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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 26440/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/02/2022 della CORTE di APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 495 cod. pen., consistito nell'avere dichiarato falsamente, nel corso di un interrogatorio delegato, di non aver riportato condanne in Italia o all'estero.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputata, tramite il difensore, proponendo un unico motivo con il quale denuncia vizio di motivazione in punto di ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, nonché di inoifensività del fatto o l'omesso riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.

3. Il ricorso è stato trattato, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all'art. 23, comma 8 legge n. 176 del 2020 E successive modifiche. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Viene in rilievo una falsa dichiarazione circa l'assenza di precedenti penali, effettuata dall'odierna imputata nel corso di un interrogatorio espletato dalla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero.

Va ribadito, anzitutto, l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui integra il delitto di cui all'art. 495 cod. pen. la falsa attestazione dell'indagato alla polizia giudiziaria - delegata dal PM all'interrogatorio del predetto - in ordine ai propri precedenti penali, non rilevando in proposito la circostanza per cui l'art. 66, comma 1, cod. proc. pen. limita l'obbligo di rispondere del soggetto interrogato alla dichiarazione delle generalità e di quelle strettamente finalizzate alla sua identificazione, con esclusione, pertanto, della dichiarazione relativa ai precedenti penali, prevista invece dall'art. 21 disp. att. cod. proc. pen..

A tale domanda egli può certo rifiutarsi di rispondere senza incorrere in responsabilità penale, ma, qualora decida invece di rispondere in modo contrario al vero, ricorrono gli estremi del summenzionato reato (Sez. 5, n. 18677 del 6 marzo 2007, Cussino, Rv. 236923; conf.

Sez. 5, n. 37571 del 08/07/2015, Zara, Rv. 264944).

3. È manifestamente infondata la doglianza, prospettata in ricorso, circa la dedotta assenza dell'elemento soggettivo del reato.

Si lamenta una omessa risposta sul punto, quando invece la Corte di appello ha esposto le ragioni dimostrative della piena consapevolezza da parte dell'imputata di dichiarare il falso: - in sede di interrogatorio la ricorrente ha riferito di non aver riportato pregresse condanne;- in realtà aveva riportato due condanne che in quel momento erano in esecuzione tanto che la ricorrente stessa le stava scontando in regime di affidamento in prova; - l'asserita convinzione dell'imputata circa l'estinzione del reato è priva di giuridica rilevanza, poiché cade su una norma giuridica e, comunque, è del tutto destituita di fondamento, dato che l'imputata si dichiarò consapevole della persistente sottoposizione alla misura alternativa alla detenzione, allorché, in questo processo, ammise che il periodo di prova si sarebbe concluso otto giorni dopo l'interrogatorio.

4. La censura sul punto della offensività del fatto risulta proposta richiamando, in modo promiscuo, o l'assenza di offensività o la particolare tenuità dell'offesa.

Sotto il primo profilo il motivo è manifestamente infondato, in quanto la sentenza impugnata spiega, con argomenti logici, come la condotta dell'imputata sia stata in concreto idonea ad offendere il bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice.

Sotto il secondo profilo il motivo è inedito: in sede di appello la difesa aveva dichiarato espressamente di non invocare l'art. 131-bis cod. pen.

In ogni caso la doglianza è generica, poiché non indica quali elementi, in tesi pretermessi, avrebbero consentito di ricondurre la fattispecie concreta alla ipotesi di cui all'art. 131-bis cod. pen. 5.

Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, d'i Euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/02/2022 della CORTE di APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 495 cod. pen., consistito nell'avere dichiarato falsamente, nel corso di un interrogatorio delegato, di non aver riportato condanne in Italia o all'estero. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputata, tramite il difensore, proponendo un unico motivo con il quale denuncia vizio di motivazione in punto di ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, nonché di inoifensività del fatto o l'omesso riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. 3. Il ricorso è stato trattato, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all'art. 23, comma 8 legge n. 176 del 2020 E successive modifiche. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Viene in rilievo una falsa dichiarazione circa l'assenza di precedenti penali, effettuata dall'odierna imputata nel corso di un interrogatorio espletato dalla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero. Va ribadito, anzitutto, l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui integra il delitto di cui all'art. 495 cod. pen. la falsa attestazione dell'indagato alla polizia giudiziaria - delegata dal PM all'interrogatorio del predetto - in ordine ai propri precedenti penali, non rilevando in proposito la circostanza per cui l'art. 66, comma 1, cod. proc. pen. limita l'obbligo di rispondere del soggetto interrogato alla dichiarazione delle generalità e di quelle strettamente finalizzate alla sua identificazione, con esclusione, pertanto, della dichiarazione relativa ai precedenti penali, prevista invece dall'art. 21 disp. att. cod. proc. pen.. A tale domanda egli può certo rifiutarsi di rispondere senza incorrere in responsabilità penale, ma, qualora decida invece di rispondere in modo contrario al vero, ricorrono gli estremi del summenzionato reato (Sez. 5, n. 18677 del 6 marzo 2007, Cussino, Rv. 236923; conf. Sez. 5, n. 37571 del 08/07/2015, Zara, Rv. 264944). 3. È manifestamente infondata la doglianza, prospettata in ricorso, circa la dedotta assenza dell'elemento soggettivo del reato. Si lamenta una omessa risposta sul punto, quando invece la Corte di appello ha esposto le ragioni dimostrative della piena consapevolezza da parte dell'imputata di dichiarare il falso: - in sede di interrogatorio la ricorrente ha riferito di non aver riportato pregresse condanne;- in realtà aveva riportato due condanne che in quel momento erano in esecuzione tanto che la ricorrente stessa le stava scontando in regime di affidamento in prova; - l'asserita convinzione dell'imputata circa l'estinzione del reato è priva di giuridica rilevanza, poiché cade su una norma giuridica e, comunque, è del tutto destituita di fondamento, dato che l'imputata si dichiarò consapevole della persistente sottoposizione alla misura alternativa alla detenzione, allorché, in questo processo, ammise che il periodo di prova si sarebbe concluso otto giorni dopo l'interrogatorio. 4. La censura sul punto della offensività del fatto risulta proposta richiamando, in modo promiscuo, o l'assenza di offensività o la particolare tenuità dell'offesa. Sotto il primo profilo il motivo è manifestamente infondato, in quanto la sentenza impugnata spiega, con argomenti logici, come la condotta dell'imputata sia stata in concreto idonea ad offendere il bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice. Sotto il secondo profilo il motivo è inedito: in sede di appello la difesa aveva dichiarato espressamente di non invocare l'art. 131-bis cod. pen. In ogni caso la doglianza è generica, poiché non indica quali elementi, in tesi pretermessi, avrebbero consentito di ricondurre la fattispecie concreta alla ipotesi di cui all'art. 131-bis cod. pen. 5. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, d'i Euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore
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