ricorso principale, sono dichiarati assorbiti gli altri edichiarato inammissibile il ricorso incidentale condizionato del comune.

La sentenza è quindi cassata in relazione ai motivi accolti ela causa rinviata alla Corte di appello di Trento, Sezione di Bolzano, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del comune di Postal, ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso, se dovuto.

P.Q.M.

Accoglieil primo motivo del ricorso principale proposto dalla società [OSCURATO:PERSONA], nei limiti di cui in motivazione, ed il primo motivo del ricorso incidentale proposto dal fallimento [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] C.; rigetta il terzo motivo del ricorso principale e dichiara assorbiti gli altri motivi dei suddetti ricorsi; dichiara inammissibile il ricorso incidentale del comune di Postal; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte di appello di Trento, Sezione di Bolzano, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del comune di Postal, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6 aprile 2023

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ia [OSCURATO:SOCIETA].,con sede in [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante sig. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesaper procura alle liti a margine del ricorso dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatapresso lo studio del secondo in Roma, via della Frezza n. 59. Ricorrente contro Comune di Postal, in persona del sindaco sig. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o per procura alle liti allegata al controricorso dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in Roma, viaEustachio Manfredi n. 5. Controricorrente-Ricorrente incidentale e [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] C., in persona del curatore dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso per procura alle liti in calce R.G. N. 14128/2018.al controricorso dall’AvvocatoArthur Frei, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA], via [OSCURATO:PERSONA] n. 4 . Controricorrente-Ricorrente incidentale avverso la sentenza n. 11/2018 della Corte di appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano, depositata il 3. 2. 2018. Viste le conclusioni scritte del P.M., in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento, per quanto di ragione, dei primi due motivi del ricorso principale e di quello incidentale del fallimento [OSCURATO:PERSONA] , assorbiti gli altri ed il rico rso incidentale del comune di Postal. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 6 aprile 2023dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa Nel 2008 il comune di Postal agì in giudizio nei confronti del fallimento [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] C.chiedendo che fosse accertata l’autenticità delle firme apposte alla scrittura privata del 16. 3. 1998 in forza della quale la società convenuta gli aveva trasferito, a titolo gratuito, l’area di mq. 40 da distaccarsi dalla p.ed. 284/3 e altresì costituito in suo favore la servitù di parcheggio ad uso pubblico sulla restante superficiee, in via subordinata, nel caso tale atto fosse considerato un preliminare, che fosse disposta sentenza costitutiva ex art. 2932 cod. civ. per il perfezionamento della cessione. Il fallimento si oppose alla domanda, con testando l’autenticità della sottoscrizione del rappresentante della società in bonise la data della scrittura privata prodotta e, comunque , la sua non opponibilità al fallimento, rappresentando di avere trasferito nel corso della procedura, con decreto del 17. 12. 2008, la proprietà del terrenoalla società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e C.. Quest’ultima società intervenne in giudizio, facendo proprie le difese del fallimento. R.G. N. 14128/2018.Il comune, con memoria depositata nel corso del giudizio, chiese, in via subordinata, che fosse accertato che sul terreno la servitù ad uso pubblico era stata comunque costituita per effetto di dicatio ad patriam. Con sentenza del 2014 il Tribunale di Bolzano rigettò le domande del comune e dichiarò inammissibile per novità quella proposta nella memoria istruttoria. Proposto appello, con sentenza n. 11/2018 la Corte di appello di Bolzano riformò in parte la decisione di primo grado, rigettando la domanda di accertamento dell’avvenuto trasferimento del terreno e quella, ad essa subordinata, di esecuzione specifica del preliminare ed accogliendo invece quella di accertamento della costituzione della servitù ad uso pubblico sulla restante partedell’area. A sostegno di tali conclusioni, per quanto qui ancora rileva, la Corte distrettuale affermò che ogni questione in ordine alla autenticità della sottoscrizione e della data della scrittura privata dedotta in giudizio era superata dal fatto che il fallimento [OSCURATO:PERSONA], in occasione dell’udienza del 19. 10. 2016, aveva dichiarato di rinunciare al disconoscimento in precedenza effettuato; che, per l’effetto , la detta scrittura doveva ritenersi riconosciuta e quindi esplicava efficacia di piena prova in ordine alle dichiarazioni di volontà in essa racchiuse, alla loro provenienza ed alla data ivi indicata; che mentre la scrittura esprimeva, in ordine alla cessione in proprietà del terreno, un mero impegno della società proprietaria al suo trasferimento, risultante prescritto e da cui comunque legittimamente il fallimento si era sciolto avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 72 legge fallimentare, l’atto negozialeaveva invece natura di contratto definitivo quanto alla costituzione della servitù di uso pubblico sulla restante parte del terreno; che gli effetti definitivi di tale costituzione non potevano ritenersi impediti dal fatto che tale titolo non fosse stato intavolato nel libro fondiario, atteso che anche nel regime tavolare, il contratto avente oggetto il trasferimento o la costituzione di un diritto reale si perfeziona in forza del consenso manifestato dalle parti, rimanendo l’adempimento della intavolazione una mera facoltà del cessionario, come tale non prescrittibile, funzionale alla opponibilità dell’atto erga omnesed al successivo trasferimento del bene; che nella specie l’atto era opponibile al fallimento ed al terzo acquirente,atteso che la domanda volta ad ottenere l’accertamento giudiziale R.G. N. 14128/2018.della autenticità delle sottoscrizioni e della conseguente costituzione del diritto di servitù al fine di procederne alla intavolazione era stata iscritta nel libro fondiario in data 11. 2. 2008, prima del decreto di trasferimento del bene emesso dal fallimento in data 17. 12. 2008 e della intavolazione della proprietà in favore della societàSilver [OSCURATO:PERSONA]; che, risultando la domanda di accertamento della autenticità della scrittura fondata e quindi meritevole di accoglimento, la richiesta di intavolazione esplicavaefficacia fin dal momento della sua iscrizionedella stessa e prevale va sui titoli concorrenti, ai sensi degli artt. 6 e 9 legge tavolare, nella specie sulla domanda di intavolazione presentata successivamente dalla società Si l ver [OSCURATO:PERSONA] ; che tali principi non trovavano deroga nel caso di acquisti di bene immobili nell’ambito delle procedure esecutive, trattandosi di acquisto a titolo derivativo e non originario; che essendo stato il contratto concluso prima della dichiarazione di fallimento, intervenuta nel 2006, non trovava applicazione l’art. 45 legge fallimentare, che si occupa dei negozi giuridici che il debitore fallito ha concluso dopo la dichiarazione di fallimento. Perla cassazione di questa sentenza, con atto notificato il 30. 4. 2018, ha proposto ricorso la s.a.s. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e C. , affidandosi a tre motivi. Il comune di Postal ha notificato controricorso e proposto ricorso incidentale, articolato su un solo motivo. Anche il fallimento [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] C. ha notificato controricorso e ricorso incidentale, sulla base di due motivi, a cui ha replicato con controricorso il comune di Postal. Il Procuratore Generale ha rassegnato le conclusioni scritte come in epigrafe indicate. La società [OSCURATO:PERSONA] ed il comune controricorrente hanno depositato memoria. Ragioni della decisione 1. Vanno esaminati congiuntamente il primo motivo del ricorso principale proposto dalla società [OSCURATO:PERSONA] ed il primo motivo del ricorso incidentale proposto dal fallimento [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] C., R.G. N. 14128/2018.che investono, con censure in parte distinte e in parte coincidenti, il tema della opponibilità al fallimento della scrittura privata per cui è causa, datata 16. 3. 1998, intervenuta tra la società [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] C.ed il comune di Postal. Il primo motivo del ricorso principale proposto dalla società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e C. denuncia violazione dell’art. 2704 cod. civ. e degli artt. 45 e 107 legge fallimentare, per avere la Corte di appello ritenuto opponibile al fallimento la scrittura privata del 1998. Con una prima censura si sostiene l’erroneità dell’accertamento della certezza della data dell’atto, che è stata desunta dalla Corte di appello in ragione della sua annotazione nel Repertorio degli atti privati soggetti a registrazione solo in caso d’usodel comune, che però, non essendo un registro ufficiale previsto dalla legge e di formazione unilaterale, avrebbe dovuto ritenersi privo di qualsiasi efficacia probatoria al riguardo. Il motivo contesta inoltre la riconosciuta opponibilità al fallimento dell’atto negoziale nonostante esso non fosse stato sottoposto, mediante l’iscrizione nel libro fondiario, in data anteriore alla dichiarazione di fallimento, alle formalità necessarie per renderlo opponibile ai terzi. In ordine a tale presupposto la ricorrente rappresenta che nessun valore può essere attribuita a tal fine alla iscrizione dell’atto introduttivo del giudizio, essendo essa intervenutanel 2008, dopo che, nel 2006, era già stata pubblicata la sentenza dichiarativa di fallimento. Il primo motivo del ricorso incidentale proposto dal fallimento , denunciando violazione dell’art. 45 legge fallimentare e dell’art. 2644 cod. civ., censura la sentenza impugnata per avere affermato che il contratto di costituzione di servitù, concluso il 16. 3. 1998, era opponibile nei confronti del fallimento, trattandosi di atto posto in essere dalla società prima che il suo fallimento fosse dichiarato. Ciò sulla base della premessa, pure erronea, che il negozio costitutivo del diritto reale si era perfezionato fin da subito, anche se non ne era seguita la intavolazione. A parte tale ultima proposizione, che è oggetto di altre censure, il ricorso sostiene che la prima affermazione accolta dalla Corte distrettuale è comunque R.G. N. 14128/2018.errata, perché, ai sensi dell’art. 45 legge fallimentare, l’opponibilità al fallimento della vendita immobiliare posta in essere dall’imprenditore postula non solo che l’atto abbia data certa anteriore al fallimento, ma anche che sia stato trascritto prima della dichiarazione di fallimento. Nel caso di specie, essendo pacifico che l’atto non era stato intavolato e che l’iscrizione aveva avuto ad oggetto soltanto la domanda giudiziale proposta dal comune nel 2008 e, inoltre, cheil fallimento era stato dichiarato nel 2006, il contratto de quo, stipulato nel 1998, anche a ritenerlo perfezionato, non era pertanto opponibile nei confronti del fallimento. 2. La prima censura sollevata dalla ricorrente principale, che contesta l’accertamento della data certa della scrittura privata del 16. 3. 1998, è inammissibile. Dalla lettura della sentenza impugnata emerge che la Corte di appello è pervenuta all’accertamento della certezza della data della scrittura privata sulla base di una doppia motivazione. Dapprima affermando che la scrittura de qua, per effetto della espressa dichiarazione di rinuncia del fallimento al suo disconoscimento resa all’udienzadel 19. 10. 2016, doveva ritenersi riconosciuta e quindi aveva piena efficacia di prova, ai sensi dell’art. 2702 cod. civ., sia in ordine alla provenienza delle dichiarazioni ivi contenute alle parti che l’avevano sottoscritta che in relazione alla data indicata del 16. 3. 1998 ( pag. 13 e 14 ); poi precisando che, ai sensi dell’art. 2704 cod. civ., era stata fornita la idonea prova della data, risultando l’atto annotato nel Repertorio degli atti privati soggetti a registrazione solo in caso d’usoper l’anno 1998 tenuto dal Comune ( pag. 33 e 34 ). Poiché il ricorso investe solo quest’ultima motivazione e non anche la prima, la censura, come dedotto dal comune controricorrente, è inammissibile, atteso che la motivazione esente da critica integra una autonoma ratio decidendi, idonea a sorreggere da sola la conclusione accolta, sicché l’esame e, in ipotesi, la ritenuta fondatezza della censura sollevata non potrebbe comunque portare alla cassazione della decisione. 3. Sono fondate invece le altre censure sollevate dal motivo e quelle avanzate dal ricorrente incidentale. R.G. N. 14128/2018.La Corte di appello, pronunciandosi sulla eccezioneche contestava l’opponibilità al fallimento della scrittura privata del 1998, ha affermato che l’art. 45 legge fallimentare non poteva trovare applicazione nel caso di specie, dal momento che tale disposizione dichiara inefficaci nei confronti del fallimento gli atti posti in essere dal debitore fallito dopo la dichiarazione di fallimento, mentre nella fattispecie il negozio costitutivo della servitù in favore del comune era stato concluso in data anteriore e, per quanto non seguito dalla intavolazione, era efficace nei confronti dello stipulante edei suoi aventi causa. Così decidendo la Corte territoriale ha tuttavia erroneamente interpretato ed applicato la disposizione dell’art. 45 legge fallimentare, che, ai fini della opponibilità al fallimento dei contratti stipulati dall’impresa,non si contenta del solo presupposto della anteriorità dell’atto, di cui chiede a tal fine il requisito della data certa, ma esige altresì che siano adempiute, sempre in data anteriore al fallimento, le formalità di pubblicità necessarie per rendere conoscibile e quindi opponibile l’atto ai terzi. Questa Corte ha più volte affermato che l’art. 45 citato, ai fini della opponibilità ai creditori del fallimento del venditore dell’atto anteriore, richiede espressamente che l'atto abbia data certa, a norma dell'art. 2704 cod.civ., e che le formalità necessarie a rendere opponibili gli atti ai terzi siano compiute in data anteriore all'apertura della procedura concorsuale( Cass. n. 22419 del 2018; Cass. n. 21273 del 2015; Cass. n. 23784 del 2007 ). Nel caso di specie la Corte distrettuale si è discostata da tale principio, dal momento che ha affermato l’opponibilità dell’atto per cui è causa in forza del solo fatto che esso era stato concluso in data anteriore alla dichiarazione di fallimento, ritenendo invece a tal fine non rilevante il dato pacificoche esso non era stato trascritto, nella specie iscritto nel libro fondiario per l’intavolazione. Nel proprio controricorso al ricorso incidentale del fallimento il comune di Postal sostiene, a parte l’infondatezza, l’irrilevanza della censura, venendo nel caso concreto in rilievo non l’opponibilità dell’atto rispetto al fallimento, quanto, piuttosto, rispetto al terzo acquirente [OSCURATO:PERSONA]. L’argomentazione non ha pregio. R.G. N. 14128/2018.L’obiezione trascura il dato obiettivo che l’oggetto del giudizio è costituito proprio dalla efficacia, sotto più aspetti, della scrittura privata del 1998 nei confronti del fallimento e che il tema della sua opponibilità, a mente della legge fallimentare, ha rappresentato una delle questioni controverse e rilevanti proprio al fine di stabilirne l’efficacia. Sotto questo profilo, non sembra dubitabile chela non opponibilità dell’atto al fallimento, traducendosi nella sua inefficacia relativa e quindi nella eliminazione dei suoi effettinei confronti della procedura, renda evidentemente a sua volta efficace e non contestabile il trasferimento del beneda parte del fallimento ed il conseguente acquisto da parte del terzo, che riveste natura derivativa. La circostanza che la domanda volta ad accertare l’autenticità della scrittura privata costitutiva della servitù sia stata iscritta prima della iscrizione del decreto del fallimento di trasferimento del bene al terzo aggiudicatario appare pertanto recessiva rispetto al dato della inefficacia dell’atto negoziale rispetto al fallimento. 4. Il secondo motivo del ricorso principale denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2 e 12 legge n. 499 del 1929, degli artt. 6 e 9 stessa legge e dell’art. 8 n. 3 legge generale sui Libri fondiari, per avere la Corte di appello ritenuto opponibile al fallimento la scrittura privata del 1998 nonostante che tale atto fosse non si fosse perfezionato in mancanza di intavolazione. Il secondo motivo del ricorso incidentale proposto dal fallimento denuncia violazione dell’art. 72 legge fallimentare e dell’art. 2, comma 1, r.d. n. 499 del 1029, secondo cui, avendo la Corte di appello affermato che il negozio concluso, in mancanza di intavolazione, costituiva un diritto personale e non reale, opponibile erga omnes, avrebbe dovuto riconoscere la facoltà del fallimento di liberarsi dal vincolo ai sensi dell’art. 72 legge fallimentare. Entrambi i motivi si dichiarano assorbiti per effetto dell’accoglimento dei precedentimotivi, investendo temi ad essi logicamente subordinati. 5. Il terzo motivo del ricorso principale della società [OSCURATO:PERSONA] denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 183, comma 6, cod. proc. civ., per avere la Corte di appello affermato l’ammissibilità della domanda del comune, avanzata solo in memoria istruttoria, di accertamento della R.G. N. 14128/2018.costituzione delle servitù di uso pubblico a titolo di dicatio ad patriam. Si sostiene invece che, trovando tale domanda sostegno su un fatto diverso rispetto al titolo contrattuale allegato nell’atto di citazione, essa avrebbe dovuto dichiararsi inammissibile per novità. Il motivo è infondato. La questione della ammissibilità di tale domanda, che si era posta perché avanzata solo in corso di giudizio con la prima memoria istruttoria, appare risolta in modo corretto dalla Corte distrettuale, in conformità al principio più volte espresso dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la proprietà e gli altri diritti reali di godimento appartengono alla categoria dei cosiddetti "diritti autodeterminati", individuati, cioè, in base alla sola indicazione del loro contenuto, rappresentato dal bene che ne costituisce l'oggetto, onde, nelle azioni a difesa di tali diritti, la "causa petendi" si identifica con il diritto stesso. Ne discende che, identificandosi idiritti assoluti in sé, per il loro contenuto, e non in base alla loro fonte, come accade per i diritti di obbligazione, la deduzione ed allegazione, nel corso del giudizio, di un titolo diverso rispetto a quello posto originariamente a fondamento della domanda rappresenta solo un'integrazione delle difese che non dà luogo alla proposizione di una domanda nuova, potendo l’attore mutareil titolo in base al quale chiede la tutela del diritto a ssoluto senza incorrere nelle preclusioni( Cass. n. 21641 del 2019; Cass. n. 24435 del 2017; Cass. n. 40 del 2015; Cass. n. 23851 del 2010; Cass. n. 24702 del 2006 ). Nel caso di specie l’allegazione del comune di avere comunque acquistato il diritto di servitù rivendicato per effetto della c.d. dicatio ad patriamnon dava pertanto luogo ad una domanda nuova, risultando mutato solo il modo di acquisto del diritto reale non già il suo contenuto. 6. Con il proprio ricorso incidentale condizionato il comune di Postal dichiara di riproporre la domanda di accertamento della servitù per dicatio ad patriam, dichiarata assorbita dalla Corte di appello. Il motivo, che non svolge censure in ordine alla dichiarazione di assorbimento ma si limita alla riproposizione della domanda, è chiaramente inammissibile per difetto di interesse, atteso che nel giudizio di cassazione non trova applicazione R.G. N. 14128/2018.il disposto dell’art. 346 cod. proc. civ., dettato per il giudizio di appello, relativo alla rinuncia delle domande ed eccezioni non accolte in primo grado, sicché le questioni esplicitamente o implicitamente dichiarate assorbite dal giudice di merito possono essere riproposte e decise nel giudizio di rinvio, non formandosi su di esse alcun giudicato implicito ( Cass. n. 37270 del 2022; Cass. n. Cass.n. 28751 del 2017; Cass. n. 1566 del 2011 ). 7. In conclusione, vanno accolti il primo motivo del ricorso principale della società [OSCURATO:PERSONA], nel limite di cui in motivazione, ed il primo motivo del ricorso incidentaledel fallimento [OSCURATO:PERSONA], èrigettato il terzo motivo del ricorso principale, sono dichiarati assorbiti gli altri edichiarato inammissibile il ricorso incidentale condizionato del comune. La sentenza è quindi cassata in relazione ai motivi accolti ela causa rinviata alla Corte di appello di Trento, Sezione di Bolzano, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del comune di Postal, ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso, se dovuto. P.Q.M. Accoglieil primo motivo del ricorso principale proposto dalla società [OSCURATO:PERSONA], nei limiti di cui in motivazione, ed il primo motivo del ricorso incidentale proposto dal fallimento [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] C.; rigetta il terzo motivo del ricorso principale e dichiara assorbiti gli altri motivi dei suddetti ricorsi; dichiara inammissibile il ricorso incidentale del comune di Postal; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte di appello di Trento, Sezione di Bolzano, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del comune di Postal, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6 aprile 2023
Sentenza Cassazione n. 18132/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris