Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2025
ECLI:EU:C:2025:107
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024CO0262_INF
Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 12 febbraio 2025 –
[OSCURATO:PERSONA]
(causa C‑262/24)
«Rinvio pregiudiziale – Articolo 53, paragrafo 2, e articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Irricevibilità manifesta – Risposta chiaramente desumibile dalla giurisprudenza – Fiscalità – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Diritto alla detrazione dell’IVA pagata a monte – Diniego – Evasione fiscale – Obblighi del contribuente – Onere della prova – Principi di proporzionalità e di certezza del diritto – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Contrasto tra la giurisprudenza nazionale e il diritto dell’Unione – Articolo 267 TFUE – Primato del diritto dell’Unione – Obbligo di rinvio pregiudiziale»
1.
Questioni pregiudiziali – Competenza della Corte – Limiti – Valutazione dei fatti della causa – Applicazione del diritto dell’Unione alla controversia nel procedimento principale – Manifesta incompetenza della Corte
(Art. 267 TFUE)
(v. punti 21‑24, dispositivo 1)
2.
Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Operazioni costitutive di una pratica abusiva – Requisiti probatori – Precisazione degli elementi costitutivi di un’evasione – Presentazione della prova delle condotte fraudolente – Accertamento della partecipazione attiva all’evasione o della conoscenza di tale evasione – Verifica incombente agli organi giurisdizionali nazionali
(v. punti 27, 28)
3.
Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Diritto alla detrazione – Diniego a motivo del coinvolgimento di un soggetto passivo in una frode fiscale – Ammissibilità – Presupposto – Rispetto del diritto a un equo processo previsto dalla Carta dei diritti fondamentali
(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; direttiva del Consiglio 2006/112)
(v. punto 29, dispositivo 2)
4.
Questioni pregiudiziali – Competenza della Corte – Limiti – Questioni di carattere generale o ipotetico – Mancanza di collegamento tra la controversia di cui al procedimento principale e la disposizione di diritto dell’Unione oggetto delle questioni pregiudiziali – Irricevibilità
(Art. 267 TFUE)
(v. punti 32, 33, dispositivo 3)
5.
Diritto dell’Unione – Primato – Decisioni dell’organo giurisdizionale supremo di uno Stato membro contrarie all’interpretazione delle disposizioni del diritto dell’Unione fornita dalla Corte – Normativa nazionale che obbliga gli organi giurisdizionali di tale Stato membro a rispettare tali decisioni – Inammissibilità – Obbligo, per tali organi giurisdizionali, di adire nuovamente la Corte in via pregiudiziale – Insussistenza
(Art. 267 TFUE)
(v. punti 36‑40, dispositivo 4)
Dispositivo
1)
La Corte di giustizia dell’Unione europea è manifestamente incompetente a rispondere alle questioni pregiudiziali prima, seconda e terza, ad eccezione della prima questione, lettera c), sollevate dalla Fővárosi Törvényszék (Corte di Budapest-Capitale, Ungheria), con decisione del 29 febbraio 2024.
2)
Il diritto a un equo processo, sancito dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che esso impone che il contribuente abbia conoscenza e possa discutere in contraddittorio, dinanzi al giudice nazionale adito, degli elementi di prova sui quali si fonda l’amministrazione finanziaria per ritenere che tale contribuente participi a un’evasione dell’imposta sul valore aggiunto.
3)
La domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Fővárosi Törvényszék (Corte di Budapest‑Capitale, Ungheria) è manifestamente irricevibile per quanto riguarda la quarta questione sollevata da tale giudice.
4)
Il principio del primato del diritto dell’Unione e l’articolo 267 TFUE devono essere interpretati nel senso che un giudice nazionale, qualora si pronunci in un procedimento di rinvio a seguito di cassazione, il quale gli impone, ai sensi del diritto nazionale, di applicare i principi fissati nella decisione di rinvio, ha nondimeno l’obbligo di disapplicare tali principi se li ritiene, segnatamente alla luce della giurisprudenza della Corte, contrari al diritto dell’Unione, senza essere tenuto, a tal fine, a sottoporre previamente una questione pregiudiziale alla Corte.