CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 03858/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l'ordinanza della Corte di appello di Milano in data 26/6/2024 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Catanzaro ha dichiarato inammissibile l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] per mancata allegazione all'atto di appello ai sensi dell'art. 583 co. 1- ter c.p.p., della elezione o dichiarazione di domicilio. Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato tramite il proprio difensore di fiducia il quale deduce violazione di legge e illogicità della motivazione non avendo la Corte di appello valutato che l'elezione di domicilio era stata inviata via PEC in data 12/4/2024 in allegato all'atto di appello. Il ricorso è fondato. Dalla verifica degli atti processuali cui la Corte ha accesso data la natura del vizio denunziato, emerge che l'elezione di domicilio era stata ritualmente trasmessa via PEC alla Corte di appello di Milano in data 12/4/2024, unitamente all'atto di impugnazione. L'ordinanza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Milano per l'ulteriore corso. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Milano per l'ulteriore corso. Così deciso il 27