CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 17437/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/05/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che contesta la correttezza della motivazione posta base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 4 e 4 bis legge n. 401 del 1989, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché è costituito da mere doglianza in punto di fatto; volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinentt individuazione di specifici travisamenti probatori valorizzate dal giudice del merito, avendo argomentato come era dimostrato lo svolgimento di attività di intermediazione nelle scommesse in assenza di autorizzazione ex art. 88 TULPS desunta, dall'insegna, dal rinvenimento di un computer collegato al sito di scommesse Sofibets90.com, con sottoconti riferiti ad utenti identificati con nome e cognome, ed una stampante. Motivazione congrua e immune da rilievi di illogicità essendo non dirimente la circostanza che al momento dell'intervento dei militari non ci fossero avventori. Ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta la violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica del fatto, è manifestamente infondato in considerazione dell'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità a mente del quale integra il reato di cui all'art. 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401 la raccolta di scommesse su eventi sportivi da parte di un soggetto che svolge attività di intermediazione per conto di allibratore straniero senza il preventivo rilascio della licenza di cui all'art. 88, r.d. 18 giugno 1931 n. 773, o senza la dimostrazione che l'operatore estero non abbia ottenuto le concessioni o autorizzazioni a causa di illegittima esclusione dalle gare (Sez. 3, n. 7129 del 03/12/2020 Ranucci, Rv. 281473 - 01). Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende