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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 3 agosto 1972

Cassazione n. 18015/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 01I1WUU nato il 03/08/1972 avverso la sentenza del 07/12/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale di Firenze.

Ricorso trattato ex. art. 23 comma 8 D.L. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Firenze ha dichiarato l'inammissibilità per la tardività dell'impugnazione, in quanto proposta oltre il termine ad impugnare, indicato dalla Corte in 45 giorni a decorrere dalla notifica del provvedimento di restituzione del termine, ai sensi dell'art. 175, comma 8, cod. proc. pen. 1.1.

Il ricorrente, con il primo motivo di ricorso, deduce violazione di norme processuali, in quanto il giudice territoriale ha respinto l'eccezione di nullità della citazione in appello per carenza di notifica dell'estratto contumaciale della sentenza di primo grado e ha dichiarato erroneamente la tardività dell'impugnazione.

In particolare, il ricorrente rappresenta che il Tribunale di Firenze, in funzione di giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 23/04/2016, ha dichiarato la nullità dell'ordine di esecuzione e disposto la rinnovazione della notifica della sentenza emessa dal giudice di primo grado n. 2571/08 del 27/06/2008, divenuta irrevocabile, rimettendo il ricorrente in termini per l'impugnazione, a decorrere dalla notifica della sentenza.

Tale notifica, tuttavia, non è stata mai effettuata.

La Corte territoriale, erroneamente, ritenendo che il ricorrente abbia avuto comunque piena notizia della sentenza divenuta irrevocabile, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, ha affermato che ì termini per impugnare debbano decorrere dalla notifica del provvedimento di rimessione in termini, e non dalla notifica dell'estratto contumaciale - mai avvenuta - e, pertanto, ha affermato la tardività dell'impugnazione, per un solo giorno rispetto ai termini di legge.

1.2. Con il secondo motivo di ricorso, si rileva comunque la tempestività dell'impugnazione, in quanto il ricorrente, personalmente, ha depositato nei termini per impugnare presso il consolato dell'Albania una procura speciale, da considerarsi sostanzialmente atto di impugnazione, in quanto contenente i requisiti necessari, ai sensi dell'art. 582, comma 2, cod. proc. pen., norma che consente alle parti private e ai difensori di presentare l'atto di impugnazione anche davanti a un agente consolare all'estero.

Deduce quindi violazione di legge processuale, in quanto la Corte di appello ha ritenuto, in violazione dell'art. 582 cod. proc. pen., privo di rilevanza il fatto che l'imputato abbia presentato personalmente la procura speciale presso il consolato estero nei termini per impugnare, posto che l'impugnazione davanti ad agente consolare all'estero può essere effettuata soltanto dal difensore. 2.11 Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato.

In ordine alla prima doglianza, si osserva che la giurisprudenza ha affermato che la restituzione nel termine per proporre appello avverso una sentenza contumaciale non comporti la necessità di ordinare una nuova notifica del relativo estratto, qualora l'interessato sia stato comunque inforMto dell'esistenza e del contenuto di un provvedimento, di cui egli ha già avuto già effettiva conoscenza (Sez. 6, n. 31141 del 18/03/2014, Rv. 261238; Sez. 2, n. 14783 del 20/01/2017, Rv. 269741).

Tuttavia, nel caso in disamina, il Tribunale di Firenze, con ordinanza del 23/04/2016, in accoglimento dell'istanza di rimessione in termini per l'appello, aveva dichiarato la nullità degli ordini di esecuzione e aveva disposto la rinnovazione della notifica all'imputato della sentenza emessa dal Tribunale di Firenze il 27/06/2008 ai fini dell'impugnazione.

La restituzione nei termini era stata concessa in quanto la notifica dell'estratto contumaciale era avvenuta irritualmente, ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod.proc.pen., presso un domicilio non dichiarato nel procedimento in questione.

Pertanto, il giudice della restituzione ha ritenuto che l'interessato non fosse a conoscenza della sentenza e dei suoi contenuti, in quanto l'omessa notifica all'imputato dell'avviso di deposito con l'estratto di sentenza non può essere sostituita da nessun altro atto, pur se quest'ultimo ne contenga tutti gli elementi essenziali; conseguentemente, ha disposto la rinnovazione della notifica.

La Corte di appello di Firenze ha invece dichiarato la tardività dell'impugnazione, sulla base dell'asserto che la restituzione del termine per proporre appello avverso sentenza contumaciale non comporti la necessità di ordinare una nuova una nuova notifica del relativo estratto, non coummf considerando che il giudice di primo grado aveva4wdinbto tale notifica e che su tale rinnovazione il ricorrente aveva riposto affidamento ai fini della decorrenza dei termini per impugnare.

Sicchè è stata illegittimamente dichiarata la tardività dell'impugnazione.

2. La sentenza impugnata deve, quindi, essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Firenze.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata con trasmissione atti alla Corte di appello di Firenze.

Così deciso all'udienza del 24 mar

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 01I1WUU nato il 03/08/1972 avverso la sentenza del 07/12/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale di Firenze. Ricorso trattato ex. art. 23 comma 8 D.L. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Firenze ha dichiarato l'inammissibilità per la tardività dell'impugnazione, in quanto proposta oltre il termine ad impugnare, indicato dalla Corte in 45 giorni a decorrere dalla notifica del provvedimento di restituzione del termine, ai sensi dell'art. 175, comma 8, cod. proc. pen. 1.1. Il ricorrente, con il primo motivo di ricorso, deduce violazione di norme processuali, in quanto il giudice territoriale ha respinto l'eccezione di nullità della citazione in appello per carenza di notifica dell'estratto contumaciale della sentenza di primo grado e ha dichiarato erroneamente la tardività dell'impugnazione. In particolare, il ricorrente rappresenta che il Tribunale di Firenze, in funzione di giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 23/04/2016, ha dichiarato la nullità dell'ordine di esecuzione e disposto la rinnovazione della notifica della sentenza emessa dal giudice di primo grado n. 2571/08 del 27/06/2008, divenuta irrevocabile, rimettendo il ricorrente in termini per l'impugnazione, a decorrere dalla notifica della sentenza. Tale notifica, tuttavia, non è stata mai effettuata. La Corte territoriale, erroneamente, ritenendo che il ricorrente abbia avuto comunque piena notizia della sentenza divenuta irrevocabile, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, ha affermato che ì termini per impugnare debbano decorrere dalla notifica del provvedimento di rimessione in termini, e non dalla notifica dell'estratto contumaciale - mai avvenuta - e, pertanto, ha affermato la tardività dell'impugnazione, per un solo giorno rispetto ai termini di legge. 1.2. Con il secondo motivo di ricorso, si rileva comunque la tempestività dell'impugnazione, in quanto il ricorrente, personalmente, ha depositato nei termini per impugnare presso il consolato dell'Albania una procura speciale, da considerarsi sostanzialmente atto di impugnazione, in quanto contenente i requisiti necessari, ai sensi dell'art. 582, comma 2, cod. proc. pen., norma che consente alle parti private e ai difensori di presentare l'atto di impugnazione anche davanti a un agente consolare all'estero. Deduce quindi violazione di legge processuale, in quanto la Corte di appello ha ritenuto, in violazione dell'art. 582 cod. proc. pen., privo di rilevanza il fatto che l'imputato abbia presentato personalmente la procura speciale presso il consolato estero nei termini per impugnare, posto che l'impugnazione davanti ad agente consolare all'estero può essere effettuata soltanto dal difensore. 2.11 Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato. In ordine alla prima doglianza, si osserva che la giurisprudenza ha affermato che la restituzione nel termine per proporre appello avverso una sentenza contumaciale non comporti la necessità di ordinare una nuova notifica del relativo estratto, qualora l'interessato sia stato comunque inforMto dell'esistenza e del contenuto di un provvedimento, di cui egli ha già avuto già effettiva conoscenza (Sez. 6, n. 31141 del 18/03/2014, Rv. 261238; Sez. 2, n. 14783 del 20/01/2017, Rv. 269741). Tuttavia, nel caso in disamina, il Tribunale di Firenze, con ordinanza del 23/04/2016, in accoglimento dell'istanza di rimessione in termini per l'appello, aveva dichiarato la nullità degli ordini di esecuzione e aveva disposto la rinnovazione della notifica all'imputato della sentenza emessa dal Tribunale di Firenze il 27/06/2008 ai fini dell'impugnazione. La restituzione nei termini era stata concessa in quanto la notifica dell'estratto contumaciale era avvenuta irritualmente, ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod.proc.pen., presso un domicilio non dichiarato nel procedimento in questione. Pertanto, il giudice della restituzione ha ritenuto che l'interessato non fosse a conoscenza della sentenza e dei suoi contenuti, in quanto l'omessa notifica all'imputato dell'avviso di deposito con l'estratto di sentenza non può essere sostituita da nessun altro atto, pur se quest'ultimo ne contenga tutti gli elementi essenziali; conseguentemente, ha disposto la rinnovazione della notifica. La Corte di appello di Firenze ha invece dichiarato la tardività dell'impugnazione, sulla base dell'asserto che la restituzione del termine per proporre appello avverso sentenza contumaciale non comporti la necessità di ordinare una nuova una nuova notifica del relativo estratto, non coummf considerando che il giudice di primo grado aveva4wdinbto tale notifica e che su tale rinnovazione il ricorrente aveva riposto affidamento ai fini della decorrenza dei termini per impugnare. Sicchè è stata illegittimamente dichiarata la tardività dell'impugnazione. 2. La sentenza impugnata deve, quindi, essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Firenze. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata con trasmissione atti alla Corte di appello di Firenze. Così deciso all'udienza del 24 mar
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