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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 24347/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza nel procedimento penale a carico di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 27/09/202 del Tribunale di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; sentite le conclusioni del difensore dell'indagato, avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiarare inammissibile ovvero rigettare il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza chiede l'annullamento dell'ordinanza con la quale il Tribunale Venezia, in accoglimento dell'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], ha annullato il provvedimento con il quale era stata applicata allo Jannacopulos la misura del divieto di esercitare l'attività di editore in relazione al reato di cui all'art. 336 cod. pen. commesso in danno di [OSCURATO:PERSONA], direttore generale dell'Ulss 7 Pedemontana.

Secondo l'ordinanza genetica [OSCURATO:PERSONA], editore di fatto delle emittenti televisive [OSCURATO:PERSONA] e Reteveneta, a partire dal mese di luglio 2021, attraverso la massiva pubblicazione di oltre 400 servizi televisivi, aveva promosso una campagna di stampa intimidatoria nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per costringerlo a compiere atti contrari ai suoi doveri di ufficio in base a sue perentorie richieste - relative a spostamenti di personale medico e concessione di aspettativa a suoi conoscenti basate su finalità personali e non istituzionali - per asservire la funzione del pubblico ufficiale alle sue richieste o costringerlo all'abbandono della carica.

In una occasione aveva indirettamente minacciato il direttore generale Bramezza, attraverso il segretario [OSCURATO:PERSONA], dicendogli che le sue aspettative non erano state esaudite e che se le cose non fossero andate come lui voleva, avrebbe provveduto ad iniziare gli attacchi.

A fondamento della misura, oltre al numero nnassivo di interventi giornalistici, erano stati evidenziate le dichiarazioni rese dal Bramezza, che aveva indicato lo Jannacopulos come una persona spesso presente in ambiente ospedaliero e collegato ad una onlus che finanziava iniziative benefiche; quelle del Volpato e l'esito delle intercettazioni telefoniche che comprovavano, oltre al livore personale dello Jannacopulos contro il Brannezza, la ostilità verso il dirigente che lo Jannacopuols non aveva risparmiato di esprimere nel corso delle sue conversazioni. 2.Con i motivi di ricorso, di seguito sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. nei limiti strettamente indispensabili ai fini della motivazione, il Pubblico ministero denuncia la manifesta illogicità e contraddittorietà del provvedimento impugnato.

Rileva, in particolare, che il Tribunale non ha correttamente delimitato temporalmente le condotte, iniziate già a luglio 2021, quindi prima dell'adozione dei provvedimenti - relativi alla dottoressa Baccilieri al dottor Simonetto - richiamati dal Tribunale, che avrebbero sempre potuto essere rivisti non trattandosi di provvedimenti definitivi e sottolinea che la natura minatoria delle massive trasmissioni andava collegata - come ben descritto nel capo di imputazione - con le pressioni esercitate in vista dell'abbandono della carica istituzionale da parete del Bramezza, che costituiva il vero fine delle condotte dell'indagato.

Il Tribunale non ha esaminato tale aspetto contraddicendosi dal momento che aveva indicato e sottolineato il fine ritorsivo dell'indagato; si era diffuso nella trattazione della scriminante dell'esercizio del diritto di critica che è tema irrilevante rispetto al reato di cui all'art. 336 cod. pen. travisando anche l'effettiva portata minatoria delle dichiarazioni del dottor Volpato dal momento che lo Jannacopulos aveva chiaramente affermato che le sue aspettative verso la dirigenza non erano state esaudite e che dopo un momento di silenzio, se le cose non fossero andate come lui voleva, avrebbe provveduto a far iniziare gli attacchi.

Con il secondo motivo ha approfondito il tema della manifesta illogicità della motivazione in relazione alla individuazione del momento genetico delle minacce, iniziate fin dal mese di luglio 2021, poco dopo l'insediamento a marzo 2021 del dottore Bramezza, e che avevano avuto un crescendo nei mesi successivi fino al loro infittinnento e coinvolgimento diretto della persona del Bramezza, tanto da portarlo ad uno stato di ansia e tensione in ambiente lavorativo.

A questo riguardo il ricorrente ha riportato le dichiarazioni del Bramezza, del Volpato, del [OSCURATO:PERSONA] - direttore sanitario dell'Ussl n. 7, che aveva consegnato agli inquirenti un esposto anonimo ricevuto dall'indagato - e il contenuto di alcune conversazioni dalle quali potevano desumersi i contatti dello Jannacopulos con ambienti medici e con quelli politici presso i quali perorava le sue richieste, contatti che ne rivelavano non solo i rapporti confidenziali, con medici e personalità politiche ma anche l'ostilità verso il dottore Bramezza poiché perorava la richiesta di allontanamento del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi generici e manifestamente infondati: il ricorrente, lungi dall'evidenziare le ragioni per le quali le argomentazioni del Tribunale rivelano l'omesso esame di aspetti che, se scrutinati, avrebbero condotto a diversa conclusione o aspetti di manifesta illogicità della motivazione, insiste per l'accoglimento della propria ricostruzione dei fatti e valutazione della valenza intimidatoria delle attività giornalistiche dell'indagato, ricondotte al contenuto asseritamente denigratorio dei massivi servizi televisivi che ponevano al centro dell'attenzione mediatica le attività funzionali svolte dal direttore generale della Ulss n. 7 Pedemontana, [OSCURATO:PERSONA].

Tale massiva e denigratoria attività giornalistica, secondo il ricorrente Pubblico Ministero, era da porre in relazione al diniego del Bramezza di asservirsi alle pretese dello Jannacopulos riconducibili alle richieste di spostamenti di personale medico e concessione di aspettative a persone indicate dallo Jannacopulos, per ragioni personali.

Il diniego opposto dal Bramezza aveva determinato la condotta minatoria che lo Jannacopulos aveva coltivato nel tempo ma esternato fin dal luglio 2021 a [OSCURATO:PERSONA], segretario del Bramezza, nel corso di un colloquio con questi e rivendicando che le sue attività giornalistiche avrebbero assunto connotati per frequenza e incisività tale da trasformarsi in veri e propri attacchi al Bramezza per fargli abbandonare la carica.

Secondo la prospettazione accusatoria, dunque, la minaccia di un male ingiusto al Bramezza, quale elemento strutturale del reato di cui all'art. 336 cod. pen., si era consumata fin dal mese di luglio 2021, durante il colloquio dello Jannacopulos con [OSCURATO:PERSONA]; era diretta a conseguire provvedimenti favorevoli di carattere privato e si era concretizzata con la messa in onda di massivi e denigratori servizi giornalistici che si erano trasformati in veri e propri attacchi mediatici (400 servizi in 15 mesi).

La prospettazione del ricorrente è manifestamente infondata e sono, invece, incensurabili le conclusioni alle quali è pervenuto il Tribunale che non ha ritenuto configurabile il reato di minaccia a pubblico ufficiale, di cui all'art. 336 cod. pen., evidenziando che le condotte dell'indagato erano iniziate, con la messa in onda dei servizi giornalistici, solo nel mese di novembre 2021 ed erano successive alla mancata adozione, da parte del Bramezza, di provvedimenti che "in tono perentorio" gli erano state avanzati dallo Jannacopolus e individuati nella richiesta di riconoscere maggiore autonomia funzionale, rispetto al primario, alla dottoressa Baccilieri e concedere l'aspettativa, per formazione all'estero, al dottor Simonetta.

Il Tribunale, disattendendo con argomentazioni logiche e congruenti la ricostruzione accusatoria, ha ritenuto, con riferimento al colloquio tra lo Jannacopolus e il Volpato, tenutosi nel mese di luglio 2021 su iniziativa del Volpato, che nel contenuto del colloquio non erano ravvisabili di per se minacce dirette o indirette essendosi limitato lo Jannacopulos a indicare le sue aspettative verso il direttore generale che aveva assunto da poco le funzioni dirigenziali, pur prospettando iniziative di stampa se le sue richieste non fossero state esaudite.

Il Pubblico Ministero ricorrente ha censurato la ricostruzione della perimetrazione temporale delle condotte compiuta dal Tribunale insistendo sul punto che, invece, la condotta minatoria dello Jannacopulos era iniziata già a partire dal mese di luglio 2021 - epoca dell'incontro con [OSCURATO:PERSONA]- poiché i provvedimenti di favore, sollecitati dallo Jannacopulos, anche se già adottati in senso contrario alle sue richieste, grazie alle richieste minatorie dell'indagato, avrebbero potuto essere rivisti, realizzando, così, il risultato avuto di mira dall'indagato.

Su tali aspetti si sofferma, in particolare, il secondo motivo di ricorso che, tuttavia, suggerisce una atomizzazione delle condotte e propone una lettura della contestazione concentrando la ricostruzione dell'idoneità minatoria della condotta su un aspetto che non possiede intrinseca idoneità minatoria e che, del resto, la stessa contestazione ha correlato al contenuto denigratorio dei servizi televisivi e al loro carattere seriale e massivo.

E' pacifico in giurisprudenza che ai fini della consumazione del reato di cui all'art. 336 cod. pen. l' idoneità della minaccia attuata per costringere il pubblico ufficiale a compiere un atto contrario ai propri doveri deve essere valutata con un giudizio "ex ante", tenendo conto delle circostanze oggettive e soggettive del fatto ed è sulla scorta di tale presupposto in diritto che il Tribunale, valorizzando le concrete modalità dell'incontro Jannacopulos-Volpato - definito "privato e confidenziale" e, per giunta sollecitato dal Volpato nel contesto della sollecitazione allo Jannacopulos "di una stampa più accondiscendente" dopo alcuni servizi critici verso l'operato del direttore Bramezza - ha ritenuto non espressiva di contenuto minatorio la risposta con la quale lo Jannacopulos aveva controbattuto all'invito del Volpato facendogli presente che le sue richieste non erano state esaudite e che se le cose non fossero andate come lui voleva "avrebbe provveduto a far iniziare gli attacchi mediatici" contro il Bramezza.

Le conclusioni del Tribunale non appaiono manifestamente illogiche e valorizzano un contesto di relazioni pubbliche nel quale la messa in onda di servizi critici o addirittura di una campagna di stampa critica non concreta la prospettazione di un male ingiusto.

Al di là dei riferimenti all'adozione di provvedimenti a favore dei dipendenti dottori Baccilieri e dottor Simonetto - provvedimenti che lo Jannacopulos aveva sollecitato al Bramezza e perorato indirettamente anche nell'incontro con il Volpato, facendo riferimento al fatto che le sue richieste non erano state esaudite - ciò che rileva, ai fini della integrazione del reato di minaccia a pubblico ufficiale, e che dal diniego opposto dal Bramezza aveva tratto, secondo il Tribunale spunto e origine, è la combinazione tra il contenuto di tale colloquio e il carattere massivo e denigratorio dei servizi televisivi ai quali Jannacopulos aveva fatto riferimento nel corso del colloquio, una combinazione che prescindeva anche dalle ragioni che l'avevano determinata, cioè i provvedimenti a favore di alcuni dipendenti, e che era volta a costringere il direttore Bramezza ad abbandonare la carica istituzionale.

E' solo tale combinazione che può integrare il contenuto della minaccia in presenza della massiccia campagna di stampa che effettivamente l'indagato aveva promosso: aspetto, questo, che il Tribunale si è fatto carico di ricostruire attraverso un'analisi dei fatti e una premessa in diritto non superflua o inutile.

E' però imprescindibile, a fronte del mezzo di intimidazione impiegato, che il giudice era tenuto ad operare un criterio di bilanciamento tra l'interesse alla pubblica informazione, obiettivamente pertinente rispetto alle notizie trasmesse dalle emittenti che facevano capo allo Jannacopulos che riguardavano l'organizzazione dei servizi sanitari e le scelte di politica sanitaria attuate dal Bramezza, e l'onorabilità del soggetto che vi era coinvolto.

In tal senso depone la intensità crescente e il numero dei servizi (400 servizi in quindici mesi) ma correttamente il Tribunale ha rilevato che solo il carattere "denigratorio" e gratuitamente offensivo dell'altrui sfera morale della massiccia campagna televisiva avrebbe potuto trasformarla in un'iniziativa di carattere intimidatorio, facendola assurgere a condotta idonea ad integrare una minaccia per conseguire l'obiettivo dell'abbandono dell'incarico da parte del Bramezza.

Muovendosi in linea con tali coordinate, il Tribunale ha esaminato l'infittimento dei servizi giornalistici delle reti televisive facenti allo Jannacopulos, vieppiù accresciuto dopo che le reti [OSCURATO:PERSONA] e Retevenenta erano escluse dalla conferenza di fine anno tenuta dal direttore generale e il numero "massivo" di servizi giornalistici riconducibili alle reti riferibili allo Jannacopulos ed ha condotto un approfondito esame del merito dei servizi giornalistici, evidenziando che si trattava di servizi in materie di forte interesse sociale per l'evidente impatto delle decisioni del direttore generale sulla gestione ospedaliera e sul diritto di tutela della salute degli utenti dei servizi sanitari.

Le conclusioni alle quali il Tribunale è pervenuto non sono state oggetto di rilievi del Pubblico Ministero - che si è limitato a denunciare che si trattava di aspetti non pertinenti al tema di prova - ma la lettura del provvedimento impugnato rivela che, invece, i servizi giornalistici sono stati puntualmente scrutinati escludendo che il contenuto dei servizi trasmodasse nel racconto di fatti non corrispondenti al vero o nell'utilizzo di espressioni sproporzionate rispetto ai temi trattati, pur senza trascurare la natura faziosa degli interventi la cui programmazione non prevedeva diritto di replica e non lasciava spazio ad opinioni contrastanti.

Risulta evidente, ad avviso del Collegio, che la finalità del Tribunale non era tanto quella di esaminare la sussistenza o meno del delitto di cui all'art. 595 cod. pen., quanto quella di verificare la incidenza del diritto di critica giornalistica, esercitato senza trasmodare nella denigrazione della persona del pubblico funzionario, sulle determinazioni del direttore generale a permanere nell'esercizio delle funzioni pubbliche, come da questi allegato, e che sarebbe stato inciso - secondo la corretta interpretazione seguita dal Tribunale - solo a fronte di una campagna denigratoria, intesa ad attaccare la persona e la sua libertà morale, attacchi che non sono stati ritenuti configurabili in relazione al contenuto dei servizi televisivi.Si rivelano, infine, strutturalmente inidonei a configurare la condotta di minaccia l'ostilità che lo Jannacopulos aveva manifestato contro il dirigente e suoi personali sentimenti di astio verso il funzionario.

Deve, pertanto, pervenirsi alla conferma del provvedimento impugnato che ha escluso che il contenuto dell'incontro Jannacopulos-Volpato e la successiva campagna di stampa, attraverso la messa in onda di servizi critici sull'operato del direttore generale dell'azienda sanitaria, ancorché massiva e connotata da aspetti di faziosità, ma non involgente giudizi sulla per

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza nel procedimento penale a carico di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 27/09/202 del Tribunale di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; sentite le conclusioni del difensore dell'indagato, avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiarare inammissibile ovvero rigettare il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza chiede l'annullamento dell'ordinanza con la quale il Tribunale Venezia, in accoglimento dell'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], ha annullato il provvedimento con il quale era stata applicata allo Jannacopulos la misura del divieto di esercitare l'attività di editore in relazione al reato di cui all'art. 336 cod. pen. commesso in danno di [OSCURATO:PERSONA], direttore generale dell'Ulss 7 Pedemontana. Secondo l'ordinanza genetica [OSCURATO:PERSONA], editore di fatto delle emittenti televisive [OSCURATO:PERSONA] e Reteveneta, a partire dal mese di luglio 2021, attraverso la massiva pubblicazione di oltre 400 servizi televisivi, aveva promosso una campagna di stampa intimidatoria nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per costringerlo a compiere atti contrari ai suoi doveri di ufficio in base a sue perentorie richieste - relative a spostamenti di personale medico e concessione di aspettativa a suoi conoscenti basate su finalità personali e non istituzionali - per asservire la funzione del pubblico ufficiale alle sue richieste o costringerlo all'abbandono della carica. In una occasione aveva indirettamente minacciato il direttore generale Bramezza, attraverso il segretario [OSCURATO:PERSONA], dicendogli che le sue aspettative non erano state esaudite e che se le cose non fossero andate come lui voleva, avrebbe provveduto ad iniziare gli attacchi. A fondamento della misura, oltre al numero nnassivo di interventi giornalistici, erano stati evidenziate le dichiarazioni rese dal Bramezza, che aveva indicato lo Jannacopulos come una persona spesso presente in ambiente ospedaliero e collegato ad una onlus che finanziava iniziative benefiche; quelle del Volpato e l'esito delle intercettazioni telefoniche che comprovavano, oltre al livore personale dello Jannacopulos contro il Brannezza, la ostilità verso il dirigente che lo Jannacopuols non aveva risparmiato di esprimere nel corso delle sue conversazioni. 2.Con i motivi di ricorso, di seguito sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. nei limiti strettamente indispensabili ai fini della motivazione, il Pubblico ministero denuncia la manifesta illogicità e contraddittorietà del provvedimento impugnato. Rileva, in particolare, che il Tribunale non ha correttamente delimitato temporalmente le condotte, iniziate già a luglio 2021, quindi prima dell'adozione dei provvedimenti - relativi alla dottoressa Baccilieri al dottor Simonetto - richiamati dal Tribunale, che avrebbero sempre potuto essere rivisti non trattandosi di provvedimenti definitivi e sottolinea che la natura minatoria delle massive trasmissioni andava collegata - come ben descritto nel capo di imputazione - con le pressioni esercitate in vista dell'abbandono della carica istituzionale da parete del Bramezza, che costituiva il vero fine delle condotte dell'indagato. Il Tribunale non ha esaminato tale aspetto contraddicendosi dal momento che aveva indicato e sottolineato il fine ritorsivo dell'indagato; si era diffuso nella trattazione della scriminante dell'esercizio del diritto di critica che è tema irrilevante rispetto al reato di cui all'art. 336 cod. pen. travisando anche l'effettiva portata minatoria delle dichiarazioni del dottor Volpato dal momento che lo Jannacopulos aveva chiaramente affermato che le sue aspettative verso la dirigenza non erano state esaudite e che dopo un momento di silenzio, se le cose non fossero andate come lui voleva, avrebbe provveduto a far iniziare gli attacchi. Con il secondo motivo ha approfondito il tema della manifesta illogicità della motivazione in relazione alla individuazione del momento genetico delle minacce, iniziate fin dal mese di luglio 2021, poco dopo l'insediamento a marzo 2021 del dottore Bramezza, e che avevano avuto un crescendo nei mesi successivi fino al loro infittinnento e coinvolgimento diretto della persona del Bramezza, tanto da portarlo ad uno stato di ansia e tensione in ambiente lavorativo. A questo riguardo il ricorrente ha riportato le dichiarazioni del Bramezza, del Volpato, del [OSCURATO:PERSONA] - direttore sanitario dell'Ussl n. 7, che aveva consegnato agli inquirenti un esposto anonimo ricevuto dall'indagato - e il contenuto di alcune conversazioni dalle quali potevano desumersi i contatti dello Jannacopulos con ambienti medici e con quelli politici presso i quali perorava le sue richieste, contatti che ne rivelavano non solo i rapporti confidenziali, con medici e personalità politiche ma anche l'ostilità verso il dottore Bramezza poiché perorava la richiesta di allontanamento del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi generici e manifestamente infondati: il ricorrente, lungi dall'evidenziare le ragioni per le quali le argomentazioni del Tribunale rivelano l'omesso esame di aspetti che, se scrutinati, avrebbero condotto a diversa conclusione o aspetti di manifesta illogicità della motivazione, insiste per l'accoglimento della propria ricostruzione dei fatti e valutazione della valenza intimidatoria delle attività giornalistiche dell'indagato, ricondotte al contenuto asseritamente denigratorio dei massivi servizi televisivi che ponevano al centro dell'attenzione mediatica le attività funzionali svolte dal direttore generale della Ulss n. 7 Pedemontana, [OSCURATO:PERSONA]. Tale massiva e denigratoria attività giornalistica, secondo il ricorrente Pubblico Ministero, era da porre in relazione al diniego del Bramezza di asservirsi alle pretese dello Jannacopulos riconducibili alle richieste di spostamenti di personale medico e concessione di aspettative a persone indicate dallo Jannacopulos, per ragioni personali. Il diniego opposto dal Bramezza aveva determinato la condotta minatoria che lo Jannacopulos aveva coltivato nel tempo ma esternato fin dal luglio 2021 a [OSCURATO:PERSONA], segretario del Bramezza, nel corso di un colloquio con questi e rivendicando che le sue attività giornalistiche avrebbero assunto connotati per frequenza e incisività tale da trasformarsi in veri e propri attacchi al Bramezza per fargli abbandonare la carica. Secondo la prospettazione accusatoria, dunque, la minaccia di un male ingiusto al Bramezza, quale elemento strutturale del reato di cui all'art. 336 cod. pen., si era consumata fin dal mese di luglio 2021, durante il colloquio dello Jannacopulos con [OSCURATO:PERSONA]; era diretta a conseguire provvedimenti favorevoli di carattere privato e si era concretizzata con la messa in onda di massivi e denigratori servizi giornalistici che si erano trasformati in veri e propri attacchi mediatici (400 servizi in 15 mesi). La prospettazione del ricorrente è manifestamente infondata e sono, invece, incensurabili le conclusioni alle quali è pervenuto il Tribunale che non ha ritenuto configurabile il reato di minaccia a pubblico ufficiale, di cui all'art. 336 cod. pen., evidenziando che le condotte dell'indagato erano iniziate, con la messa in onda dei servizi giornalistici, solo nel mese di novembre 2021 ed erano successive alla mancata adozione, da parte del Bramezza, di provvedimenti che "in tono perentorio" gli erano state avanzati dallo Jannacopolus e individuati nella richiesta di riconoscere maggiore autonomia funzionale, rispetto al primario, alla dottoressa Baccilieri e concedere l'aspettativa, per formazione all'estero, al dottor Simonetta. Il Tribunale, disattendendo con argomentazioni logiche e congruenti la ricostruzione accusatoria, ha ritenuto, con riferimento al colloquio tra lo Jannacopolus e il Volpato, tenutosi nel mese di luglio 2021 su iniziativa del Volpato, che nel contenuto del colloquio non erano ravvisabili di per se minacce dirette o indirette essendosi limitato lo Jannacopulos a indicare le sue aspettative verso il direttore generale che aveva assunto da poco le funzioni dirigenziali, pur prospettando iniziative di stampa se le sue richieste non fossero state esaudite. Il Pubblico Ministero ricorrente ha censurato la ricostruzione della perimetrazione temporale delle condotte compiuta dal Tribunale insistendo sul punto che, invece, la condotta minatoria dello Jannacopulos era iniziata già a partire dal mese di luglio 2021 - epoca dell'incontro con [OSCURATO:PERSONA]- poiché i provvedimenti di favore, sollecitati dallo Jannacopulos, anche se già adottati in senso contrario alle sue richieste, grazie alle richieste minatorie dell'indagato, avrebbero potuto essere rivisti, realizzando, così, il risultato avuto di mira dall'indagato. Su tali aspetti si sofferma, in particolare, il secondo motivo di ricorso che, tuttavia, suggerisce una atomizzazione delle condotte e propone una lettura della contestazione concentrando la ricostruzione dell'idoneità minatoria della condotta su un aspetto che non possiede intrinseca idoneità minatoria e che, del resto, la stessa contestazione ha correlato al contenuto denigratorio dei servizi televisivi e al loro carattere seriale e massivo. E' pacifico in giurisprudenza che ai fini della consumazione del reato di cui all'art. 336 cod. pen. l' idoneità della minaccia attuata per costringere il pubblico ufficiale a compiere un atto contrario ai propri doveri deve essere valutata con un giudizio "ex ante", tenendo conto delle circostanze oggettive e soggettive del fatto ed è sulla scorta di tale presupposto in diritto che il Tribunale, valorizzando le concrete modalità dell'incontro Jannacopulos-Volpato - definito "privato e confidenziale" e, per giunta sollecitato dal Volpato nel contesto della sollecitazione allo Jannacopulos "di una stampa più accondiscendente" dopo alcuni servizi critici verso l'operato del direttore Bramezza - ha ritenuto non espressiva di contenuto minatorio la risposta con la quale lo Jannacopulos aveva controbattuto all'invito del Volpato facendogli presente che le sue richieste non erano state esaudite e che se le cose non fossero andate come lui voleva "avrebbe provveduto a far iniziare gli attacchi mediatici" contro il Bramezza. Le conclusioni del Tribunale non appaiono manifestamente illogiche e valorizzano un contesto di relazioni pubbliche nel quale la messa in onda di servizi critici o addirittura di una campagna di stampa critica non concreta la prospettazione di un male ingiusto. Al di là dei riferimenti all'adozione di provvedimenti a favore dei dipendenti dottori Baccilieri e dottor Simonetto - provvedimenti che lo Jannacopulos aveva sollecitato al Bramezza e perorato indirettamente anche nell'incontro con il Volpato, facendo riferimento al fatto che le sue richieste non erano state esaudite - ciò che rileva, ai fini della integrazione del reato di minaccia a pubblico ufficiale, e che dal diniego opposto dal Bramezza aveva tratto, secondo il Tribunale spunto e origine, è la combinazione tra il contenuto di tale colloquio e il carattere massivo e denigratorio dei servizi televisivi ai quali Jannacopulos aveva fatto riferimento nel corso del colloquio, una combinazione che prescindeva anche dalle ragioni che l'avevano determinata, cioè i provvedimenti a favore di alcuni dipendenti, e che era volta a costringere il direttore Bramezza ad abbandonare la carica istituzionale. E' solo tale combinazione che può integrare il contenuto della minaccia in presenza della massiccia campagna di stampa che effettivamente l'indagato aveva promosso: aspetto, questo, che il Tribunale si è fatto carico di ricostruire attraverso un'analisi dei fatti e una premessa in diritto non superflua o inutile. E' però imprescindibile, a fronte del mezzo di intimidazione impiegato, che il giudice era tenuto ad operare un criterio di bilanciamento tra l'interesse alla pubblica informazione, obiettivamente pertinente rispetto alle notizie trasmesse dalle emittenti che facevano capo allo Jannacopulos che riguardavano l'organizzazione dei servizi sanitari e le scelte di politica sanitaria attuate dal Bramezza, e l'onorabilità del soggetto che vi era coinvolto. In tal senso depone la intensità crescente e il numero dei servizi (400 servizi in quindici mesi) ma correttamente il Tribunale ha rilevato che solo il carattere "denigratorio" e gratuitamente offensivo dell'altrui sfera morale della massiccia campagna televisiva avrebbe potuto trasformarla in un'iniziativa di carattere intimidatorio, facendola assurgere a condotta idonea ad integrare una minaccia per conseguire l'obiettivo dell'abbandono dell'incarico da parte del Bramezza. Muovendosi in linea con tali coordinate, il Tribunale ha esaminato l'infittimento dei servizi giornalistici delle reti televisive facenti allo Jannacopulos, vieppiù accresciuto dopo che le reti [OSCURATO:PERSONA] e Retevenenta erano escluse dalla conferenza di fine anno tenuta dal direttore generale e il numero "massivo" di servizi giornalistici riconducibili alle reti riferibili allo Jannacopulos ed ha condotto un approfondito esame del merito dei servizi giornalistici, evidenziando che si trattava di servizi in materie di forte interesse sociale per l'evidente impatto delle decisioni del direttore generale sulla gestione ospedaliera e sul diritto di tutela della salute degli utenti dei servizi sanitari. Le conclusioni alle quali il Tribunale è pervenuto non sono state oggetto di rilievi del Pubblico Ministero - che si è limitato a denunciare che si trattava di aspetti non pertinenti al tema di prova - ma la lettura del provvedimento impugnato rivela che, invece, i servizi giornalistici sono stati puntualmente scrutinati escludendo che il contenuto dei servizi trasmodasse nel racconto di fatti non corrispondenti al vero o nell'utilizzo di espressioni sproporzionate rispetto ai temi trattati, pur senza trascurare la natura faziosa degli interventi la cui programmazione non prevedeva diritto di replica e non lasciava spazio ad opinioni contrastanti. Risulta evidente, ad avviso del Collegio, che la finalità del Tribunale non era tanto quella di esaminare la sussistenza o meno del delitto di cui all'art. 595 cod. pen., quanto quella di verificare la incidenza del diritto di critica giornalistica, esercitato senza trasmodare nella denigrazione della persona del pubblico funzionario, sulle determinazioni del direttore generale a permanere nell'esercizio delle funzioni pubbliche, come da questi allegato, e che sarebbe stato inciso - secondo la corretta interpretazione seguita dal Tribunale - solo a fronte di una campagna denigratoria, intesa ad attaccare la persona e la sua libertà morale, attacchi che non sono stati ritenuti configurabili in relazione al contenuto dei servizi televisivi.Si rivelano, infine, strutturalmente inidonei a configurare la condotta di minaccia l'ostilità che lo Jannacopulos aveva manifestato contro il dirigente e suoi personali sentimenti di astio verso il funzionario. Deve, pertanto, pervenirsi alla conferma del provvedimento impugnato che ha escluso che il contenuto dell'incontro Jannacopulos-Volpato e la successiva campagna di stampa, attraverso la messa in onda di servizi critici sull'operato del direttore generale dell'azienda sanitaria, ancorché massiva e connotata da aspetti di faziosità, ma non involgente giudizi sulla per
Sentenza Cassazione n. 24347/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris