CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 11 maggio 2022
Cassazione n. 43608/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 14/12/2021 della Corte di cassazione, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; udito per il ricorrente l'avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 46417 del 14 dicembre 2021 la Corte di cassazione ha rigettato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza in data 18 febbraio 2021 della Corte di appello di Palermo che aveva rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione. 2. La difesa del ricorrente presenta un ricorso straordinario ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen. sostenendo che la Corte di cassazione aveva commesso un errore percettivo, poiché aveva basato la decisione sul fatto che il Patti si sarebbe semplicemente limitato a opporre il suo divergente punto di vista al '11A1\ ragionamento della Corte territoriale. Tuttavia, la censura era di ben altro tenore, poiché il percorso argomentativo era totalmente incompatibile con quanto statuito nella sentenza di assoluzione: la colpa grave ostativa all'accoglimento dell'istanza di riparazione per ingiusta detenzione era stata ravvisata nella tolleranza all'installazione da parte del coimputato [OSCURATO:PERSONA] di un impianto di videosorveglianza presso l'abitazione che gli aveva concesso in uso, quando tale elemento era stato valorizzato nel giudizio di merito proprio per fondare l'assoluzione. Segnala l'ulteriore errore materiale nell'incipit del paragrafo 3 ove era stato scritto "Corte milanese" in luogo di "Corte palermitana". A chiusura del motivo, evidenzia la sua legittimazione ad agire ancorché "non condannato" e chiede che, in caso di diversa interpretazione dell'art. 625-bis cod. proc. pen., sia sollevata la questione di legittimità costituzionale della norma per contrasto con gli art. 3, 24 e 25 Cost. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è infondato. Preliminarmente sulla legittimazione del ricorrente alla presentazione del ricorso straordinario avverso la decisione della Corte di cassazione si richiama il precedente di questa Sezione n. 25653 de1111 maggio 2022, Sassano, non massimata, in cui si ricostruisce la disciplina dell'art. 625-bis cod. proc. pen. e si estende il novero dei legittimati ad azionare tale rimedio, che è stato introdotto a chiusura del sistema e modellato sull'art. 391-bis cod. proc. civ. relativo alla correzione degli errori materiali e revocazione delle sentenze della Corte di cassazione. Nel merito, al di là dell'irrilevante errore materiale tra "Corte milanese" e "Corte palermitana", il ricorrente ritiene che la Corte di cassazione abbia commesso un errore percettivo, perché , ai fini della verifica del diritto alla riparazione da ingiusta detenzione ha valorizzato un elemento decisivo per / l'assoluzione. E' pacifico in giurisprudenza che l'errore materiale e l'errore di fatto, indicati dall'art. 625-bis cod. proc. pen. come motivi di possibile ricorso straordinario avverso provvedimenti della corte di cassazione, consistono, rispettivamente, il primo nella mancata rispondenza tra la volontà, correttamente formatasi, e la sua estrinsecazione grafica; il secondo in una svista o in un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo, sicché rimangono del tutto estranei all'area dell'errore di fatto - e sono, quindi, inoppugnabili - gli errori di valutazione e di giudizio dovuti ad una non corretta interpretazione degli atti del processo di cassazione, da assimilare agli errori di diritto conseguenti all'inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali (Sez. 5, n. 29240 del 01/06/2018, Barbato, Rv. 273193-01). Nel caso in esame, la Sezione Quarta, nel rigettare il ricorso avverso l'ordinanza della Corte di Palermo che aveva rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione, ha osservato che il Giudice non si era discostato dai principi regolanti la materia, perché aveva operato una ricostruzione autonoma della vicenda processuale, avuto riguardo alle sole circostanze che lo stesso Giudice della cognizione aveva ritenuto accertate e sostanzialmente dimostrative di una connivenza non punibile. Proprio questa era stata valutata come comportamento ostativo dalla Corte di appello, alla stregua di un ragionamento che non era stato sottoposto a critica dal deducente, il quale aveva proposto un'interpretazione alternativa, nonostante la giurisprudenza valorizzasse la rilevanza di un comportamento contiguo o connivente con l'autore del reato. Quindi la Corte di cassazione ha valutato il comportamento connivente del ricorrente e, alla stregua della giurisprudenza citata, ha escluso che il motivo di assoluzione incidesse sulla ingiusta detenzione. In questo contesto, il ricorso straordinario aggredisce piuttosto la motivazione della sentenza di legittimità sotto il profilo dell'incoerenza della decisione rispetto all'assoluzione e quindi non consiste nella censura di un errore percettivo bensì di un errore interpretativo, il cui esame esula dal rimedio azionato. Il ricorso va pertanto rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. Nulla per le spese nei confronti del Ministero dell'Economia e finanze che non si è costituito in giudizio. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Così deciso,