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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 26 maggio 2026

Cassazione n. 16355/2026

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presentato e difeso dall’avvocatoVITANTONIO PALMISANI, giusta procura in atti;– ricorrente–[OSCURATO:PERSONA], in persona del sindaco pro tempore, rappresentato edifeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in atti;-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] + [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procurain atti;-controricorrente-avverso la sentenza n. 2529/2021 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA],depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA];udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del25/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 6914/2022Numero sezionale 744/2026Numero di raccolta generale 16355/2026Data pubblicazione 26/05/2026OsservaIl Condominio di [OSCURATO:PERSONA] n. 11, Milano, convenne in giudizioinnanzi al Tribunale di Milano la società [OSCURATO:SOCIETA] + s.r.l. e il Comune diMilano, chiedendo che fosse dichiarata nulla, annullata o, comunque,dichiarata illegittima la delibera comunale con la quale la societàconvenuta era stata autorizzata ad occupare, con un’edicola in strutturaprefabbricata e dei tavolini da bar una parte del portico di proprietàcondominiale e, quindi, affermare essere senza titolo l’occupazione daparte della società convenuta.L’anzidetta area, facente parte di quella ben più vasta, costituenteportici, era assoggettata all’uso pubblico di passaggio, in base all’originariaconvenzione di lottizzazione, stipulata con il Comune dalla societàcostruttrice, restando, tuttavia, pacificamente privata.[OSCURATO:SOCIETA] + s.r.l. chiese il rigetto della domanda e il Comune eccepìl’intervenuta usucapione dell’area occupata dall’edicola, nonché lalegittimità delle concessioni amministrative, nei confronti delle quali siregistrava l’acquiescenza per oltre quarant’anni del Condominio.Il Tribunale di Milano dichiarò il difetto di giurisdizione in relazione alledomande avanzate nei confronti del Comune e, quanto alle domandesvolte nei confronti della società convenuta, dichiarò che la porzione diportico di cui si discute era di proprietà esclusiva del Condominio, fattaeccezione per quella parte occupata dall’edicola e rigettò ogni altradomanda (avendo accolto l’eccezione d’usucapione del Comune).Avverso tale decisione il Condominio propose impugnazione al fine dicontestare il capo della decisione con il quale era stato dichiarato il difettodi giurisdizione, nonché quello con il quale era stata accolta l’eccezioned’usucapione.La Corte di Milano rigettò l’appello sulla base degli argomenti che qui,in sintesi, si riprendono.Numero registro generale 6914/2022Numero sezionale 744/2026Numero di raccolta generale 16355/2026Data pubblicazione 26/05/2026(a) L’asservimento al pubblico transito delle aree porticate di cui si discuterisaliva agli anni Trenta del secolo scorso, allorché si era fatto luogo aun’importante opera di edificazione di una zona della città, seguita allademolizione del preesistente, sulla base della convenzione di lottizzazionedel 23/8/1934, stipulata dal Comune con la società anonima Immobiliare,che aveva fatto luogo alle costruzioni;(b) da oltre quarant’anni l’edicola insisteva in loco pacificamente e ilComune per tutto quel tempo si era pubblicamente comportato come sefosse il proprietario del sedime sul quale era collocata l’edicola e, quindi,legittimamente aveva proceduto ad autorizzare l’occupazione del relativosuolo;(c) la pretesa dell’appellante di estendere la domanda anche alla porzioneoccupata da tendoni ed espositori, oltre che nuova, era priva difondamento, trattandosi di strutture amovibili e pertinenziali.Avverso la sentenza d’appello il Condominio di [OSCURATO:PERSONA] n. 11propone ricorso sulla base di tre motivi, ulteriormente illustrati damemorie.

Resistono con separati controricorsi la [OSCURATO:SOCIETA] + e ilComune di Milano.1.

Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsaapplicazione degli artt. 24 e 111 Cost., 37, 112, 115, 116, 345 e 133 cod.proc. civ., in relazione all’art. 360, nn. 1, 3 e 4, cod. proc. civ.Il motivo è diretto a censurare la declaratoria di difetto digiurisdizione a riguardo delle domande svolte nei confronti del Comune diMilano: si assume che la decisione sia incorsa in errore per non avereconsiderato che il “petitum sostanziale” aveva natura petitoria (vengonorichiamate S.U. nn. 12378/2008, 36555/2021 e 20350/2018), dirette achiedere la disapplicazione degli atti amministrativi invalidi - ove ciò fosserisultato necessario - lesivi del diritto di proprietà del ricorrente, poichéavevano travalicato il limite della servitù pubblica apposta all’area,consistente nel diritto di passaggio “uti cives”.Numero registro generale 6914/2022Numero sezionale 744/2026Numero di raccolta generale 16355/2026Data pubblicazione 26/05/2026La mancanza del potere concessorio del Comune, in quanto nonprevisto dalla convenzione del 1934, costituiva la “causa petendi”, essendo volta a far accertare per l’appunto i ‘inesistenza di un dirittoconcorrente del Comune .Si soggiunge inoltre, quanto alla giurisdizione esclusiva del giudiceamministrativo (art. 133, co. 1, lett. a, n. 2 e lett. f del cod. proc. amm.),che il Tribunale aveva accertato che la convenzione di lottizzazione nonprevedeva il diritto del Comune di concedere l’uso “uti singuli” dell’area epoiché un tale accertamento non era stato impugnato, sul punto era scesoil giudicato; che dei contratti stipulati dalla p.a. con i privati conosce ilgiudice ordinario; che la Convenzione del 1934 non è, contrariamente aquanto affermato dalla gravata sentenza, un “accordo integrativo osostitutivo di un provvedimento amministrativo” ; che, infine, le dueconcessioni rilasciate dal Comune non rientravano nella “materiaurbanistica e edilizia” ed erano state emesse in mancanza di potere.2.

Con il secondo motivo viene denunciata violazione degli artt. 922,1140, 1141, 1147, 1158, 1163, 2043 e 2935 cod. civ., 42, co. 2 e 3,Cost., 1 [OSCURATO:PERSONA] CEDU, 43 d.P.R. n. 327/2001, nonchéomessa motivazione in relazione alla contestata illiceità del possessoalla luce dell’art. 1158 e della giurisprudenza comunitaria in merito alprecitato art. 1 del Protocollo CEDU, con conseguente nullità dellasentenza ai sensi e per gli effetti degli artt. 132, comma 2, n. 4 e 118 dispAssume il ricorrente di aver sottoposto a critica d’appello ladecisione di primo grado con la quale era stata accolta l’eccezioned’usucapione avanzata dal Comune, per le seguenti ragioni: il Comune siera impossessato dell’area in mala fede; il Condominio aveva solo tolleratol’occupazione del portico; ai sensi dell’art. 1 del Protocollo AddizionaleCEDU e secondo la giurisprudenza di legittimità e amministratival’occupazione usurpativa costituisce un illecito permanente non idoneoNumero registro generale 6914/2022Numero sezionale 744/2026Numero di raccolta generale 16355/2026Data pubblicazione 26/05/2026all’usucapione; il termine utile per l’usucapione non avrebbe potutodecorrere che dall’entrata in vigore ([OSCURATO:DATA_NASCITA]) dell’art. 43 del d.P.R. n.327/2001, con la conseguenza che il ventennio non si era maturato almomento dell’avvio dell’azione giudiziaria.La Corte d’appello aveva rigettato l’impugnazione senza affrontare lequestioni che le erano state poste, né dato risposta alla denunciataviolazione degli artt. 1144, 1147 e 1163 cod. civ.3.

Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsaapplicazione degli artt. 112, 115, 116, 342 e 345 cod. proc. civ., 2697cod. civ., nonché vizio di motivazione illogica e contraddittoria .La Corte d’appello, secondo la ricorrente, aveva errato ad affermareche il rilievo concernente l’area occupata da strutture accessorie fossestato sollevato tardivamente, poiché la deduzione faceva parteespressamente della domanda (che qui viene richiamata); inoltre, conl’ultima delle tre concessioni d’uso il Comune aveva autorizzatol’occupazione anche per tavolini, tendoni ed espositori, nel mentre ilTribunale aveva limitato l’area “usucapita” alla sola zona occupatadall’edicola.Come emerge dalla sintesi di cui sopra con il primo motivo ilricorrente pone questione attiene al riparto di giurisdizione, pertanto gliassegnazione alle Sezioni unite, ai sensi dell’art. 374, co. 1, cod. proc. civ.

P.Q.Mrimette gli atti al [OSCURATO:PERSONA] Presidente.Così deciso nella camera di consiglio del 25 marzo 2026.Il PresidenteMauro Mocci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
presentato e difeso dall’avvocatoVITANTONIO PALMISANI, giusta procura in atti;– ricorrente–[OSCURATO:PERSONA], in persona del sindaco pro tempore, rappresentato edifeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in atti;-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] + [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procurain atti;-controricorrente-avverso la sentenza n. 2529/2021 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA],depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA];udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del25/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 6914/2022Numero sezionale 744/2026Numero di raccolta generale 16355/2026Data pubblicazione 26/05/2026OsservaIl Condominio di [OSCURATO:PERSONA] n. 11, Milano, convenne in giudizioinnanzi al Tribunale di Milano la società [OSCURATO:SOCIETA] + s.r.l. e il Comune diMilano, chiedendo che fosse dichiarata nulla, annullata o, comunque,dichiarata illegittima la delibera comunale con la quale la societàconvenuta era stata autorizzata ad occupare, con un’edicola in strutturaprefabbricata e dei tavolini da bar una parte del portico di proprietàcondominiale e, quindi, affermare essere senza titolo l’occupazione daparte della società convenuta.L’anzidetta area, facente parte di quella ben più vasta, costituenteportici, era assoggettata all’uso pubblico di passaggio, in base all’originariaconvenzione di lottizzazione, stipulata con il Comune dalla societàcostruttrice, restando, tuttavia, pacificamente privata.[OSCURATO:SOCIETA] + s.r.l. chiese il rigetto della domanda e il Comune eccepìl’intervenuta usucapione dell’area occupata dall’edicola, nonché lalegittimità delle concessioni amministrative, nei confronti delle quali siregistrava l’acquiescenza per oltre quarant’anni del Condominio.Il Tribunale di Milano dichiarò il difetto di giurisdizione in relazione alledomande avanzate nei confronti del Comune e, quanto alle domandesvolte nei confronti della società convenuta, dichiarò che la porzione diportico di cui si discute era di proprietà esclusiva del Condominio, fattaeccezione per quella parte occupata dall’edicola e rigettò ogni altradomanda (avendo accolto l’eccezione d’usucapione del Comune).Avverso tale decisione il Condominio propose impugnazione al fine dicontestare il capo della decisione con il quale era stato dichiarato il difettodi giurisdizione, nonché quello con il quale era stata accolta l’eccezioned’usucapione.La Corte di Milano rigettò l’appello sulla base degli argomenti che qui,in sintesi, si riprendono.Numero registro generale 6914/2022Numero sezionale 744/2026Numero di raccolta generale 16355/2026Data pubblicazione 26/05/2026(a) L’asservimento al pubblico transito delle aree porticate di cui si discuterisaliva agli anni Trenta del secolo scorso, allorché si era fatto luogo aun’importante opera di edificazione di una zona della città, seguita allademolizione del preesistente, sulla base della convenzione di lottizzazionedel 23/8/1934, stipulata dal Comune con la società anonima Immobiliare,che aveva fatto luogo alle costruzioni;(b) da oltre quarant’anni l’edicola insisteva in loco pacificamente e ilComune per tutto quel tempo si era pubblicamente comportato come sefosse il proprietario del sedime sul quale era collocata l’edicola e, quindi,legittimamente aveva proceduto ad autorizzare l’occupazione del relativosuolo;(c) la pretesa dell’appellante di estendere la domanda anche alla porzioneoccupata da tendoni ed espositori, oltre che nuova, era priva difondamento, trattandosi di strutture amovibili e pertinenziali.Avverso la sentenza d’appello il Condominio di [OSCURATO:PERSONA] n. 11propone ricorso sulla base di tre motivi, ulteriormente illustrati damemorie. Resistono con separati controricorsi la [OSCURATO:SOCIETA] + e ilComune di Milano.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsaapplicazione degli artt. 24 e 111 Cost., 37, 112, 115, 116, 345 e 133 cod.proc. civ., in relazione all’art. 360, nn. 1, 3 e 4, cod. proc. civ.Il motivo è diretto a censurare la declaratoria di difetto digiurisdizione a riguardo delle domande svolte nei confronti del Comune diMilano: si assume che la decisione sia incorsa in errore per non avereconsiderato che il “petitum sostanziale” aveva natura petitoria (vengonorichiamate S.U. nn. 12378/2008, 36555/2021 e 20350/2018), dirette achiedere la disapplicazione degli atti amministrativi invalidi - ove ciò fosserisultato necessario - lesivi del diritto di proprietà del ricorrente, poichéavevano travalicato il limite della servitù pubblica apposta all’area,consistente nel diritto di passaggio “uti cives”.Numero registro generale 6914/2022Numero sezionale 744/2026Numero di raccolta generale 16355/2026Data pubblicazione 26/05/2026La mancanza del potere concessorio del Comune, in quanto nonprevisto dalla convenzione del 1934, costituiva la “causa petendi”, essendo volta a far accertare per l’appunto i ‘inesistenza di un dirittoconcorrente del Comune .Si soggiunge inoltre, quanto alla giurisdizione esclusiva del giudiceamministrativo (art. 133, co. 1, lett. a, n. 2 e lett. f del cod. proc. amm.),che il Tribunale aveva accertato che la convenzione di lottizzazione nonprevedeva il diritto del Comune di concedere l’uso “uti singuli” dell’area epoiché un tale accertamento non era stato impugnato, sul punto era scesoil giudicato; che dei contratti stipulati dalla p.a. con i privati conosce ilgiudice ordinario; che la Convenzione del 1934 non è, contrariamente aquanto affermato dalla gravata sentenza, un “accordo integrativo osostitutivo di un provvedimento amministrativo” ; che, infine, le dueconcessioni rilasciate dal Comune non rientravano nella “materiaurbanistica e edilizia” ed erano state emesse in mancanza di potere.2. Con il secondo motivo viene denunciata violazione degli artt. 922,1140, 1141, 1147, 1158, 1163, 2043 e 2935 cod. civ., 42, co. 2 e 3,Cost., 1 [OSCURATO:PERSONA] CEDU, 43 d.P.R. n. 327/2001, nonchéomessa motivazione in relazione alla contestata illiceità del possessoalla luce dell’art. 1158 e della giurisprudenza comunitaria in merito alprecitato art. 1 del Protocollo CEDU, con conseguente nullità dellasentenza ai sensi e per gli effetti degli artt. 132, comma 2, n. 4 e 118 dispAssume il ricorrente di aver sottoposto a critica d’appello ladecisione di primo grado con la quale era stata accolta l’eccezioned’usucapione avanzata dal Comune, per le seguenti ragioni: il Comune siera impossessato dell’area in mala fede; il Condominio aveva solo tolleratol’occupazione del portico; ai sensi dell’art. 1 del Protocollo AddizionaleCEDU e secondo la giurisprudenza di legittimità e amministratival’occupazione usurpativa costituisce un illecito permanente non idoneoNumero registro generale 6914/2022Numero sezionale 744/2026Numero di raccolta generale 16355/2026Data pubblicazione 26/05/2026all’usucapione; il termine utile per l’usucapione non avrebbe potutodecorrere che dall’entrata in vigore ([OSCURATO:DATA_NASCITA]) dell’art. 43 del d.P.R. n.327/2001, con la conseguenza che il ventennio non si era maturato almomento dell’avvio dell’azione giudiziaria.La Corte d’appello aveva rigettato l’impugnazione senza affrontare lequestioni che le erano state poste, né dato risposta alla denunciataviolazione degli artt. 1144, 1147 e 1163 cod. civ.3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsaapplicazione degli artt. 112, 115, 116, 342 e 345 cod. proc. civ., 2697cod. civ., nonché vizio di motivazione illogica e contraddittoria .La Corte d’appello, secondo la ricorrente, aveva errato ad affermareche il rilievo concernente l’area occupata da strutture accessorie fossestato sollevato tardivamente, poiché la deduzione faceva parteespressamente della domanda (che qui viene richiamata); inoltre, conl’ultima delle tre concessioni d’uso il Comune aveva autorizzatol’occupazione anche per tavolini, tendoni ed espositori, nel mentre ilTribunale aveva limitato l’area “usucapita” alla sola zona occupatadall’edicola.Come emerge dalla sintesi di cui sopra con il primo motivo ilricorrente pone questione attiene al riparto di giurisdizione, pertanto gliassegnazione alle Sezioni unite, ai sensi dell’art. 374, co. 1, cod. proc. civ. P.Q.Mrimette gli atti al [OSCURATO:PERSONA] Presidente.Così deciso nella camera di consiglio del 25 marzo 2026.Il PresidenteMauro Mocci
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