CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 2 luglio 2022
Cassazione n. 30859/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI VITERBOnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di VITERBOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata; letta la memoria di replica dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di difensore di fiducia del resistente, che ha chiesto il rigetto del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Viterbo non ha convalidato l'arresto di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990 e ne ha disposto l'immediata liberazione se non detenuto per altra causa. Il G.I.P. ha rilevato che non ricorrevano elementi per affermare che i quantitativi di canapa sativa sequestrati potessero essere ritenuti sostanza stupefacenti. Resi- duavano gr. 749 di marijuana e gr. 197,5 di hashish, inquadrabili in ipotesi di uso personale, in assenza di elementi indiziari della cessione a terzi. Peraltro, non ricor- reva un'ipotesi di gravità del fatto o di pericolosità del Veralli (gravato di uno solo precedente per rissa per fatto del 2006). 2. La Procura della repubblica presso il Tribunale di Viterbo ricorre per Cassazione avverso la suindicata ordinanza, proponendo tre motivi di impugnazione. 2.1. Vizio di motivazione con riferimento all'art. 382 cod. proc. pen.. Si deduce la manifesta illogicità dell'ordinanza impugnata per erroneo riconosci- mento dell'ipotesi di uso personale nonostante l'omessa valutazione del rilevante dato ponderale e di plurimi elementi indiziari quali il possesso di due sostanze stupefacenti di qualità diverse, di un bilancino di precisione, di un coltello a serramanico intriso di hashish, del confezionamento in più involucri della marijuana, della suddivisione in panetti e frammenti dell'hashish. Il danaro rinvenuto, peraltro, era stato ritenuto provento dell'attività imprenditoriale svolta dal Varalli in mancanza di qualsiasi alle- gazione difensiva sul punto. 2.2. Violazione dell'art. 382 cod. proc. pen.. Si osserva che sussisteva lo stato di flagranza, in quanto l'arresto era avvenuto nell'ambito di un'operazione di P.G. svolta in un arco temporale inferiore alle due ore. 2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Si rileva che è stata riconosciuta l'ipotesi attenuata di reato del tutto apodittica- mente, senza considerare il considerevole dato ponderale dello stupefacente. 3. Con memoria del 2 luglio 2022, la difesa del Veralli evidenzia che il G.I.P. si è attenuto scrupolosamente agli elementi emergenti in sede di convalida, in assenza di qualsiasi valutazione sulle indagini o su informazioni acquisite successivamente, nel pieno rispetto della normativa vigente ed in linea con l'orientamento giurisprudenziale consolidato. Il solo quantitativo di sostanza, del quale non era stato provato il principio attivo, non poteva legittimare da solo la misura restrittiva della libertà personale, da adot- tare solo in casi eccezionali di necessità ed urgenza.L'uso personale dichiarato, l'attività regolarmente svolta, l'incensuratezza del soggetto, la sua assoluta disponibilità e la sua non pericolosità sociale non depone- vano a favore della tesi del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. In ordine al primo e al terzo motivo di ricorso, da esaminare congiuntamente per ragioni di ordine logico, va premesso che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, in sede di convalida di un provvedimento coercitivo, il Giudice è tenuto unicamente a valutare la sussistenza degli elementi che legittimavano l'adozione della misura con una verifica ex ante (deve tener conto, cioè, della situazione conosciuta dalla polizia giudiziaria ovvero da quest'ultima conoscibile con l'ordinaria diligenza al momento dell'arresto o del fermo), con esclusione delle indagini o delle informazioni acquisite successivamente, le quali sono utilizzabili solo per l'ulteriore pronuncia sullo status libertatis (Sez. 5, n. 49340 del 16/09/2019, P. Rv. 278382; Sez. 6, n. 7470 del 26/01/2017, Rv. 269428; Sez. 3, n. 35962 del 07/07/2010, Pagano, Rv. 248479) La valutazione del giudice della convalida sulla legittimità dell'arresto deve limi- tarsi alla verifica delle condizioni legittimanti la privazione della libertà personale da parte della polizia giudiziaria e ad una valutazione ex ante, con riferimento agli ele- menti di giudizio conosciuti o agevolmente conoscibili con l'ordinaria diligenza, dalla polizia giudiziaria al momento dell'arresto. Il giudice in sede di convalida dell'arresto, oltre a verificare l'osservanza dei ter- mini previsti dalla legge, deve controllare la sussistenza dei presupposti legittimanti l'eseguito arresto, ossia valutare la legittimità dell'operato della P.G. sulla base di un controllo di ragionevolezza in relazione allo stato di flagranza ed all'ipotizzabilità di uno dei reati richiamati dagli artt. 380 e 381 cod. proc. pen., secondo una chiave di lettura che non deve riguardare né la gravità indiziaria e le esigenze cautelari, né l'apprezzamento sulla responsabilità, riservato alla fase di cognizione (Sez. 5, n. 1814 del 26/10/2015, dep. 2016, Koraj, Rv. 265885; Sez. 6, n. 8341 del 12/02/2015, Aimad). Tale regula iuris non risulta rispettata dal giudice della convalida, spintosi am- piamente in una valutazione di gravità indiziaria dei reati ascritti nel capo di imputa- zione, andando ben oltre la delibazione preliminare richiestagli dal codice di rito in sede di convalida dell'arresto. Il G.I.P. non ha valutato gli elementi indicati dalla Procura ricorrente, consistenti nella detenzione di rilevanti quantitativi di stupefacenti di tipologia diversa e di plurimi elementi indiziari quali il possesso di un bilancino di precisione, di un coltello a ser- ramanico intriso di hashish, del confezionamento in più involucri della marijuana, della suddivisione in panetti e frammenti dell'hashish, svolgendo valutazioni sulla gravità del fatto. Considerando, pertanto, gli elementi di fatto noti agli organi di P.G. al momento dell'arresto, la loro valutazione di una situazione di flagranza di reato può reputarsi ragionevole e, di conseguenza, l'arresto deve reputarsi legittimamente eseguito. 2. Quanto al secondo motivo di ricorso, costituisce principio consolidato quello secondo cui è illegittimo l'arresto in flagranza operato dalla P.G., che pervenga all'in- dividuazione del responsabile del reato in seguito allo svolgimento di attività di inda- gine consistita nell'assunzione di informazioni e di elementi fattuali diversi da quelli indicati dall'art. 382, cod. proc. pen. e alle conseguenti valutazioni, poiché, in tale ipotesi, non sussiste la condizione di "quasi flagranza", la quale presuppone la imme- diata ed autonoma percezione, da parte di chi proceda all'arresto, delle tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile con l'indiziato (Sez. 4, n. 36169 del 22/09/2021, Martone, Rv. 281887; Sez. U, n. 39131 del 24/11/2015, dep. 2016, Ventrice, Rv. 267591). Nel caso di specie, l'arresto non avveniva in forza di O'attività di indagini diverse da quelle previste dall'art. 382 cod. proc. pen. Secondo quanto risulta dal provvedi- mento impugnato, alla perquisizione domiciliare durante la quale era stata rinvenuta la sostanza sequestrata, aveva fatto seguito l'acquisizione di sommarie informazioni dalla persona indagata ex art. 350, comma 7, cod. proc. pen., nell'immediatezza del fatto e nel contesto della perquisizione; quindi, interveniva l'arresto dell'indagato. Tali attività avvenivano senza soluzione di continuità, secondo un percorso normale e frequente per operazioni di polizia di questo genere, che permetteva all'indagato di fornire spontaneamente la propria versione su quanto la P.G. stava accertando. L'alternativa per gli agenti operanti sarebbe stata solo quella di non raccogliere le dichiarazioni dell'indagato, violando l'art. 350 cod. proc. pen., o di raccoglierle dopo la redazione del verbale di arresto, cambiando semplicemente l'ordine degli atti; co- munque anche questo diverso ordine degli atti sarebbe stato tenuto nell'ambito dello stesso contesto operativo e senza soluzione di continuità. 3. Per tali ragioni, in ossequio all'orientamento ormai prevalente della giurispru- denza di legittimità, l'annullamento va disposto senza rinvio, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. I), cod. proc. pen., trattandosi di situazione in cui appare superfluo lo svolgimento di un giudizio di rinvio con riferimento ad una fase oramai esauritasi, nella quale il giudice di merito dovrebbe limitarsi a statuire formalmente la corret- tezza della iniziativa a suo tempo assunta dalla polizia giudiziaria e la legittimità dell'arresto - e, perciò, l'esistenza dei presupposti che avrebbero giustificato la rela- tiva convalida (Sez. 5, n. 1814 del 26/10/2015, dep. 2016, Koraj, Rv. 265885; Sez. 6, n. 45910 del 16/10/2013, Moretti, Rv. 258162). P. Q. M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata perch