CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 21 settembre 2026
Cassazione n. 25637/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
–controA [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante p.t.,rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procuraspeciale su foglio separato allegata al controricorso;– controricorrente –avverso la sentenza n. 674/2023 della Corte di appello di Messinadepositata il 26/07/2023 e non notificata.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/09/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 5654/2024Numero sezionale 1876/2026Numero di raccolta generale 25637/2026Data pubblicazione 21/09/20261. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. la [OSCURATO:SOCIETA]. chiedeva alTribunale di Messina di accertare l'inadempimento degli acquirenti PietroArcadi e [OSCURATO:PERSONA], pronunciare la risoluzione dell'atto pubblico di venditain [OSCURATO:PERSONA] da Messina del 3 febbraio 2012, ordinando, perl'effetto, ai convenuti il rilascio, in suo favore, dell'immobile alienato econdannare i coniugi, in solido tra loro, al risarcimento del danno emergenteda essa subito, pari a complessivi euro 100.145,44, oltre interessi erivalutazione dalla domanda al soddisfo per il pagamento delle rate dimutuo scadute, e del lucro cessante, pari ad euro 124.000,00, oltreinteressi e rivalutazione dalla domanda al soddisfo.La predetta società premetteva di aver venduto ai coniugi [OSCURATO:PERSONA] eArcadi Pietro una villetta ricadente nel complesso edilizio sito in Messina,Villaggio S. Agata, [OSCURATO:PERSONA], unitamente ad un box auto ubicato al pianocantinato e un posto auto esterno al pianoterra, che il prezzo della venditaera stato pattuito in complessivi euro 355.000,00 , di cui euro 120.000,00(oltre Iva) pagati al momento della stipula del contratto, che il saldo delprezzo, pari ad euro 235.000,00 (oltre Iva), avrebbe dovuto esserecorrisposto mediante accollo della frazione di mutuo concesso dal Banco diSicilia s.p.a. alla società venditrice, che fino al 2014 gli acquirenti avevanoprovveduto al pagamento delle rate semestrali del mutuo in scadenza,mentre dal 2015 in poi, invece, erano rimasti inadempienti, malgrado inumerosi solleciti da lei compiuti.2. Il Tribunale di Messina, verificata la regolarità della notifica del ricorso edel decreto di fissazione di udienza nei confronti dei resistenti e rilevata lamancata costituzione di questi ultimi, ne dichiarava la contumacia; all’esitodel giudizio, con ordinanza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], dichiarava risolto il contratto dicompravendita stipulato con i coniugi Caruso-Arcadi per inadempimentodegli acquirenti e condannava i resistenti contumaci all'immediato rilascio,in favore della società ricorrente, degli immobili oggetto di causa liberi esgombri da persone e cose, laddove, in ordine alla domanda risarcitoria,riteneva necessaria la prosecuzione dell'attività istruttoria e,Numero registro generale 5654/2024Numero sezionale 1876/2026Numero di raccolta generale 25637/2026Data pubblicazione 21/09/2026conseguentemente, disponeva la separazione delle cause con contestualeformazione di un nuovo fascicolo.3. Proposto appello da [OSCURATO:PERSONA] e costituitasi in giudizio la [OSCURATO:SOCIETA]., la Corte d’appello di Messina interrompeva il processo,giacché la Caruso dichiarava l'intervenuto decesso dell'appellato PietroArcadi e, rilevata la tardività dell'appello, rigettava l'istanza di sospensionedella esecutività dell'ordinanza impugnata formulata dall'appellante,condannandola alla pena pecuniaria di euro 250,00.Pertanto, l'appellante provvedeva a riassumere nei termini di legge ilprocesso interrotto, notificando alla [OSCURATO:SOCIETA]. e all'erededell'Arcadi ([OSCURATO:PERSONA]) il ricorso in riassunzione e pedissequo decretodi fissazione dell'udienza per la prosecuzione del giudizio, nel quale sicostituiva soltanto la [OSCURATO:SOCIETA]., mentre l'erede dell'Arcadi,seppure regolarmente citato, rimaneva contumace.Indi, la Corte territoriale, dichiarata la contumacia di [OSCURATO:PERSONA], nellaqualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], riteneva fondata l'eccezione diinammissibilità dell'appello, per decadenza del termine ad impugnareprevisto dall'art. 702 quater c.p.c., sollevata dalla [OSCURATO:SOCIETA]. e,per l’effetto, dichiarava inammissibile il gravame.Per quanto qui ancora rileva, la Corte d’appello rilevava che:a) nel caso di specie, l'ordinanza impugnata era stata emessa dal Tribunalefuori udienza e la parte vittoriosa del giudizio di primo grado, ovvero la [OSCURATO:SOCIETA]., aveva provveduto a notificarla in data 7.6.2018 a IdaCaruso e [OSCURATO:PERSONA] nelle forme previste dall'art. 140 c.p.c., con laconseguenza che la notifica andava ritenuta perfezionata per compiutagiacenza, non avendo questi ultimi provveduto al ritiro degli atti; b)l'appello, invece, era stato notificato soltanto il 14.1.2019 e, quindi, benoltre il termine perentorio di trenta giorni decorrente dalla comunicazione odalla notificazione dell'ordinanza e previsto dall'art. 702 quater c.p.c. (nellaformulazione applicabile ratione temporis, ante "riforma Cartabia"); c) illuogo ove erano state eseguite le suddette notificazioni corrispondevaall’effettivo indirizzo di residenza degli appellanti, dal momento che,Numero registro generale 5654/2024Numero sezionale 1876/2026Numero di raccolta generale 25637/2026Data pubblicazione 21/09/2026sebbene il recapito indicato nelle relate (“Messina, [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] sn, [OSCURATO:PERSONA]”) non fosse del medesimotenore letterale di quello risultante dalla certificazione anagrafica (“Messina,[OSCURATO:PERSONA], residence Principe, Sant’Agata”), esso eracomunque idoneo a far comprendere all’[OSCURATO:PERSONA] il luogo esattodella notifica, “non rilevandosi macroscopiche differenze rispetto a quellorisultante dal certificato anagrafico in atti”; il che trovava conferma,secondo la Corte distrettuale, anche nella notificazione di alcuni atti diprecetto, eseguita tra gli anni 2013 e 2015 a mani proprie della Carusoproprio al medesimo indirizzo indicato nelle relate in contestazione; d)premesso che la relata di notifica redatta dal p.u. fa fede fino a querela difalso per le attestazioni che riguardano l'attività svolta direttamentedall'Ufficiale giudiziario, ovvero per i soli fatti e attività constatati da luipersonalmente o asseriti come avvenuti in sua presenza, la Caruso ol'Arcadi avrebbero dovuto proporre la predetta querela e, in assenza di talein assenza di prove, l’irregolarità formale della notifica degli atti in parola;e) poteva, pertanto, ragionevolmente ritenersi che la notifica, tanto delricorso che dell'ordinanza conclusiva del procedimento ex art. 702 bis, sifosse perfezionata per “compiuta giacenza”, non avendo provveduto idestinatari degli atti al loro ritiro, con la conseguenza che l'appello andavadichiarato inammissibile perché tardivamente proposto.4. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di tre motivi. La [OSCURATO:SOCIETA]. haresistito con controricorso.Il consigliere all’uopo delegato proponeva, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.,la declaratoria di manifesta infondatezza e/o di inammissibilità del ricorso,a fronte della quale i ricorrenti formulavano istanza di decisione.In prossimità dell’adunanza camerale entrambe le parti depositavanomemorie illustrative.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 5654/2024Numero sezionale 1876/2026Numero di raccolta generale 25637/2026Data pubblicazione 21/09/20261. Con il primo motivo i ricorrenti deducono la violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 139, 140 e 115 c.p.c., con riferimento all’art. 360,comma 1, nn. 3) e 5), c.p.c., per aver la Corte territoriale erroneamente, aloro dire, ritenuto valida la notifica dell'ordinanza conclusiva delprocedimento sommario di cognizione effettuata in data 7.6.2018 su istanzadella [OSCURATO:SOCIETA] ai coniugi Arcadi-Caruso, al pari della notifica delricorso introduttivo del giudizio di primo grado, senza porre a fondamentodella decisione le prove proposte dalle parti.2. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano la violazione, falsa e/oerrata applicazione degli artt. 702 quater (nella formulazione applicabileratione temporis, ante "riforma Cartabia") e 327, comma 2, c.p.c., conriferimento all’art. 360, comma 1, nn. 3) e 5), c.p.c., per aver la Corte dimerito erroneamente, a loro dire, ritenuto che l'appello fosse stato propostooltre il termine perentorio di trenta giorni decorrente dalla notificazionedell'ordinanza e per aver omesso l'esame sulla questione della ammissibilitàdell'impugnazione tardiva, pur avendo la Caruso dato prova di non averavuto effettiva conoscenza del processo per nullità della notificazione delricorso introduttivo e dell'ordinanza conclusiva.3. I motivi, da trattarsi congiuntamente siccome strettamente connessi,sono infondati.I ricorrenti, in primo luogo, assumono che l'indirizzo indicato nelle relate dinotifica degli atti in parola (ricorso introduttivo del giudizio di primo gradoe ordinanza emessa all'esito di quel giudizio) non corrispondeva a quello diresidenza delle allora parti resistenti risultante dai certificati anagraficiprodotti in atti (oltre che dalle copie delle utenze Enel, Tim, [OSCURATO:PERSONA] e Lucee dalle comunicazioni INPS). Dalla stessa documentazione ex adversodepositata risultava che la notifica dell'ordinanza conclusiva delprocedimento sommario di cognizione era stata effettuata in data 7.6.2018in Messina, Vill. Sant’Agata, [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] sn, [OSCURATO:PERSONA], ovvero presso unindirizzo diverso da quello ([OSCURATO:PERSONA], residence Principe,Sant'Agata) in cui i coniugi Caruso-Arcadi avevano la propria residenza.Numero registro generale 5654/2024Numero sezionale 1876/2026Numero di raccolta generale 25637/2026Data pubblicazione 21/09/2026In secondo luogo, non sarebbe stato lasciato sulla porta d’ingresso dellaloro abitazione l'avviso di deposito (alla casa comunale), in busta chiusa esigillata, del plico contenente gli atti giudiziari oggetto di notificazione,ipotizzandosi che l'[OSCURATO:PERSONA] avesse affisso l’avviso prescrittodall’art. 140 c.p.c. sul cancello d'ingresso al Residence.In terzo luogo, non avrebbero mai ricevuto le raccomandate informative(relative all’avvenuto deposito dell'atto presso la [OSCURATO:PERSONA] edespressamente indicate nella relata di notifica del 7.6.2018) prescrittedall'art. 140 c.p.c.. In particolare, si sono lamentati del mancato depositoagli atti del giudizio da parte del notificante degli avvisi di ricevimento delleraccomandate informative indicate dall'ufficiale giudiziario nella relata dinotifica del 7.6.2018.3.1. Con riferimento alla prima doglianza, la Corte d’appello ha rilevato cheil luogo ove erano state eseguite le suddette notificazioni corrispondevaall’effettivo indirizzo di residenza degli appellanti, dal momento che,sebbene il recapito indicato nelle relate (“Messina, [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] sn, [OSCURATO:PERSONA]”) non fosse del medesimotenore letterale di quello risultante dalla certificazione anagrafica (“Messina,[OSCURATO:PERSONA], residence Principe, Sant’Agata”), esso eracomunque idoneo a far comprendere all’[OSCURATO:PERSONA] il luogo esattodella notifica, “non rilevandosi macroscopiche differenze rispetto a quellorisultante dal certificato anagrafico in atti”; il che trovava conferma,secondo la Corte distrettuale, anche nella notificazione di alcuni atti diprecetto, eseguita tra gli anni 2013 e 2015 a mani proprie della Carusoproprio al medesimo indirizzo indicato nelle relate in contestazione (cfr.pag. 7 della sentenza).In quest’ottica, le ricorrenti si limitano a sollecitare una rivalutazione dellerisultanze istruttorie, preclusa nella presente sede.Del resto, l’indirizzo indicato nelle relate di notifica appare identico a quellodel certificato di residenza, riportando solo qualche indicazione (semmai)aggiuntiva, volta a meglio indentificare il luogo di residenza dei destinatari.Numero registro generale 5654/2024Numero sezionale 1876/2026Numero di raccolta generale 25637/2026Data pubblicazione 21/09/2026Avuto riguardo alla seconda censura, la notificazione degli atti in caso diirreperibilità del destinatario si perfeziona con il compimento da partedell'ufficiale giudiziario delle formalità prescritte dall'art. 140 c.p.c., chetrattandosi di elementi essenziali dalla fattispecie notificatoria debbonoessere tutti osservati. Ne consegue che l'affissione al portone dell'edificiosoddisfa il precetto della norma soltanto quando l'edificio si identifichi conl'abitazione del destinatario, ma non quando si tratti del portone di unedificio in condominio nel quale è sita l'abitazione del medesimo, nonassolvendo l'affissione al portone comune la funzione che l'art. 140 c.p.c.rendere presumibilmente certa la conoscenza del deposito dell'atto (Cass.,Sez. 2, Sentenza n. 4812 del 13/05/1998).Nel caso di specie, a fronte della relata di notifica nella quale l’ufficialegiudiziario ha attestato di aver affisso l’avviso ex art. 140 c.p.c. “dietro laporta d’ingresso”, sarebbe stato preciso onere degli odierni ricorrenti che,in realtà, il detto avviso fosse stato lasciato, come da loro apoditticamentesostenuto, sul cancello d'ingresso al Residence.D’altra parte, resta irrilevante il mancato rinvenimento da parte deldestinatario dell'avviso affisso alla porta, trattandosi di circostanza avulsadall'attività dell'ufficiale giudiziario (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 2490 del22/03/1996).Per quanto concerne la terza doglianza, i ricorrenti deducono (cfr. pag. 14del ricorso) di non aver “mai ricevuto le raccomandate informative previstedall'art. 140 c.p.c. in quanto spedite ad un indirizzo diverso da quello diresidenza dei destinatari”.In tema di notifica ex art. 140 c.p.c., il compimento delle formalità richiestedeve risultare dalla relata redatta dall'ufficiale giudiziario ai sensi dell'art.148 c.p.c. che, sotto tale profilo (consegna, da parte del pubblico ufficiale,dell’avviso informativo all’Ufficio postale), è coperta da fede privilegiata, adifferenza di quanto avviene per l'effettivo inoltro dell'avviso informativo aldestinatario da parte dell'ufficio postale cui è stato consegnato da dettopubblico ufficiale, con la conseguenza che la prova dell'eventuale mancatoNumero registro generale 5654/2024Numero sezionale 1876/2026Numero di raccolta generale 25637/2026Data pubblicazione 21/09/2026recapito dello stesso potrà essere fornita dal destinatario senza necessitàdi impugnare la relata mediante querela di falso (Cass., Sez. 6 - 5,Ordinanza n. 1699 del 22/01/2019).Invero, la ricezione o meno della raccomandata (a differenza della suaspedizione) esonda dalle attività che l’ufficiale giudiziario può attestarecome avvenute in sua presenza.La Corte messinese, pur partendo dalla corretta premessa secondo cui larelata di notifica redatta dal p.u. fa fede fino a querela di falso per legiudiziario, ovvero per i soli fatti e attività constati da lui personalmente oasseriti come avvenuti in sua presenza, ha erroneamente affermato che laCaruso o l'Arcadi avrebbero dovuto proporre la predetta querela anche perquanto concerne il mancato recapito dell’avviso informativo e che, inassenza di tale atto formale, fosse inammissibile la loro pretesa di volerdimostrare, peraltro in assenza di prove, l’irregolarità formale della notificadegli atti in parola.Tuttavia, sebbene la motivazione resa sul punto vada corretta, ciò nontoglie che è corretto il rilievo dell’”assenza di prove”, alla luce del principio,in precedenza riportato, secondo cui comunque è il destinatario dellanotifica il soggetto onerato della prova dell'eventuale mancato recapitodell’avviso informativo.A tal proposito, è opportuno evidenziare che, per stabilire se sia ammissibilel'impugnazione tardivamente proposta, sul presupposto che la parterimasta contumace non abbia avuto conoscenza del processo a causa di unvizio della notificazione dell'atto introduttivo, occorre distinguere dueipotesi: se la notifica è inesistente, la mancata conoscenza della pendenzadella lite da parte del destinatario si presume iuris tantum, ed è oneredell'altra parte dimostrare che lo stesso ha avuto comunque contezza delprocesso; se invece (come, in astratto, si sarebbe verificato nel caso dispecie) la notificazione è nulla, si presume la conoscenza della pendenzadel giudizio da parte dell'impugnante, e dovrà essere quest'ultimo a fornire,anche mediante presunzioni, la prova di circostanze di fatto positive dalleNumero registro generale 5654/2024Numero sezionale 1876/2026Numero di raccolta generale 25637/2026Data pubblicazione 21/09/2026quali si possa desumere il difetto di conoscenza anteriore o l'avvenutaconoscenza solo in una certa data (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 1308 del19/01/2018; conf. Cass., Sez. 5, Sentenza n. 5366 del 21/02/2023).Invero, ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione tardiva, nell'ipotesi in cuiricorra, non l'inesistenza, ma la nullità della notificazione dell'attointroduttivo del giudizio, che fonda una presunzione iuris tantum diconoscenza del processo da parte dell'impugnante, grava su quest'ultimol'onere di dimostrare non solo la causa di tale nullità, ma anche di non averavuto conoscenza del processo in conseguenza di quel vizio (Cass., Sez. 6- 3, Sentenza n. 19574 del 30/09/2015).Ebbene, una prova di tal fatta non risulta che sia stata fornita dagli odierniricorrenti nel presente giudizio.Né è invocabile nel caso di specie l’orientamento (Cass., Sez. 3, Sentenzan. 28425 del 11/10/2023) secondo cui, nell'ipotesi di notificazioneinvalidamente eseguita con consegna in un luogo o a una persona privi dialcun collegamento col destinatario, va esclusa la presunzione iuris tantumdi conoscenza del processo da parte dell'impugnante, gravando sullacontroparte l'onere di provare che vi sia stata ugualmente la predettaconsapevolezza. Ciò in quanto, per le ragioni esposte in precedenza, lenotifiche in esame non sono state eseguite con consegna in un luogo o auna persona privi di alcun collegamento col destinatario.4. Con il terzo motivo i ricorrenti si dolgono della violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. con riferimento all’art. 360, comma1, n. 3), c.p.c., per aver erroneamente, a loro dire, la Corte territorialeposto a carico della Caruso le spese di lite, che, invece, andavano poste acarico dell'[OSCURATO:SOCIETA] per tutti i gradi del giudizio, e ritenuto laricorrenza dei presupposti per porre a carico della appellante Caruso ilpagamento di un ulteriore importo pari a quello pari a quello dovuto a titolodi contributo unificato, giusto quanto disposto dall'art. 1, commi 17 e 18, l.288/2012.4.1. Il motivo è palesemente infondato, poiché, come condivisibilmenteevidenziato nella proposta di definizione accelerata, «attinge il governoNumero registro generale 5654/2024Numero sezionale 1876/2026Numero di raccolta generale 25637/2026Data pubblicazione 21/09/2026delle spese di lite, non già in relazione a quanto stabilito, secondo il principiogenerale della soccombenza, dal giudice di merito all’esito del giudizio,bensì in ragione dell’esito invocato dai ricorrenti quale conseguenzadell’auspicato accoglimento del ricorso, che di per sé travolgerebbe anchela statuizione sulle spese (cfr. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 25278 del 2020;Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 26959 del 2017)».In ogni caso, la condanna al versamento del doppio contributo unificato sigiustificava sulla base della infondatezza del gravame.5. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso non merita diessere accolto. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e siliquidano come da dispositivo.Considerato che la trattazione del ricorso è stata chiesta ai sensi dell'art.380-bis c.p.c. a seguito di proposta di inammissibilità e/o manifestainfondatezza del consigliere all’uopo delegato, la Corte, avendo definito ilgiudizio in conformità della proposta, deve applicare l'art. 96, commi 3 e 4,c.p.c., come previsto dal citato art. 380-bis c.p.c. La novità normativaintrodotta dall'art. 3, comma 28, lett. g), d.lgs. 149/2022 contiene, nei casidi conformità tra proposta e decisione finale, una valutazione legale tipica,ad opera del legislatore, della sussistenza dei presupposti per la condannaad una somma equitativamente determinata a favore della controparte (art.96, terzo comma, c.p.c.) e di una ulteriore somma di denaro non inferioread euro 500,00 e non superiore ad euro 5.000,00 a favore della Cassa delleammende (art. 96, quarto comma, c.p.c.). In tal modo, risulta codificatauna ipotesi di abuso del processo, peraltro da iscrivere nel generale istitutodel divieto di lite temeraria nel sistema processuale.Sulla scorta di quanto esposto, ed in assenza di indici che possano farpropendere per una diversa applicazione della norma, la parte ricorrente vacondannata al pagamento della somma equivalente alle spese liquidate infavore del controricorrente ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. e alpagamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delleammende. P.Q.MNumero registro generale 5654/2024Numero sezionale 1876/2026Numero di raccolta generale 25637/2026Data pubblicazione 21/09/2026rigetta il ricorso;condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio,che liquida in euro 3.500,00, oltre ad euro 200,00 per esborsi, al 15% perspese generali e agli accessori di legge;condanna il ricorrente, ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c., alpagamento in favore del resistente dell'ulteriore somma di euro 3.500,00;condanna la ricorrente, ai sensi dell'art. 96, quarto comma, c.p.c., alpagamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delleammende;ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrentedell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma delcomma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 16.9.2026.Il PresidenteDott. Mauro MocciNumero registro generale 5654/2024Numero sezionale 1876/2026Numero di raccolta generale 25637/2026Data pubblicazione 21/09/2026