Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 6 luglio 2022

Cassazione n. 28520/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 31404-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliata in ROMA, al viale EUROPA n. 190, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, alla piazza CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2941/2021 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 13/10/2021; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio non partecipata, in data 06/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], osserva quanto segue. [OSCURATO:PERSONA], già dipendente dell’Amministrazione delle Poste e quindi di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., venne condannato, con sentenza della Corte dei Conti, passata in giudicato, a titolo di danno erariale, al pagamento in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. di lire trecento ottantottomila e cento una (388.030.101) per due rapine e lire sessantamila settecento dieci e trecentotrenta (60.710.330) per peculato.

A seguito di trattenute sul trattamento di fine rapporto e sui ratei pensionistici [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. ha recuperato euro trentunomila quattrocento ventisette (€ 31.427,00).

A seguito del decesso del Pozzessere, venne intimato precetto alle eredi, tra le quali [OSCURATO:PERSONA], per euro trecento settantadue e seicento trentatré (€ 372.633,00) dedotto l’importo di euro trentunomila quattrocento ventisette (€ 31.427,00) imputato, come da precedente raccomandata alle eredi, ad interessi legali per euro trentunomila duecentomila (€ 31.209,00) sul debito più oneroso e euro duecento diciotto (€ 218,00) per spese di giudizio. [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione all’esecuzione, e con sentenza del Tribunale Appello di Milano, passata in giudicato, venne affermato che il debito di oltre trecentoventisette milioni di lire (£ 327.319.771) non era trasmissibile alle eredi in quanto personale, mentre era dovuto e trasmissibile quello di oltre sessanta milioni di lire (£ 60.710.330). [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. ha quindi intimato un nuovo precetto alle eredi per euro novantaquattromila duecentoventi (€ 94.220,00) comprensivo di euro trentunomila trecento cinquanta quattro (€ 31.354,00) per capitale dichiarato trasmissibile, rivalutazione e interessi.

L’opposizione avverso detto precetto, proposta da [OSCURATO:PERSONA], è stata rigettata dal Tribunale di Pavia.

L’appello proposto dalla erede [OSCURATO:PERSONA] è statoaccolto con sentenza n. 2941 del 13/10/2021 della Corte d’Appello di Milano.

Avverso la sentenza ricorre con atto affidato a due motivi [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. [OSCURATO:PERSONA] si difende con controricorso.

La proposta è stata avviata alla trattazionesecondo il rito di cui agli artt.375 e 380 bis cod. proc. civ.

La proposta di manifesta infondatezza del ricorso, formulata dal Consigliere relatore, è stata ritualmente comunicata.

Non risulta il deposito di memorie.

Con il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ. e per violazione e falsa applicazione degli artt. 1193 e 1194 cod. civ., sostiene la ricorrente che in mancanza di un’imputazione esercitata contestualmente al pagamento devono essere applicati i criteri legali e, quindi, le somme pagate dal dante causa andavano imputate agli interessi sul debito più oneroso.

Il secondo mezzo è proposto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ. per omessa, insufficiente e (o) contraddittoria motivazione poiché trattandosi di pagamenti non volontari essi dovevano essere scomputati dalla sorte capitale complessivamente indicata nel titolo.

I due motivi del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] (il cui impianto complessivo afferma che l’importo detratto era già stato imputato ad interessi per il debito più oneroso in base agli artt. 1193 e 1194 cod. civ.), da trattare congiuntamente, sono fondati sotto il profilo della mancanza di motivazione.

La motivazione del giudice di appello ha carattere del tutto apparente, ed in tali termini va riqualificata la censura complessivamente proposta da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] motivazione della Corte territoriale è avvinta dalla seguente contraddizione: da una parte si afferma che il pagamento sulla base della lettera del 30 luglio 2009 di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. è stato imputato agli interessi del debito più oneroso e non trasmissibile agli eredi alla luce del giudicato precedente del giudice ordinario (Tribunale di Milano), dall’altra si afferma che, sempre alla luce di quanto si leggerebbe nel detto giudicato, del pagamento in discorso si debba tenere conto ai fini del debito meno oneroso e trasmesso alle eredi; non si comprende, quindi, dalla motivazione della sentenza d’appello, come il pagamento possa per un verso essere stato imputato al debito non trasmissibile ed allo stesso tempo debba essere imputato a quello trasmissibile.

La motivazione offerta dalla Corte territoriale non consente di percepire la ragione decisoria sia in ordine al giudizio avente ad oggetto l’imputazione del pagamento sia quanto all’interpretazione del giudicato.

Il ricorso è accolto.

La causa è rinviata alla Corte di Appello di Milano, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese di questo giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di Appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese di questo giudizio di legittimità.

Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 31404-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliata in ROMA, al viale EUROPA n. 190, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, alla piazza CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2941/2021 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 13/10/2021; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio non partecipata, in data 06/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], osserva quanto segue. [OSCURATO:PERSONA], già dipendente dell’Amministrazione delle Poste e quindi di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., venne condannato, con sentenza della Corte dei Conti, passata in giudicato, a titolo di danno erariale, al pagamento in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. di lire trecento ottantottomila e cento una (388.030.101) per due rapine e lire sessantamila settecento dieci e trecentotrenta (60.710.330) per peculato. A seguito di trattenute sul trattamento di fine rapporto e sui ratei pensionistici [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. ha recuperato euro trentunomila quattrocento ventisette (€ 31.427,00). A seguito del decesso del Pozzessere, venne intimato precetto alle eredi, tra le quali [OSCURATO:PERSONA], per euro trecento settantadue e seicento trentatré (€ 372.633,00) dedotto l’importo di euro trentunomila quattrocento ventisette (€ 31.427,00) imputato, come da precedente raccomandata alle eredi, ad interessi legali per euro trentunomila duecentomila (€ 31.209,00) sul debito più oneroso e euro duecento diciotto (€ 218,00) per spese di giudizio. [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione all’esecuzione, e con sentenza del Tribunale Appello di Milano, passata in giudicato, venne affermato che il debito di oltre trecentoventisette milioni di lire (£ 327.319.771) non era trasmissibile alle eredi in quanto personale, mentre era dovuto e trasmissibile quello di oltre sessanta milioni di lire (£ 60.710.330). [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. ha quindi intimato un nuovo precetto alle eredi per euro novantaquattromila duecentoventi (€ 94.220,00) comprensivo di euro trentunomila trecento cinquanta quattro (€ 31.354,00) per capitale dichiarato trasmissibile, rivalutazione e interessi. L’opposizione avverso detto precetto, proposta da [OSCURATO:PERSONA], è stata rigettata dal Tribunale di Pavia. L’appello proposto dalla erede [OSCURATO:PERSONA] è statoaccolto con sentenza n. 2941 del 13/10/2021 della Corte d’Appello di Milano. Avverso la sentenza ricorre con atto affidato a due motivi [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. [OSCURATO:PERSONA] si difende con controricorso. La proposta è stata avviata alla trattazionesecondo il rito di cui agli artt.375 e 380 bis cod. proc. civ. La proposta di manifesta infondatezza del ricorso, formulata dal Consigliere relatore, è stata ritualmente comunicata. Non risulta il deposito di memorie. Con il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ. e per violazione e falsa applicazione degli artt. 1193 e 1194 cod. civ., sostiene la ricorrente che in mancanza di un’imputazione esercitata contestualmente al pagamento devono essere applicati i criteri legali e, quindi, le somme pagate dal dante causa andavano imputate agli interessi sul debito più oneroso. Il secondo mezzo è proposto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ. per omessa, insufficiente e (o) contraddittoria motivazione poiché trattandosi di pagamenti non volontari essi dovevano essere scomputati dalla sorte capitale complessivamente indicata nel titolo. I due motivi del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] (il cui impianto complessivo afferma che l’importo detratto era già stato imputato ad interessi per il debito più oneroso in base agli artt. 1193 e 1194 cod. civ.), da trattare congiuntamente, sono fondati sotto il profilo della mancanza di motivazione. La motivazione del giudice di appello ha carattere del tutto apparente, ed in tali termini va riqualificata la censura complessivamente proposta da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] motivazione della Corte territoriale è avvinta dalla seguente contraddizione: da una parte si afferma che il pagamento sulla base della lettera del 30 luglio 2009 di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. è stato imputato agli interessi del debito più oneroso e non trasmissibile agli eredi alla luce del giudicato precedente del giudice ordinario (Tribunale di Milano), dall’altra si afferma che, sempre alla luce di quanto si leggerebbe nel detto giudicato, del pagamento in discorso si debba tenere conto ai fini del debito meno oneroso e trasmesso alle eredi; non si comprende, quindi, dalla motivazione della sentenza d’appello, come il pagamento possa per un verso essere stato imputato al debito non trasmissibile ed allo stesso tempo debba essere imputato a quello trasmissibile. La motivazione offerta dalla Corte territoriale non consente di percepire la ragione decisoria sia in ordine al giudizio avente ad oggetto l’imputazione del pagamento sia quanto all’interpretazione del giudicato. Il ricorso è accolto. La causa è rinviata alla Corte di Appello di Milano, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese di questo giudizio. P.Q.M. Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di Appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese di questo giudizio di legittimità. Co
Sentenza Cassazione n. 28520/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris