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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 26891/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che concludeva per l'inammissibilita' L'avvocato [OSCURATO:PERSONA], presente, chiedeva l'accoglimento del ricorso, rappresentando che, nelle more il Capaldo era stato scarcerato. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Tribunale per le misure cautelari di Napoli, decidendo all'esito dell'annullamento con rinvio deciso dalla Corte di Cassazione, respingeva l'appello proposto nei confronti dell'ordinanza di rigetto dell'istanza di revoca, o sostituzione, della massima misura cautelare imposta al ricorrente in relazione al reato di partecipazione all'associazione mafiosa storica denominata clan dei Casalesi.

Il Tribunale evidenziava come il sistema di illecita aggiudicazione degli appalti pubblici fosse coperto dal giudicato cautelare correlato alla sentenza 23246 del 17 Febbraio 2021, che aveva riqualificato la condotta contestata al Capaldo come partecipazione all'associazione di stampo mafioso.

Il tribunale riteneva inoltre che sussistessero gravi indizi della partecipazione del ricorrente al clan dei casalesi anche relativamente al periodo successivo all'anno 2007, ovvero il periodo relazione al quale era stato disposto l'annullamento con rinvio dalla Corte di Cassazione (in relazione al periodo precedente non poteva procedersi in relazione alla preclusione correlata ad un decreto di archiviazione cui non era seguita la richiesta di riapertura delle indagini preliminari).

2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva:

2.1. violazione di legge (art. 273 cod. proc. pen.; art. 416 bis cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza: il ricorrente contestava radicalmente la valutazione degli elementi indiziari posti alla base della conferma del provvedimento di rigetto impugnato rilevando come, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale non esistessero elementi indicativi della gravità indiziaria necessaria per sostenere l'applicazione della misura in relazione al periodo successivo al 9 marzo 2007.

In particolare: (a) si contestava la capacità dimostrativa delle dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA], dato che lo stesso non avrebbe specificato quali fossero gli affidamenti o le gare pilotate ed alterate sicché le sue dichiarazioni dovevano ritenersi prive di riscontri esterni; (b) sarebbe decisivo - e non valutato - il fatto che non risultavano dimostrati affidamenti di "somma urgenza" relativi al ciclo integrato delle acque concessi dopo il 2007 e fino al 2015 alle società "Cogecup" ed "RCS work", ritenute riferibili al Capaldo; queste società sarebbero state assegnatarie di pochi lavori, insignificanti dal punto di vista economico; (c) l'attività del ricorrente si sarebbe fermata agli anni 2002 2003, laddove il sistema illecito di aggiudicazione delle c.d.

"somme urgenze" avrebbe avuto inizio solo a far data dal 2005; (d) mancherebbe ogni elemento per ricondurre le società "Cogecap" ed "RCS work" al ricorrente; (e) si contestava anche la capacità dimostrativa delle dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA] (anche queste non sarebbero riscontrate); (f) si deduceva che la presenza di [OSCURATO:PERSONA] fino al 2014 non era in alcun modo collegata alla posizione del ricorrente; (g) i contenuti nelle intercettazioni ambientali risulterebbero fuori dal contesto temporale oggetto dell'imputazione provvisoria.

In sintesi: si affermava che le società "Cogecap" ed "RCS wor"k vincevano gare non in affido diretto e per importi mininnali e che tale circostanza sarebbe stata ampiamente documentata di fronte al Tribunale del riesame; mancherebbe pertanto l'identificazione del concreto apporto partecipativo dell'imputato ovvero l'identificazione di specifiche condotte illecite;

2.2. violazione di legge (artt. 274 e 275 cod. proc. pen) e vizio di motivazione in relazione al profilo cautelare: le esigenze cautelari sarebbero state ritenute sussistenti nonostante si fosse dimostrato il costante distacco del ricorrente dalle attività condotte dal figlio e del nipote.

Mancherebbe, dunque, la dimostrazione dell'attualità delle esigenze. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile.

Il ricorrente è stato scarcerato (come allegato dal difensore nel corso della discussione e confermato dalla interrogazione al DAP).

Tuttavia non è stato indicato il persistente interesse del Capaldo alla decisione e segnatamente il suo interesse alla pronuncia al fine di ottenere la riparazione per l'ingiusta detenzione: unica ragione che può, ove allegata, giustificare la prosecuzione dell'incidente cautelare.

Il collegio ribadisce che il ricorso per cassazione, avverso il provvedimento applicativo di una misura cautelare custodiale nelle more revocata, è ammissibile a condizione che il ricorrente coltivi l'impugnazione ai fini del riconoscimento della riparazione per ingiusta detenzione e che egli abbia manifestato tale volontà nello stesso ricorso personalmente o a mezzo di difensore munito di procura speciale, in quanto la domanda di riparazione è atto riservato "personalmente" alla parte, come si evince dal combinato disposto degli artt. 315, comma 3, e 645, comma 1, cod. proc. pen.. (Sez. 6 - , Sentenza n. 48583 del 15/10/2019, Capristo, Rv. 277567 - 01; Sez.

U, Sentenza n. 7931 del 16/12/2010, dep.2011, Testini, Rv. 249002 - 01) L'inammissibilità rilevata non è pertanto riconducibile al ricorrente che, pertanto non viene condannato al pagamento delle spese e dell'ammenda.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che concludeva per l'inammissibilita' L'avvocato [OSCURATO:PERSONA], presente, chiedeva l'accoglimento del ricorso, rappresentando che, nelle more il Capaldo era stato scarcerato. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Tribunale per le misure cautelari di Napoli, decidendo all'esito dell'annullamento con rinvio deciso dalla Corte di Cassazione, respingeva l'appello proposto nei confronti dell'ordinanza di rigetto dell'istanza di revoca, o sostituzione, della massima misura cautelare imposta al ricorrente in relazione al reato di partecipazione all'associazione mafiosa storica denominata clan dei Casalesi. Il Tribunale evidenziava come il sistema di illecita aggiudicazione degli appalti pubblici fosse coperto dal giudicato cautelare correlato alla sentenza 23246 del 17 Febbraio 2021, che aveva riqualificato la condotta contestata al Capaldo come partecipazione all'associazione di stampo mafioso. Il tribunale riteneva inoltre che sussistessero gravi indizi della partecipazione del ricorrente al clan dei casalesi anche relativamente al periodo successivo all'anno 2007, ovvero il periodo relazione al quale era stato disposto l'annullamento con rinvio dalla Corte di Cassazione (in relazione al periodo precedente non poteva procedersi in relazione alla preclusione correlata ad un decreto di archiviazione cui non era seguita la richiesta di riapertura delle indagini preliminari). 2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 273 cod. proc. pen.; art. 416 bis cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza: il ricorrente contestava radicalmente la valutazione degli elementi indiziari posti alla base della conferma del provvedimento di rigetto impugnato rilevando come, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale non esistessero elementi indicativi della gravità indiziaria necessaria per sostenere l'applicazione della misura in relazione al periodo successivo al 9 marzo 2007. In particolare: (a) si contestava la capacità dimostrativa delle dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA], dato che lo stesso non avrebbe specificato quali fossero gli affidamenti o le gare pilotate ed alterate sicché le sue dichiarazioni dovevano ritenersi prive di riscontri esterni; (b) sarebbe decisivo - e non valutato - il fatto che non risultavano dimostrati affidamenti di "somma urgenza" relativi al ciclo integrato delle acque concessi dopo il 2007 e fino al 2015 alle società "Cogecup" ed "RCS work", ritenute riferibili al Capaldo; queste società sarebbero state assegnatarie di pochi lavori, insignificanti dal punto di vista economico; (c) l'attività del ricorrente si sarebbe fermata agli anni 2002 2003, laddove il sistema illecito di aggiudicazione delle c.d. "somme urgenze" avrebbe avuto inizio solo a far data dal 2005; (d) mancherebbe ogni elemento per ricondurre le società "Cogecap" ed "RCS work" al ricorrente; (e) si contestava anche la capacità dimostrativa delle dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA] (anche queste non sarebbero riscontrate); (f) si deduceva che la presenza di [OSCURATO:PERSONA] fino al 2014 non era in alcun modo collegata alla posizione del ricorrente; (g) i contenuti nelle intercettazioni ambientali risulterebbero fuori dal contesto temporale oggetto dell'imputazione provvisoria. In sintesi: si affermava che le società "Cogecap" ed "RCS wor"k vincevano gare non in affido diretto e per importi mininnali e che tale circostanza sarebbe stata ampiamente documentata di fronte al Tribunale del riesame; mancherebbe pertanto l'identificazione del concreto apporto partecipativo dell'imputato ovvero l'identificazione di specifiche condotte illecite; 2.2. violazione di legge (artt. 274 e 275 cod. proc. pen) e vizio di motivazione in relazione al profilo cautelare: le esigenze cautelari sarebbero state ritenute sussistenti nonostante si fosse dimostrato il costante distacco del ricorrente dalle attività condotte dal figlio e del nipote. Mancherebbe, dunque, la dimostrazione dell'attualità delle esigenze. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. Il ricorrente è stato scarcerato (come allegato dal difensore nel corso della discussione e confermato dalla interrogazione al DAP). Tuttavia non è stato indicato il persistente interesse del Capaldo alla decisione e segnatamente il suo interesse alla pronuncia al fine di ottenere la riparazione per l'ingiusta detenzione: unica ragione che può, ove allegata, giustificare la prosecuzione dell'incidente cautelare. Il collegio ribadisce che il ricorso per cassazione, avverso il provvedimento applicativo di una misura cautelare custodiale nelle more revocata, è ammissibile a condizione che il ricorrente coltivi l'impugnazione ai fini del riconoscimento della riparazione per ingiusta detenzione e che egli abbia manifestato tale volontà nello stesso ricorso personalmente o a mezzo di difensore munito di procura speciale, in quanto la domanda di riparazione è atto riservato "personalmente" alla parte, come si evince dal combinato disposto degli artt. 315, comma 3, e 645, comma 1, cod. proc. pen.. (Sez. 6 - , Sentenza n. 48583 del 15/10/2019, Capristo, Rv. 277567 - 01; Sez. U, Sentenza n. 7931 del 16/12/2010, dep.2011, Testini, Rv. 249002 - 01) L'inammissibilità rilevata non è pertanto riconducibile al ricorrente che, pertanto non viene condannato al pagamento delle spese e dell'ammenda. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso.
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