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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 22 gennaio 2025

Cassazione n. 33324/2026

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ordinario proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la ordinanza della Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA] sezione penale, n.4882/2026 del 05/11/2025; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso straordinario; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso straordinario; letta la memoria di replica dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento della impugnazione.[OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma pronunciata il giorno 22 gennaio 2025 che, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, aveva dichiarato la prescrizione di tutti i reati per cui egli aveva riportato condanna in primo grado, ad eccezione di quelli di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale di cui ai capi D) ed E) della rubrica, per cui confermava l'affermazione di responsabilità, mitigando il trattamento sanzionatorio.

1.1. [OSCURATO:PERSONA] sezione penale della Corte di cassazione, con la ordinanza riportata in epigrafe (pubblicata il giorno 6 febbraio 2026), dichiarava inammissibile il ricorso dell'imputato.

1.2. In particolare, il primo motivo di ricorso - che assumeva la violazione degli artt. 125, comma 3, 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. — veniva considerato privo di specificità in quanto non conteneva un'effettiva critica nei confronti del provvedimento impugnato, bensì un generico rimando alle doglianze contenute nell'atto di appello che non sarebbero state vagliate (cfr. Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018 - dep. 2019, C., Rv. 275853 - 02); il secondo motivo - che deduceva la violazione dell'art. 216, primo comma, n. 2, legge fall., con particolare riguardo all'elemento soggettivo del reato, nonché il vizio di motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità penale dell'imputato, segnatamente per il delitto di cui al capo E) - era ritenuto manifestamente infondato in quanto già la sentenza di primo grado, pur dando conto della perquisizione e del sequestro, da parte della Guardia di Finanza, di «documentazione della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA]», aveva indicato gli elementi di prova (segnatamente, dichiarativa) da cui aveva tratto la conclusione che le scritture contabili non erano state rinvenute perché sottratte, inserendo anche tale agire in un disegno criminoso dell'imputato; rispetto a tale ordine di argomentazioni, di cui pure doveva tenersi conto in ragione della conferma della sentenza di primo grado da parte di quella impugnata (cfr. Sez. 6, n. 1307 del 29/09/2002, Delvai, Rv. 223061 - 01), il ricorso risultava del tutto generico poiché si incentrava ex se sul sequestro da parte della Guardia di Finanza senza alcuna specificazione (cfr. Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 2262575 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); il terzo motivo - che denunciava la violazione dell'art. 216, primo comma, n. 1, legge fall., con riferimento all'elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta distrattiva di cui ai capi D. e D.1. e l'omessa motivazione sul giudizio di responsabilità penale dell'odierno imputato - era considerato manifestamente infondato e versato in fatto, in quanto la Corte di merito aveva indicato gli elementi sulla scorta dei quali aveva attribuito proprio all'imputato il ruolo centrale nella vicenda caratterizzata dall'ottenimento di ingentissimi finanziamenti, per il tramite di documentazione atta a mostrare un'apparente società degli enti in discorso, i cui importi erano poi stati distratti dagli impieghi sociali.

In tal modo, dunque, la sentenza impugnata aveva dato conto anche della sussistenza del prescritto dolo generico e tale piano argomentativo non poteva dirsi ritualmente censurato dal ricorso che prospettava un'alternativa ricostruzione della vicenda senza denunciare ritualmente il travisamento della prova (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01).

2. Avverso detta ordinanza [OSCURATO:PERSONA], per mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], in data 8 giugno 2026 ha proposto ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. affidato ai motivi, di seguito riprodotti nei limiti strettamente necessari ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., insistendo per il suo annullamento. in ragione degli errori di fatto e delle sviste appresso illustrati.

2.1. Il ricorrente, quanto al capo E), lamenta l'errore percettivo di fatto in cui sarebbe incorsa la Corte di cassazione nella valutazione di una prova documentale decisiva rappresentata dalla sentenza n. 17250/2016 pronunciata dal Tribunale di Roma il 18 novembre 2016; nello specifico deduce che erroneamente è stato ritenuto generico il motivo riguardante il sequestro della documentazione contabile da parte della Guardia di Finanza, nonostante detta circostanza fosse supportata dalla sopra citata sentenza del Tribunale di Roma che aveva assolto l'imputato dal medesimo fatto perché il fatto non sussiste dato che i libri erano già in possesso della A.G. prima ancora della dichiarazione di fallimento.

2.2. La Corte di cassazione, quindi, non ha percepito l'esistenza ed il contenuto oggettivo della sopra indicata sentenza assolutoria incorrendo, in tal modo, nel lamentato errore di fatto, visto che la documentazione non era nella disponibilità 3dell'imputato, come risultante dal verbale di sequestro e dalla assoluzione pronunciata dal Tribunale di Roma.

Pertanto, secondo [OSCURATO:PERSONA], la Corte di legittimità è incorsa nell'errore lamentato per non avere percepito che il riferimento al sequestro operato dalla Guardia di Finanza non era una mera argomentazione difensiva o una critica di fatto, ma piuttosto una circostanza oggettiva che emergeva da documenti versati in atti.

2.3. Con riferimento ai capi di imputazione D1) e D2) - riguardanti la distrazione relativa ad un credito di euro 22.272,00 - il ricorrente evidenzia che detta operazione, in realtà, mirava alla ricapitalizzazione della [OSCURATO:PERSONA] per salvare l'intero gruppo societario (inclusa la [OSCURATO:PERSONA]); pertanto, la Corte di cassazione è incorsa nell'errore di fatto consistito nell'avere ignorato la prova della prospettiva di beneficio collettivo che escludeva in radice il dolo del depauperamento.

3. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA] ha depositato requisitoria scritta con la quale ha chiesto che il ricorso straordinario venga dichiarato inammissibile.

4. Il difensore del ricorrente ha depositato articolata memoria di replica insistendo per l'accoglimento della impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è manifestamente infondato e, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.

2. Deve, anzitutto, ricordarsi che l'istituto del ricorso straordinario per cassazione disciplinato dall'art. 625-bis cod. proc. pen. è stato oggetto di reiterati interventi interpretativi da parte della Corte di cassazione a partire dalla pronuncia delle Sezioni Unite nr. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221280, la,' quale, affermato che l'incontrovertibilità delle sentenze rese in sede di legittimità,'' per quanto non più inviolabile per effetto appunto del ricorso straordinario, i costituisce tuttora il fondamento del sistema processuale delle impugnazioni e del meccanismo di formazione del giudicato (Corte cost., sent. n. 294 del 1995, e, 4ivi citate, nn. 247 del 1995, 21 del 1982, 136 del 1972, 51 e 50 del 1970; Corte di Giustizia europea, sentenza 01/06/1999, C-126/97, punto 46; sentenza 30/09/2003, C-224/01, p. 38; Corte EDU 12/01/2006, Kehaya e altri c.

Bulgaria, ric. n. 47797/99 e 68698/01), ha rilevato la necessità di una puntuale applicazione delle disposizioni regolatrici del ricorso straordinario, strumento che, per la sua natura non ordinaria e derogatoria del giudicato, non è estensibile oltre i casi in esse considerati, in ossequio al divieto generale sancito dall'art. 14 disp. gen. 2.1.

In particolare, tenuto conto della natura eccezionale del rimedio e della formulazione testuale della disposizione che lo regola, si è proceduto ad individuare in via interpretativa, recependo anche le sollecitazioni della giurisprudenza di legittimità civile, la nozione di errore di fatto legittimante la proposizione e la possibilità di accoglimento del ricorso straordinario, che resta confinata ai casi di omessa considerazione di uno o più motivi del ricorso per cassazione, intesa quale totale pretermissione delle doglianze riguardanti un capo o punto della decisione, ovvero all'errore di percezione in cui sia incorsa la Corte di cassazione nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità, tutti vizi che devono avere condizionato in modo decisivo il convincimento formatosi per l'inesatta o equivocata percezione dell'ambito delle censure proposte col ricorso o delle risultanze processuali e la derivata pronuncia di una sentenza differente da quella che, in assenza dell'omissione o dell'errore, si sarebbe esitato.

Quale ulteriore conseguenza si ricava in negativo la precisazione di ciò che non rientra nel concetto di "errore di fatto", ossia: gli errori di valutazione e, in senso ampio, gli errori di giudizio e di applicazione ed interpretazione di norme di legge.

2.2. In definitiva, come rilevato da Sez. 1, n. 17362 del 15/04/2009, Rv. 244067, [OSCURATO:PERSONA], «esulando dall'errore di fatto ogni profilo valutativo, esso coincide con l'errore revocatorio, secondo l'accezione che vede in esso il travisamento degli atti nelle due forme della "invenzione" o della "omissione", non estensibile al travisamento delle risultanze, in cui sia in tesi incorsa la stessa Corte di cassazione nella lettura degli atti del suo giudizio.

Il cosiddetto "travisamento del fatto", e cioè il travisamento del significato, anziché del significante, non può in nessun caso legittimare il ricorso straordinario ex art. 625 bis cod. proc. pen., tantomeno quando sia dedotto come vizio della decisione del 5giudice di merito.

E neppure può essere, comunque, dedotto ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., l'errore revocatorio in cui sarebbe incorso il giudice di merito.

I criteri di interpretazione dei fatti, dibattuti nel giudizio di legittimità e oggetto di valutazione anche implicita, non possono essere riproposti sotto forma di errori di fatto».

3. Ciò posto, con riferimento alle censure sollevate con l'impugnazione straordinaria, il ricorrente prospetta a suo fondamento, quali vizi che avrebbero inficiato la ordinanza emessa dal giudice di legittimità, degli errori percettivi in realtà insussistenti.

Del resto, significativamente, si attribuisce alla Corte di cassazione di avere errato nella lettura delle prove, laddove il giudice di legittimità non è chiamato ad una valutazione delle prove ma solo ad un controllo sull'attività valutativa del giudice del merito.

3.1. Invero, la ordinanza impugnata ha preso espressamente in considerazione la sopra indicata sentenza del Tribunale di Roma e ha osservato che il secondo motivo era inammissibile in quanto fondato esclusivamente sul sequestro operato della Guardia di Finanza senza ulteriori specificazioni; inoltre, la Corte di cassazione ha osservato anche che già la sentenza di primo grado — pur dando atto della perquisizione e del sequestro da parte della Guardia di Finanza — aveva indicato elementi di prova (di natura dichiarativa) da cui ha tratto la conclusione che le scritture contabili non erano state rinvenute in quanto sottratte dallo stesso imputato.

Per completezza, deve aggiungersi che il ricorrente non deduce nemmeno che il sequestro in questione abbia riguardato l'intera documentazione della società fallita oggetto del presente procedimento, tenuto anche conto che l'assoluzione da lui richiamata riguardava altre società (cfr. pag. 17 della memoria in data 20 ottobre 2025).

3.2. In sostanza, neppure il ricorrente prospetta una violazione del ne bis in idem (i reati fallimentari si riferiscono alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. mentre la sentenza di assoluzione riguarda altre società, come riconosce lo stesso originario ricorso), e l'ordinanza qui impugnata ha puntualizzato che il ricorso non si era confrontato specificamente con le prove dichiarative dalle quali i giudici di merito avevano tratto la prova della sottrazione.

L'impugnazione straordinaria, quindi, omette di considerare il complesso delle risultanze istruttorie la cui pregnanza è 6stata apprezzata in relazione alla fattispecie incriminatrice che non resta esclusa dal fatto che si sia proceduto alla formazione dello stato passivo.

3.3. Le affermazioni contenute nel ricorso straordinario quanto ad alcune prove dichiarative, oltre alla assoluta assertività e genericità di deduzione, nel tornare a sottolineare quale fosse il luogo di tenuta delle scritture contabili, non fanno che riproporre apprezzamenti - in sé irrilevanti rispetto alla condotta di sottrazione - che investono le valutazioni giudiziarie, collocandosi all'esterno dell'area applicativa del ricorso straordinario come sopra delineata.

3.4. Infine, le censure concernenti la memoria depositata investono valutazioni operate dalla Corte di cassazione, senza neppure considerare che l'inammissibilità del ricorso originario travolge ogni atto successivo.

4. Manifestamente infondate risultano anche le censure riguardanti i capi D1) e D2) poiché anche esse si sostanziano in una differente (ed inammissibile) valutazione della operazione ritenuta avente natura distrattiva.

In particolare, con tali doglianze, concernenti la bancarotta distrattiva, viene imputato alla Corte di cassazione di avere ignorato una prova - che neppure viene indicata, limitandosi il ricorrente a fornire una prospettazione alternativa dei fini della sua condotta - senza considerare che questa Corte, a meno che non venga dedotto un travisamento della prova (peraltro, nemmeno prospettato in questa sede), non esamina le prove.

Inoltre, si insiste nel richiamare il tema della sentenza di assoluzione ricordata nel primo motivo, ma senza spiegare quale nesso questa abbia con la distrazione.

5. Deve, dunque, concludersi che non sono riconoscibili nell'articolato percorso gli errori di fatto e sviste indicati nel ricorso straordinario e che, piuttosto, essi si palesano come una evidente ed inammissibile diversa valutazione degli elementi processuali, già adeguatamente e non illogicamente esaminati dai giudici di merito, per quanto analiticamente apprezzato dalla ordinanza della VII" sezione di questa Corte di cassazione.

6. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma ritenuta equa di quattromila euro in favore della Cassa 7delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso che anzi appare del tutto estraneo all'ambito applicativo dell'istituto del rimedio di cui all'art. 625-bis del codice di rito.

P.Q.M.

P.Q.Mi; CORTE SUPREMA Di CASSAZPONE Pri rn a 53.(az j.Qn.Q, F.2 Tele, Depc.)sil.ata in C3rus...)ii». oggi ......11 .SEt .2926. 8

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ordinario proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la ordinanza della Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA] sezione penale, n.4882/2026 del 05/11/2025; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso straordinario; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso straordinario; letta la memoria di replica dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento della impugnazione.[OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma pronunciata il giorno 22 gennaio 2025 che, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, aveva dichiarato la prescrizione di tutti i reati per cui egli aveva riportato condanna in primo grado, ad eccezione di quelli di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale di cui ai capi D) ed E) della rubrica, per cui confermava l'affermazione di responsabilità, mitigando il trattamento sanzionatorio. 1.1. [OSCURATO:PERSONA] sezione penale della Corte di cassazione, con la ordinanza riportata in epigrafe (pubblicata il giorno 6 febbraio 2026), dichiarava inammissibile il ricorso dell'imputato. 1.2. In particolare, il primo motivo di ricorso - che assumeva la violazione degli artt. 125, comma 3, 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. — veniva considerato privo di specificità in quanto non conteneva un'effettiva critica nei confronti del provvedimento impugnato, bensì un generico rimando alle doglianze contenute nell'atto di appello che non sarebbero state vagliate (cfr. Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018 - dep. 2019, C., Rv. 275853 - 02); il secondo motivo - che deduceva la violazione dell'art. 216, primo comma, n. 2, legge fall., con particolare riguardo all'elemento soggettivo del reato, nonché il vizio di motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità penale dell'imputato, segnatamente per il delitto di cui al capo E) - era ritenuto manifestamente infondato in quanto già la sentenza di primo grado, pur dando conto della perquisizione e del sequestro, da parte della Guardia di Finanza, di «documentazione della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA]», aveva indicato gli elementi di prova (segnatamente, dichiarativa) da cui aveva tratto la conclusione che le scritture contabili non erano state rinvenute perché sottratte, inserendo anche tale agire in un disegno criminoso dell'imputato; rispetto a tale ordine di argomentazioni, di cui pure doveva tenersi conto in ragione della conferma della sentenza di primo grado da parte di quella impugnata (cfr. Sez. 6, n. 1307 del 29/09/2002, Delvai, Rv. 223061 - 01), il ricorso risultava del tutto generico poiché si incentrava ex se sul sequestro da parte della Guardia di Finanza senza alcuna specificazione (cfr. Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 2262575 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); il terzo motivo - che denunciava la violazione dell'art. 216, primo comma, n. 1, legge fall., con riferimento all'elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta distrattiva di cui ai capi D. e D.1. e l'omessa motivazione sul giudizio di responsabilità penale dell'odierno imputato - era considerato manifestamente infondato e versato in fatto, in quanto la Corte di merito aveva indicato gli elementi sulla scorta dei quali aveva attribuito proprio all'imputato il ruolo centrale nella vicenda caratterizzata dall'ottenimento di ingentissimi finanziamenti, per il tramite di documentazione atta a mostrare un'apparente società degli enti in discorso, i cui importi erano poi stati distratti dagli impieghi sociali. In tal modo, dunque, la sentenza impugnata aveva dato conto anche della sussistenza del prescritto dolo generico e tale piano argomentativo non poteva dirsi ritualmente censurato dal ricorso che prospettava un'alternativa ricostruzione della vicenda senza denunciare ritualmente il travisamento della prova (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01). 2. Avverso detta ordinanza [OSCURATO:PERSONA], per mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], in data 8 giugno 2026 ha proposto ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. affidato ai motivi, di seguito riprodotti nei limiti strettamente necessari ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., insistendo per il suo annullamento. in ragione degli errori di fatto e delle sviste appresso illustrati. 2.1. Il ricorrente, quanto al capo E), lamenta l'errore percettivo di fatto in cui sarebbe incorsa la Corte di cassazione nella valutazione di una prova documentale decisiva rappresentata dalla sentenza n. 17250/2016 pronunciata dal Tribunale di Roma il 18 novembre 2016; nello specifico deduce che erroneamente è stato ritenuto generico il motivo riguardante il sequestro della documentazione contabile da parte della Guardia di Finanza, nonostante detta circostanza fosse supportata dalla sopra citata sentenza del Tribunale di Roma che aveva assolto l'imputato dal medesimo fatto perché il fatto non sussiste dato che i libri erano già in possesso della A.G. prima ancora della dichiarazione di fallimento. 2.2. La Corte di cassazione, quindi, non ha percepito l'esistenza ed il contenuto oggettivo della sopra indicata sentenza assolutoria incorrendo, in tal modo, nel lamentato errore di fatto, visto che la documentazione non era nella disponibilità 3dell'imputato, come risultante dal verbale di sequestro e dalla assoluzione pronunciata dal Tribunale di Roma. Pertanto, secondo [OSCURATO:PERSONA], la Corte di legittimità è incorsa nell'errore lamentato per non avere percepito che il riferimento al sequestro operato dalla Guardia di Finanza non era una mera argomentazione difensiva o una critica di fatto, ma piuttosto una circostanza oggettiva che emergeva da documenti versati in atti. 2.3. Con riferimento ai capi di imputazione D1) e D2) - riguardanti la distrazione relativa ad un credito di euro 22.272,00 - il ricorrente evidenzia che detta operazione, in realtà, mirava alla ricapitalizzazione della [OSCURATO:PERSONA] per salvare l'intero gruppo societario (inclusa la [OSCURATO:PERSONA]); pertanto, la Corte di cassazione è incorsa nell'errore di fatto consistito nell'avere ignorato la prova della prospettiva di beneficio collettivo che escludeva in radice il dolo del depauperamento. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA] ha depositato requisitoria scritta con la quale ha chiesto che il ricorso straordinario venga dichiarato inammissibile. 4. Il difensore del ricorrente ha depositato articolata memoria di replica insistendo per l'accoglimento della impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è manifestamente infondato e, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. 2. Deve, anzitutto, ricordarsi che l'istituto del ricorso straordinario per cassazione disciplinato dall'art. 625-bis cod. proc. pen. è stato oggetto di reiterati interventi interpretativi da parte della Corte di cassazione a partire dalla pronuncia delle Sezioni Unite nr. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221280, la,' quale, affermato che l'incontrovertibilità delle sentenze rese in sede di legittimità,'' per quanto non più inviolabile per effetto appunto del ricorso straordinario, i costituisce tuttora il fondamento del sistema processuale delle impugnazioni e del meccanismo di formazione del giudicato (Corte cost., sent. n. 294 del 1995, e, 4ivi citate, nn. 247 del 1995, 21 del 1982, 136 del 1972, 51 e 50 del 1970; Corte di Giustizia europea, sentenza 01/06/1999, C-126/97, punto 46; sentenza 30/09/2003, C-224/01, p. 38; Corte EDU 12/01/2006, Kehaya e altri c. Bulgaria, ric. n. 47797/99 e 68698/01), ha rilevato la necessità di una puntuale applicazione delle disposizioni regolatrici del ricorso straordinario, strumento che, per la sua natura non ordinaria e derogatoria del giudicato, non è estensibile oltre i casi in esse considerati, in ossequio al divieto generale sancito dall'art. 14 disp. gen. 2.1. In particolare, tenuto conto della natura eccezionale del rimedio e della formulazione testuale della disposizione che lo regola, si è proceduto ad individuare in via interpretativa, recependo anche le sollecitazioni della giurisprudenza di legittimità civile, la nozione di errore di fatto legittimante la proposizione e la possibilità di accoglimento del ricorso straordinario, che resta confinata ai casi di omessa considerazione di uno o più motivi del ricorso per cassazione, intesa quale totale pretermissione delle doglianze riguardanti un capo o punto della decisione, ovvero all'errore di percezione in cui sia incorsa la Corte di cassazione nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità, tutti vizi che devono avere condizionato in modo decisivo il convincimento formatosi per l'inesatta o equivocata percezione dell'ambito delle censure proposte col ricorso o delle risultanze processuali e la derivata pronuncia di una sentenza differente da quella che, in assenza dell'omissione o dell'errore, si sarebbe esitato. Quale ulteriore conseguenza si ricava in negativo la precisazione di ciò che non rientra nel concetto di "errore di fatto", ossia: gli errori di valutazione e, in senso ampio, gli errori di giudizio e di applicazione ed interpretazione di norme di legge. 2.2. In definitiva, come rilevato da Sez. 1, n. 17362 del 15/04/2009, Rv. 244067, [OSCURATO:PERSONA], «esulando dall'errore di fatto ogni profilo valutativo, esso coincide con l'errore revocatorio, secondo l'accezione che vede in esso il travisamento degli atti nelle due forme della "invenzione" o della "omissione", non estensibile al travisamento delle risultanze, in cui sia in tesi incorsa la stessa Corte di cassazione nella lettura degli atti del suo giudizio. Il cosiddetto "travisamento del fatto", e cioè il travisamento del significato, anziché del significante, non può in nessun caso legittimare il ricorso straordinario ex art. 625 bis cod. proc. pen., tantomeno quando sia dedotto come vizio della decisione del 5giudice di merito. E neppure può essere, comunque, dedotto ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., l'errore revocatorio in cui sarebbe incorso il giudice di merito. I criteri di interpretazione dei fatti, dibattuti nel giudizio di legittimità e oggetto di valutazione anche implicita, non possono essere riproposti sotto forma di errori di fatto». 3. Ciò posto, con riferimento alle censure sollevate con l'impugnazione straordinaria, il ricorrente prospetta a suo fondamento, quali vizi che avrebbero inficiato la ordinanza emessa dal giudice di legittimità, degli errori percettivi in realtà insussistenti. Del resto, significativamente, si attribuisce alla Corte di cassazione di avere errato nella lettura delle prove, laddove il giudice di legittimità non è chiamato ad una valutazione delle prove ma solo ad un controllo sull'attività valutativa del giudice del merito. 3.1. Invero, la ordinanza impugnata ha preso espressamente in considerazione la sopra indicata sentenza del Tribunale di Roma e ha osservato che il secondo motivo era inammissibile in quanto fondato esclusivamente sul sequestro operato della Guardia di Finanza senza ulteriori specificazioni; inoltre, la Corte di cassazione ha osservato anche che già la sentenza di primo grado — pur dando atto della perquisizione e del sequestro da parte della Guardia di Finanza — aveva indicato elementi di prova (di natura dichiarativa) da cui ha tratto la conclusione che le scritture contabili non erano state rinvenute in quanto sottratte dallo stesso imputato. Per completezza, deve aggiungersi che il ricorrente non deduce nemmeno che il sequestro in questione abbia riguardato l'intera documentazione della società fallita oggetto del presente procedimento, tenuto anche conto che l'assoluzione da lui richiamata riguardava altre società (cfr. pag. 17 della memoria in data 20 ottobre 2025). 3.2. In sostanza, neppure il ricorrente prospetta una violazione del ne bis in idem (i reati fallimentari si riferiscono alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. mentre la sentenza di assoluzione riguarda altre società, come riconosce lo stesso originario ricorso), e l'ordinanza qui impugnata ha puntualizzato che il ricorso non si era confrontato specificamente con le prove dichiarative dalle quali i giudici di merito avevano tratto la prova della sottrazione. L'impugnazione straordinaria, quindi, omette di considerare il complesso delle risultanze istruttorie la cui pregnanza è 6stata apprezzata in relazione alla fattispecie incriminatrice che non resta esclusa dal fatto che si sia proceduto alla formazione dello stato passivo. 3.3. Le affermazioni contenute nel ricorso straordinario quanto ad alcune prove dichiarative, oltre alla assoluta assertività e genericità di deduzione, nel tornare a sottolineare quale fosse il luogo di tenuta delle scritture contabili, non fanno che riproporre apprezzamenti - in sé irrilevanti rispetto alla condotta di sottrazione - che investono le valutazioni giudiziarie, collocandosi all'esterno dell'area applicativa del ricorso straordinario come sopra delineata. 3.4. Infine, le censure concernenti la memoria depositata investono valutazioni operate dalla Corte di cassazione, senza neppure considerare che l'inammissibilità del ricorso originario travolge ogni atto successivo. 4. Manifestamente infondate risultano anche le censure riguardanti i capi D1) e D2) poiché anche esse si sostanziano in una differente (ed inammissibile) valutazione della operazione ritenuta avente natura distrattiva. In particolare, con tali doglianze, concernenti la bancarotta distrattiva, viene imputato alla Corte di cassazione di avere ignorato una prova - che neppure viene indicata, limitandosi il ricorrente a fornire una prospettazione alternativa dei fini della sua condotta - senza considerare che questa Corte, a meno che non venga dedotto un travisamento della prova (peraltro, nemmeno prospettato in questa sede), non esamina le prove. Inoltre, si insiste nel richiamare il tema della sentenza di assoluzione ricordata nel primo motivo, ma senza spiegare quale nesso questa abbia con la distrazione. 5. Deve, dunque, concludersi che non sono riconoscibili nell'articolato percorso gli errori di fatto e sviste indicati nel ricorso straordinario e che, piuttosto, essi si palesano come una evidente ed inammissibile diversa valutazione degli elementi processuali, già adeguatamente e non illogicamente esaminati dai giudici di merito, per quanto analiticamente apprezzato dalla ordinanza della VII" sezione di questa Corte di cassazione. 6. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma ritenuta equa di quattromila euro in favore della Cassa 7delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso che anzi appare del tutto estraneo all'ambito applicativo dell'istituto del rimedio di cui all'art. 625-bis del codice di rito. P.Q.M. P.Q.Mi; CORTE SUPREMA Di CASSAZPONE Pri rn a 53.(az j.Qn.Q, F.2 Tele, Depc.)sil.ata in C3rus...)ii». oggi ......11 .SEt .2926. 8
Sentenza Cassazione n. 33324/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris