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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 gennaio 1993

Cassazione n. 33327/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/01/2025 della Corte d'appello di Torino dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa in data 28.01.2025, la Corte d'Appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Torino del 16.01.2024, che condannava [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui all'art. 56, 624, 625 n.2 e 7 cod.pen 2.

L'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per Cassazione, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. c) e e) cod.proc.pen., deducendo due motivi di ricorso. 2.1 Con il primo motivo, il ricorrente deduce mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, in quanto la Corte d'Appello avrebbe richiamato "per relationem" le motivazioni della sentenza di primo grado, omettendo di valutare i motivi di gravame. 2.2 Con il secondo motivo, il ricorrente deduce mancanza di motivazione e inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza.

In particolare, per erronea applicazione dell'art. 545 bis cod.proc.pen., e mancanza di motivazione sulla mancata sostituzione della pena detentiva con quella del lavoro di pubblica utilità sostitutivo.

3. Il ricorso è inammissibile.

I motivi in questione, sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e sono privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione).

Il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e, pertanto, immune da vizi di legittimità.

I giudici del gravame del merito, rispondendo puntualmente ai motivi di gravame ( riguardanti la recidiva, l'entità della pena discostata dal minimo edittale e il diniego delle sanzioni sostitutive) hanno dato infatti conto con ampia motivazione, pienamente corrispondente ai principi più volte affermati dalla giurisprudenza, del perché hanno ritenuto che il reato accertato si ponesse nel solco della pericolosità già ampiamente dimostrata, in ragione dei numerosi precedenti giudiziari specifici, espressivi di una scelta di vita ispirata alla sistematica consumazione di illeciti, culminata con la carcerazione sino a pochi mesi prima del fatto.

Per le stesse ragioni hanno confermato l'adeguatezza del trattamento sanzionatorio e l'inidoneità delle sanzioni sostitutive alla rieducazione.

Il ricorso, privo di specificità rispetto alle espresse argomentazioni contenute nella sentenza di secondo grado, risulta pertanto inammissibile.

4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), al versamento della somma di euro 3.000, 00 in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 17 settembre 2025 Il cons

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/01/2025 della Corte d'appello di Torino dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 28.01.2025, la Corte d'Appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Torino del 16.01.2024, che condannava [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui all'art. 56, 624, 625 n.2 e 7 cod.pen 2. L'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per Cassazione, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. c) e e) cod.proc.pen., deducendo due motivi di ricorso. 2.1 Con il primo motivo, il ricorrente deduce mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, in quanto la Corte d'Appello avrebbe richiamato "per relationem" le motivazioni della sentenza di primo grado, omettendo di valutare i motivi di gravame. 2.2 Con il secondo motivo, il ricorrente deduce mancanza di motivazione e inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza. In particolare, per erronea applicazione dell'art. 545 bis cod.proc.pen., e mancanza di motivazione sulla mancata sostituzione della pena detentiva con quella del lavoro di pubblica utilità sostitutivo. 3. Il ricorso è inammissibile. I motivi in questione, sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e sono privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione). Il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e, pertanto, immune da vizi di legittimità. I giudici del gravame del merito, rispondendo puntualmente ai motivi di gravame ( riguardanti la recidiva, l'entità della pena discostata dal minimo edittale e il diniego delle sanzioni sostitutive) hanno dato infatti conto con ampia motivazione, pienamente corrispondente ai principi più volte affermati dalla giurisprudenza, del perché hanno ritenuto che il reato accertato si ponesse nel solco della pericolosità già ampiamente dimostrata, in ragione dei numerosi precedenti giudiziari specifici, espressivi di una scelta di vita ispirata alla sistematica consumazione di illeciti, culminata con la carcerazione sino a pochi mesi prima del fatto. Per le stesse ragioni hanno confermato l'adeguatezza del trattamento sanzionatorio e l'inidoneità delle sanzioni sostitutive alla rieducazione. Il ricorso, privo di specificità rispetto alle espresse argomentazioni contenute nella sentenza di secondo grado, risulta pertanto inammissibile. 4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), al versamento della somma di euro 3.000, 00 in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 settembre 2025 Il cons
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